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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. sas Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott. ssa Monica SGARRO - Consigliere -
3) Dott. ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 171 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 3074/2019(RG 9501/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di contratti a termine, promossa da:
persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
Rappr.e difesa dall'avv. F. TAGLIENTE
- Appellante - contro
Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. L. BOSCO
-Appellata-
OGGETTO: “Contratti a termine”
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con ricorso in appello depositato in data 13/5/2000 l' in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di conversione dei contratti a termine stipulati dall'appellato per una durata complessiva superiore a tre anni e aver rigettato la domanda di risarcimento del danno, essendo intervenuta la stabilizzazione da parte dell'amministrazione, ha accolto la domanda di riconoscimento del diritto della lavoratrice a vedersi computata l'anzianità contributiva e di carriera del periodo a termine, prima dell'assunzione a tempo indeterminato. Parte Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l' a riconoscere la progressione economica e di servizio in favore del lavoratore computando il periodo di lavoro a termine, perché l'anzianità di servizio gli era stata riconosciuta in automatico, computando il periodo a termine, mentre la progressione economica era subordinata a valutazioni di merito a cui il lavoratore non era stato sottoposto. Ha concluso chiedendo la riforma sul punto della sentenza impugnata e il rigetto integrale della domanda della ricorrente.
Si è costituita l'appellata chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9/10/2024 la causa è stata interrotta per scadenza del mandato difensivo a termine Part del nuovo difensore costituito per l' La causa è stata riassunta dalla appellata, la quale ha insistito per la decisione della causa.
L'appello è infondato. Part L mmette di avere già riconosciuto la anzianità di servizio relativa al periodo svolto a termine, mentre a suo dire la progressione economica dipenderebbe da selezioni e meriti che non sono stati considerati nei confronti dei lavoratori a termine. Si sostiene tuttavia che “La clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto
a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti
a tempo determinato e, dall'altro, ad attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti
a tempo indeterminato. La sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce, peraltro, ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato;
in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini;
altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato”1. Part Nel caso di specie il Tribunale ha condannato l' in modo generico a riconoscere le progressioni 1 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7584 del 08/03/2022 stipendiali, senza specificare, ma era implicito, che l'attribuzione delle stesse avrebbe potuto aversi solo ove il lavoratore fosse già stato sottoposto ad una valutazione con esito positivo, sorgendo in Part caso contrario l'obbligo dell' di procedere alla valutazione del lavoratore ai fini della progressione economica. Già il tenore letterale del dispositivo evidenzia che non c'è alcuna progressione economica automatica, posto che il giudice afferma senz'altro la debenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata anche nei periodi a tempo determinato, Part circostanza ammessa anche dall' aggiungendo “ai fini dell'eventuale maturazione degli stessi incrementi stipendiali riconosciuti dal CCNL di settore in favore degli omologhi dipendenti assunti a tempo indeterminato”.
Dunque la maturazione degli incrementi stipendiali è eventuale e rimessa alle circostanze previste dal CCNL di settore per gli altri dipendenti a tempo indeterminato. Part Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Sull' grava l'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Part Rigetta l'appello. Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida a titolo di compensi professionali in € 3000,00 con distrazione in favore dell'avvocato anticipatario. Ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Taranto, 25/6/2025
Il RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella