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Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott.ssa Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
-Dott.ssa RI NA De AL - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2276 pubblicata il 27 ottobre
2017, emessa dal Tribunale di Nola, I^sezione civile, iscritto al n. 1506/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,riservata in decisione con ordinanza del
05/03/ 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
(già con sede legale in Roma al Parte_1 Parte_2
viale Regina Margherita n.125, (C.F. ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro- tempore, rapp.ta e difesa in virtù di procura allegata all'atto di appello dall'avv. Ferdinando Quagliata (CF: ) ed elett.te C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via De Gasperi n. 55.
[...]
, in persona del legale rapp. pro- tempore con sede Controparte_1
legale in S. Anastasia alla Via Arco n. 100 (P.IVA ), ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata in S. Anastasia alla Via G. Marconi n.9 presso lo studio dell'avv. Paola REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
( ) dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di Pt_3 CodiceFiscale_2
procura in calce all'atto costitutivo.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “In accoglimento del presente appello, ritenuto ammissibile e fondato, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta con atto di citazione notificato il 25.02.2009 dalla nei Parte_4
confronti di;
2) Condannare la società appellata, in persona Parte_2
del l.r.p.t., al pagamento in favore di (già Parte_1 Parte_2
)delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
[...]
Per l'appellata .: a) “Voglia l'adita Corte, in via preliminare Parte_4
dichiarare l'inammissibilità dell'appello carente dei requisiti imposti ex art. 342
C.p.c.; b) nel merito rigettare l'appello proposto dalla (già Parte_2 [...]
), in quanto infondato, confermando in ogni sua parte la sentenza Parte_2
impugnata; vinte le spese del grado”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 25.02.09 la Parte_4
conveniva innanzi il Tribunale di Nola l' in persona del Parte_2
legale rapp.te p.t. per sentirla condannare al risarcimento dei danni riportati a causa ed in seguito ad un fenomeno di sovracorrente verificatosi in data 20.02.07 ore 14:30 circa;
Assumeva l'attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, presso il
Supermercato dell'Arco, sito in S. Anastasia (Na) alla via Arco n.66, si verificava un fenomeno di sovracorrente ed a causa del mancato intervento del contatore atto Pt_2
ad interrompere il circuito, si verificavano danni all'impianto di illuminazione, al sistema di apertura automatica delle porti scorrevoli d'ingresso e di uscita del
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supermercato, al circuito elettrico delle celle frigo ed ai banchi frigo, alle schede elettroniche delle due casse, all'impianto di supervisione ed antintrusione, ai condizionatori, ai computer, al fax, ai faretti di illuminazione interna, chiedendo la condanna della convenuta l risarcimento dei danni, oltre interessi legali dal fatto Pt_2
al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di lite. Deduceva altresì che aveva dovuto ricorrere al giudice poiché l'invito a comporre bonariamente la lite, formulato con racc. AR n. 13182510943-2 del 19.04.07, ricevuta in data 23.04.07. era rimasto senza esito;
All'udienza di prima comparizione, si costituiva la convenuta venivano Pt_2
depositate le memorie ex art. 183 6° comma e veniva ammessa la prova;
Assunta la prova testimoniale, istruita la causa mediante produzioni documentali, anche su ordine impartito ex art. 210 c.p.c., espletata la Ctu, all'esito della quale, venivano precisate le conclusioni, all'udienza del 18.04.2017, la causa veniva introitata a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con la sentenza n. 2276/2017, pubblicata il 27/10/2017, il Tribunale di Nola, così provvedeva:
a) Dichiarava che, l'evento dannoso avvenuto in data 20/02/2007 presso la sede dell'attrice in Sant'Anastasia, alla Via Arco n. 66, era attribuibile ad esclusiva responsabilità di Parte_2
b) Condannava al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
: 1) della somma di €. 18.184,72, rivalutata secondo gli indici Istat costo-
[...]
vita dal momento dei singoli esborsi di cui alle fatture alla pubblicazione della sentenza;
2) degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo sulla somma di cui al precedente n.1;
c) Condannava al pagamento, in favore di Parte_2 CP_1
delle spese legali, che, liquidava in €. 186,00 per esborsi, €. 4.835,00
[...]
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per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosanna
Palladino;
d) Poneva l'onere di Ctu definitivamente a carico di Pt_2 Parte_2
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATA
Avverso detta pronuncia, con citazione ritualmente Parte_2
notificata si appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Nola, ha accolto la domanda attorea, ponendo a base del suo convincimento la Ctu, ritenendola inutile, come prova della responsabilità dell' Pt_2
per il carattere sostitutivo della mancata prova sull'an da parte dell'appellato.
Chiede, dunque, la riforma della decisione gravata.
La , resiste all'impugnazione, eccependone Controparte_1
l'inammissibilità e, nel merito l'infondatezza. Chiede, altresì respingersi l'appello, con tutte le conseguenze di legge.
Instaurato il contraddittorio, ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado,dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore la causa giungeva all'udienza del 05/03/
2024 per le precisazioni delle conclusioni. Tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
LE QUESTIONI PRELIMINARI.
Il precetto di cui all'art. 342 c..p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
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giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica ( Cass. n. 24464 del 04.11. 2020; Cass.
Civ. 7675/2019).
L'impugnazione proposta dalla difesa di rivolge chiare, Parte_2
specifiche e pertinenti critiche alla sentenza gravata e quindi rispetta pienamente il precetto di cui all'art. 342 c.p.c.
Detto ciò, l'appello benché ammissibile sotto il profilo di cui all'art.342 c.p.c. così come novellato dall'art.54 del D.L.n.83/2012, non merita accoglimento, per come in motivazione.
ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO.
2) Con il primo motivo di appello, anche se rubricato in più numeri, l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure pone a fondamento del proprio convincimento la CTU, ritenuta inutile dall'odierno appellante, come prova della responsabilità dell per il carattere sostitutivo della mancata prova Pt_2
sull'an da parte dell' appellata Parte_4
L'infondatezza delle doglianze sollevate, vertendo su aspetti strettamente connessi tra loro, ben possono essere esaminate congiuntamente.
Deve rilevarsi come, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, che, il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze istruttorie decidendo per l'accoglimento della domanda attorea una volta accertatene la fondatezza.
Difatti, se è pacifico che, in riferimento all'attività tecnica di produzione e fornitura di energia elettrica venga in rilievo una responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. e dunque
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un esercizio di attività pericolosa (cfr., Cass., n. 11193/2007), la società appellante, non ha fornito elementi sufficienti ed idonei a vincere il regime della prova di cui alla norma citata, essendo onere della stessa quello di comprovare la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, capaci di superare la presunzione di responsabilità addossata a chi eserciti detta attività pericolosa ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (cfr. Civ. n. 32498 del 12/12/2019; n. 537/82 ).
Consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, ha delineato i presupposti della responsabilità della società erogatrice di energia elettrica nel caso in cui si verifichino interruzioni di fornitura oppure sbalzi di frequenza o di tensione, confermando che, si tratta di responsabilità discendente dall'esercizio di un'attività pericolosa, superabile solo offrendo la prova liberatoria indicata dal richiamato articolo ossia l'aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno configurandosi essa come responsabilità oggettiva (cfr. Cass. Sez. 3, n. 4590 del 21/022020) che, prescindendo dall'accertamento della colpa dell'autore del danno e fondandosi su una presunzione, ha come conseguenza la circostanza che l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità è a carico dell'esercente l'attività pericolosa.
Quest'ultimo, come detto, può vincere tale presunzione solamente provando che,
l'evento dannoso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che, le leggi dell'arte e la comune diligenza imponevano (cfr. Cass. n.
16637 del 0577/2017) e che il danno sarebbe stato determinato dal verificarsi di un evento accidentale estraneo alla sua sfera di controllo e di organizzazione, non rilevando, peraltro, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno.
Quindi, non coglie nel segno l'accusa rivolta al primo giudice di non aver considerato ed esaminato, il rapporto dei tecnici dell' che evidenziano con una (x) tra le varie Pt_2
cause dell'evento genericamente “accidentale”(punto (b) e , n. 3) dell'atto di appello), senza precisare cosa avrebbe scatenato tale evento accidentale, atteso che, nel circondario non vi erano state interruzioni del servizio, e né dal testimoniale, emerge, che vi fossero eventi atmosferici eccezionali ed imprevedibili – caso fortuito, idoneo
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ad interrompere il nesso di causalità - , tali da causare una sovratensione di alimentazione sui carichi monofase, da provocare la rottura degli stessi.
Grava, invece, sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività
e l'evento, oltre che, dell'esistenza del danno e della sua entità, il nocumento risarcibile non può ritenersi in re ipsa e non può dirsi coincidente con l'evento, poiché il danno ristorabile deve essere una conseguenza dell'evento stesso.
Il primo giudice – seppure con motivazione stringata-, ha applicato correttamente i sopra indicati principi normativi ed ermeneutici, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale acquisita, ed ha ritenuto provato il profilo dell'an debeatur e del danno.
Difatti, il danno accertato dai tecnici dell' e dal perito e dalla stessa Pt_2 Per_1
CTU, è stato generato dall'interruzione del neutro, e ciò ha determinato una sovratensione di alimentazione sui carichi monofase, tale da provocare la rottura degli stessi. Secondo la norma CEI 0-21 art.
5.2.3 il distributore è tenuto a mantenere la continuità del conduttore di neutro, evitando che gli apparecchi monofase degli utenti possano essere alimentati in serie di due fasi e, quindi, danneggiati. L'apparecchio si danneggia perché aumenta la tensione applicata ai suoi morsetti. L'interruzione del conduttore di neutro in rete può provocare gravi danni agli apparecchi monofase degli utenti, poiché si trovano alimentati ad una tensione che può essere maggiore di quella di fase.
Si osserva che, la CTU espletata non è stata l'unico mezzo di prova a supporto della responsabilità dell'odierna appellante, in quanto nel corso del giudizio di primo grado sono stati acquisiti elementi di prova sia testimoniali che documentali, (vedi verbali di causa del 20/12/2011, in particolare, il teste ha dichiarato che : “ Testimone_1
nelle circostanze di tempo e di luogo si verificava l'improvvisa assenza di energia elettrica che, ha comportato i danni descritti in citazione, dichiarava altresì che, tutte le abitazioni circostanti il erano alimentate normalmente e che, sul Parte_5
posto sono intervenuti i tecnici dell he, hanno riparato il guasto;
il teste Pt_2 Per_1
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, perito tecnico, oltre a confermare le dichiarazioni rese dal teste Testimone_2
ha dichiarato che, l'assenza di energia elettrica è stata causata da un Tes_1
fenomeno di sovracorrente, dovuta alla rottura della morsetteria del contatore , Pt_2
di tali testimonianze, non si ha motivo di dubitare, e dalle stesse emerge l'esclusiva responsabilità della nella causazione del danno ed il relativo Parte_2
nesso di causalità.
Si osserva, infine, che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, e la relativa valutazione che, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
In particolare, nel caso in esame, è stata data attuazione al principio secondo cui “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti (cfr. cfr. Cass. Civ. 25 agosto 2022 n.253; Cass. Civ. Sez. II,
18-01-2013, n. 1266).
Infine si evidenzia che, sui quesiti posti dal primo giudice, al Ctu sul nesso Per_2
di causalità, e sui danni riportati dall'odierno appellato, lo stesso dichiarava nell'elaborato: “il non corretto funzionamento del contatore ha causato i danni Pt_2
descritti nella relazione della nonché risultanti dalle Controparte_2
fatture allegate”. Quanto al nesso causale tra il fenomeno di sovratensione e i danni lamentati, ( al quesito n.2 e 3 posto dal Tribunale ): il Ctu accertava che, poiché la tolleranza per non ottenere guasti permanenti alle apparecchiature deve essere contenuta nel +/- 10% e, che quindi esisteva un nesso di causalità tra il fenomeno di sovratensione ed i danni lamentati, ovverosia tra il guasto avvenuto ed i danni riportati dagli apparecchi, così come documentati.
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In conclusione, l ha, pertanto, generato un disservizio, come si evince anche dal Pt_2
rapporto di intervento dei tecnici dell'odierna appellante datato 20.02.07 esaminato e richiamato dal CTU, infatti si legge “…l'interruzione del conduttore di neutro sulla morsettiera del contatore (di proprietà ha scaturito un fenomeno si Pt_2
sovratensione di tipo industriale e cioè quelle dovute da rottura del conduttore di neutro con conseguente squilibrio delle tensioni di fase. Ciò determina che, i carichi monofase, alimentati da un sistema trifase con neutro, come nel caso delle utenze del
in oggetto, si troveranno ad essere alimentati ad una tensione pari a Parte_5
quasi il doppio 1.73 volte la tensione nominale che, nel caso di carichi monofase è pari a 230 V e quindi essere alimentati ad una tensione di circa 400V. Quindi il fenomeno di sovratensione generato dal'interruzione del neutro vi è stato”.
Anche il quarto motivo di gravame è infondato e va rigettato.
In merito alla quantificazione del danno subito ritiene la Corte, condividendo la motivazione (ritenuta dall'odierna appellante carente) impugnata, che l'appellata ne ha dato piena prova attraverso la produzione delle fatture attestanti i costi sostenuti per gli interventi tecnici che, l'appellata ha dovuto eseguire in dipendenza del danno subito decurtando l'IVA in quanto portata in detrazione.
Passando al punto quinto dell'atto di appello, la censura dell'assenza di un autonomo sistema di stabilizzazione di tensione in uso in tutte le aziende consimili e, in grado di scongiurare qualsiasi inconveniente del genere frequente e non sempre ascrivibile al distributore è un elemento di valutazione della responsabilità ex art. 1227 c.c., che il primo giudice, non avrebbe esaminato.
Per completezza, si osserva che, nel caso in esame va totalmente escluso un concorso di responsabilità dell'odierna appellata ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché nelle circostanze evidenziate anche dal Ctu non sono ravvisabili fattori causali ascrivibili a colpa dello stesso, tali non potendo essere considerata l'omessa installazione di stabilizzatori o scaricatori di tensione, non avendo dimostrato l'appellante che,
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mediante l'utilizzo specifico di tali apparecchiature, in condizioni analoghe, l'evento dannoso non si sarebbe realizzato.
Si evidenzia, inoltre, che, il Ctu, esaminata tutta la documentazione e le dichiarazioni Parte di conformità ed i verbali della ha confermato che gli impianti elettrici installati presso la rispettavano e rispettano tuttora le norme CEI Controparte_3
e rispettano e rispettavano gli art.
1-2 della Legge 186/68 e dell'art. 81 del DLGS 81/08 riportate alla pag. 22 dell'elaborato peritale.
La censura è infondata.
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da ,.A., con la condanna della stessa, per il Parte_7
principio della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellata società delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento
(€. 26.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L.228/2012,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_2
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della CP_4
in persona del legale rapp.pro- tempore che Controparte_1
liquida, in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese
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generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 17 gennaio 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(RI NA De AL) (Antonio Quaranta)
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