Decreto presidenziale 30 giugno 2017
Ordinanza collegiale 3 agosto 2017
Ordinanza cautelare 16 novembre 2017
Sentenza 22 luglio 2022
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9241 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09241/2025REG.PROV.COLL.
N. 01754/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2023, proposto da
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
DA IM AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. Prima, n. 10460 del 2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor DE ON BA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. IO IM e udito per la parte appellata l’avvocato Di Cesena Alvise Vergerio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.– Con ricorso dinnanzi al T.a.r. del Lazio, il signor DE ON BA impugnava il verbale di notifica del 27 aprile 2017, redatto dalla Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici, con il quale era stato ritenuto «non idoneo al servizio di polizia» e conseguentemente escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2016.
Con motivi aggiunti, il ricorrente impugnava, poi, anche la graduatoria, nelle more approvata e pubblicata, nella parte in cui non lo contemplava tra i vincitori.
1.1.– A sostegno del gravame, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2), nonché l’eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti.
In particolare, il ricorrente sosteneva di possedere un indice di massa grassa inferiore a quella rilevata, indice che rientrerebbe perfettamente nel range previsto dalla Tabella A, allegata al predetto regolamento di cui al D.P.R. 207 del 17 dicembre 2015.
2.– Con sentenza n. 10460 del 22 luglio 2017, il T.a.r. accoglieva il ricorso sull’assunto che «la verificazione disposta […] ha accertato, […], che il ricorrente presentava un indice di massa grassa pari a 23,9%, compatibile con i parametri previsti dalla disciplina a lui applicabile».
3.– Il Ministero dell’Interno ha, quindi, proposto appello, sostenendo l’erroneità della sentenza in quanto:
i) il T.a.r. avrebbe dovuto considerare che: l’esame dell’organo verificatore era stato condotto a distanza di circa 6 mesi, durante i quali il ricorrente aveva effettivamente modificato la propria situazione fisica, perdendo peso (da kg. 96,3 a kg. 94,1: - kg. 2,2) con conseguente riduzione della 4 percentuale di massa grassa (P.B.F.), da 28.6% accertata in sede concorsuale a 23.9% accertata durante la visita di verifica; tuttavia, i requisiti concorsuali vanno accertati al momento della visita concorsuale, non potendosene anticipare o posticipare, per sua natura, l'accertamento;
ii) il T.a.r. avrebbe erroneamente escluso l’esistenza di controinteressati nei cui confronti procedere all’integrazione del contraddittorio.
4.– Il signor BA DE ON si è costituito in giudizio per resistere al gravame, eccependo, preliminarmente, in rito, l’inammissibilità dell’appello per carenza d’interesse del Ministero appellante, che non trarrebbe alcun beneficio dal licenziamento dell’appellato; nel merito, insistendo per la sua infondatezza.
5.– Con ordinanza 22 marzo 2023, n. 1123, al Sezione Seconda ‒ « Rilevato che l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la sospensione della sentenza impugnata sulla base del grave danno che deriverebbe all’Amministrazione per il “prosieguo dell’iter concorsuale” nelle more della definizione del contenzioso; Rilevato, altresì, che dalla documentazione agli atti del giudizio di primo grado l’appellato risulta ammesso con riserva alla frequenza del corso di formazione e successivamente, è stato nominato Agente in prova e poi Agente della Polizia di Stato, ed è in servizio presso la Questura di Novara dal 26 ottobre 2018; Considerato che, in relazione al lungo lasso temporale trascorso, non sussiste il danno grave ed irreparabile dedotto dall’Amministrazione a sostegno della domanda cautelare di sospensione della sentenza » ‒ ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.
6.– All’odierna udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.– La sentenza di primo grado è corretta e, quindi, va confermata.
2.‒ Con il primo motivo, l’Amministrazione censura la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe posto a fondamento della decisione un esame dell’organo verificatore condotto a distanza di circa 6 mesi dal concorso, senza tenere conto dei limiti alla ripetibilità in giudizio degli accertamenti tecnici sull’idoneità psico-fisica eseguiti nei concorsi per il reclutamento nelle forze di polizia e del principio della par condicio competitorum.
Quelli in parola, sostiene l’appellante, sarebbero «accertamenti irripetibili e non sostituibili da accertamenti successivi disposti dal giudice amministrativo», considerato che le uniche condizioni rilevanti sono quelle verificate al momento della visita in sede concorsuale come ribadito da costante orientamento giurisprudenziale (richiama, in tal senso, le pronunce del Consiglio di Stato, n. 117 del 2020; sez. IV, sentenza n. 2536 del 2020; sezione VI, n. 889 del 2011, n. 2048 del 2010).
Ritiene il Collegio che la tesi appena esposta non possa essere accolta.
2.1.– Sono necessarie alcune precisazioni sull’intensità del sindacato giurisdizionale.
La recente sentenza 7 novembre 2025, n. 16, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nello scrutinare la legittimità di un atto di regolazione tariffaria, ha ribadito che – anche in un settore di attività amministrativa contrassegnato da un’ampia delega normativa, in quanto «i criteri direttivi indicati nella legge esprimono una ratio che può essere implementata da diverse regole applicative» – la relativa tutela giurisdizionale è sempre «piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo» (art. 1 del c.p.a.).
Secondo la Plenaria l’interessato, «oltre a far valere il rispetto delle garanzie procedimentali, può contestare in ogni punto di fatto e diritto quanto argomentato dall’Autorità (in osservanza dei «principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo previsto dall'articolo 111, primo comma, della Costituzione»: art. 2 del c.p.a.), prospettando quei motivi da cui possano emergere seri profili di irrazionalità e di inattendibilità tecnico-scientifica della scelta regolatoria».
Tali statuizioni sulla pienezza della tutela giurisdizionale valgono a maggior ragione nel contesto delle valutazioni mediche svolte da organi amministrativi in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici per il reclutamento nelle Forze armate e di polizia.
La valutazione medico-legale, nel procedimento in esame, viene presa in considerazione dalla norma attributiva della funzione amministrativa di verifica e accertamento nella dimensione oggettiva di fatto ‘storico’.
La fonte secondaria ha infatti compiutamente identificato i parametri fisici (indicati nella tabella in allegato al d.P.R., costituenti parte integrante del regolamento), correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile che i candidati devono possedere.
L’Amministrazione, con i suoi uffici, è chiamata soltanto a verificare la sussistenza del presupposto sanitario previsto dal legislatore.
In casi siffatti, gli elementi descrittivi della fattispecie, anche quelli valutativi e complessi, possono essere accertati in via diretta dal giudice amministrativo, in quanto la sussunzione delle circostanze di fatto nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati (anche quando rimandano a standard elaborati dal sapere specialistico) costituisce una attività intellettiva ricompresa nell’interpretazione dei presupposti della norma.
In definitiva, se il ricorrente assolve all’onere di contestare in modo serio e specifico l’accertamento sanitario, il giudice deve procedere ai necessari approfondimenti istruttori, ponendo l’interessato in posizione di parità con il suo avversario, lo Stato, in conformità con il principio della parità delle armi (in argomento, cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, causa Placì c. Italia, ricorso n. 48754/11).
La tesi della irripetibilità degli accertamenti sull’idoneità psico-fisica dei candidati priverebbe molto spesso l’interessato di qualunque possibilità di dimostrare l’errore in cui in ipotesi sia incorsa la commissione di concorso (la quale si vedrebbe investita di un potere valutativo sostanzialmente privo di controlli), spogliando di qualsiasi significato la stessa tutela giurisdizionale.
Posto che i requisiti psico-fisici devono essere posseduti dai candidati al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale concorsuale, l’interessato deve allegare elementi di prova che consentano di far risalire l’inattendibilità del giudizio alla fase di partecipazione al concorso.
2.2.‒ Nel caso in esame, il predetto onere probatorio è stato assolto.
L’appellato – escluso dalla procedura con la seguente motivazione: «non idoneo al servizio di polizia in quanto i parametri fisici correlati alla composizione corporea non rientrano nei valori limite: Alterazione della composizione corporea (PBF 28,6) ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015» – ha ripetuto, nei giorni immediatamente successivi a quello dell’esclusione, l’esame ‘biompedenziometrico’ presso due strutture sanitarie, ottenendo in entrambi i casi certificazioni attestanti la piena compatibilità tra i propri valori con i parametri normativi di idoneità (in particolare: la prima visita si è svolta presso un dietologo, il quale ha accertato un indice di massa grassa pari appena al 23,5%; l’ulteriore esame si è svolto presso l’ASL di Palermo che ha registrato un valore pari a 21,50%, con una differenza di ben 8 punti percentuali rispetto alla valutazione concorsuale).
Avendo l’interessato sollevato seri dubbi sull’attendibilità del giudizio di inidoneità (in forza di certificazioni mediche di segno totalmente opposto), il T.a.r. ha correttamente disposto un approfondimento istruttorio, incaricando il Policlinico Militare Celio di svolgere una verificazione «in ordine alla sussistenza o meno della causa di inidoneità oggetto del provvedimento impugnato».
La verificazione disposta dal T.a.r. ha accertato che il ricorrente presentava un indice di massa grassa pari al 23/9%, compatibile con i parametri previsti dalla disciplina a lui applicabile. Il valore massimo tollerato dalla richiamata normativa è, infatti, pari a 24,20% (cfr. Tabella, di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2017).
3.‒ Con il secondo motivo di appello, l’Amministrazione contesta, altresì, il capo della sentenza con cui è stata respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio.
Anche questo motivo va respinto.
3.1.– Premesso che i motivi aggiunti avverso la prima graduatoria erano stati a suo tempo notificati ad almeno un controinteressato, si è visto che, a seguito dell’ordinanza cautelare della sezione, l’Amministrazione ha emanato (con decreto del 22 giugno 2017) una nuova graduatoria nella quale il ricorrente risulta collocato tra i vincitori del concorso, sia pure con riserva.
Vero è che – come correttamente sostiene l’Amministrazione – la provvisorietà di tale ultima graduatoria comporta che l’oggetto del giudizio sia tuttora costituito dalla legittimità, o meno, della prima graduatoria nella quale il ricorrente assumeva di essere stato illegittimamente non inserito; cosicché, tutti coloro che vi erano utilmente inseriti avrebbero dovuto, in teoria, essere evocati in giudizio per poter interloquire.
Sennonché, nel caso di specie, è dirimente considerare che, in vista di sopravvenute esigenze di reclutamento (l’ampliamento del numero dei posti messi a concorso, da 559 a 1148), l’Amministrazione, con decreto del 16 febbraio 2018, ha poi disposto «l’integrazione e la rettifica del decreto del 22 giugno 2017» (dove risultava sempre il nominativo dell’appellato tra i vincitori, seppure con riserva).
Tale rettifica – alla luce di quanto affermato dal ricorrente, senza contestazione di controparte, ma come si trae anche dal relativo decreto ministeriale (cfr. il decreto depositato nel giudizio di primo grado in data 17 aprile 2018) – è stata resa nota a tutti i concorrenti con apposito avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ove esistenti, eventuali soggetti interessati avrebbero dovuto provvedere ad autonoma impugnazione.
Poiché, al momento della sentenza di primo grado, l’impugnazione di eventuali controinteressati era oramai preclusa, non sussisteva la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio (argomentando anche alla luce dei principi processuali che possono trarsi, mutatis mutandis , dagli articoli 49, comma 2, e 95, comma 5, del c.p.a.).
4.‒ La regolazione delle spese di lite segue la regola generale della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellato, che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati’
RI ONtti, Presidente
IO IM, Consigliere, Estensore
DE Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IM | RI ONtti |
IL SEGRETARIO