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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 152/ 2023 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25 Marzo 2025, alle ore 9.50, sono comparsi:
- Per parte opponente, l'Avv. Manasseri il quale si riporta in atti;
- Per parte opposta, l'Avv. Nunziatina Armeli in sostituzione dell'Avv. Zingale la quale chiede l'accoglimento domanda riconvenzionale.
L'avv. Manasseri si oppone e insiste.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 152/2023 R.G. promossa da:
(codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(codice fiscale ) Parte_2 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Benedetto Manasseri,
-parte opponente- nei confronti di
(codice fiscale ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
col patrocinio dell'Avv. Zingale Salvatore
e
(codice fiscale ), Controparte_2 CodiceFiscale_4
contumace
Pag. 1 di 5 -parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti e verbali di causa.
*****
Gli attori hanno proposto opposizione ai sensi dell'art.404 CPC, chiedendo di annullare la sentenza del Tribunale di Patti n. 406/2022 pubblicata il 27/05/2022 Repert. n. 527/2022 del 30/05/2022 nella causa iscritta al n. 100278/2011 RG avente ad oggetto “Azione di rivendicazione” ed eliminare gli effetti della medesima decisione nei confronti di tutte le parti del presente giudizio, in quanto il fondo oggetto della causa è di proprietà degli odierni attori e da costoro posseduto, anche ai fini dell'usucapione, dal 2012, o con qualsivoglia altra motivazione;
Voglia il Tribunale adito, emettere pronuncia sostitutiva che accerti che la proprietà del bene di cui si controverte appartiene agli attori, oppure pronunciare la sola sentenza di annullamento ed eventualmente rinviare la decisione sul merito.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto: 1) Rigettare le domande avanzate dagli attori CP_1
opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità al sig. dell'atto pubblico di compravendita del 15/06/2012 in Controparte_1
Notaio da Tortorici, nella parte in cui il vendette ai sigg.ri Persona_1 Parte_3
e il bene immobile descritto nell'atto di citazione Parte_1 Parte_2 introduttivo del presente giudizio e precisamente l'appezzamento di terreno/area urbana sito nel
Comune di Galati Mamertino, in catasto al foglio di mappa 15, particella 413 di mq. 180; 3)
Ritenere e dichiarare che l'anzidetto bene immobile oggetto del succitato contratto è di esclusiva proprietà del concludente (la part. n. 193 non è oggetto di contestazione); IN VIA
RICONVENZIONALE: 4) Ritenere e dichiarare che il sig. è unico ed esclusivo Controparte_1
proprietario del fondo sito nel territorio del Comune di Galati Mamertino catastalmente identificato al foglio di mappa n. 15, particella n. 413. 5) Conseguentemente, condannare i sigg.ri Parte_1
e , alla consegna, in suo favore, di detto terreno libero di
[...] Parte_2
persone e cose;
ordinare agli attori - opponenti la restituzione e il rilascio del bene medesimo nonchè al risarcimento dei danni da qualificarsi e quantificarsi in corso di causa o, in difetto, da liquidarsi in via equitativa, per la mancata disponibilità del bene e relativo godimento. 6) Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione e correlato annotamento della emananda sentenza in relazione alla dichiarata nullità del precedente atto trascritto.
*****
Pag. 2 di 5 L'opposizione di terzo ordinaria è lo strumento predisposto dall'ordinamento per consentire al terzo di opporsi alla sentenza resa inter alios che abbia accertato un diritto incompatibile con quello vantato dal terzo medesimo.
Caso emblematico è quello che viene qui in esame, e cioè l'opposizione proposta dal terzo che si ritenga titolare del diritto di proprietà su un certo bene e non abbia partecipato al giudizio del quale sia stata accertata la proprietà in capo ad altro soggetto.
L'evoluzione interpretativa ha distinto le diverse ipotesi di diritti incompatibili con la sentenza esecutiva e i rispettivi strumenti impugnatori.
In particolare, la differenza rilevante è l'allegazione che l'acquisto del diritto incompatibile sia avvenuto prima o dopo la formazione del titolo giudiziale.
E così, nel caso emblematico già detto, se l'usucapione si sia perfezionata durante il processo celebrato inter alios, ovvero si sia perfezionata successivamente.
Appare opportuno richiamare testualmente il principio di diritto, nonché lo stralcio motivazionale espresso nella sentenza della Corte di cassazione, sent. Sez. 3 Num. 9720 Anno 2020.
“Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione, per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c. quando allega che l'usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., qualora alleghi che l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI,
29/08/2017)”.
“A colui che assuma di essere stato pregiudicato da una sentenza pronunciata fra terze persone, oppure dall'esecuzione di essa, il nostro ordinamento accorda tutele diversificate, a seconda del tipo di nocumento che egli assuma di avere ricevuto. Queste forme di tutela sono state ampiamente esaminate - sia pure, per alcune di esse, soltanto mediante obiter dictum - da una decisione delle
Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1238 del23/01/2015; seguita già, tra le altre, da
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29850 del 20/11/2018). La decisione delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato che colui il quale si assuma leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone ha a sua disposizione tre differenti strumenti di tutela, i quali sono tra loro alternativi e non cumulativi: a) se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; b) se non contesta la legittimità del titolo, ma assume che
Pag. 3 di 5 esso sia stato erroneamente attuato e cioè che l'esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, il terzo deve proporre l'opposizione di cui all'art.
619 c.p.c. (così il § 23, pag. 81, della sentenza 1238/15); c) se, infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (così il § 22.4, pag. 81, della sentenza
1238/15).
(…)
A fondamento della proposta opposizione, il dante causa dell'odierno ricorrente dedusse di avere acquisito per usucapione la proprietà della porzione di terreno sulla quale si sarebbero dovute eseguire le opere di riduzione in pristino ordinate giudizialmente;
in subordine, prospettò di avere usucapito varie servitù (di passaggio, di adduzione e di abduzione delle acque reflue), il cui esercizio era incompatibile con le suddette opere di riduzione in pristino. Ebbene, alla luce di quanto esposto l'acquisto per usucapione di un bene di cui si sia ordinata la demolizione in un giudizio svoltosi tra altri soggetti costituirà, alternativamente:
a) un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, ed impeditivo della pretesa esecutiva, se l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo;
b) una pretesa incompatibile con la pretesa esecutiva, se l'usucapione sia maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo. Nel primo caso, alla luce di quanto detto, i diritti di chi ha usucapito andranno fatti valere con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.; nel secondo caso chi si afferma proprietario per avvenuta usucapione dovrà proporre l'opposizione ex art. 404
c.p.c.”.
Orbene, nel caso di specie l'opponente ha allegato quale elemento costitutivo del proprio diritto di proprietà in capo all'appezzamento di terreno de quo, l'usucapione abbreviata.
Segnatamente, ha dedotto di aver posseduto sin dal 2012.
Presumendo che l'inizio del possesso sia coinciso con la stipula del contratto di compravendita,
l'invocata usucapione sarebbe maturata dopo dieci anni, e precisamente il 15.06.2022, data successiva alla formazione del titolo giudiziale, sentenza n.406/2022 emessa il 27.05.2022.
Alla luce dei principi sopra esposti, dunque, lo strumento a disposizione di parte opponente è altro giudizio di cognizione, quello previsto dall'art.615 CPC.
Ne discende che la presente opposizione, proposta ai sensi dell'art.404 CPC, va dichiarata inammissibile.
Pag. 4 di 5 Considerato che la definizione avviene in rito, su rilievo d'ufficio, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA L'OPPOSIZIONE EX ART.404 CPC INAMMISSIBILE;
- COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 25 Marzo 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 5 di 5
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 25 Marzo 2025, alle ore 9.50, sono comparsi:
- Per parte opponente, l'Avv. Manasseri il quale si riporta in atti;
- Per parte opposta, l'Avv. Nunziatina Armeli in sostituzione dell'Avv. Zingale la quale chiede l'accoglimento domanda riconvenzionale.
L'avv. Manasseri si oppone e insiste.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 152/2023 R.G. promossa da:
(codice fiscale ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(codice fiscale ) Parte_2 CodiceFiscale_2
col patrocinio dell'Avv. Benedetto Manasseri,
-parte opponente- nei confronti di
(codice fiscale ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
col patrocinio dell'Avv. Zingale Salvatore
e
(codice fiscale ), Controparte_2 CodiceFiscale_4
contumace
Pag. 1 di 5 -parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti e verbali di causa.
*****
Gli attori hanno proposto opposizione ai sensi dell'art.404 CPC, chiedendo di annullare la sentenza del Tribunale di Patti n. 406/2022 pubblicata il 27/05/2022 Repert. n. 527/2022 del 30/05/2022 nella causa iscritta al n. 100278/2011 RG avente ad oggetto “Azione di rivendicazione” ed eliminare gli effetti della medesima decisione nei confronti di tutte le parti del presente giudizio, in quanto il fondo oggetto della causa è di proprietà degli odierni attori e da costoro posseduto, anche ai fini dell'usucapione, dal 2012, o con qualsivoglia altra motivazione;
Voglia il Tribunale adito, emettere pronuncia sostitutiva che accerti che la proprietà del bene di cui si controverte appartiene agli attori, oppure pronunciare la sola sentenza di annullamento ed eventualmente rinviare la decisione sul merito.
Costituendosi in giudizio, ha chiesto: 1) Rigettare le domande avanzate dagli attori CP_1
opponenti in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inopponibilità al sig. dell'atto pubblico di compravendita del 15/06/2012 in Controparte_1
Notaio da Tortorici, nella parte in cui il vendette ai sigg.ri Persona_1 Parte_3
e il bene immobile descritto nell'atto di citazione Parte_1 Parte_2 introduttivo del presente giudizio e precisamente l'appezzamento di terreno/area urbana sito nel
Comune di Galati Mamertino, in catasto al foglio di mappa 15, particella 413 di mq. 180; 3)
Ritenere e dichiarare che l'anzidetto bene immobile oggetto del succitato contratto è di esclusiva proprietà del concludente (la part. n. 193 non è oggetto di contestazione); IN VIA
RICONVENZIONALE: 4) Ritenere e dichiarare che il sig. è unico ed esclusivo Controparte_1
proprietario del fondo sito nel territorio del Comune di Galati Mamertino catastalmente identificato al foglio di mappa n. 15, particella n. 413. 5) Conseguentemente, condannare i sigg.ri Parte_1
e , alla consegna, in suo favore, di detto terreno libero di
[...] Parte_2
persone e cose;
ordinare agli attori - opponenti la restituzione e il rilascio del bene medesimo nonchè al risarcimento dei danni da qualificarsi e quantificarsi in corso di causa o, in difetto, da liquidarsi in via equitativa, per la mancata disponibilità del bene e relativo godimento. 6) Ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari di provvedere alla trascrizione e correlato annotamento della emananda sentenza in relazione alla dichiarata nullità del precedente atto trascritto.
*****
Pag. 2 di 5 L'opposizione di terzo ordinaria è lo strumento predisposto dall'ordinamento per consentire al terzo di opporsi alla sentenza resa inter alios che abbia accertato un diritto incompatibile con quello vantato dal terzo medesimo.
Caso emblematico è quello che viene qui in esame, e cioè l'opposizione proposta dal terzo che si ritenga titolare del diritto di proprietà su un certo bene e non abbia partecipato al giudizio del quale sia stata accertata la proprietà in capo ad altro soggetto.
L'evoluzione interpretativa ha distinto le diverse ipotesi di diritti incompatibili con la sentenza esecutiva e i rispettivi strumenti impugnatori.
In particolare, la differenza rilevante è l'allegazione che l'acquisto del diritto incompatibile sia avvenuto prima o dopo la formazione del titolo giudiziale.
E così, nel caso emblematico già detto, se l'usucapione si sia perfezionata durante il processo celebrato inter alios, ovvero si sia perfezionata successivamente.
Appare opportuno richiamare testualmente il principio di diritto, nonché lo stralcio motivazionale espresso nella sentenza della Corte di cassazione, sent. Sez. 3 Num. 9720 Anno 2020.
“Il terzo che sostiene di aver acquisito per usucapione un bene di cui è stata ordinata la demolizione, per effetto di pronuncia resa in un giudizio svoltosi tra altri soggetti, deve proporre l'opposizione di terzo di cui all'art. 404 c.p.c. quando allega che l'usucapione è maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo, trattandosi di una pretesa incompatibile con la sentenza azionata, mentre deve proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., qualora alleghi che l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo giudiziale e costituisca pertanto un fatto impeditivo della pretesa esecutiva. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI,
29/08/2017)”.
“A colui che assuma di essere stato pregiudicato da una sentenza pronunciata fra terze persone, oppure dall'esecuzione di essa, il nostro ordinamento accorda tutele diversificate, a seconda del tipo di nocumento che egli assuma di avere ricevuto. Queste forme di tutela sono state ampiamente esaminate - sia pure, per alcune di esse, soltanto mediante obiter dictum - da una decisione delle
Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 1238 del23/01/2015; seguita già, tra le altre, da
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29850 del 20/11/2018). La decisione delle Sezioni Unite di questa Corte ha affermato che colui il quale si assuma leso dalla pronuncia o dall'esecuzione di un titolo esecutivo formatosi fra altre persone ha a sua disposizione tre differenti strumenti di tutela, i quali sono tra loro alternativi e non cumulativi: a) se assume di essere titolare dello stesso diritto già oggetto della sentenza pronunciata inter alios e messa in esecuzione, egli deve proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.; b) se non contesta la legittimità del titolo, ma assume che
Pag. 3 di 5 esso sia stato erroneamente attuato e cioè che l'esecuzione abbia investito un bene diverso da quello che ne avrebbe dovuto formare l'oggetto, il terzo deve proporre l'opposizione di cui all'art.
619 c.p.c. (così il § 23, pag. 81, della sentenza 1238/15); c) se, infine, il terzo non contesta la legittimità del titolo, né l'erroneità dell'esecuzione, ma assume che dopo la formazione del titolo si sia avverato un fatto estintivo od impeditivo della pretesa creditoria, egli deve proporre
l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (così il § 22.4, pag. 81, della sentenza
1238/15).
(…)
A fondamento della proposta opposizione, il dante causa dell'odierno ricorrente dedusse di avere acquisito per usucapione la proprietà della porzione di terreno sulla quale si sarebbero dovute eseguire le opere di riduzione in pristino ordinate giudizialmente;
in subordine, prospettò di avere usucapito varie servitù (di passaggio, di adduzione e di abduzione delle acque reflue), il cui esercizio era incompatibile con le suddette opere di riduzione in pristino. Ebbene, alla luce di quanto esposto l'acquisto per usucapione di un bene di cui si sia ordinata la demolizione in un giudizio svoltosi tra altri soggetti costituirà, alternativamente:
a) un fatto sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, ed impeditivo della pretesa esecutiva, se l'usucapione sia maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo;
b) una pretesa incompatibile con la pretesa esecutiva, se l'usucapione sia maturata anteriormente alla formazione del titolo esecutivo. Nel primo caso, alla luce di quanto detto, i diritti di chi ha usucapito andranno fatti valere con l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.; nel secondo caso chi si afferma proprietario per avvenuta usucapione dovrà proporre l'opposizione ex art. 404
c.p.c.”.
Orbene, nel caso di specie l'opponente ha allegato quale elemento costitutivo del proprio diritto di proprietà in capo all'appezzamento di terreno de quo, l'usucapione abbreviata.
Segnatamente, ha dedotto di aver posseduto sin dal 2012.
Presumendo che l'inizio del possesso sia coinciso con la stipula del contratto di compravendita,
l'invocata usucapione sarebbe maturata dopo dieci anni, e precisamente il 15.06.2022, data successiva alla formazione del titolo giudiziale, sentenza n.406/2022 emessa il 27.05.2022.
Alla luce dei principi sopra esposti, dunque, lo strumento a disposizione di parte opponente è altro giudizio di cognizione, quello previsto dall'art.615 CPC.
Ne discende che la presente opposizione, proposta ai sensi dell'art.404 CPC, va dichiarata inammissibile.
Pag. 4 di 5 Considerato che la definizione avviene in rito, su rilievo d'ufficio, le spese sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA L'OPPOSIZIONE EX ART.404 CPC INAMMISSIBILE;
- COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 25 Marzo 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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