Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Decreto presidenziale 20 marzo 2023
Ordinanza cautelare 11 aprile 2023
Ordinanza collegiale 28 novembre 2023
Ordinanza collegiale 2 aprile 2024
Ordinanza collegiale 27 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Ordinanza collegiale 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4182 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05658/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5658 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Le Perle S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Sessa Aurunca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione del Comune di Sessa Aurunca n. 222/2022 - prot. n. 33919 del 7 ottobre 2022, avente a oggetto la revoca della concessione demaniale marittima n. 5 dell’8 marzo 2016, ai sensi dell’articolo 47, lettera f), del codice della navigazione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
- dei provvedimenti sconosciuti all’atto della proposizione del ricorso, depositati dal Comune nel giudizio cautelare dinanzi al Consiglio di Stato (r.g.n. 1146/2023), in data 1° marzo 2023; segnatamente:
a) del verbale di sopralluogo dell’Ufficio Locale Marittimo di Mondragone del 17 maggio 2021;
b) della nota del Servizio Assetto del Territorio prot. n. 21453 del 20 giugno 2022;
c) della nota del Servizio Assetto del Territorio prot. n. 7254 del 28 febbraio 2023;
d) del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 28 febbraio 2023;
nonché della nota prot_par 0007865 del 4 marzo 2023, avente a oggetto “precisazioni sopralluogo per accertamento inottemperanza ordinanza sindacale del Comandante della Polizia Municipale”, comunicata in data 4 marzo 2023 a mezzo pec al procuratore della ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Sessa Aurunca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato con ricorso introduttivo, il Comune di Sessa Aurunca ha disposto – nei confronti della ricorrente – la revoca della concessione demaniale marittima n. 5 del 2016, “ per aver realizzato opere non autorizzate dal Settore Demanio e sprovviste di titoli edilizi validi ”.
Il provvedimento è motivato con il seguente rilievo: “ alla luce della consultazione degli elaborati grafici a corredo della succitata concessione Demaniale Marittima nr 5/2016, e della variazione alla concessione riportate nella Determina Dirigenziale n. 87/2017, risulta che sono state eseguite opere non riportate negli elaborati grafici e/o difformi agli stessi e, pertanto, non autorizzate”.
1.1 A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto plurimi vizi di legittimità, articolati in due motivi in diritto, così rubricati:
I) “eccesso di potere – vizi di forma – carenza assoluta di motivazione – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 149 e 146 del d.l.g.s. 42/2004 e ss.mm.ii. e della l. 08/08/1985 n. 431. – disparità di trattamento”. Il Comune di Sessa Aurunca avrebbe illegittimamente fondato la revoca della concessione demaniale marittima n. 5/2016 sull’unico motivo del mancato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto:
- non è stata preceduta da alcun provvedimento di annullamento dei titoli edilizi indicati nell’atto impugnato e, comunque, non vi sarebbero, allo stato, opere eseguite in difformità del titolo autorizzativo rilasciato; inoltre, le opere contestate sarebbero escluse dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposte a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 contenente il “Regolamento recante individuazione degli interventi”, in quanto realizzate in legno, amovibili, smontabili e di facile rimozione, limitate a un periodo temporale di 120 gg; inoltre, ad oggi, alcuna autorizzazione paesaggistica sarebbe stata rilasciata per alcuno stabilimento balneare del litorale tirreno dalla Soprintendenza di Caserta;
II) “principio di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi – lieve difformità rispetto alla scia”: la revoca della concessione, a fronte di lievi difformità, sarebbe del tutto irragionevole e sproporzionata, ben essendo possibile imporre un ridimensionamento della superfice, al fine di una sua regolarizzazione, con l’impegno del ricorrente ad “adeguarsi” a quanto regolamentato in Scia.
1.2 L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 20 dell’11 gennaio 2023, ritenendo la Sezione che il ricorso non era assistito da sufficienti indizi di fondatezza, con particolare riferimento all’intervenuto diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di strutture balneari (prot. n. 15803 del 22 luglio 2020) nonché per l’accertata difformità dall’effettivo stato dei luoghi documentata dall’ordinanza di demolizione n. 31 del 9 giugno 2020.
1.3 Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, alla stregua di articolate censure, gli atti depositati dal Comune di Sessa Aurunca nel giudizio di appello avverso l’ordinanza cautelare, non conosciuti precedentemente, come meglio precisati in epigrafe, rimarcando:
I) l’illegittimità della revoca anche per la “dirimente circostanza che il provvedimento impugnato di revoca della concessione demaniale è stato adottato anche in relazione alle opere realizzate in virtù di SCIA n. 8265 del 29/04/2019, presentata per la realizzazione del CO AR … relativa al AR all’interno del Parco Condominiale Le Perle di proprietà privata e non all’area in concessione demaniale revocata con gli atti impugnati ” e, dunque, non potrebbe assurgere a causa di decadenza della concessione demaniale ai sensi dell’art. 47, lett. f), cod. nav., per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, assumendo rilievo le inadempienze del concessionario che compromettano significativamente il proficuo prosieguo del rapporto ovvero rendano inattuabili gli scopi per i quali la concessione stessa è stata rilasciata, circostanza nella specie non sarebbe integrata (v. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 232; 23 maggio 2011, n. 3046; Sezione Settima n. 447/2023 pubblicata il 13.01.2023);
II) che il diniego di autorizzazione paesaggistica (prot. n. 15803 del 22 luglio 2020) era riferito al procedimento segnalato con SCIA prot. 5199 del 16.03.2017, il quale, tuttavia, era stato abbandonato e sostituito in data 23/05/2017 con SCIA prot. n. 9078 pratica SUAP n. 34/2017 in quanto la società ricorrente aveva mancato di specificare che le opere di cui chiedeva l’installazione non eccedevano i 120 giorni così come previsto dal DPR n. 31/2017;
- che, in ogni caso, l’Ente non emanava mai un provvedimento inibitorio né rappresentava mai la necessità, viste le integrazioni tecniche presentate con cui si includevano le opere amovibili nel campo di applicazione del DPR 31/2017, di sottoposizione della segnalazione per le opere da realizzare ad autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 del d.lgs 42/2004 s.m.i.;
III) l’amministrazione si sarebbe limitata, con il provvedimento di revoca impugnato, a ripetere pedissequamente le considerazioni, già manifestate nella comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90, in tal modo palesando di non aver affatto preso in considerazione tali contrarie argomentazioni.
1.4 Con ordinanza n. 684 dell’11 aprile 2023, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti:
- ritenendo l’assetto di interessi già scrutinato dal Consiglio di Stato (che aveva ritenuto la ricorrente adeguatamente tutelata mediante la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito) non modificato da quanto evidenziato con i motivi aggiunti, con cui risultano impugnati atti infraprocedimentali;
- rilevando, in particolare, che l’argomento relativo alla SCIA n. 8265 del 29 aprile 2019 risultava smentito dalla difesa comunale, essendo stata erroneamente prodotta in giudizio, al suo posto ma con i suoi estremi identificativi, la SCIA prot. n. 8980 del 9 maggio 2019 relativa al “ CO AR … da realizzare all’interno del Condominio Villaggio Le Perle alla loc. San Limato/Piedimonte di Sessa Aurunca (CE), in legno di dimensioni 4x5ml ”.
1.5 Con successiva ordinanza n. 6521/2023 del 28 novembre 2023 la Sezione ha dato atto che:
«II. Nella relazione prot. n. 20410 del 9 giugno 2023 del Comune di Sessa Aurunca (Settori Demanio-SUAP-Assetto del Territorio-Ambiente-Polizia Municipale), in ordine al sopralluogo dell’11 maggio 2023, “ al fine di accertare eventuali abusi edilizi/ambientali evidenziati nell’esposto, relativi ad una struttura balneare (Lido Le Perle … loc. Baia Domizia sud San Limato), con accesso dalla via vicinale Perticale, su area distinta in Catasto al foglio 223 p.lla 5049-1 parte (S.I.D. estratto), in Concessione Demaniale marittima n. 05/2016 rilasciata dal Comune di Sessa Aurunca al sig. NI IN … per una superficie di mq. 2.987,00 (n. 5 Registro delle Concessioni anno 2016) e Variazione al contenuto della concessione - prot. 2557 del 08/02/2017 e prot. n. 9498 del 29/05/2017 - anticipata occupazione autorizzata con Determinazione del Settore Patrimonio prot. gen. n. 87 del 15/06/2017 ”, viene esposto quanto segue:
1) sull’area in concessione, risultano posizionati i seguenti manufatti, tutti ultimati al momento del sopralluogo:
- struttura in legno composta da pedana poggiata sulla sabbia e manufatto in elevazione adibito a chiosco bar posta a confine con la retrostante duna e avente le seguenti dimensioni in pianta: circa 7x4m, con altezza all’intradosso nella parte alta pari a 2,83m e nella parte bassa pari a 2,63m; provvista di utenza idrica, elettrica e collegata alla fossa biologica per lo smaltimento delle acque;
- pavimentazione in mattonelle di 80x80cm poggiata sulla sabbia, avente dimensioni circa 10x10m, alle spalle del manufatto sopradescritto;
- struttura in legno lamellare (gazebo amovibile) a base quadrata di dimensioni 10x10m, con orditura orizzontale costituita la travi in legno lamellare, aperta su tutti i lati, posizionata sopra la pavimentazione sopra descritta, costituita da 6 pilastri in legno lamellare di 25x25cm; è stato effettuato uno scavo di circa 50cm di profondità alla base del pilastro e fino a tale profondità non è stata rinvenuta alcuna opera di fondazione; l’altezza del gazebo, misurata all’intradosso della trave, è pari a 2,65m, la trave ha un’altezza pari a 32cm;
- pavimentazione in legno, poggiata sulla sabbia, avente dimensioni in pianta di circa 7x3,50m, posizionata alle spalle del chiosco bar;
- struttura precaria a copertura del serbatoio per approvvigionamento di acqua, costituita da una recinzione in legno e sovrastante copertura in listelli di legno e telo plastificato;
- struttura in legno, a confine con il Lido Toraldo, poggiata su pedana in legno di dimensioni di 15,75x4,75m con destinazione bagni-spogliatoi-infermeria, dimensioni in pianta di 15,15x3,30m lato mare e 2m lato monte, con altezza massima di 2,80m e altezza minima di 2,50m; la copertura è costituita da pannelli coibentati sandwich ; provvista di utenza idrica ed elettrica e collegato alla fossa biologica per lo smaltimento delle acque;
- area adibita a doccia a servizio del Lido, di dimensioni pari a 4x2m, delimitata da pannelli di legno, posizionata al lato destro del lido e al confine con la duna;
- manufatto in legno di dimensioni 1x1,10m e altezza di 80cm, posto in prossimità del gazebo;
2) i manufatti ricadono:
- in “ zona destinata ad attrezzature balneari ” secondo il vigente Programma di Fabbricazione (decreto del Presidente della Giunta regionale 10/ bis del 12 aprile 1972), dove è consentita la costruzione di attrezzature a carattere temporaneo destinate esclusivamente all’attività balneare, quali stabilimenti, cabine, chioschi per la vendita di bibite, giornali, piccoli ristoranti, servizi igienici, con esclusione della residenza;
- in area tutelata ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, in quanto dichiarata di “ notevole interesse pubblico ” con D.M. 28 marzo 1985 e “ tutelata per legge ” tra i “ territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia ”;
- in area soggetta a vincolo archeologico, come da D.G.R. del 12 aprile 1972, lett. D ed E;
3) i manufatti, i servizi igienico-sanitari, le docce, gli spogliatoi, il chiosco bar, pur ancorati al suolo e senza opere murarie o di fondazione, in quanto finalizzati alla gestione di uno stabilimento balneare, sono soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica in regime semplificato ai sensi del D.P.R. n. 31 del 2017, allegato B, punto B.26;
4) la ricorrente risultava titolare della concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo n. 5 del 2016, per una superficie di 2.987 mq; variazione al contenuto della concessione prot. n. 2557 dell’8 febbraio 2017 e prot. n. 9498 del 29 maggio 2017 (con anticipata occupazione autorizzata con determinazione del Settore Patrimonio prot. gen. n. 87 del 15 giugno 2017); tale concessione demaniale n. 5 del 2016 (e successive variazioni) è stata, tuttavia, revocata con determinazione del Settore Patrimonio n. 222 r.g. n. 1860 del 6 ottobre 2022, recante altresì l’ordine di demolizione delle opere sopra elencate (con l’esclusione della sola struttura precaria a copertura del serbatoio) in quanto realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi (e stante l’inottemperanza alla precedente ordinanza di demolizione n. 31 del 9 giugno 2020); segnatamente: la SCIA SUAP n. 34 del 2017 prot. n. 9078 del 23 maggio 2017, la SCIA SUAP n. 78 del 2018 prot. n. 14234 del 3 luglio 2018, la SCIA SUAP n. 29 del 2019 prot. n. 8265 del 29 aprile 2019, la CILA SUAP n. 29 del 2021 prot. n. 10837 del 7 maggio 2021 non si sarebbero consolidate, per carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica e del nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
5) risulta una denuncia di lavori per autorizzazione sismica in sanatoria con lavori a farsi del 23 giugno 2017 prot. n. 10969, per “ opere di facile rimozione ”, conclusasi con provvedimento sismico n. 239 del 20 luglio 2017, tuttavia non seguita dal deposito del certificato di collaudo; nella relazione allegata è però riportato che le strutture risultano composte da plinti in c.a. e travi in legno lamellare in contrasto con la “ facile rimozione ” dichiarata nella SCIA n. 34 del 2017 e nella SCIA n. 29 del 2019; lo schema strutturale riportato nell’elaborato di calcolo è difforme da quello rilevato in fase di sopralluogo in riferimento sia ai plinti di fondazione – presenti nei calcoli strutturali, ma non riscontrati in fase di sopralluogo – sia al numero dei pilastri, che risultano essere 6 e non 9 come da schema di calcolo; si riscontrano anche incongruenze in riferimento all’organismo sismo-resistente riportato nello schema di calcolo, difforme da quello realmente realizzato;
6) agli atti del Settore Ambiente risulta presentata una richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n. 5199 del 16 marzo 2017, ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per la realizzazione di strutture balneari su arenile demaniale in catasto al foglio n. 223 mappale 5049; tuttavia, con nota con prot. n. 15803 del 22 luglio 2020 il Settore Ambiente comunicava il rigetto dell’istanza.
Nella relazione di sopralluogo del Comune di Sessa Aurunca si conclude – dunque – che le opere accertate, e sopra descritte, risultano realizzate:
- in assenza di titolo edilizio abilitativo (in violazione degli articoli 31 e 35 del D.P.R. n. 380 del 2001);
- in assenza di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione archeologica (in violazione degli articoli 142, comma 1, e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e del D.M. 28 marzo 1985);
- in difformità dall’autorizzazione sismica rilasciata (in violazione della legge regionale n. 9 del 1983 e degli articoli 93-94 del D.P.R. n. 380 del 2001);
- in assenza dell’autorizzazione sismica relativamente alla “struttura precaria a copertura del serbatoio per approvvigionamento di acqua, costituita da una recinzione in legno e sovrastante copertura in listelli di legno e telo plastificato”.
Si rileva, inoltre, che “ non sono mutate le condizioni di fatto e di diritto tali che consentirono l’emissione del provvedimento di revoca della Concessione demaniale marittima n. 5/2016 con Determina n. 222/2022” .
III. A fronte di tutto questo, la parte ricorrente rileva che:
- “ l’errore in cui incorre il Comune di Sessa Aurunca che rende il provvedimento impugnato illegittimo ed induce ad una differente valutazione il Collegio sulla condotta della ricorrente è il seguente: la SCIA n. 8265 del 29/04/2019, presentata per la realizzazione del chiosco bar, asseritamente ritenuta non perfezionata per carenza delle integrazioni richieste e mai fornite e nello specifico dell’autorizzazione paesaggistica necessaria, è relativa al AR all’interno del Parco Condominiale Le Perle di proprietà privata e non all’area in concessione demaniale revocata con gli atti impugnati in primo grado ”;
- l’ordinanza di demolizione n. 31 del 2020 (impugnata con ricorso r.g. 3017/2020) sarebbe, dunque, relativa alle opere installate nell’area ubicata all’interno del condominio Villaggio Le Perle e non sull’area in concessione demaniale (revocata);
- in ogni caso, in data 7 settembre 2020, ha provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione al Comune di Sessa Aurunca con pec assunta al protocollo n. 19085 del 9 settembre successivo;
- in data 7 maggio 2021, ha presentato al Comune di Sessa Aurunca, una CILA per la sostituzione della pedana di legno esistente con manto di plote poggiate sulla sabbia; pedana in legno successivamente rimossa;
- la nota prot. 21453 del 20 giugno 2022, depositata solo dinanzi al Consiglio di Stato dal Comune di Sessa Aurunca, non specificava che la SCIA era relativa al bar all’interno del parco condominiale Le Perle, di proprietà privata, e non all’area in concessione demaniale (revocata con gli atti impugnati);
- per le opere descritte, insistenti nell’area oggetto di concessione demaniale, non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione paesaggistica, potendo – in base alla normativa vigente – rimanere installate fino al 15 settembre 2022;
- contrariamente da quanto asserito dall’Ufficio Tecnico, la disciplina posta dal D.P.R. n. 31 del 2017 escluderebbe l’autorizzazione paesaggistica per le installazioni oggetto di SCIA;
- le difformità riscontrate in un precedente accesso dell’8 maggio 2020 sarebbero state rimosse, sicché non esisterebbero allo stato opere in difformità dal titolo autorizzatorio;
- abbandonato il procedimento segnalato con comunicazione prot. n. 5199 del 16 marzo 2017, ha presentato in data 23 maggio 2017 con prot. n. 9078 la nuova pratica SUAP n. 34/2017, mai inibita;
- il diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di strutture balneari (prot. n. 15803 del 22 luglio 2020) sarebbe appunto riferito al procedimento segnalato con la SCIA prot. n. 5199 del 16 marzo 2017, e non alla nuova SCIA prot. n. 9078 pratica SUAP n. 34/2017».
1.6 Dunque, con la precitata ordinanza n. 6521 del 28 novembre 2023 è stata disposta verificazione, conferendosi il relativo incarico al Dirigente dell’ufficio Pianificazione territoriale - Pianificazione paesaggistica - Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo della Regione Campania, con facoltà di delega, affidandogli il compito di accertare:
“1) quali siano le opere realizzate sull’area oggetto della concessione demaniale marittima n. 5 dell’8 marzo 2016 (e successive variazioni), e quali ne siano le caratteristiche (struttura, dimensioni, materiali, nonché se queste depongano per una loro destinazione temporanea) rilevanti ai fini della individuazione dei titoli necessari (e tanto, con un particolare riguardo al chiosco-bar);
2) se vi siano opere, in qualche modo collegate allo stabilimento balneare, che ricadono in area di proprietà privata limitrofa;
3) quali siano i vincoli (di destinazione, culturali, paesaggistici, sismici) gravanti sull’area nella quale sorgono i manufatti;
4) quali siano i titoli che sorreggono, allo stato, gli interventi compiuti:”.
1.7 Con successiva ordinanza n. 6614 del 27 novembre 2024, al fine di consentire il pieno spiegarsi del contraddittorio delle parti in relazione alle operazioni peritali già svolte, il Collegio ha ordinato “… la ripetizione delle stesse a partire dalla trasmissione, a cura del verificatore, della bozza di relazione ai consulenti nominati, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa (se precedente) della presente ordinanza, con facoltà di presentare osservazioni entro ulteriori quindici giorni”.
1.8 In data 13 gennaio 2025, all’esito del contraddittorio richiesto nell’ambito della procedura di verificazione, è stata depositata, infine, la richiesta relazione peritale.
2. Le parti hanno presentato memorie in vista della discussione del ricorso all’udienza pubblica del 10 aprile 2025. All’esito, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso, come integrato con motivi aggiunti, è infondato.
4. E’ controversa la legittimità del provvedimento di revoca della concessione demaniale n. 5 dell’8 marzo 2016, basato sostanzialmente sul duplice rilievo che non risultava “data esecuzione all'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino del 09/06/2020 (…)” nonché per la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica.
4.1 La verificazione prodotta ha chiarito che le opere contestate dal Comune (chiosco-bar, gazebo di forma quadrata e struttura rettangolare in legno adibita a spogliatoi, infermeria e servizi igienici) afferiscono allo stabilimento balneare gestito in concessione dalla società ricorrente e non risulta che ci siano opere ricadenti in proprietà privata limitrofa.
Inoltre, come anche è emerso incontestatamente dalla perizia di parte ed è stato riconosciuto dallo stesso Comune, dette opere risultano amovibili, essendo prive di stabile ancoraggio infisso al suolo, mancando travi o plinti in cemento armato, oltre che di facile smontaggio.
4.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato.
Risulta dirimente e idonea a superare le censure spiegate dalla ricorrente avverso la revoca della concessione demaniale la circostanza della realizzazione, sull’area demaniale oggetto di concessione, di plurime installazioni che, sebbene amovibili, necessitavano dell’autorizzazione paesaggistica semplificata ai fini della loro prima installazione, oltre che dell’assenso dell’ente concedente.
E invero, a mente dell'allegato B del D.P.R. n. 31/2017, sono inclusi tra gli “interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”, punto B26 “(…) installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale”.
4.2.a Dunque, l’autorizzazione paesaggistica semplificata è sempre necessaria per la “ installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione” laddove gli stessi siano funzionali alla balneazione (come chioschi, servizi igienici e cabine) e abbiano “carattere non stagionale” .
4.2.b Inoltre, il medesimo paragrafo dell’allegato citato chiarisce che, allorquando i predetti manufatti siano invece destinati ad un utilizzo “stagionale”, resta necessaria la valutazione dell’autorità tutoria espressa seguendo l’iter procedurale semplificato. Tuttavia, poiché in tale ultimo caso le opere sono soggette ad un’utilizzazione non continuativa bensì ripetuta nel tempo all’alternarsi delle stagioni, in ragione della possibilità delle operazioni di periodico smontaggio e rimontaggio dei manufatti, è sufficiente che l’autorizzazione paesaggistica semplificata venga rilasciata per la “ prima collocazione ed installazione ”, senza necessità di conseguire altra autorizzazione paesaggistica in relazione ai successivi utilizzi stagionali che possono ripetersi nel corso degli anni successivi.
4.3 Di tali coordinate ermeneutiche va fatta applicazione al caso di specie.
4.3.a Sul punto il Collegio intende sottolineare come non siano condivisibili le conclusioni cui è giunto il verificatore, pervicacemente sostenute dalla difesa ricorrente, in ordine alla non necessità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata in ragione della amovibilità delle opere per come in concreto realizzate.
Invero, pur partendo dalla premessa di parte circa la natura non fissa delle installazioni a servizio della balneazione in questione, come poi anche accertato dal verificatore, ritiene il Collegio che nella specie la Scia a cui tenta di appellarsi la ricorrente non si è mai consolidata, ostandovi il mancato espletamento della procedura autorizzativa semplificata, la quale, come chiarito, resta pur sempre necessaria, quand’anche sia limitata alla prima installazione. La richiesta valutazione paesaggistica dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce, difatti, un essenziale elemento costitutivo della fattispecie, la cui mancanza è conseguentemente idonea ad impedire il perfezionamento del titolo edilizio.
4.3.b Risulta di contro non pertinente il richiamo della difesa ricorrente alla diversa previsione contenuta all’allegato A del DPR 31/17, punto A.16 e A.17 - per cui: “ A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare;” “(…) A.17 Installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo (…)”
Tale disciplina, difatti, invocata dal ricorrente per escludere la necessità di qualsiasi titolo autorizzativo sotto il profilo paesaggistico, si riferisce evidentemente a una diversa fattispecie sostanziale, che, tuttavia, non ricorre nella specie, discutendosi di opere annesse all’attività di balneazione puntualmente disciplinate dalla previsione di cui si è detto innanzi, avente maggiore specialità.
4.4 Peraltro, la società ricorrente nemmeno ha provveduto alla effettiva rimozione dei manufatti al termine dei 120 giorni, in contraddizione rispetto a quanto dichiarato nella scia n. 19/2019.
Invero, dalle immagini satellitari risulta che in data 10 ottobre 2019, le opere denunciate dal Lido Le Perle nella Scia 19/2019 prot. 8265 del 29/04/2019, per una durata non superiore a 120 giorni e precisamente per l'intervallo temporale compreso tra il 15/05/2019 ed il 14/09/2019, erano ancora presenti sull’area demaniale in questione, non essendo state smontate nel termine dichiarato, ed essendo ancora montate alla data in cui è intervenuta la revoca (maggio 2022).
A nulla vale l’affermazione per cui il mantenimento delle opere era giustificato dall’art.1, co. 246, L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), anche conosciuta come “salva - lidi”, per cui i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico ricreative, che utilizzavano manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), co. 1, art. 3 d.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), potevano mantenere installati i predetti manufatti fino al 31/12/2020, nelle more del riordino della materia, previsto dall’art. 1, co. 18, D.L. 194/2009, convertito con modificazioni con L. 25/2010.
Tale normativa, difatti, presupponeva la sussistenza di un titolo legittimante l’intervento, valido ed efficace, a monte della realizzazione delle opere che, nella specie, per quanto esposto, mancava.
Invero, la s.c.i.a. è un atto soggettivamente e oggettivamente privato (cfr. art. 19, comma 6 ter, della legge n. 241 del 1990; Corte costituzionale, sentenza n. 45 del 13 marzo 2019; Consiglio di Stato, II, 12 marzo 2020, n. 1795; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 giugno 2020, n. 1205) che abilita all'esecuzione di determinate categorie di interventi edilizi, ferma restando però la necessaria sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla normativa, soprattutto quelli posti a presidio di interessi particolarmente sensibili e rilevanti, quali quelli paesistici, in carenza dei quali la denuncia non poteva esplicare alcun effetto.
Ne deriva che la s.c.i.a. presentata dalla ricorrente, in assenza di autorizzazione paesaggistica in regime semplificato, era inefficace.
Anche sotto questo profilo, dunque, le censure della ricorrente vanno respinte in quanto infondate.
5. Quanto alle censure spiegate più specificamente avverso la determinazione finale di revoca, ritiene il Collegio che l'autorità demaniale abbia del tutto correttamente esercitato il potere di revoca in presenza delle fattispecie previste dalla lettera f) dell’art. 47 Cod. Navigazione, “ per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti ”.
5.1 Invero, deve rilevarsi in linea generale che l’art. 47 cod. nav., nella parte in cui stabilisce che l’Amministrazione “può dichiarare la decadenza del concessionario” nei casi tassativamente previsti dalla stessa norma, non configura un potere vincolato, dato che “il tenore letterale della richiamata disposizione normativa è indicativo del riconoscimento all’Amministrazione di un significativo potere valutativo che, proprio in quanto tale, deve ritenersi propriamente amministrativo, non essendo connesso né limitato all’accertamento dei presupposti di fatto in presenza dei quali il previsto potere possa essere esercitato” ( cfr . Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023 n. 7585).
In particolare, nella fattispecie dell’art. 47, comma 1, lett. f), cod. nav. - fatta valere anche nel caso di specie dal Comune di Sessa Aurunca - convivono sia un momento di discrezionalità tecnica, che riguarda l’accertamento dei presupposti di attivazione del potere, sia uno di discrezionalità amministrativa o pura, che ha riguardo alla valutazione dell’inadempienza che, se di non scarsa importanza, giustifica l’automatica decadenza della concessione ( cfr . Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023 n. 7585).
5.2 Quanto allo spessore motivazionale, ritiene il Collegio che, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca della concessione è sufficiente che dalla consecuzione dei fatti e degli accertamenti svolti in base ad approfondita istruttoria, anche in contraddittorio con la parte interessata, sia plasticamente evincibile, quale immediata conseguenza della integrazione delle violazioni contestate, l’idoneità delle violazioni acclarate a far venir meno la fiducia dell'amministrazione nei confronti del proprio concessionario, senza necessità di fornire un'ulteriore e più eloquente motivazione a sostegno della determinazione conclusiva.
La correlazione tra il presupposto accertato e la determinazione finale rende infatti auto-evidente il peso che l’amministrazione ha inteso attribuire alla violazione quale causa determinante per il venir meno del rapporto concessorio, tenuto conto dell'astratta idoneità delle ipotesi elencate nella menzionata lettera f) ad incidere sul vincolo fiduciario che dovrebbe presiedere allo svolgimento del rapporto concessorio per la sua intera durata (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. VII, 17/03/2025, n. 2150).
5.3 Nella specie, difatti, il giudizio fiduciario risulta chiaramente e coerentemente sotteso all'accertamento dei presupposti tipici della decadenza e della loro rilevanza ai fini della cessazione del rapporto, essendosi stigmatizzata la ripetuta realizzazione nel corso degli anni, in zona vincolata sotto il profilo paesaggistico e archeologico, di vari manufatti a servizio della balneazione, in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica semplificata, alcuni dei quali anche oggetto di ordinanza di demolizione non tempestivamente ottemperata, oltre che di diniego espresso di autorizzazione paesaggistica richiesta dalla società in relazione ai medesimi manufatti.
Del tutto coerentemente l’amministrazione ne ha inferito la loro rilevanza ai fini dell'esercizio del potere discrezionale di decadenza ex art. 47 cod. nav.
5.2 Il giudizio conclusivo del Comune, dunque, risulta immune dai vizi dedotti laddove, nel decretare la revoca della concessione alla stregua delle violazioni accertate, ha ritenuto irreversibilmente compromesso il rapporto fiduciario con il concessionario del bene demaniale.
5.3 In conclusione il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è respinto.
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. La complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di lite, salvo che per le spese di verificazione che cedono definitivamente a carico della ricorrente e che saranno liquidate con separato provvedimento a seguito di presentazione di apposita richiesta da parte del verificatore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, salvo che per le spese di verificazione che cedono a carico del ricorrente e saranno liquidate con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO