Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
2069 /2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa cciivviillee ddii II GGrraaddoo iissccrriittttaa aall nn.. rr..gg.. 22006699 //22002244 pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iinn ddaattaa 0055//0044//22002244 ddaa::
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
CAMPANA DENIS e POGGI EMANUELA del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO cui il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 473bis-14 cpc
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10
FATTO E DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso debitamente notificato al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale per la figlia nata fuori dal matrimonio la ricorrente , conveniva davanti a questo Tribunale l'ex compagno, chiedendo l'affido super-esclusivo della minore nata dalla relazione sentimentale - ata il 25 giugno 2021- che la visita tra padre e Per_1
figlia si svolgesse in modalità protetta e chiedeva un assegno di € 500,00 mensile per il mantenimento ordinario oltre al 50% delle spese straordinarie . Riferiva di avere altro figlio nato da precedente relazione e di come ella con i due figli si era trasferita in un appartamento concessole in comodato gratuito dai genitori dal novembre 2023. Riferiva di essere barista con lavoro intermittente e di guadagnare € 500,00/600,00 mensile.
Affermava che l'ex compagno era stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti anche se era poi uscito dal carcere e come, nonostante egli vivesse della importante eredità paterna, mi aveva versato alcunchè per la figlia minore e come la impossibilità di comunicare tra loro stesse creando sempre più grandi problemi pratici nella gestione della minore.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'udienza fissata per la comparizione la ricorrente riferiva i comportamenti impulsivi e aggressivi del compagno (“ho chiesto l'affido super-esclusivo per la particolare morbosità che il padre ha avuto dopo che io ripreso a lavorare dopo la nascita di quindi liti Per_1
con lanci di tavoli o le sedie in giardino, le aggiungo che è stato arrestato presumo per spaccio. Io mi sono allontanata dall'abitazione parafamiliare. Non lascerei mai mia figlia per più ore da sola col padre per il carattere impulsivo di lui., sarei più tranquilla se la visita fosse svolta con la presenza continua della nonna paterna. Ho chiesto € 500,00 di assegno visto che ha eredito molto (€ 1.000.000,00) dal padre , forse ora lui ha iniziato a pagina 2 di 10 lavorare, ha una villa e più case, tre case messe insieme dove vivevamo. Ho difficoltà nel decidere ogni cosa per la figlia e per questo insisto per l'affido esclusivo. Io lavoro a chiamata e oggi cerco lavoro”) e il Giudice designato riconosceva l'affido esclusivo con delega per scuola e salute, prevedeva che la visita si svolgesse previo accordo e alla presenza di persona di fiducia di entrambi, poneva a carico del resistente l'obbligo del versamento di un assegno di € 250,00 visto l'assenza di documentazione fiscale dello stesso. Veniva autorizzato il procuratore della ricorrente a richiedere alla Agenzia delle
Entrate le documentazione fiscale del resistente e, dopo il deposito, si fissava l'udienza per la rimessione al Collegio della causa.
- Sull'affido della minore.
Ritiene questo Collegio di dover pronunciare l'affido super-esclusivo a favore della madre della minore , essendo tale forma quella che appare tutelare maggiormente la figlia delle parti.
Si ha infatti prova dell'essere il resistente spacciatore di sostanze stupefacenti e, soprattutto di non aver mai effettivamente avuto interesse nei confronti della figlia. Egli peraltro non ha neppure particolare rispetto nelle frasi che pure scrive: “Amo la Per_1
se fossi stato lucido aborto tutta la vita e sarebbe stato anche auspicabile”, (doc. 15, pagina
3), non versa nulla per la minore perché “se ti informi vedrai che chi non paga. Non gli fanno una ... quindi vedi tu” (doc. 12 ) .
La colpevole e volontaria omissione del versare il contributo economico per i figli è, come noto, considerato un grave comportamento da parte della stessa Suprema Corte denotando una reale inidoneità genitoriale del soggetto così inadempiente. Ciò ancora più grave ove, come nella fattispecie, tale omissione si giustifica con la certezza di restare del tutto impunito.
A quanto invece indicato a favore della madre in quanto tale e quindi genitore adeguato a rispondere alle esigenze della minore si aggiunga, come elemento ulteriore ed importante pagina 3 di 10 , anche l'assoluta assenza di comunicazioni tra i genitori : elemento che esclude in origine qualsivoglia previsione di affido soltanto esclusivo
Premesso allora tutto quanto indicato finora la minore viene affidata alla madre, a cui viene riconosciuto anche l'esclusivo esercizio della responsabilità di tutto ciò che attiene a educazione, residenza, scuola e sanità e tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione in tema di autorizzazioni o rilascio di documentazione.
- Sul diritto di visita
Relativamente allo svolgimento del diritto di visita si reputa congruo confermare la modalità “vigilata” delle visite del resistente.
Inducono e giustificano tale prudenza sia l'intervenuta condanna per spaccio di droga dello stesso che la considerazione dei comportamenti aggressivi e violenti riportati dalla ricorrente oltre alle modalità ingiuriose di comunicazione dello stesso che appunto impongono una particolare tutela della minore nel momento, seppur sporadico, nel quale
è con il padre.
Si conferma quindi quanto già indicato dal giudice istruttore per cui dispone che il padre possa stare con la figlia, previo accordo con la madre, alla presenza continua di un terzo di comune fiducia delle parti (parente o amico delle stesse)
- sull'assegno di mantenimento
Com'è noto l'assegno di mantenimento dei figli è un dovere per i genitori e si quantifica in base al principio proporzionale .
Il Giudice delegato aveva, nell'ambito dei provvedimenti provvisori ed urgenti, indicato la somma minima di prassi fissata da questo Tribunale nel caso di mancata conoscenza dei redditi della parte onerata, pari ad € 250,00.
Oggi tuttavia con il deposito della documentazione fiscale tale importo deve essere modificato.
Mentre la ricorrente è barista , con reddito di 500,00/600,00 al mese, oggi il resistente , che era disoccupato al momento dell'instaurazione del giudizio, risulta aver iniziato a pagina 4 di 10 lavorare per Adecco Italia s.p.a. (doc. 49). Egli è inoltre proprietario della casa d'abitazione (catastalmente identificata come villino, doc. 9) e del box pertinenziale, ma soprattutto risulta titolare di cospicui risparmi e depositi presso Poste Italiane s.p.a.
Nello specifico, infatti, egli è titolare: a) di un conto corrente con saldo attivo, alla data del 30/06/2024, di € 1.983,71 (doc. 32, pag. 53); b) di buoni fruttiferi postali del valore di € 40.000,00 (doc. 31); c) di un libretto postale con saldo attivo, alla data del 31/12/2023, di € 4.763,52 (doc. 31); d) di due polizze Postafuturo Fidelity con capitale maturato complessivo di € 238.484,99 (docc. 34 e 35); e) di una polizza Postafuturo Multiutile con capitale maturato complessivo di € 21.3434,14 (doc. 36); f) di una polizza Posta Orizzonte
5 con capitale maturato complessi-vo di € 27.000,00 (doc. 31);
g) di fondi d'investimento per la complessiva somma, al 23/07/2024, di € 77.357,48 (doc.
37). Si ha così un ammontare di oltre € 410.000,00.
A ciò occorre aggiungere che, a detta della ricorrente, egli veda la figlia in modo del tutto sporadico e ciò influisce anche sulla stessa quantificazione perché i tempi possono essere, se particolarmente lunghi ridurre l'importo stesso.
Da ciò allora appare equo riconoscere un assegno di mantenimento di € 400,00 da versare entro il 10 di ogni mese alla ricorrente oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo che si riporta per esteso in dispositivo.
sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono, anche alla luce delle pronunce collegate al comportamento del resistente , a carico dello stesso. Si liquidano in confomrità di quanto richiesto con la nota spese che ha applicato i parametri di cui al dm 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida la figlia minore n via super-esclusiva alla madre con collocamento Per_1
pagina 5 di 10 prevalente presso la medesima, attribuendo alla madre ogni responsabilità per tutte le materie di particolare importanza quali educazione, residenza, scuola, salute e rapporti con la PA per il rilascio o il rinnovo di documenti;
b) dispone che il padre possa vedere e stare con la figlia previo accordo con la madre, sempre alla presenza di terza persona di fiducia (nonni o altri)
c) obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, l'importo di € 400,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
d) obbliga ciascun genitore a concorrere, nella misura del 50% ciascuno, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema del Nuovo Protocollo che si riporta per esteso:
a. "Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
c. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
d. a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets pagina 6 di 10 sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
e. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
f. tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
g. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
h. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
i. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
j. a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da pagina 7 di 10 istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
k. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
l. a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
m. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
n. a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
i. Modalità di concertazione ex ante delle spese o. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di pagina 8 di 10 una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
i. Modalità di documentazione e rimborso spese p. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
q. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
i. Deducibilità fiscale e varie r. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
s. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in pagina 9 di 10 ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate”.
e) Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente che si liquidano in € 118,66 per spese ed € 5.077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
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