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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1946/2023 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI RIGETTO DELLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO in favore di (C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente – Viale Sinigaglia n. 1
Il Giudice Tutelare
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Esaminate le integrazioni documentali in atti;
Lette le conclusioni del 20.12.2024 rassegnate dal Pubblico Ministero in Sede;
Lette le note scritte del 28.01.2025 nell'interesse del beneficiando e Parte_1 dell'intervenuto , con l'Avv. RICCARDO MANDELLI del Foro di Controparte_1
Como;
Preso atto delle istanze e conclusioni ivi rassegnate
PREMESSO che con ricorso depositato il 14.07.2023 in Cancelleria, il Pubblico Ministero in Sede – su segnalazione datata 7.07.2023 dei Servizi Sociali del Comune di Como - chiedeva al Giudice Tutelare di Como di nominare un Amministratore di Sostegno, ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c., in favore di affetto da ritardo cognitivo grave, tale da renderlo incapace di provvedere in Parte_1
maniera autonoma alla cura di sé e dei propri interessi;
che con decreto n. cronol. n. 11981/2023 del 22-25.07.2023 il G.T. fissava l'udienza del 13.10.2023, per l'ascolto del ricorrente, del beneficiando e delle c.d. fonti di informazioni;
che in data 12.10.2024 il beneficiando si costituiva nel procedimento, con l'Avv. Riccardo Mondelli del Foro di Como, opponendosi alla nomina di Amministratore di sostegno, ritenuta infondata e incongrua, data la presenza di un nucleo familiare coeso ed accogliente e la capacità del beneficiando di gestire in autonomia i propri interessi;
in subordine, chiedendo la nomina del padre
[...]
quale ADS;
CP_1
RILEVATO che all'udienza del 13.10.2023, in occasione dell'ascolto di , assistito dal suo Parte_1
Procuratore Avv. RICCARDO MANDELLI, è risultato che il medesimo, collaborante, tranquillo e sufficientemente curato nell'aspetto e dell'igiene personale, è stato in grado di comprendere e rispondere in maniera sufficientemente congrua alle domande del Giudice;
è tuttavia apparso solo parzialmente orientato nel tempo (non ricordava l'anno corrente, né la data della sua nascita), al tempo stesso però ben consapevole del luogo (Tribunale) in cui si trovava e alla domanda su quale fosse il ruolo di un Amministratore di sostegno ha risposto “è uno che si occupa delle cose degli altri”. È emersa, in tutta evidenza, la condizione di fragilità in cui versa : egli non ha fornito alcuna Pt_1
risposta sulla consistenza delle sue disponibilità economiche;
ha dichiarato di non uscire molto (lo fa solo con la sua famiglia) e che durante il giorno si occupa prevalentemente delle pulizie, dell'ordine in casa e di aiutare il padre nell'accudimento del fratello;
ha ammesso di non frequentare Per_1
amici e/o conoscenti né alcun Centro Diurno;
si è mostrato inizialmente incuriosito alla proposta del
Giudice di svolgere qualche attività o corso al di fuori del contesto abitativo, ma poi ha confidato e lamentato le sue difficoltà a relazionarsi con persone nuove e la paura di essere giudicato (cfr. verbale di udienza in atti); che alla predetta udienza hanno partecipato anche le Assistenti Sociali del Comune di Como, Dott.ssa e Dott.ssa , le quali hanno confermato la necessità per di Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
un percorso di socializzazione (partendo con un'assistenza educativa domiciliare e proseguendo poi con altri interventi) e hanno illustrato i tentativi di “agganciare” ad un Centro Diurno, ma Pt_1
senza successo attese le resistenze del padre e la disdetta degli appuntamenti fissati. Gli altri familiari, ovvero il padre ed il fratello, , non hanno Controparte_1 Controparte_2
partecipato all'udienza e sono stati invitati a uscire dall'aula, in quanto soggetti per i quali è stata richiesta la medesima misura protettiva e in grado - il padre in particolare - di esercitare un'influenza e un condizionamento significativo sul beneficiando, dato il rapporto simbiotico creato si tra loro (cfr. verbale d'udienza e relazione sociale in atti); che il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento di nomina dell'ADS ai sensi dell'art. 407
c.c., atteso che al medesimo è stato trasmesso dalla Cancelleria l'intero incarto processuale, giusta
“Visto, nulla si oppone” dell'ufficio della Procura della Repubblica apposto in data 2 5.07.2023 sul decreto di fissazione di udienza, così risultando che la Parte Pubblica è stata posta nelle condizioni di intervenire all'udienza del 13.10.2023 e ha rassegnato conclusioni scritte rispettivamente in data
6.10.2023, 13.05.2024 e 20.12.2024 insistendo nella richiesta di applicazione della misura protettiva invocata in favore di;
Parte_1
che è stata svolta lunga attività istruttoria, essendo stata disposta la prosecuzione della presa in carico ed il monitoraggio sociale nonché CTU onde verificare le patologie e capacità/facoltà conservate del beneficiando nonché la necessità (o meno) della misura protettiva invocata, anche e soprattutto in considerazione del rifiuto di essa da parte di;
Pt_1 che le relazioni sociali di aggiornamento, da ultimo quella del 10.12.2024, hanno evidenziato innanzitutto, le scarse condizioni igieniche degli ambienti in cui il beneficiando vive insieme ai suoi familiari, dovute anche alla presenza di un cane di grossa taglia e alla difficoltà nella sua gestione .
Dalla descrizione del nucleo familiare e delle relazioni in atto tra i membri dello stesso , come osservate dagli Operatori Sociali nel corso delle molteplici visite domiciliari, – pare Pt_1
opportuno sottolinearlo - ha frequentato la sola scuola dell'obbligo, non ha mai svolto attività lavorativa e, nell'attualità, svolge il ruolo di caregiver principale dei suoi familiari e, in particolare, di suo fratello , affetto da autismo con grave deficit cognitivo. Quest'ultimo, a causa della Per_1
sua patologia, mette in atto dei comportamenti disfunzionali (es. denudarsi, aprire il rubinetto dell'acqua fino ad allagare il bagno) e a volte violenti, che o subisce o, su richiesta del Pt_1
padre, è chiamato ad interrompere.
Il padre di invece, è un paziente diabetico, invalido in quanto ha subito un'amputazione al Pt_1
piede, si muove in carrozzina in casa e fuori, necessita di medicazioni al moncone, riesce sì a preparare i pasti, ma fatica a gestire le incombenze della vita quotidiana, tant'è che si avvale di aiuti e collaborazioni (qualche amico, volontario, collaboratrice domestica non regolarizzata) in supporto del nucleo familiare, che sono apparse insufficienti agli Operatori Sociali ed al CTU nominato Dott.
(cfr. consulenza tecnica d'ufficio del 14.04.2024 e successivi chiarimenti depositati Persona_2
l'11.10.2024).
Secondo gli Operatori, il padre non comprende a pieno le esigenze dei figli che non solo hanno bisogni primari da soddisfare (mangiare, bere, lavarsi, vivere in un ambiente pulito), ma necessitano di un percorso educativo-riabilitativo in grado di migliorare il loro stato psico-fisico, sviluppando autonomie, abilità e risorse personali.
La valutazione psichiatrica del Dott. in particolare, ha riscontrato in Persona_2 Pt_1
un'insufficienza mentale, aggravata dalla deprivazione culturale e ambientale e ciò ha verosimilmente condizionato la sua strutturazione di personalità e le condotte sociali, con una sempre più marcata inadeguatezza rispetto alle necessità che l'attuale condizione sociale gli propone;
(….) in lui vi sarebbe un primato della relazione subita, sulla possibilità di scelta individuale;
può subire una sorta di induzione che non prevede una transazione partitaria quanto una pressione unilaterale dell'indicente/indicenti su di lui, con lo stravolgimento delle regole della scelta consapevole (cfr. relazione peritale cit.)
RITENUTO che è un giovane adulto – è quanto emerge dalla documentazione in atti – con Parte_1
bisogni, aspirazioni e fragilità che meritano la giusta attenzione, anche specialistica, che negli anni è mancata. Egli non può essere relegato a caregiver familiare a discapito dei suoi bisogni e fragilità; che, dal punto di vista economico-patrimoniale, invece, è risultato che non dispone di Pt_1 immobili o di patrimonio mobiliare da gestire: non sono emerse spese eccessive ed è il padre a coadiuvarlo nella gestione delle proprie sostanze (pensione e indennità di accompagnamento) di ausilio al sostentamento dell'intero nucleo familiare;
tale circostanza non è tale da far ritenere necessaria la nomina di un Amministratore di sostegno, sotto il profilo della gestione degli interessi patrimoniali del beneficiando in sua rappresentanza o assistenza . che, sotto quest'ultimo profilo, occorre, invero, dar atto che appare conforme alla lettera e allo spirito della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno aprire la misura solo laddove vi sia un concreto e attuale bisogno e che nel caso in cui il soggetto possa contare sul sostegno di una rete di protezione idonea ad integrare un valido meccanismo di supporto e assistenza (come nel caso di specie, i Servizi
Sociali territoriali e, seppur con le criticità di seguito rappresentate, il padre) non occorre, né è previsto per legge la necessità di addivenire alla nomina di un ADS;
che, è indubbio che, nel caso di specie, sia emerso un rapporto simbiotico tra , il padre Pt_1
e il fratello con riflessi condizionanti su stesso – il Controparte_1 Per_1 Pt_1
quale si sente responsabile della cura del fratello con disabilità molto grave – e che, nel preminente interesse del primogenito il padre dovrebbe impegnarsi ad attenuare. Il beneficiando, invero, nonostante il report fotografico prodotto dal suo difensore Avv. Riccardo Mandelli, in cui è ritratto a passeggio con il cane, o dal parrucchiere o al bar, non frequenta – per sua stessa ammissione – amici, conoscenti e persone nuove, esce poco e solo con la sua famiglia, non frequenta alcun Centro Diurno
o luogo di aggregazione dove ci sono coetanei (cfr. verbale di udienza); egli ha un quaderno, una sorta di diario, in cui descrive quello che fa durante la giorno, gli piace fare foto col telefonino ed è molto affezionato al cane di famiglia;
proprio facendo leva su quelli che so no i suoi interessi e le sue preferenze, i Servizi Sociali hanno posto in essere un'assistenza educativa domiciliare, con risultati positivi, ma non priva di criticità (…) tra i due fratelli la persona che sta manifestando maggiori resistenze ad esperire situazioni e contesti nuovi è proprio l'unico ruolo in cui si riconosce Pt_1
e che in un certo senso rivendica è quello di cura e responsabilità nei confronti del fratello , Per_1
mentre tutte le altre sollecitazioni, seppur accolte, sembrano intimorire (cfr. nota di Pt_1
aggiornamento del 10.12.2024 cit.); che, per tutto quanto sin qui esposto, si ritiene che nonostante la sussistenza di un deficit cognitivo grave e la necessità di soddisfare un'esigenza di protezione di , non debba necessariamente Pt_1
farsi applicazione nell'attualità della misura dell'amministrazione di sostegno;
e ciò dovendosi massimamente tener conto della volontà di che ha espresso, chiaramente e lucidamente, Pt_1
rifiuto a tale forma di intervento vissuto come limitazione “mortificante” delle residue facoltà e della capacità di agire dello stesso;
che le problematiche e fragilità emerse nella fattispecie devono trovare, ad avviso di questo Giudice, organica gestione da parte del personale qualificato dei Servizi Sociali e Socio -sanitari territoriali e tradursi in un percorso psicologico e in un progetto educativo individualizzato, atto a fronteggiare le fragilità di e ad accrescere le sue autonomie – anche e soprattutto al di fuori del contesto Pt_1
familiare e del rapporto con il padre, al quale si richiede la massima collaborazione –. che, negli atti difensivi depositati nel corso dell'istruttoria, infatti, si è opposto Pt_1
strenuamente alla nomina di un Amministratore di sostegno;
le sue resistenze ma anche le sue dichiarazioni in udienza meritano degna considerazione, in quanto in un caso come quello di specie, caratterizzato da complesse dinamiche familiari, i compiti fondamentali dei Servizi Sociali e Sanitari potrebbero essere messi a rischio e compromessi proprio dalla “non accettazione” e mancata collaborazione con l'ADS “imposto” beneficiario. Nel rapporto con i Servizi Sociali e per la buona riuscita degli interventi di sostegno già in atto, è importante, invece, che acquisisca fiducia Pt_1
e conservi nel tempo disponibilità a partecipare agli interventi di socializzazione pensati in suo favore e la nomina di un Amministratore di sostegno, allo stato, potrebbe risultare controproducente e vanificare l'efficacia di tali interventi;
che, per tutte le predette motivazioni, il ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di non può trovare accoglimento, in quanto non sussistono nell'attualità Parte_1
presupposti e condizioni tali da giustificare la nomina di un Amministrazione di sostegno “contro” la volontà del beneficiando
P.Q.M.
Visti gli artt. 404 e ss c.c.
RIGETTA il ricorso;
NULLA sulle spese in considerazione dell'iniziativa di protezione promossa dalla Parte Pubblica .
Visto l'art. 344, comma 2, c.c.
DISPONE che i Servizi Sociali e Socio – Sanitari territorialmente competenti (Comune di Como) mantengano la presa in carico e monitoraggio psicosociale nonché tutti gli interventi di assistenza e supporto in atto in favore di , nonché quelli che si rendessero necessari in futuro;
Parte_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni di rito, con particolare riferimento:
- al Pubblico Ministero in Sede;
- ai Servizi Sociali del Comune di Como;
- al beneficiando – presso il difensore domiciliatario Avv. Riccardo Mandelli Parte_1
del Foro di Como -; - all'intervenuto - presso il difensore domiciliatario Avv. Riccardo Controparte_1
Mandelli del Foro di Como -.
Como, 10 aprile 2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Giulia Troina
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
DECRETO DI RIGETTO DELLA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO in favore di (C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente – Viale Sinigaglia n. 1
Il Giudice Tutelare
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.01.2025 ex art. 127 ter c.p.c.
Esaminate le integrazioni documentali in atti;
Lette le conclusioni del 20.12.2024 rassegnate dal Pubblico Ministero in Sede;
Lette le note scritte del 28.01.2025 nell'interesse del beneficiando e Parte_1 dell'intervenuto , con l'Avv. RICCARDO MANDELLI del Foro di Controparte_1
Como;
Preso atto delle istanze e conclusioni ivi rassegnate
PREMESSO che con ricorso depositato il 14.07.2023 in Cancelleria, il Pubblico Ministero in Sede – su segnalazione datata 7.07.2023 dei Servizi Sociali del Comune di Como - chiedeva al Giudice Tutelare di Como di nominare un Amministratore di Sostegno, ai sensi degli artt. 404 e ss. c.c., in favore di affetto da ritardo cognitivo grave, tale da renderlo incapace di provvedere in Parte_1
maniera autonoma alla cura di sé e dei propri interessi;
che con decreto n. cronol. n. 11981/2023 del 22-25.07.2023 il G.T. fissava l'udienza del 13.10.2023, per l'ascolto del ricorrente, del beneficiando e delle c.d. fonti di informazioni;
che in data 12.10.2024 il beneficiando si costituiva nel procedimento, con l'Avv. Riccardo Mondelli del Foro di Como, opponendosi alla nomina di Amministratore di sostegno, ritenuta infondata e incongrua, data la presenza di un nucleo familiare coeso ed accogliente e la capacità del beneficiando di gestire in autonomia i propri interessi;
in subordine, chiedendo la nomina del padre
[...]
quale ADS;
CP_1
RILEVATO che all'udienza del 13.10.2023, in occasione dell'ascolto di , assistito dal suo Parte_1
Procuratore Avv. RICCARDO MANDELLI, è risultato che il medesimo, collaborante, tranquillo e sufficientemente curato nell'aspetto e dell'igiene personale, è stato in grado di comprendere e rispondere in maniera sufficientemente congrua alle domande del Giudice;
è tuttavia apparso solo parzialmente orientato nel tempo (non ricordava l'anno corrente, né la data della sua nascita), al tempo stesso però ben consapevole del luogo (Tribunale) in cui si trovava e alla domanda su quale fosse il ruolo di un Amministratore di sostegno ha risposto “è uno che si occupa delle cose degli altri”. È emersa, in tutta evidenza, la condizione di fragilità in cui versa : egli non ha fornito alcuna Pt_1
risposta sulla consistenza delle sue disponibilità economiche;
ha dichiarato di non uscire molto (lo fa solo con la sua famiglia) e che durante il giorno si occupa prevalentemente delle pulizie, dell'ordine in casa e di aiutare il padre nell'accudimento del fratello;
ha ammesso di non frequentare Per_1
amici e/o conoscenti né alcun Centro Diurno;
si è mostrato inizialmente incuriosito alla proposta del
Giudice di svolgere qualche attività o corso al di fuori del contesto abitativo, ma poi ha confidato e lamentato le sue difficoltà a relazionarsi con persone nuove e la paura di essere giudicato (cfr. verbale di udienza in atti); che alla predetta udienza hanno partecipato anche le Assistenti Sociali del Comune di Como, Dott.ssa e Dott.ssa , le quali hanno confermato la necessità per di Testimone_1 Testimone_2 Pt_1
un percorso di socializzazione (partendo con un'assistenza educativa domiciliare e proseguendo poi con altri interventi) e hanno illustrato i tentativi di “agganciare” ad un Centro Diurno, ma Pt_1
senza successo attese le resistenze del padre e la disdetta degli appuntamenti fissati. Gli altri familiari, ovvero il padre ed il fratello, , non hanno Controparte_1 Controparte_2
partecipato all'udienza e sono stati invitati a uscire dall'aula, in quanto soggetti per i quali è stata richiesta la medesima misura protettiva e in grado - il padre in particolare - di esercitare un'influenza e un condizionamento significativo sul beneficiando, dato il rapporto simbiotico creato si tra loro (cfr. verbale d'udienza e relazione sociale in atti); che il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento di nomina dell'ADS ai sensi dell'art. 407
c.c., atteso che al medesimo è stato trasmesso dalla Cancelleria l'intero incarto processuale, giusta
“Visto, nulla si oppone” dell'ufficio della Procura della Repubblica apposto in data 2 5.07.2023 sul decreto di fissazione di udienza, così risultando che la Parte Pubblica è stata posta nelle condizioni di intervenire all'udienza del 13.10.2023 e ha rassegnato conclusioni scritte rispettivamente in data
6.10.2023, 13.05.2024 e 20.12.2024 insistendo nella richiesta di applicazione della misura protettiva invocata in favore di;
Parte_1
che è stata svolta lunga attività istruttoria, essendo stata disposta la prosecuzione della presa in carico ed il monitoraggio sociale nonché CTU onde verificare le patologie e capacità/facoltà conservate del beneficiando nonché la necessità (o meno) della misura protettiva invocata, anche e soprattutto in considerazione del rifiuto di essa da parte di;
Pt_1 che le relazioni sociali di aggiornamento, da ultimo quella del 10.12.2024, hanno evidenziato innanzitutto, le scarse condizioni igieniche degli ambienti in cui il beneficiando vive insieme ai suoi familiari, dovute anche alla presenza di un cane di grossa taglia e alla difficoltà nella sua gestione .
Dalla descrizione del nucleo familiare e delle relazioni in atto tra i membri dello stesso , come osservate dagli Operatori Sociali nel corso delle molteplici visite domiciliari, – pare Pt_1
opportuno sottolinearlo - ha frequentato la sola scuola dell'obbligo, non ha mai svolto attività lavorativa e, nell'attualità, svolge il ruolo di caregiver principale dei suoi familiari e, in particolare, di suo fratello , affetto da autismo con grave deficit cognitivo. Quest'ultimo, a causa della Per_1
sua patologia, mette in atto dei comportamenti disfunzionali (es. denudarsi, aprire il rubinetto dell'acqua fino ad allagare il bagno) e a volte violenti, che o subisce o, su richiesta del Pt_1
padre, è chiamato ad interrompere.
Il padre di invece, è un paziente diabetico, invalido in quanto ha subito un'amputazione al Pt_1
piede, si muove in carrozzina in casa e fuori, necessita di medicazioni al moncone, riesce sì a preparare i pasti, ma fatica a gestire le incombenze della vita quotidiana, tant'è che si avvale di aiuti e collaborazioni (qualche amico, volontario, collaboratrice domestica non regolarizzata) in supporto del nucleo familiare, che sono apparse insufficienti agli Operatori Sociali ed al CTU nominato Dott.
(cfr. consulenza tecnica d'ufficio del 14.04.2024 e successivi chiarimenti depositati Persona_2
l'11.10.2024).
Secondo gli Operatori, il padre non comprende a pieno le esigenze dei figli che non solo hanno bisogni primari da soddisfare (mangiare, bere, lavarsi, vivere in un ambiente pulito), ma necessitano di un percorso educativo-riabilitativo in grado di migliorare il loro stato psico-fisico, sviluppando autonomie, abilità e risorse personali.
La valutazione psichiatrica del Dott. in particolare, ha riscontrato in Persona_2 Pt_1
un'insufficienza mentale, aggravata dalla deprivazione culturale e ambientale e ciò ha verosimilmente condizionato la sua strutturazione di personalità e le condotte sociali, con una sempre più marcata inadeguatezza rispetto alle necessità che l'attuale condizione sociale gli propone;
(….) in lui vi sarebbe un primato della relazione subita, sulla possibilità di scelta individuale;
può subire una sorta di induzione che non prevede una transazione partitaria quanto una pressione unilaterale dell'indicente/indicenti su di lui, con lo stravolgimento delle regole della scelta consapevole (cfr. relazione peritale cit.)
RITENUTO che è un giovane adulto – è quanto emerge dalla documentazione in atti – con Parte_1
bisogni, aspirazioni e fragilità che meritano la giusta attenzione, anche specialistica, che negli anni è mancata. Egli non può essere relegato a caregiver familiare a discapito dei suoi bisogni e fragilità; che, dal punto di vista economico-patrimoniale, invece, è risultato che non dispone di Pt_1 immobili o di patrimonio mobiliare da gestire: non sono emerse spese eccessive ed è il padre a coadiuvarlo nella gestione delle proprie sostanze (pensione e indennità di accompagnamento) di ausilio al sostentamento dell'intero nucleo familiare;
tale circostanza non è tale da far ritenere necessaria la nomina di un Amministratore di sostegno, sotto il profilo della gestione degli interessi patrimoniali del beneficiando in sua rappresentanza o assistenza . che, sotto quest'ultimo profilo, occorre, invero, dar atto che appare conforme alla lettera e allo spirito della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno aprire la misura solo laddove vi sia un concreto e attuale bisogno e che nel caso in cui il soggetto possa contare sul sostegno di una rete di protezione idonea ad integrare un valido meccanismo di supporto e assistenza (come nel caso di specie, i Servizi
Sociali territoriali e, seppur con le criticità di seguito rappresentate, il padre) non occorre, né è previsto per legge la necessità di addivenire alla nomina di un ADS;
che, è indubbio che, nel caso di specie, sia emerso un rapporto simbiotico tra , il padre Pt_1
e il fratello con riflessi condizionanti su stesso – il Controparte_1 Per_1 Pt_1
quale si sente responsabile della cura del fratello con disabilità molto grave – e che, nel preminente interesse del primogenito il padre dovrebbe impegnarsi ad attenuare. Il beneficiando, invero, nonostante il report fotografico prodotto dal suo difensore Avv. Riccardo Mandelli, in cui è ritratto a passeggio con il cane, o dal parrucchiere o al bar, non frequenta – per sua stessa ammissione – amici, conoscenti e persone nuove, esce poco e solo con la sua famiglia, non frequenta alcun Centro Diurno
o luogo di aggregazione dove ci sono coetanei (cfr. verbale di udienza); egli ha un quaderno, una sorta di diario, in cui descrive quello che fa durante la giorno, gli piace fare foto col telefonino ed è molto affezionato al cane di famiglia;
proprio facendo leva su quelli che so no i suoi interessi e le sue preferenze, i Servizi Sociali hanno posto in essere un'assistenza educativa domiciliare, con risultati positivi, ma non priva di criticità (…) tra i due fratelli la persona che sta manifestando maggiori resistenze ad esperire situazioni e contesti nuovi è proprio l'unico ruolo in cui si riconosce Pt_1
e che in un certo senso rivendica è quello di cura e responsabilità nei confronti del fratello , Per_1
mentre tutte le altre sollecitazioni, seppur accolte, sembrano intimorire (cfr. nota di Pt_1
aggiornamento del 10.12.2024 cit.); che, per tutto quanto sin qui esposto, si ritiene che nonostante la sussistenza di un deficit cognitivo grave e la necessità di soddisfare un'esigenza di protezione di , non debba necessariamente Pt_1
farsi applicazione nell'attualità della misura dell'amministrazione di sostegno;
e ciò dovendosi massimamente tener conto della volontà di che ha espresso, chiaramente e lucidamente, Pt_1
rifiuto a tale forma di intervento vissuto come limitazione “mortificante” delle residue facoltà e della capacità di agire dello stesso;
che le problematiche e fragilità emerse nella fattispecie devono trovare, ad avviso di questo Giudice, organica gestione da parte del personale qualificato dei Servizi Sociali e Socio -sanitari territoriali e tradursi in un percorso psicologico e in un progetto educativo individualizzato, atto a fronteggiare le fragilità di e ad accrescere le sue autonomie – anche e soprattutto al di fuori del contesto Pt_1
familiare e del rapporto con il padre, al quale si richiede la massima collaborazione –. che, negli atti difensivi depositati nel corso dell'istruttoria, infatti, si è opposto Pt_1
strenuamente alla nomina di un Amministratore di sostegno;
le sue resistenze ma anche le sue dichiarazioni in udienza meritano degna considerazione, in quanto in un caso come quello di specie, caratterizzato da complesse dinamiche familiari, i compiti fondamentali dei Servizi Sociali e Sanitari potrebbero essere messi a rischio e compromessi proprio dalla “non accettazione” e mancata collaborazione con l'ADS “imposto” beneficiario. Nel rapporto con i Servizi Sociali e per la buona riuscita degli interventi di sostegno già in atto, è importante, invece, che acquisisca fiducia Pt_1
e conservi nel tempo disponibilità a partecipare agli interventi di socializzazione pensati in suo favore e la nomina di un Amministratore di sostegno, allo stato, potrebbe risultare controproducente e vanificare l'efficacia di tali interventi;
che, per tutte le predette motivazioni, il ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore di non può trovare accoglimento, in quanto non sussistono nell'attualità Parte_1
presupposti e condizioni tali da giustificare la nomina di un Amministrazione di sostegno “contro” la volontà del beneficiando
P.Q.M.
Visti gli artt. 404 e ss c.c.
RIGETTA il ricorso;
NULLA sulle spese in considerazione dell'iniziativa di protezione promossa dalla Parte Pubblica .
Visto l'art. 344, comma 2, c.c.
DISPONE che i Servizi Sociali e Socio – Sanitari territorialmente competenti (Comune di Como) mantengano la presa in carico e monitoraggio psicosociale nonché tutti gli interventi di assistenza e supporto in atto in favore di , nonché quelli che si rendessero necessari in futuro;
Parte_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni di rito, con particolare riferimento:
- al Pubblico Ministero in Sede;
- ai Servizi Sociali del Comune di Como;
- al beneficiando – presso il difensore domiciliatario Avv. Riccardo Mandelli Parte_1
del Foro di Como -; - all'intervenuto - presso il difensore domiciliatario Avv. Riccardo Controparte_1
Mandelli del Foro di Como -.
Como, 10 aprile 2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Giulia Troina