Articolo 2 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1440
Articolo 1Articolo 3
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18 gennaio 1957
Art. 2.
Agli effetti dell'applicazione di quanto stabilito al precedente articolo, l'onere posto a carico dello Stato e' costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di acquisto, delle spese e degli oneri di carattere generale sostenuti dall'acquisto alla immissione al consumo, nonche' del compenso alla Federazione italiana dei Consorzi agrari, e l'importo del ricavato dalla vendita.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1957