Articolo 113 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 112Articolo 114
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
15 luglio 2022
Art. 113. Chiusura della procedura 1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.
(( 2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40. ))
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente