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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1573/2021 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
5.7.1978, ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Daniele Rivieccio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo
Spiga e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.6.2021 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento CP_1
dell'origine professionale della “tendinopatia alla spalla bilaterale”,
patologia per la quale aveva infruttuosamente presentato domanda
pagina 1 amministrativa in data 6.11.2019.
A fondamento del ricorso ha esposto di aver prestato la propria l'attività lavorativa come operaio elettricista, a partire dal 22.11.2006,
presso diversi datori di lavoro.
Con riferimento all'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha allegato di aver lavorato:
dal 22.11.2006 al 30.6.2010 alle dipendenze della ditta individuale
CO PE;
dal 15.1.2014 al 15.2 2014 alle dipendenze della Openjob metis
Agenzia per il lavoro S.p.A.;
dal 20.10.2014 al 31.08.2015 alle dipendenze della CP_2
dal 1.01.2016 al 31.07.2017 alle dipendenze della CP_3
dal 3.08.2017 al 30.11.2018 alle dipendenze della Controparte_4
Il ricorrente ha quindi sostenuto di aver svolto, nell'esercizio delle proprie mansioni, svariate attività, che comportavano la necessità di stare posizionato per lungo tempo su scale, lungo le pareti, sul soffitto delle abitazioni o nei capannoni, tenendo sollevati gli arti superiori al fine di movimentare trapani, avvitatori e mazzette di ferro, e che inoltre lo impegnavano nella posa in opera di pompe di calore ed unità esterne,
aventi un peso variabile dai 10 ai 50 kg.
Ha allegato, inoltre, di aver movimentato sonde e cavi elettrici lunghi anche 100 metri e del peso di 100 kg ciascuno, facendo costantemente leva sugli arti superiori per vincere l'attrito statico dei cavi elettrici lungo i tubi di corrugato.
Ha quindi sostenuto che, in ragione dell'effettivo espletamento delle mansioni menzionate, che avevano comportato sforzi e sovraccarico funzionale degli arti superiori (spalle-braccia), egli aveva contratto la denunciata patologia della “tendinopatia della spalla bilaterale”, con un danno biologico del 14%.
Il ricorrente ha quindi affermato di aver presentato, in data 6.11.2019,
domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia
pagina 2 professionale, e che l' convenuto, in data 6.2.2020, aveva respinto CP_1
la predetta domanda perché “la documentazione acquisita è insufficiente
per esprimere un giudizio medico legale (…)”.
Anche la successiva opposizione, presentata in data 15.6.2020, si era conclusa con esito negativo.
2. L' ha resistito in giudizio, contestando le mansioni come CP_1
dedotte nel ricorso e sostenendo la mancanza del nesso di causalità tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
4.1. Deve ritenersi, che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale, nel corso della quale sono stati sentiti i testimoni , e colleghi di Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
lavoro del ricorrente, i quali hanno confermato lo svolgimento delle mansioni da parte sua, per come dedotte in giudizio.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che qui si richiama integralmente.
L'ausiliario ha accertato che parte ricorrente è affetta da
“Tendinopatia con lesione parziale del sovraspinato della spalla destra e sinistra.”
Lo stesso consulente ha riconosciuto l'origine professionale della malattia, affermando che “nel caso in esame, non si può escludere un ruolo quantomeno concausale dell'attività lavorativa svolta nella genesi
ed aggravamento della patologia entesopatica a carico delle spalle
bilateralmente, e considerando lo svolgimento per oltre 12 anni di
un'attività che prevedeva l'utilizzo di utensili pesanti, tassellatori,
pagina 3 demolitori, mola, trapani a percussione, avvitatori, smeriglio, mazzette,
trasporto di materiali pesanti, addetto all'attività di impiantista
termoidraulico, muratura, passacavi, con sollecitazione continua del
sistema mano-braccio, con sforzi prolungati e posture incongrue ripetute
e continue con ripercussioni sugli arti superiori.”.
Il consulente ha quindi concluso che “in accordo con il codice 227 del
D.M. n. 38/2000 (“Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della
spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno
derivante dalla limitazione funzionale”, fino a 4%) si può riconoscere
per la patologia a carico della spalla dx e sn (tendinopatia del
sovraspinato a destra e a sinistra), la presenza di un danno biologico
complessivo nella misura del 4% (2% per lato).
In accordo con il codice 224 del D.M. n. 38/2000 (“Limitazione dei
movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi”, fino a
3%) si può riconoscere la presenza di un danno biologico complessivo
nella misura del 4% (2% per lato).
Alla predetta malattia il c.t.u. ha associato un danno biologico complessivo dell'8% dalla data della domanda amministrativa
(6.11.2019).
Le argomentate conclusioni del consulente, rassegnate della relazione depositata, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici oltre che coerenti con le risultanze documentali in atti e le emergenze ricavabili dalla prova testimoniale.
Ritiene, in conclusione il giudicante, che parte ricorrente abbia diritto all'indennizzo in capitale siccome rapportato ad un danno biologico in misura dell'8%, sin dalla data della domanda amministrativa del
6.11.2019.
L' deve perciò essere condannato a corrispondere in favore CP_1
della parte ricorrente l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico dell'8% con decorrenza di legge dal 6.11.2019, oltre interessi legali di mora dal 121° giorno successivo alla predetta data e
pagina 4 rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
5. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
l' deve essere condannato alla rifusione in favore della parte CP_1
ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa e della tabella per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 5.200,01
ed euro 26.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di Parte_1
percepire l'indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
6.11.2019;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
capitale in favore del ricorrente, siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura dell'8%, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa del 6.11.2019;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Daniele Rivieccio;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.2.2025.
pagina 5 Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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