Articolo 34 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 33Articolo 35
Versione
24 agosto 1961
Art. 34.
Il militare di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previsto dall'articolo 33, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo.
Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattasi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il militare e' collocato in congedo assolato.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961