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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE Rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1488/2023 R.G. promossa da
(già ) Parte_1 Parte_1
quale erede di , elettivamente domiciliato in Torino, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Muratore Aprosio Alberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Raimondi
Maurilio del foro di Busto Arsizio per procura in atti.
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - contro
, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Mollo Alessandra che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. Boschi
Davide e Corica Francesco per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
Rimessione in decisione del 14.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino – seconda Sezione Civile, n. 1321/2019 pubblicata il
30.07.2019, nella causa tra le parti rubricata al n. 2896/2018 R.G., così giudicare: ferme le istanze istruttorie,
1 nel merito:
- rigettare il gravame proposto avanti la Corte di Appello di Torino dalla SIa
[...]
nella causa R.G. n° 2896/2018 e definito con la sentenza n° 1321/2019 in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- riformare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Novara il 5.04.2018 nella parte in cui pone a carico della SIa una percentuale di Controparte_1 causazione del danno pari ad un terzo e, per l'effetto, condannare la stessa
[...]
al pagamento, in favore del SI , CP_1 Parte_1 dell'importo di € 789.270,00, o di quel diverso importo che dovesse risultare dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile per cui è causa oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- riformare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Novara il 5.04.2018 nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la parziale reciproca soccombenza delle parti e conseguentemente compensato per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, voglia la Corte condannare la odierna convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'intero importo liquidato a tale titolo dal Giudice, pari ad € 21.300,00 oltre ad accessori di legge.
Ferme le altre statuizioni (condanna della SIa al pagamento di Controparte_1
€ 75.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per l'occupazione dell'immobile dal
24.11.2007 al 09.06.2012 ed all'integrale pagamento delle spese di CTU).
IN OGNI CASO: spese di lite del grado di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio in riassunzione rifuse, con distrazione degli onorari e delle spese in favore dell'Avv. Maurilio Raimondi ex art. 93 cpc.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Ferme le istanze istruttorie, nel merito: respingere le domande di parte attrice in riassunzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente quanto disposto dalla sentenza n.1321/2019 della Corte d'Appello di
Torino, pubblicata il 30/07/2019 in causa di merito n.2896/2018 R.G.
Con il favore delle spese del presente giudizio di rinvio nonché del giudizio di cassazione e dei precedenti giudizi di merito, onorari e contributo unificato, se dovuto,
2 oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29.11.2023, Parte_1
ha riassunto il giudizio nei confronti di a seguito
[...] Controparte_1 dell'ordinanza n. 27241/2023 (pubblicata in data 25.9.2023) con la quale la Corte di
Cassazione, accogliendo in parte il suo ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza n.
1321/2019 di questa Corte, là dove aveva “escluso ogni responsabilità, anche concorrente, della nella completa rovina del bene da lei occupato, di proprietà CP_1
del fratello, sia sotto il profilo della illogicità della motivazione che della violazione di legge”, mentre aveva dichiarato inammissibili i restanti motivi proposti.
Parte attrice in riassunzione, preso atto dell'irrevocabilità della pronuncia concernente l'indennità per l'occupazione sine titulo, ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria per il dissesto della villa, con il favore delle spese dell'intero giudizio. Ha sostenuto, in sintesi, che la controparte con la sua colpevole inerzia e la condotta ostruzionistica alle iniziative del fratello e nonostante i danni alla villa provocati dalla ditta Z&R s.r.l. si fossero manifestati fin dall'inizio del 2009 (tanto che era stata destinataria di ordine sindacale di sgombero del 24.4.2009), aveva omesso di assumere iniziative idonee a ridurre l'entità dei cedimenti e ad evitare l'evoluzione che aveva portato al dissesto irrecuperabile della stessa;
in via subordinata ha chiesto di accertare quantomeno una responsabilità concorrente nella misura del 50%.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda avversaria Controparte_1 ed evidenziando l'assenza di elementi di fatto idonei a rinvenire un nesso eziologico tra la sua condotta omissiva e i danni subiti dall'immobile fino a dicembre 2009 sulla base delle stesse relazioni tecniche redatte dai tecnici incaricati dal fratello;
ha negato di avere mai ostacolato l'accesso all'immobile fino a quando l'aveva occupato, di avere violato alcuna regola di comune prudenza e di essere titolare di un qualsiasi obbligo di impedire l'evento causato da una ditta terza che operava su un fondo limitrofo.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 14.3.2025.
3 2. In via preliminare e per quanto può rilevare in questa sede, devono essere in sintesi ricostruiti i fatti oggetto della controversia, così come anche ricordato dalla stessa
Suprema Corte:
- nel 2009, prima della introduzione del presente giudizio, aveva Controparte_1
chiamato in giudizio il fratello davanti al Tribunale di Busto Arsizio, Persona_1
chiedendo di accertare il suo diritto a detenere per tutta la sua vita, quale comodataria, la villa di OL lasciata in eredità dalla madre al fratello, ed al contempo aveva chiesto la reintegrazione della propria quota di legittima. Con sentenza n. 343/2012 del 22.3.2012, il Tribunale di Busto Arsizio aveva rigettato la domanda di comodato (dichiarando, tra gli altri, l'insussistenza del diritto della ad utilizzare l'immobile di OL di cui aveva CP_1
accertato la proprietà esclusiva in capo a ) ed aveva disposto la Persona_1
reintegrazione della quota di legittima, condannando il fratello al versamento di un conguaglio di € 394.333,34 oltre accessori;
- nel 2014 aveva convenuto in giudizio la sorella Persona_1 CP_1
avanti al Tribunale di Novara, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l'abusiva detenzione della predetta villa, di proprietà esclusiva dell'attore, nonché per il dissesto che la stessa villa aveva subito nel periodo in cui era stata illegittimamente detenuta dalla sorella;
il giudizio era stato poi proseguito dall'odierno attore in riassunzione, unico erede dell'attore;
- il Tribunale di Novara con sentenza n. 387/2018 aveva accolto in parte le domande dell'attore, condannando la convenuta a corrispondergli € 75.000 euro per l'abusiva occupazione dell'immobile, ritenendo si fosse protratta dal 2007 al 2012, nonché la somma di € 263.090 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile, avendo accertato che la villa, il cui valore era stato stimato in altro giudizio come pari ad €
1.300.000, era ormai in condizioni di degrado tale da dover essere demolita, perché il dissesto che essa aveva subito negli anni aveva colpito perfino le fondamenta ed era stato causato dagli scavi realizzati da una ditta in un fondo limitrofo per costruire un parcheggio interrato, che ne avevano minato in modo irrimediabile la stabilità
(l'ammontare liquidato a carico della era pari ad una quota di un terzo del costo CP_1
di demolizione e di ricostruzione, avendo il Tribunale ritenuto prevalente la
4 responsabilità del danno in capo alla Z&R s.r.l., ditta che aveva eseguito i suddetti lavori di scavo);
- nel 2019 avverso tale sentenza era stato proposto appello da parte di Controparte_1
e appello incidentale da parte del e con sentenza n. 1321/2019 la
[...] Parte_1
Corte d'Appello di Torino aveva accolto in parte l'appello principale, rigettando integralmente quello incidentale, riducendo la condanna al pagamento dell'indennità per l'abusiva occupazione della villa ad € 39.000 oltre accessori (previa riduzione del periodo di occupazione sine titulo dal 2007 al dicembre 2009, allorché l'immobile era stato sottoposto a sequestro penale) e rigettando integralmente la domanda risarcitoria concernente i danni che avevano provocato il dissesto della villa.
3. La delineazione dell'ambito del giudizio di rinvio da parte della Cassazione è conseguente alla ritenuta fondatezza del terzo e quarto motivo del ricorso proposto dal
Defrance “là dove la corte d'appello ha escluso ogni responsabilità, anche concorrente, della nella completa rovina del bene da lei occupato, di proprietà del fratello, sia CP_1
sotto il profilo della illogicità della motivazione che della violazione di legge. Pur avendo affermato che in capo alla occupante gravasse un obbligo di diligenza, infatti, e pur avendo dato atto che la stessa non prese alcuna iniziativa per la conservazione della cosa, la Corte d'appello conclude, a pagina 16, rigettando la domanda in quanto non ritiene raggiunta la prova del collegamento eziologico tra la asserita condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile, nemmeno sotto il profilo della corresponsabilità, senza alcuna altra motivazione idonea a dotare di coerenza logica le due contrastanti affermazioni. Il giudice del rinvio dovrà tornare quindi a verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile nel periodo fino al dicembre 2009, in cui la ebbe la piena ed CP_1
esclusiva gestione dell'immobile, ovvero se ad escludere una sua responsabilità quanto meno da colpa concorrente omissiva possa considerarsi sufficiente il non aver ostacolato l'accesso dei tecnici incaricati dal fratello o se dalla stessa potesse esigersi un comportamento attivo, volto alla conservazione dell'immobile, considerato anche che
i rapporti tra i due fratelli non si esaurivano nella dinamica occupante-proprietario, ma si inserivano in un più ampio contesto di rivendicazioni ereditarie in cui era interesse di entrambi la conservazione del patrimonio”.
5 4. È innanzitutto pacifico in causa che:
- la statuizione della sentenza della Corte che ha condannato la al pagamento di CP_1
€ 39.000 oltre accessori a titolo di indennizzo dovuto per l'uso esclusivo dell'immobile di
OL fino al dicembre 2009 è divenuta irrevocabile a seguito della dichiarata inammissibilità del motivo di censura avanzato dal Defrance sul quantum;
- anche la statuizione di addebito alla del carico della CTU svolta in primo grado CP_1
non oggetto di pronuncia nel successivo giudizio di appello e non censurata avanti alla
Cassazione è passata in giudicato;
- le fessurazioni iniziali si erano manifestate a febbraio 2009 a causa delle operazioni di scavo poste in essere nel fondo limitrofo dalla Z&R s.r.l. per la realizzazione di un'autorimessa interrata;
- la disponibilità dell'immobile de quo da parte della era cessata in data CP_1
16.12.2009 allorché la villa era stata posta sotto sequestro probatorio in relazione al procedimento penale pendente avanti la procura della Repubblica di Savona (doc. 24) ed in pari data il Comune di OL aveva dato avvio ad un procedimento amministrativo nei confronti della Z&R s.r.l. per fronteggiare i rischi per la pubblica e privata incolumità
(doc. 25).
5. In ordine alla ricostruzione del nesso causale per condotta omissiva allorché la situazione di pericolo o di danno sia imputabile a terzi, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24406/2011 ha affermato: “La responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Tale principio trova applicazione sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, c.c.. Non può, pertanto, ritenersi corresponsabile del danno colui che, senza violare alcuna regola di comune prudenza, correttezza o diligenza, non si sia attivato per rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo creata da terzi”.
Tenuto conto dei profili demandati in sede di rinvio, pertanto, andrà verificato se in capo a tra febbraio e dicembre 2009 era ravvisabile “un preciso obbligo Controparte_1
6 giuridico di impedire l'evento dannoso” (ovverosia il definitivo aggravarsi dei danni provocati alla villa dai lavori edili posti in essere nel fondo limitrofo) ovvero se ella aveva violato “regole di comune prudenza”, che le avrebbero imposto “il compimento di una determinata attività” a tutela del diritto di proprietà del fratello (titolarità che essa non aveva mai contestato, avendo di contro opposto un mero diritto di disporre della villa a titolo di un comodato vita natural durante avanti al Tribunale di Busto Arsizio, che solo nel successivo 2012 aveva negato).
6. In applicazione di tali profili di diritto ed esaminate le risultanze probatorie in atti, questa Corte ritiene insussistente il nesso causale ed in genere qualunque responsabilità o corresponsabilità della nei danni lamentati. CP_1
In particolare:
- non è stato specificamente allegato dall'attore alcun “preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso” in capo alla che all'epoca deteneva l'immobile a CP_1
titolo di asserita comodataria;
- in ogni caso dall'esame della documentazione prodotta non emerge in alcun modo una sua condotta cd. ostruzionistica in relazione alla verifica o messa in sicurezza dell'immobile da parte del proprietario;
- , infatti, aveva avuto da subito notizia della comparsa delle Persona_1 fessurazioni (così come dei lavori di realizzazione dell'autorimessa interrata che l'avevano causate), come dimostra il fatto che fin dal febbraio 2009 egli aveva incaricato tecnici di sua fiducia per monitorare la situazione;
tale monitoraggio si era pacificamente protratto a cadenze ravvicinate fino al sequestro del dicembre 2009 e mai era stato ostacolato dalla come dimostra la lettura delle molteplici relazioni depositate in CP_1
atti che a tale iniziale incarico fanno esplicito riferimento (cfr. ad esempio relazioni tecniche prodotte ai doc. 27 e 23);
- in tali relazioni i tecnici incaricati da riferiscono in modo dettagliato Persona_1 le modalità e i tempi dell'insorgenza delle fessurazioni causate dalle lavorazioni effettuate da Z&R s.r.l., i sopralluoghi effettuati presso la villa in allora ancora occupata da (che quindi ad essi non aveva opposto alcun ostacolo) e le loro Controparte_1
iniziative per effettuare un attento monitoraggio della evoluzione delle fessurazioni (ad
7 esempio, fin dal marzo 2009 il geom. aveva installato “una serie di biffe di vetro CP_2 in corrispondenza delle lesioni principali dell'edificio – doc. 27 pag.1); CP_1
- in seguito all'ordinanza sindacale di sgombero emessa dal Comune di OL in data
24.4.2009 indirizzata al proprietario , l'allora occupante Persona_1 Controparte_1
(che l'aveva impugnata avanti al TAR, che a luglio 2009 aveva poi annullato
[...]
l'ordinanza), aveva incaricato a sua volta due tecnici di fiducia al fine di verificare l'effettiva situazione di dissesto statico ed essi avevano concluso per escludere la sussistenza di situazioni di pericolo (in quanto a loro avviso il dissesto statico si era manifestato su strutture non portanti), l'assenza di lesioni significative sui muri perimetrali dell'edificio e l'assenza di manifestazioni di cedimenti sia del terreno circostante sia delle opere di sostegno dei terrazzamenti;
- in nessuna delle relazioni dei tecnici incaricati sia dal proprietario che dalla sorella – fino all'ultima del novembre 2009 – sono stati segnalati concreti pericoli di effettivo dissesto o crollo della villa e soprattutto non era mai stata indicata anche solo la mera opportunità prudenziale di realizzare opere di messa in sicurezza o altre iniziative volte a rallentare o diminuire o contrastare gli effetti dannosi innescati dalle opere di scavo della Z&R s.r.l. (cfr. doc. 32, 33 appellata e l'allegato 10 alla relazione della CTU svolta in primo grado);
- ora, se nessuno dei tecnici che stavano svolgendo fin dalla loro insorgenza e con strette cadenze temporali il monitoraggio delle fessurazioni manifestatesi (e tra questi vi erano quelli dello stesso proprietario della villa e attore in primo grado) aveva ritenuto sussistere una condotta specifica da consigliare e porre in atto per contrastare l'evoluzione dannosa delle stesse, non si ravvisa a maggior ragione alcuna negligenza o imprudenza in capo alla che, di conseguenza, non assunse alcuna iniziativa;
CP_1
- del resto, lo stesso proprietario, che ora si duole di tale condotta omissiva (ritenendola colpevole inerzia), si era affidato a quei medesimi tecnici che avevano libero accesso all'edificio, non assumendo alcuna iniziativa di messa in sicurezza, di cui essi avevano ravvisato la necessità solo nel gennaio 2010 (cfr. doc. 36 appellata), allorché però
l'immobile era già stato posto sotto sequestro e non era più da dicembre 2009 nella concreta disponibilità di (ed infatti la relazione era stata indirizzata Controparte_1
solo ai tecnici comunali e della Z&R s.r.l.);
8 - dalla disamina della documentazione prodotta, sono del tutto false ed infondate anche le affermazioni di parte attrice in riassunzione circa il fatto che la avrebbe CP_1 ostacolato le asserite iniziative con le quali “l'Avvocato si era fatto parte diligente CP_1 nel chiedere costantemente ed in più sedi, di poter avere accesso all'immobile per dare corso ad interventi di carattere conservativo sempre ottenendo però l'ostruzionistica, pervicace opposizione della convenuta” (citazione in riassunzione pag. 13-16) ed in particolare:
➢ non vi è traccia alcuna di richieste di poter effettuare interventi di carattere conservativo in relazione alle fessurazioni manifestatesi e oggetto di monitoraggio dei suoi stessi tecnici fin da febbraio 2009 e che in proposito nulla avevano indicato nelle loro relazioni come necessario e urgente;
➢ le richieste di , piuttosto, riguardavano tutte la richiesta di Persona_1
consegna delle chiavi della villa, nel tentativo di ottenere prima possibile la disponibilità del proprio immobile, che la sorella occupava asserendosi comodataria in base ad un titolo che egli contestava;
➢ la richiesta di consegna delle chiavi, peraltro, era stata sempre formulata al dichiarato fine di poter mettere in vendita la villa ed in tal senso la aveva CP_1 insistito nel sottolineare anche all'agente immobiliare incaricato dal fratello, che gli eventuali promittenti acquirenti avrebbero dovuto essere informati del vincolo che essa vantava sull'immobile a titolo di comodataria (cfr. doc. 3, 7, 8 e 13);
➢ del resto, anche le varie iniziative giudiziarie in allora assunte dal proprietario per rientrare nella piena disponibilità dell'immobile occupato dalla sorella (ex art. 700
e 703 c.p.c.) erano state respinte anche in sede di reclamo, ritenendone in allora insussistenti i presupposti allegati;
- non è in grado di inficiare una simile ricostruzione in fatto, la valutazione espressa dal
CTU incaricato in primo grado che, nel ricostruire a posteriori l'evoluzione dei danni provocati dai lavori di scavo, aveva ritenuto di poter individuare quali attività avrebbero potuto ridurre o impedire il dissesto, trattandosi di valutazioni che, appunto, in precedenza nessun tecnico aveva segnalato né al proprietario, né all'occupante della villa, ritenendo che la situazione fosse ancora sotto controllo (e ciò a prescindere dalle critiche mosse alla correttezza nel merito di tali valutazioni);
9 - tale quadro probatorio non può essere mutato dalla richiesta di istruttoria avanzata da parte attrice in riassunzione, posto che i capitoli di prova articolati vertono su circostanze del tutto ininfluenti ai fini del decidere (riguardando i profili di accesso all'immobile relativi alla messa in vendita dello stesso o il godimento di esso da parte della CP_1 nell'estate 2009) o comunque in gran parte non contestati e documentali;
- parimenti inammissibili e/o irrilevanti appaiono anche le capitolazioni di parte convenuta in riassunzione, attenendo a fatti pacifici in causa o non conducenti ai fini decisori.
La domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio di rinvio deve pertanto essere rigettata.
Rimangono ferme (e non necessitano di specifica ulteriore pronuncia) le statuizioni divenute irrevocabili, con le quali questa Corte d'Appello con la sentenza n. 1321/2019 aveva provveduto sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e non era stata riformata la condanna emessa in primo grado nei confronti di Controparte_1 all'integrale pagamento delle spese di CTU ivi svolta.
7. In ordine alla regolazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, si ricorda che:
- “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto
l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite” (cfr. ex multis Cass.
7.2.2022 n. 3798; conf. Cass. 11.11.2024 n.
29056);
- “In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso
10 delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione” (Cass.
7.2.2007 n.
2634);
- “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. SU 31.10.2022 n. 32061).
Tenuto conto di tali principi di diritto e valutato unitariamente l'esito globale del procedimento, tenuto conto del valore delle due domande proposte da parte dell'attore, di cui solo una è stata accolta (in misura peraltro inferiore al domandato) e del fatto che ad esso è interamente imputabile lo svolgimento del grado di Cassazione e di rinvio, si ritiene conforme dichiarare la compensazione delle spese di ciascun grado nella misura del 90% con condanna di al rimborso della quota residua del 10%. Controparte_1
La liquidazione di tale quota percentuale deve essere effettuata come da dispositivo in base allo scaglione corrispondente all'importo liquidato (€ 39.000), applicati gli importi medi delle tariffe vigenti al momento dell'attuale liquidazione (cfr. ex multis Cass. SU n.
17405/2012 e Cass. n. 19989/2021) per le fasi effettivamente svolte (e pertanto esclusa la fase istruttoria/di trattazione per i giudizi di appello, cassazione e di rinvio) e, in presenza di nota spese solo per tre dei quattro gradi di giudizio, della relativa quota degli esposti documentati, disponendo la distrazione delle spese per i soli ultimi tre gradi di giudizio, come da richiesta ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 27241/2023 emessa inter partes dalla Corte di Cassazione in data 25.9.2023, così provvede in parte qua:
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'immobile per cui è causa proposta da (già Parte_1 Parte_1
) quale erede di
contro
;
[...] Persona_1 Controparte_1
11 - dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura del 90% e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
del residuo 10% che liquida, nella quota, per ciascun grado di
[...]
giudizio, come segue:
- per il primo grado in € 507,70 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado in € 252,90 per esposti ed € 694,60 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di cassazione in € 357,20 per esposti ed € 551,30 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di rinvio in € 168,60 per esposti ed € 694,60 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione delle spese così come sopra liquidate per i gradi di appello, cassazione e di rinvio a favore del difensore Avv. Maurilio Raimondi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'1.4.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Terza Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr.ssa Rossana Zappasodi PRESIDENTE Rel.
Dr.ssa Anna Bonfilio CONSIGLIERE
Dr.ssa Paola Ferrari Bravo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1488/2023 R.G. promossa da
(già ) Parte_1 Parte_1
quale erede di , elettivamente domiciliato in Torino, presso lo Persona_1 studio dell'Avv. Muratore Aprosio Alberto, rappresentato e difeso dall'Avv. Raimondi
Maurilio del foro di Busto Arsizio per procura in atti.
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE - contro
, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio Controparte_1
dell'Avv. Mollo Alessandra che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. Boschi
Davide e Corica Francesco per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
Rimessione in decisione del 14.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino – seconda Sezione Civile, n. 1321/2019 pubblicata il
30.07.2019, nella causa tra le parti rubricata al n. 2896/2018 R.G., così giudicare: ferme le istanze istruttorie,
1 nel merito:
- rigettare il gravame proposto avanti la Corte di Appello di Torino dalla SIa
[...]
nella causa R.G. n° 2896/2018 e definito con la sentenza n° 1321/2019 in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- riformare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Novara il 5.04.2018 nella parte in cui pone a carico della SIa una percentuale di Controparte_1 causazione del danno pari ad un terzo e, per l'effetto, condannare la stessa
[...]
al pagamento, in favore del SI , CP_1 Parte_1 dell'importo di € 789.270,00, o di quel diverso importo che dovesse risultare dovuto a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile per cui è causa oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- riformare la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Novara il 5.04.2018 nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la parziale reciproca soccombenza delle parti e conseguentemente compensato per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, voglia la Corte condannare la odierna convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'intero importo liquidato a tale titolo dal Giudice, pari ad € 21.300,00 oltre ad accessori di legge.
Ferme le altre statuizioni (condanna della SIa al pagamento di Controparte_1
€ 75.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per l'occupazione dell'immobile dal
24.11.2007 al 09.06.2012 ed all'integrale pagamento delle spese di CTU).
IN OGNI CASO: spese di lite del grado di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio in riassunzione rifuse, con distrazione degli onorari e delle spese in favore dell'Avv. Maurilio Raimondi ex art. 93 cpc.
PER PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Ferme le istanze istruttorie, nel merito: respingere le domande di parte attrice in riassunzione in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente quanto disposto dalla sentenza n.1321/2019 della Corte d'Appello di
Torino, pubblicata il 30/07/2019 in causa di merito n.2896/2018 R.G.
Con il favore delle spese del presente giudizio di rinvio nonché del giudizio di cassazione e dei precedenti giudizi di merito, onorari e contributo unificato, se dovuto,
2 oltre alla liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% come previsto dall'art.2 del D.M. 10/03/2014 n.55.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 29.11.2023, Parte_1
ha riassunto il giudizio nei confronti di a seguito
[...] Controparte_1 dell'ordinanza n. 27241/2023 (pubblicata in data 25.9.2023) con la quale la Corte di
Cassazione, accogliendo in parte il suo ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza n.
1321/2019 di questa Corte, là dove aveva “escluso ogni responsabilità, anche concorrente, della nella completa rovina del bene da lei occupato, di proprietà CP_1
del fratello, sia sotto il profilo della illogicità della motivazione che della violazione di legge”, mentre aveva dichiarato inammissibili i restanti motivi proposti.
Parte attrice in riassunzione, preso atto dell'irrevocabilità della pronuncia concernente l'indennità per l'occupazione sine titulo, ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria per il dissesto della villa, con il favore delle spese dell'intero giudizio. Ha sostenuto, in sintesi, che la controparte con la sua colpevole inerzia e la condotta ostruzionistica alle iniziative del fratello e nonostante i danni alla villa provocati dalla ditta Z&R s.r.l. si fossero manifestati fin dall'inizio del 2009 (tanto che era stata destinataria di ordine sindacale di sgombero del 24.4.2009), aveva omesso di assumere iniziative idonee a ridurre l'entità dei cedimenti e ad evitare l'evoluzione che aveva portato al dissesto irrecuperabile della stessa;
in via subordinata ha chiesto di accertare quantomeno una responsabilità concorrente nella misura del 50%.
Si è costituita chiedendo il rigetto della domanda avversaria Controparte_1 ed evidenziando l'assenza di elementi di fatto idonei a rinvenire un nesso eziologico tra la sua condotta omissiva e i danni subiti dall'immobile fino a dicembre 2009 sulla base delle stesse relazioni tecniche redatte dai tecnici incaricati dal fratello;
ha negato di avere mai ostacolato l'accesso all'immobile fino a quando l'aveva occupato, di avere violato alcuna regola di comune prudenza e di essere titolare di un qualsiasi obbligo di impedire l'evento causato da una ditta terza che operava su un fondo limitrofo.
Sulle conclusioni precisate e le memorie conclusive ritualmente depositate, la causa è stata trattenuta in decisione collegiale con provvedimento del 14.3.2025.
3 2. In via preliminare e per quanto può rilevare in questa sede, devono essere in sintesi ricostruiti i fatti oggetto della controversia, così come anche ricordato dalla stessa
Suprema Corte:
- nel 2009, prima della introduzione del presente giudizio, aveva Controparte_1
chiamato in giudizio il fratello davanti al Tribunale di Busto Arsizio, Persona_1
chiedendo di accertare il suo diritto a detenere per tutta la sua vita, quale comodataria, la villa di OL lasciata in eredità dalla madre al fratello, ed al contempo aveva chiesto la reintegrazione della propria quota di legittima. Con sentenza n. 343/2012 del 22.3.2012, il Tribunale di Busto Arsizio aveva rigettato la domanda di comodato (dichiarando, tra gli altri, l'insussistenza del diritto della ad utilizzare l'immobile di OL di cui aveva CP_1
accertato la proprietà esclusiva in capo a ) ed aveva disposto la Persona_1
reintegrazione della quota di legittima, condannando il fratello al versamento di un conguaglio di € 394.333,34 oltre accessori;
- nel 2014 aveva convenuto in giudizio la sorella Persona_1 CP_1
avanti al Tribunale di Novara, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l'abusiva detenzione della predetta villa, di proprietà esclusiva dell'attore, nonché per il dissesto che la stessa villa aveva subito nel periodo in cui era stata illegittimamente detenuta dalla sorella;
il giudizio era stato poi proseguito dall'odierno attore in riassunzione, unico erede dell'attore;
- il Tribunale di Novara con sentenza n. 387/2018 aveva accolto in parte le domande dell'attore, condannando la convenuta a corrispondergli € 75.000 euro per l'abusiva occupazione dell'immobile, ritenendo si fosse protratta dal 2007 al 2012, nonché la somma di € 263.090 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'immobile, avendo accertato che la villa, il cui valore era stato stimato in altro giudizio come pari ad €
1.300.000, era ormai in condizioni di degrado tale da dover essere demolita, perché il dissesto che essa aveva subito negli anni aveva colpito perfino le fondamenta ed era stato causato dagli scavi realizzati da una ditta in un fondo limitrofo per costruire un parcheggio interrato, che ne avevano minato in modo irrimediabile la stabilità
(l'ammontare liquidato a carico della era pari ad una quota di un terzo del costo CP_1
di demolizione e di ricostruzione, avendo il Tribunale ritenuto prevalente la
4 responsabilità del danno in capo alla Z&R s.r.l., ditta che aveva eseguito i suddetti lavori di scavo);
- nel 2019 avverso tale sentenza era stato proposto appello da parte di Controparte_1
e appello incidentale da parte del e con sentenza n. 1321/2019 la
[...] Parte_1
Corte d'Appello di Torino aveva accolto in parte l'appello principale, rigettando integralmente quello incidentale, riducendo la condanna al pagamento dell'indennità per l'abusiva occupazione della villa ad € 39.000 oltre accessori (previa riduzione del periodo di occupazione sine titulo dal 2007 al dicembre 2009, allorché l'immobile era stato sottoposto a sequestro penale) e rigettando integralmente la domanda risarcitoria concernente i danni che avevano provocato il dissesto della villa.
3. La delineazione dell'ambito del giudizio di rinvio da parte della Cassazione è conseguente alla ritenuta fondatezza del terzo e quarto motivo del ricorso proposto dal
Defrance “là dove la corte d'appello ha escluso ogni responsabilità, anche concorrente, della nella completa rovina del bene da lei occupato, di proprietà del fratello, sia CP_1
sotto il profilo della illogicità della motivazione che della violazione di legge. Pur avendo affermato che in capo alla occupante gravasse un obbligo di diligenza, infatti, e pur avendo dato atto che la stessa non prese alcuna iniziativa per la conservazione della cosa, la Corte d'appello conclude, a pagina 16, rigettando la domanda in quanto non ritiene raggiunta la prova del collegamento eziologico tra la asserita condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile, nemmeno sotto il profilo della corresponsabilità, senza alcuna altra motivazione idonea a dotare di coerenza logica le due contrastanti affermazioni. Il giudice del rinvio dovrà tornare quindi a verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'appellante e i danni subiti dall'immobile nel periodo fino al dicembre 2009, in cui la ebbe la piena ed CP_1
esclusiva gestione dell'immobile, ovvero se ad escludere una sua responsabilità quanto meno da colpa concorrente omissiva possa considerarsi sufficiente il non aver ostacolato l'accesso dei tecnici incaricati dal fratello o se dalla stessa potesse esigersi un comportamento attivo, volto alla conservazione dell'immobile, considerato anche che
i rapporti tra i due fratelli non si esaurivano nella dinamica occupante-proprietario, ma si inserivano in un più ampio contesto di rivendicazioni ereditarie in cui era interesse di entrambi la conservazione del patrimonio”.
5 4. È innanzitutto pacifico in causa che:
- la statuizione della sentenza della Corte che ha condannato la al pagamento di CP_1
€ 39.000 oltre accessori a titolo di indennizzo dovuto per l'uso esclusivo dell'immobile di
OL fino al dicembre 2009 è divenuta irrevocabile a seguito della dichiarata inammissibilità del motivo di censura avanzato dal Defrance sul quantum;
- anche la statuizione di addebito alla del carico della CTU svolta in primo grado CP_1
non oggetto di pronuncia nel successivo giudizio di appello e non censurata avanti alla
Cassazione è passata in giudicato;
- le fessurazioni iniziali si erano manifestate a febbraio 2009 a causa delle operazioni di scavo poste in essere nel fondo limitrofo dalla Z&R s.r.l. per la realizzazione di un'autorimessa interrata;
- la disponibilità dell'immobile de quo da parte della era cessata in data CP_1
16.12.2009 allorché la villa era stata posta sotto sequestro probatorio in relazione al procedimento penale pendente avanti la procura della Repubblica di Savona (doc. 24) ed in pari data il Comune di OL aveva dato avvio ad un procedimento amministrativo nei confronti della Z&R s.r.l. per fronteggiare i rischi per la pubblica e privata incolumità
(doc. 25).
5. In ordine alla ricostruzione del nesso causale per condotta omissiva allorché la situazione di pericolo o di danno sia imputabile a terzi, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 24406/2011 ha affermato: “La responsabilità civile per omissione può scaturire non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui. Tale principio trova applicazione sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227, comma primo, c.c.. Non può, pertanto, ritenersi corresponsabile del danno colui che, senza violare alcuna regola di comune prudenza, correttezza o diligenza, non si sia attivato per rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo creata da terzi”.
Tenuto conto dei profili demandati in sede di rinvio, pertanto, andrà verificato se in capo a tra febbraio e dicembre 2009 era ravvisabile “un preciso obbligo Controparte_1
6 giuridico di impedire l'evento dannoso” (ovverosia il definitivo aggravarsi dei danni provocati alla villa dai lavori edili posti in essere nel fondo limitrofo) ovvero se ella aveva violato “regole di comune prudenza”, che le avrebbero imposto “il compimento di una determinata attività” a tutela del diritto di proprietà del fratello (titolarità che essa non aveva mai contestato, avendo di contro opposto un mero diritto di disporre della villa a titolo di un comodato vita natural durante avanti al Tribunale di Busto Arsizio, che solo nel successivo 2012 aveva negato).
6. In applicazione di tali profili di diritto ed esaminate le risultanze probatorie in atti, questa Corte ritiene insussistente il nesso causale ed in genere qualunque responsabilità o corresponsabilità della nei danni lamentati. CP_1
In particolare:
- non è stato specificamente allegato dall'attore alcun “preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso” in capo alla che all'epoca deteneva l'immobile a CP_1
titolo di asserita comodataria;
- in ogni caso dall'esame della documentazione prodotta non emerge in alcun modo una sua condotta cd. ostruzionistica in relazione alla verifica o messa in sicurezza dell'immobile da parte del proprietario;
- , infatti, aveva avuto da subito notizia della comparsa delle Persona_1 fessurazioni (così come dei lavori di realizzazione dell'autorimessa interrata che l'avevano causate), come dimostra il fatto che fin dal febbraio 2009 egli aveva incaricato tecnici di sua fiducia per monitorare la situazione;
tale monitoraggio si era pacificamente protratto a cadenze ravvicinate fino al sequestro del dicembre 2009 e mai era stato ostacolato dalla come dimostra la lettura delle molteplici relazioni depositate in CP_1
atti che a tale iniziale incarico fanno esplicito riferimento (cfr. ad esempio relazioni tecniche prodotte ai doc. 27 e 23);
- in tali relazioni i tecnici incaricati da riferiscono in modo dettagliato Persona_1 le modalità e i tempi dell'insorgenza delle fessurazioni causate dalle lavorazioni effettuate da Z&R s.r.l., i sopralluoghi effettuati presso la villa in allora ancora occupata da (che quindi ad essi non aveva opposto alcun ostacolo) e le loro Controparte_1
iniziative per effettuare un attento monitoraggio della evoluzione delle fessurazioni (ad
7 esempio, fin dal marzo 2009 il geom. aveva installato “una serie di biffe di vetro CP_2 in corrispondenza delle lesioni principali dell'edificio – doc. 27 pag.1); CP_1
- in seguito all'ordinanza sindacale di sgombero emessa dal Comune di OL in data
24.4.2009 indirizzata al proprietario , l'allora occupante Persona_1 Controparte_1
(che l'aveva impugnata avanti al TAR, che a luglio 2009 aveva poi annullato
[...]
l'ordinanza), aveva incaricato a sua volta due tecnici di fiducia al fine di verificare l'effettiva situazione di dissesto statico ed essi avevano concluso per escludere la sussistenza di situazioni di pericolo (in quanto a loro avviso il dissesto statico si era manifestato su strutture non portanti), l'assenza di lesioni significative sui muri perimetrali dell'edificio e l'assenza di manifestazioni di cedimenti sia del terreno circostante sia delle opere di sostegno dei terrazzamenti;
- in nessuna delle relazioni dei tecnici incaricati sia dal proprietario che dalla sorella – fino all'ultima del novembre 2009 – sono stati segnalati concreti pericoli di effettivo dissesto o crollo della villa e soprattutto non era mai stata indicata anche solo la mera opportunità prudenziale di realizzare opere di messa in sicurezza o altre iniziative volte a rallentare o diminuire o contrastare gli effetti dannosi innescati dalle opere di scavo della Z&R s.r.l. (cfr. doc. 32, 33 appellata e l'allegato 10 alla relazione della CTU svolta in primo grado);
- ora, se nessuno dei tecnici che stavano svolgendo fin dalla loro insorgenza e con strette cadenze temporali il monitoraggio delle fessurazioni manifestatesi (e tra questi vi erano quelli dello stesso proprietario della villa e attore in primo grado) aveva ritenuto sussistere una condotta specifica da consigliare e porre in atto per contrastare l'evoluzione dannosa delle stesse, non si ravvisa a maggior ragione alcuna negligenza o imprudenza in capo alla che, di conseguenza, non assunse alcuna iniziativa;
CP_1
- del resto, lo stesso proprietario, che ora si duole di tale condotta omissiva (ritenendola colpevole inerzia), si era affidato a quei medesimi tecnici che avevano libero accesso all'edificio, non assumendo alcuna iniziativa di messa in sicurezza, di cui essi avevano ravvisato la necessità solo nel gennaio 2010 (cfr. doc. 36 appellata), allorché però
l'immobile era già stato posto sotto sequestro e non era più da dicembre 2009 nella concreta disponibilità di (ed infatti la relazione era stata indirizzata Controparte_1
solo ai tecnici comunali e della Z&R s.r.l.);
8 - dalla disamina della documentazione prodotta, sono del tutto false ed infondate anche le affermazioni di parte attrice in riassunzione circa il fatto che la avrebbe CP_1 ostacolato le asserite iniziative con le quali “l'Avvocato si era fatto parte diligente CP_1 nel chiedere costantemente ed in più sedi, di poter avere accesso all'immobile per dare corso ad interventi di carattere conservativo sempre ottenendo però l'ostruzionistica, pervicace opposizione della convenuta” (citazione in riassunzione pag. 13-16) ed in particolare:
➢ non vi è traccia alcuna di richieste di poter effettuare interventi di carattere conservativo in relazione alle fessurazioni manifestatesi e oggetto di monitoraggio dei suoi stessi tecnici fin da febbraio 2009 e che in proposito nulla avevano indicato nelle loro relazioni come necessario e urgente;
➢ le richieste di , piuttosto, riguardavano tutte la richiesta di Persona_1
consegna delle chiavi della villa, nel tentativo di ottenere prima possibile la disponibilità del proprio immobile, che la sorella occupava asserendosi comodataria in base ad un titolo che egli contestava;
➢ la richiesta di consegna delle chiavi, peraltro, era stata sempre formulata al dichiarato fine di poter mettere in vendita la villa ed in tal senso la aveva CP_1 insistito nel sottolineare anche all'agente immobiliare incaricato dal fratello, che gli eventuali promittenti acquirenti avrebbero dovuto essere informati del vincolo che essa vantava sull'immobile a titolo di comodataria (cfr. doc. 3, 7, 8 e 13);
➢ del resto, anche le varie iniziative giudiziarie in allora assunte dal proprietario per rientrare nella piena disponibilità dell'immobile occupato dalla sorella (ex art. 700
e 703 c.p.c.) erano state respinte anche in sede di reclamo, ritenendone in allora insussistenti i presupposti allegati;
- non è in grado di inficiare una simile ricostruzione in fatto, la valutazione espressa dal
CTU incaricato in primo grado che, nel ricostruire a posteriori l'evoluzione dei danni provocati dai lavori di scavo, aveva ritenuto di poter individuare quali attività avrebbero potuto ridurre o impedire il dissesto, trattandosi di valutazioni che, appunto, in precedenza nessun tecnico aveva segnalato né al proprietario, né all'occupante della villa, ritenendo che la situazione fosse ancora sotto controllo (e ciò a prescindere dalle critiche mosse alla correttezza nel merito di tali valutazioni);
9 - tale quadro probatorio non può essere mutato dalla richiesta di istruttoria avanzata da parte attrice in riassunzione, posto che i capitoli di prova articolati vertono su circostanze del tutto ininfluenti ai fini del decidere (riguardando i profili di accesso all'immobile relativi alla messa in vendita dello stesso o il godimento di esso da parte della CP_1 nell'estate 2009) o comunque in gran parte non contestati e documentali;
- parimenti inammissibili e/o irrilevanti appaiono anche le capitolazioni di parte convenuta in riassunzione, attenendo a fatti pacifici in causa o non conducenti ai fini decisori.
La domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio di rinvio deve pertanto essere rigettata.
Rimangono ferme (e non necessitano di specifica ulteriore pronuncia) le statuizioni divenute irrevocabili, con le quali questa Corte d'Appello con la sentenza n. 1321/2019 aveva provveduto sulla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e non era stata riformata la condanna emessa in primo grado nei confronti di Controparte_1 all'integrale pagamento delle spese di CTU ivi svolta.
7. In ordine alla regolazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, si ricorda che:
- “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto
l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Sicché le sollecitazioni dei ricorrenti principali ad una più favorevole liquidazione delle spese, all'adozione di un diverso parametro tariffario e alla riconsiderazione del valore della controversia non danno vita a domande nuove, costituendo mere indicazioni per orientare il potere officioso del giudice di liquidazione delle spese di lite” (cfr. ex multis Cass.
7.2.2022 n. 3798; conf. Cass. 11.11.2024 n.
29056);
- “In tema di liquidazione delle spese, per la ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite, può essere legittimamente condannata al rimborso
10 delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione” (Cass.
7.2.2007 n.
2634);
- “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. SU 31.10.2022 n. 32061).
Tenuto conto di tali principi di diritto e valutato unitariamente l'esito globale del procedimento, tenuto conto del valore delle due domande proposte da parte dell'attore, di cui solo una è stata accolta (in misura peraltro inferiore al domandato) e del fatto che ad esso è interamente imputabile lo svolgimento del grado di Cassazione e di rinvio, si ritiene conforme dichiarare la compensazione delle spese di ciascun grado nella misura del 90% con condanna di al rimborso della quota residua del 10%. Controparte_1
La liquidazione di tale quota percentuale deve essere effettuata come da dispositivo in base allo scaglione corrispondente all'importo liquidato (€ 39.000), applicati gli importi medi delle tariffe vigenti al momento dell'attuale liquidazione (cfr. ex multis Cass. SU n.
17405/2012 e Cass. n. 19989/2021) per le fasi effettivamente svolte (e pertanto esclusa la fase istruttoria/di trattazione per i giudizi di appello, cassazione e di rinvio) e, in presenza di nota spese solo per tre dei quattro gradi di giudizio, della relativa quota degli esposti documentati, disponendo la distrazione delle spese per i soli ultimi tre gradi di giudizio, come da richiesta ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 27241/2023 emessa inter partes dalla Corte di Cassazione in data 25.9.2023, così provvede in parte qua:
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'immobile per cui è causa proposta da (già Parte_1 Parte_1
) quale erede di
contro
;
[...] Persona_1 Controparte_1
11 - dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio nella misura del 90% e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
del residuo 10% che liquida, nella quota, per ciascun grado di
[...]
giudizio, come segue:
- per il primo grado in € 507,70 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado in € 252,90 per esposti ed € 694,60 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il grado di cassazione in € 357,20 per esposti ed € 551,30 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di rinvio in € 168,60 per esposti ed € 694,60 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone la distrazione delle spese così come sopra liquidate per i gradi di appello, cassazione e di rinvio a favore del difensore Avv. Maurilio Raimondi, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'1.4.2025 dalla Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Torino.
Il Presidente est. dr.ssa Rossana Zappasodi
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