Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 5472/2023
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5472/2023 Ruolo Generale promossa
D A
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
OGGETTO: Parte_2 C.F._2 Pt_3 (C.F. ),
Pt_4 C.F._3 Parte_5 CodiceFiscale_4
(C.F. ), (C.F.
(nazionale,
), (C.F. C.F._5 Parte_6
internazionale, C.F._6
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to LONGO
terrestre, aereo, BIFANO FRANCESCO per procura in atti marittimo..) APPELLANTI
c o n t r o
CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to CASTIONI MATTEO per procura in atti
APPELLATA
In punto: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo,
marittimo..)
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento
delle tesi su esposte, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello
proposto dai Signori C.F. , nato Parte_1 C.F._1
ad Arzignano (VI) il 12.02.1992, C.F. Parte_2
nato ad [...] il [...], C.F._7 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
, C.F. , nato a [...]_5 C.F._5
(VI) il 31.10.1979, e C.F. , nato a [...] C.F._8
Soave (VR) il 08.08.1996 e, per l'effetto, previa declaratoria dell'inadempimento
contrattuale della , condannare la medesima società, in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, in via principale e nel merito, al pagamento
della complessiva somma di € 1.250,00 in favore di parte appellante a titolo di
compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 Reg. CE n. 261/2004. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore
del procuratore antistatario.”
Dell'appellata
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed
eccezione:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. - 3 -
ogni caso che nulla è dovuto da per il ritardo del volo FR 9429 del CP_1
01.04.2022;
Con il favore delle spese e competenze del presente grado di giudizio,
oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 7 settembre 2023
, , Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_5
hanno proposto appello avverso la sentenza del Giudice di CP_3
Pace di Bergamo n. 183/2023, pubblicata in data 10 febbraio 2023, con cui
è stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere la compensazione pecuniaria ex artt. 6 e 7 Reg. CE n. 261/2004 in ragione del ritardo del volo
FR 9429 con tratta Bergamo – Dublino del giorno 1 aprile 2022. CP_1
Costituendosi in giudizio (già ) ha CP_1 Controparte_4
chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata che ha correttamente ritenuto operante l'art. 5, comma 3, del Regolamento
261/2004 in ragione della natura eccezionale ed imprevedibile delle condizioni meteorologiche che hanno interessato il velivolo.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, Parte_1 Parte_2 Controparte_2 [...]
, hanno proposto appello avverso la sentenza di Pt_5 CP_3 - 4 -
primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “nella
giornata antecedente il volo per cui è causa e precisamente la sera del
31.03.2022 l'aeromobile rimaneva bloccato all'aeroporto di Amsterdam a
causa di ritardi dovuti alle avverse condizioni metereologiche sullo scalo di
Amsterdam. Il fenomeno atmosferico il cosiddetto Deicing impediva il
regolare svolgimento dei voli già pianificati e anche del volo in questione.
Deduceva infatti che i voli FR3006 e FR3007, operati dal medesimo
aeromobile del volo oggetto di causa, rimanevano bloccati allo scalo di
Amsterdam. Tale circostanza risulta altresì documentata dagli estratti dei
voli (doc. n. 4 e 5 di parte convenuta). Dalle schermate prodotte dalla
compagnia aerea ed in particolare dai documenti 4 e 5 si evince che i voli
programmati hanno subito variazione (ritardo) rispetto alla pianificazione.
Appare evidente che il fenomeno meteorologico della sera antecedente al
volo in questione abbia avuto ripercussioni sui voli successivi ed in
particolare su quelli del primo mattino, come il volo Bergamo – Dublino
dove dovevano imbarcarsi i passeggeri. La compagnia aerea ha dunque
fornito la prova liberatoria ….. Orbene, nel caso in esame, la domanda
avente ad oggetto il pagamento della compensazione pecuniaria di euro
500,00 non può essere accolta in quanto ha sufficientemente CP_1
dimostrato che il ritardo del volo FR9429 dell'1.4.2022 dall'aeroporto di
Milano – Bergamo a quello di Dublino era imputabile esclusivamente a
circostanze eccezionali ed imprevedibili estranee al controllo della - 5 -
compagnia aerea: La compagnia aerea ha provveduto a reperire altro
aeromobile al fine di porre rimedio ai disagi dei passeggeri: Insomma ha
adottato tutte le misure possibili al fine di contenere i disagi dei passeggeri
e provveduto ad operari i voli seppur con ritardo”.
Con un unico motivo di appello gli odierni appellanti hanno eccepito l'erronea applicazione degli artt. 5 e 7 del Regolamento Ce n.
261/2004, così come interpretati dalla sentenza della CGCE 23 ottobre
2012 (cause C-581/10 e C-629/10) e del 14° considerando Reg. Ce n° 261
del 2004.
Valga premettere come non sia contestato in causa che il volo FR
9429 con tratta Bergamo – Dublino del giorno 1 aprile 2022 ha subito un ritardo di oltre 3 ore (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado parte appellata); a giustificazione di una tale circostanza, ha eccepito che il velivolo CP_1
identificato dal Codice EI-EPD effettuava anche i voli FR 3006 e FR 3007
(Dublino-Amsterdam/Amsterdam-Dublino) del 31 marzo 2022, restando tuttavia bloccato all'aeroporto di Amsterdam (AMS) a causa di ritardi nelle operazioni di de-icing dovute al gran numero di richieste da parte di altri aeromobili in transito su detto aeroporto e in conseguenza delle avverse condizioni metereologiche che insistevano su detto scalo (doc. 9).
Il Tribunale è dunque chiamato ad indagare l'ambito applicativo dell'art. 5, comma terzo, Regolamento CE n. 261/2004 secondo cui “il
vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione - 6 -
pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione
del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea che ha affermato che “al fine di sottrarsi al proprio obbligo di
compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di ritardo prolungato di
un volo all'arrivo, un vettore aereo operativo può avvalersi di una
circostanza eccezionale che ha inciso non su detto volo ritardato, bensì su
un precedente volo da lui stesso operato col medesimo aeromobile (…), a
condizione che esista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di
tale circostanza e il ritardo prolungato del volo successivo all'arrivo,
elemento che spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto in
particolare delle modalità di esercizio dell'aeromobile di cui trattasi da
parte del vettore aereo operativo interessato” (Corte giustizia UE, sez. IV,
22/04/2021, n. 826). Non osta pertanto all'applicabilità dell'art. 5,
paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 il fatto che la circostanza eccezionale allegata si sia registrata durante il volo precedente a quello interessato dal ritardo.
Ferma la superiore premessa, secondo la Corte di giustizia l'art. 5,
paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando
14 e 15 di quest'ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall'obbligo di compensazione pecuniaria se è in grado di dimostrare che la cancellazione - 7 -
del volo è dovuta a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione e/o il ritardo del volo interessato.
Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione (cfr. sentenza Corte di giustizia dell'Unione Europea (n. 28
del 23 marzo 2021).
La nozione di «circostanze eccezionali» designa pertanto eventi che,
per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative e il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso (cfr. sentenze
Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, , C-549/07, Persona_1
EU:C:2008:771; del 31 gennaio 2013, McDonagh, C-12/11, EU:C:2013:43;
17 settembre 2015, C-257/14, punto 36). Persona_2
Ferme le superiori premesse, si osserva quanto segue con riferimento al caso concreto.
Dai documenti depositati dalle parti risulta che il volo FR9429 in - 8 -
partenza da Bergamo con destinazione Dublino, programmato per le ore
15.35 in data 1° aprile 2022, ha subito un ritardo di 3 ore e 55 minuti (si vedano le carte di imbarco e le schermate relative al volo in discussione estratte dal sistema operativo dell'aeroporto di Orio al Serio e della
Compagnia aerea appellata).
Secondo la tesi di tale ritardo sarebbe riconducibile CP_1
alle condizioni meteorologiche avverse ed eccezionali verificatesi la sera del 31 marzo 2022 presso l'aeroporto di Amsterdam. In particolare,
l'aeromobile identificato con il codice EI-EPD, che avrebbe dovuto essere utilizzato anche per il volo Bergamo-Dublino del giorno 1° aprile 2022, è
rimasto bloccato ad Amsterdam a seguito di ritardi nelle operazioni di de-
icing; conseguentemente, ha riorganizzato il proprio piano dei CP_1
voli, inviando a Bergamo l'aeromobile identificato con il codice SP-RKE,
senza tuttavia riuscire a contenere il ritardo.
Come sopra già evidenziato, il giudice di prime cure ha condiviso la versione difensiva di ed ha rigettato la domanda dell'odierno CP_1
appellante.
Il Tribunale ritiene invece fondato l'appello promosso
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Parte_5 CP_3
[...]
Come già deciso da questo Tribunale con sentenza depositata in data - 9 -
atti delle ragioni per le quali l'aeromobile EI-EPD la sera del 31 marzo
2022 non sia potuto decollare per Dublino (e quindi per Bergamo), come
programmato. In questa prospettiva, non può darsi rilievo alla
ricostruzione della vicenda effettuata da per tramite del proprio CP_1
“analista del controllo delle operazioni di volo”; la dichiarazione in atti,
oltre ad essere un documento di formazione unilaterale proveniente dalla
Compagnia aerea appellata, come tale privo di rilievo probatorio, non
contiene neppure riferimenti a elementi obiettivi esterni, idonei a
corroborarne l'attendibilità.
In secondo luogo, sotto altro profilo, le deduzioni difensive di
non danno conto in modo adeguatamente preciso delle CP_1
ragioni per le quali non sia stato possibile organizzare un volo in grado di
partire da Bergamo alle 15.35 del 1° aprile 2022, oltre 15 ore dopo
l'acquisizione della notizia della indisponibilità dell'aeromobile EI-EPD. Il
tempo a disposizione di per rimediare all'inconveniente era CP_1
infatti tale da far presumere la possibilità di evitare la maturazione di un
ritardo così cospicuo”.
Come già sopra ricordato, il vettore aereo è esentato dall'obbligo di compensazione pecuniaria nel caso in cui dimostri che la cancellazione del volo è dovuta a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare, nonostante lo stesso si sia avvalso di tutti i mezzi di cui disponeva al fine di evitare che detta situazione comportasse la - 10 -
cancellazione e/o il ritardo del volo interessato.
Nel caso concreto, non ha assolto al proprio onere CP_1
probatorio, in quanto non ha dimostrato il motivo per cui, dopo aver appreso la notizia della indisponibilità dell'aeromobile EI-EPD una volta giunto presso lo scalo di Amsterdam alle ore 23.22 del giorno 31 marzo
2022, non sia riuscita ad organizzare entro un lasso di tempo ragionevole un volo in grado di partire da Bergamo alle ore 15.35 del giorno 1° aprile
2022. Difetta dunque la prova del nesso eziologico tra il ritardo del velivolo registrato sul volo del giorno precedente e quello registrato nel volo prenotato dagli odierni appellanti, nonché la prova dell'adozione da parte di di tutti i mezzi necessari per evitare il ritardo registrato. CP_1
Per l'effetto, è tenuta all'obbligo di compensazione CP_1
pecuniaria previsto dall'art. 5, lett. c), del Regolamento CE n. 261/04 per il caso di ritardo superiore a tre ore;
pertanto, in accoglimento dell'appello,
essa deve essere condannata a versare agli appellanti, a titolo di compensazione pecuniaria, la complessiva somma di euro 1.250,00, così
come determinata in applicazione dell'art. 7 del suddetto Regolamento.
Facendo applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza,
deve anche essere condannata a rimborsare integralmente in CP_1
favore degli appellanti le spese sia della fase di primo grado che della fase di appello, le quali sono liquidate direttamente nel dispositivo della presente sentenza, tenendo in considerazione l'attività difensiva svolta in concreto. - 11 -
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Bergamo n. 183/2023, pubblicata in data 10 febbraio 2023
1. in accoglimento dell'appello promosso da Parte_1
, , Parte_2 Controparte_2 Parte_5 CP_3
condanna a versare in loro favore la complessiva somma di CP_1
euro 1.250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7
del Regolamento CE n. 261/2004;
2. condanna a rimborsare le spese di lite a favore degli CP_1
appellanti, liquidandone l'ammontare in euro 1.553,00 (euro 701,00 per la fase di primo grado ed euro 852,00 per il presente giudizio di appello) per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Francesco
Longo Bifano, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bergamo, il giorno 11 aprile 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
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