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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
n. 8256/2025 r.g.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva del 2/4/2024, nel procedimento ante causam intestato ex artt. 131 c.p.i.,
700 c.p.c. promosso con ricorso depositato il 17/3/2025
da
c.f. / p.i. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Carlo Prisco del foro di Milano,
Ricorrente contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. Vladimiro Pegoraro e Michele Greggio del Foro di Padova, ambedue domiciliatari
Resistente
La ricorrente deduce di essere titolare di del marchio figurativo di cui alla registrazione n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41 e 42, con domanda di di rinnovo decennale n° 362019000016235 del 7/2/19, e domanda di estensione n° 302018000031403 del 3/10/18, nelle classi 2, 4, 5, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24, e 43, e domanda n° 302022000046631 del 23/3/22, nelle classi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. Allega che l'utilizzo del predetto marchio è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori, che aderiscano agli standard dettati dall' e Controparte_2
implementati da previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, Parte_1 tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale.
Lamenta di avere verificato, in occasione della Fiera di Forlì in data 15/2/2025, che la resistente società esponeva nel proprio stand un cartellone riportante marchio pressoché identico al proprio e chiede tutela.
Si è costituita la resistente allegando l'unicità dell'episodio, consistente peraltro nella mera apposizione del segno contestato, rinvenuto in internet e creduto liberamente utilizzabile, in fondo al proprio cartellone recante invece in posizione evidente il proprio marchio
Essa contesta (oltre che, in modo del tutto formalistico, l'appello avversario all'art. 700 c.p.c. ritenuto dalla ricorrente fondare domanda distinta da quella ex art. 131 c.p.c.) la sussistenza dei presupposti della tutela, dichiarando impegno a non ripetere la condotta, avvenuta per ignoranza e senza intento lesivo, e produce documenti che mostrerebbero la modifica del cartellone.
La ricorrente insiste.
Essa, per quanto documentato, risulta contitolare del segno da essa indicato, in forza di marchio italiano di cui a domanda 302009901727174 presentata il 28/04/2009 .
La condotta illecita è provata in fumus e non è neppure in realtà contestata: la resistente ha in effetti utilizzato un segno certamente simile (condividendone il “cuore” distintivo e differenziandosi per l'aggiunta di un cerchio e della parola “vegan”) e confondibile con quello della ricorrente, per pubblicizzare prodotti affini (alimenti o integratori in senso ampio naturali) così integrandosi l'ipotesi di violazione dell'art. 20 lett. b) del c.p.i.; onde non ha neppure rilevanza, per ravvisare contraffazione, verificare che il marchio della ricorrente sia notorio o meno. Né rileva, ai fini dell'ottenimento della richiesta tutela inibitoria, il fatto che la condotta della resistente sia stata o meno colpevole, dato che lo strumento inibitorio funge da presidio contro il fatto oggettivo della condotta interferente.
L'episodio illecito riscontrato dalla ricorrente è recente e, per come essa lo ha appreso, riguarda l'apposizione del segno contraffattivo solo in un cartellone e in posizione secondaria. Tuttavia
l'esposizione del cartellone avveniva nel contesto di una fiera di settore (Natur Expo), e la posizione secondaria rispetto ad altre scritte o al segno della resistente non rende minimale l'illecito, stante l'attenzione specifica del pubblico cui la fiera era indirizzata.
Le immagini offerte dalla resistente circa la successiva modifica “del cartellone”, che escluderebbe in sua tesi ogni pericolo di reiterazione, mostrano che ad essere modificati sono stati non un cartellone, ma due (in uno il segno era collocato in basso, nell'altro, evidentemente, in alto).
Regola generale in materia di tutela dei segni è quella per cui la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione. Nel presente caso, in cui fatto lesivo e giudizio cautelare si susseguono in un tempo assai stretto e non vi è un tempo intermedio di controllo;
in cui non ha dato alcun riscontro alla diffida stragiudiziale di CP_1 Pt_1
pervenuta due giorni dopo la fiera;
in cui si vede come in realtà, nonostante contraria allegazione, la ricorrente disponeva di due cartelloni e non di uno solo;
si ritiene che non vi siano elementi decisivamente confortanti circa la futura astensione da condotte indebite, e dunque che manchi il periculum in mora .
Si inibisce dunque l'ulteriore condotta, con adeguata penale.
In ogni caso, anche ove si ritenessero rassicuranti l'impegno a non più ripetere e l'avvenuta modifica postuma dei due cartelloni con cancellazione del segno interferente (circostanza non conoscibile alla ricorrente, trattandosi di dispositivi mobili e di uso occasionale, e non di strumenti pubblicitari fissi e visibili al pubblico;
e non comunicata neppure stragiudizialmente), e se dunque si ravvisasse il venire meno del pericolo di reiterazione, ciò verrebbe da fatti posteriori, e la regolazione delle spese sarebbe comunque a carico della resistente che, anche omettendo di interloquire con la ricorrente dopo la diffida, ha determinato il ricorso al giudice.
Le spese possono essere moderate stante la trattazione concentrata, assente l'attività istruttoria e assenti scritti conclusionali;
si tratta di procedimento di bassa complessità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c. 1) Inibisce alla resistente l'uso di segno contraffattivo del marchio figurativo italiano di cui alla domanda n. 302009901727174 presentata il 28/04/2009 registrazione n° 1253212 del
10/3/10, riportato in motivazione;
2) Fissa una penale di euro 500,00 per ogni violazione successiva;
3) Condanna la resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, per euro 2.800,00 in compensi, 545,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 5/4/2025
Il giudice dr. Lina Tosi
SEZIONE Specializzata in materia di impresa
n. 8256/2025 r.g.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
a scioglimento della riserva del 2/4/2024, nel procedimento ante causam intestato ex artt. 131 c.p.i.,
700 c.p.c. promosso con ricorso depositato il 17/3/2025
da
c.f. / p.i. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Carlo Prisco del foro di Milano,
Ricorrente contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv. Vladimiro Pegoraro e Michele Greggio del Foro di Padova, ambedue domiciliatari
Resistente
La ricorrente deduce di essere titolare di del marchio figurativo di cui alla registrazione n° 1253212 del 10/3/10 per le classi nn° 3, 14, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41 e 42, con domanda di di rinnovo decennale n° 362019000016235 del 7/2/19, e domanda di estensione n° 302018000031403 del 3/10/18, nelle classi 2, 4, 5, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24, e 43, e domanda n° 302022000046631 del 23/3/22, nelle classi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 43, consistente “in un disegno stilizzato di due fili d'erba uniti alla base e divergenti verso l'alto, il filo destro presentante alla sua estremità un rigonfiamento a foglia”. Allega che l'utilizzo del predetto marchio è consentito ad aziende, produttori, distributori e rivenditori, che aderiscano agli standard dettati dall' e Controparte_2
implementati da previo pagamento del corrispettivo sancito dagli appositi listini, Parte_1 tramite stipulazione di contratto di licenza d'uso avente durata triennale.
Lamenta di avere verificato, in occasione della Fiera di Forlì in data 15/2/2025, che la resistente società esponeva nel proprio stand un cartellone riportante marchio pressoché identico al proprio e chiede tutela.
Si è costituita la resistente allegando l'unicità dell'episodio, consistente peraltro nella mera apposizione del segno contestato, rinvenuto in internet e creduto liberamente utilizzabile, in fondo al proprio cartellone recante invece in posizione evidente il proprio marchio
Essa contesta (oltre che, in modo del tutto formalistico, l'appello avversario all'art. 700 c.p.c. ritenuto dalla ricorrente fondare domanda distinta da quella ex art. 131 c.p.c.) la sussistenza dei presupposti della tutela, dichiarando impegno a non ripetere la condotta, avvenuta per ignoranza e senza intento lesivo, e produce documenti che mostrerebbero la modifica del cartellone.
La ricorrente insiste.
Essa, per quanto documentato, risulta contitolare del segno da essa indicato, in forza di marchio italiano di cui a domanda 302009901727174 presentata il 28/04/2009 .
La condotta illecita è provata in fumus e non è neppure in realtà contestata: la resistente ha in effetti utilizzato un segno certamente simile (condividendone il “cuore” distintivo e differenziandosi per l'aggiunta di un cerchio e della parola “vegan”) e confondibile con quello della ricorrente, per pubblicizzare prodotti affini (alimenti o integratori in senso ampio naturali) così integrandosi l'ipotesi di violazione dell'art. 20 lett. b) del c.p.i.; onde non ha neppure rilevanza, per ravvisare contraffazione, verificare che il marchio della ricorrente sia notorio o meno. Né rileva, ai fini dell'ottenimento della richiesta tutela inibitoria, il fatto che la condotta della resistente sia stata o meno colpevole, dato che lo strumento inibitorio funge da presidio contro il fatto oggettivo della condotta interferente.
L'episodio illecito riscontrato dalla ricorrente è recente e, per come essa lo ha appreso, riguarda l'apposizione del segno contraffattivo solo in un cartellone e in posizione secondaria. Tuttavia
l'esposizione del cartellone avveniva nel contesto di una fiera di settore (Natur Expo), e la posizione secondaria rispetto ad altre scritte o al segno della resistente non rende minimale l'illecito, stante l'attenzione specifica del pubblico cui la fiera era indirizzata.
Le immagini offerte dalla resistente circa la successiva modifica “del cartellone”, che escluderebbe in sua tesi ogni pericolo di reiterazione, mostrano che ad essere modificati sono stati non un cartellone, ma due (in uno il segno era collocato in basso, nell'altro, evidentemente, in alto).
Regola generale in materia di tutela dei segni è quella per cui la cessazione della condotta non è da sola sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione. Nel presente caso, in cui fatto lesivo e giudizio cautelare si susseguono in un tempo assai stretto e non vi è un tempo intermedio di controllo;
in cui non ha dato alcun riscontro alla diffida stragiudiziale di CP_1 Pt_1
pervenuta due giorni dopo la fiera;
in cui si vede come in realtà, nonostante contraria allegazione, la ricorrente disponeva di due cartelloni e non di uno solo;
si ritiene che non vi siano elementi decisivamente confortanti circa la futura astensione da condotte indebite, e dunque che manchi il periculum in mora .
Si inibisce dunque l'ulteriore condotta, con adeguata penale.
In ogni caso, anche ove si ritenessero rassicuranti l'impegno a non più ripetere e l'avvenuta modifica postuma dei due cartelloni con cancellazione del segno interferente (circostanza non conoscibile alla ricorrente, trattandosi di dispositivi mobili e di uso occasionale, e non di strumenti pubblicitari fissi e visibili al pubblico;
e non comunicata neppure stragiudizialmente), e se dunque si ravvisasse il venire meno del pericolo di reiterazione, ciò verrebbe da fatti posteriori, e la regolazione delle spese sarebbe comunque a carico della resistente che, anche omettendo di interloquire con la ricorrente dopo la diffida, ha determinato il ricorso al giudice.
Le spese possono essere moderate stante la trattazione concentrata, assente l'attività istruttoria e assenti scritti conclusionali;
si tratta di procedimento di bassa complessità.
P.Q.M.
Visti gli artt. 131 c.p.i. e 700 c.p.c. 1) Inibisce alla resistente l'uso di segno contraffattivo del marchio figurativo italiano di cui alla domanda n. 302009901727174 presentata il 28/04/2009 registrazione n° 1253212 del
10/3/10, riportato in motivazione;
2) Fissa una penale di euro 500,00 per ogni violazione successiva;
3) Condanna la resistente a rifondere le spese di lite della ricorrente, per euro 2.800,00 in compensi, 545,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa
Venezia, 5/4/2025
Il giudice dr. Lina Tosi