Art. 2.
Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato e' costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonche' del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.
Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato e' costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonche' del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.