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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 375/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 26/02/2020 al n. 375/2020 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MANCINI LUCA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PARIGI ANTONIO e dell'avv.
AMANTINI RICCARDO che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F. CP_2 C.F._2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 131/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
17/01/2020;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 13.11.2024 emessa all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.24, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le causali dedotte ed i motivi spiegati da parte appellante: -in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità della domanda di parte appellata di accertamento somme percepite dal sig. Controparte_1 in polizza infortuni e di decurtazione delle stesse dal risarcimento, da dichiararsi Pt_1 tardiva e inammissibile per i motivi dedotti ed in ogni caso rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti;
-in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 131/2020 pubblicata il 17.01.2020, resa dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Legnaioli (RG 4902/2016), notificata a mezzo pec, in data
28.01.2020, riformare integralmente detta sentenza, anche in punto di condanna alle spese e competenze di lite ed in accoglimento della domanda proposta nel precedente grado di giudizio, accertare e dichiarare la responsabilità unica esclusiva del Sig. CP_2 nella causazione del sinistro per cui è causa occorso in data 20.09.2013 e
[...] conseguentemente condannare i convenuti, , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il conducente e proprietario del mezzo targato DA549NK, Sig. , in solido tra loro, al risarcimento dei CP_2 danni tutti patrimoniali e non, patiti e patiendi dal signor quantificati in Parte_1 complessivi Euro 638.724,35 (seicentotrentottomilasettecentoventiquattro/35)= in ragione delle voci di danno già descritte in premessa e nell'atto di citazione da intender- si qui integralmente trascritte e riportate, e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche all'esito dell'espeltanda istruttoria, secondo ragione, giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
- Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese CTU e CTP, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e refusione delle spese legali di primo grado, dell'imposta di registro e di ogni altra spesa emessa in virtù della sentenza di primo grado in merito ai quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c. -In ipotesi denegata e subordinata, in accoglimento dell'autonomo motivo di appello in punto di condanna alle spese e competenze del primo grado del giudizio, disporne l'integrale compensazione, condannare Controparte_1 alla restituzione di dette somme in favore del Sig. Con vittoria di spese, Pt_1 competenze e onorari del grado d'appello, oltre spese di CTU e CTP. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie tutte formulate in primo grado e riproposte nel presente giudizio come da atto di appello e non ammesse e nella richiesta di CTU, nonché nell'opposizione alle istanze istruttorie di parte appellata”;
Per la parte appellata : Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, contrariis CP reiectis, accertare e dichiarare che l'importo di € 214.125 complessivamente percepito dal sig. n polizza infortuni da parte di è ampiamente Pt_1 Controparte_3 superiore rispetto al risarcimento civilistico dovuto in favore del medesimo e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta da in favore CP dell'appellante. Con vittoria di compensi professionali ex D.M. n 147/22 del presente grado di giudizio, e condanna dell'attore al pagamento delle spese di CTU”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e proponendo appello avverso la sentenza n. 131/2020 Controparte_4 CP_2 del 17.01.2020 con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti al sinistro stradale occorso in
Firenze, via Santa Caterina d'Alessandria, verso le 19 del 20.09.2013, asseritamente causato dalla condotta colposa dell'appellato il quale, alla guida di un CP_2 veicolo Fiat Punto, aveva interferito nella traiettoria del motociclo condotto dal Pt_1
e proveniente da tergo, cagionandone la caduta e l'urto contro il cordolo del marciapiede nonché lo scivolamento sull'asfalto per 7,5 mt, con interruzione della corsa contro un veicolo Toyota parcheggiato sul lato sinistro della strada. Il era quindi stato Pt_1 condannato alla rifusione delle spese di lite di primo grado.
L'appellante aveva esposto che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione della responsabilità di laddove il giudice di primo CP_2 grado aveva ritenuto che lo stesso avesse tenuto una condotta prudente e diligente, escludendo in particolare la violazione dell'art. 154 del Codice della Strada nonostante che il conducente dell'autovettura avesse iniziato la manovra di svolta senza preventivamente accertarsi che dalla strada retrostante non sopraggiungesse alcun veicolo;
in proposito veniva reiterata la richiesta di CTU tecnico dinamica;
2) travisamento dei fatti e erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolare nella parte in cui il primo giudice non ha tenuto conto della ricostruzione del sinistro risultante dal verbale della Polizia Municipale, fidefaciente ex art. 2700 c.c.; erronea valutazione di dati tecnici, con particolare riferimento alle tracce di frenata e sull'inizio della manovra dell'auto e attribuzione di rilievo solo a parte delle dichiarazioni del testimone, senza valutarne la contraddittorietà e senza ritenere provato l'urto tra i mezzi;
illegittima modalità di assunzione del testimone sentito anche oltre i capitoli formulati e verbalizzando anche le parti valutative delle sue dichiarazioni;
3) Erronea valutazione ed interpretazione delle prove laddove era stato ritenuto che l'auto avesse appena iniziato la manovra e si fosse subito fermata appena avvistata la modo che sopraggiungeva, senza comunque tenere in alcun conto il tempo tecnico di reazione per poter fermare la vettura;
errore nell'aver ritenuto che la moto procedesse a velocità non prudenziale desumendola dall'avvenuto 'scarrocciamento'; errore nell'aver escluso che l'auto non avesse determinato una turbativa nei confronti del motociclista e che la caduta di quest'ultimo fosse avvenuta a causa della perdita di controllo della moto derivante dalla frenata fatta all'ultimo minuto;
4) Erronea condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite di primo grado sussistendo comunque i presupposti per la loro integrale compensazione;
5) Erroneo rigetto della domanda e, di conseguenza, erroneo mancato riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nonché del rimborso delle spese mediche, di riparazione del motoveicolo e di assistenza stragiudiziale sostenute dall'appellante.
Si era costituita (per l'innanzi anche ) che aveva contestato Controparte_4 CP le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale aveva chiesto la conferma, richiamando tutte le eccezioni già spiegate in primo grado. Aveva altresì aggiunto come, in ogni caso dal Casellario Centrale Infortuni risultasse che il fosse già stato indennizzato da sulla base di due Pt_1 CP_3 diverse polizze infortuni. In proposito, per l'ipotesi di condanna, chiedeva che venisse ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione attestante i suddetti indennizzi, da decurtare rispetto all'eventuale risarcimento in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri cum damno.
Nessuno si era invece costituito per di cui era stata dichiarata la CP_2 contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza del 12.04.2023 e decisa con sentenza non definitiva n. 1726/2023, pubblicata il 14.08.2023, con cui questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello, ha accertato che il sinistro di cui è controversia è stato determinato per l'85% dalla condotta di guida dello stesso danneggiato Pt_1
e per il restante 15% dalla condotta colposa dell'automobilista
[...] CP_2
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per la esatta quantificazione dei danni risarcibili in favore del nella percentuale del 15% ritenuta correlata alla colpevole Pt_1 condotta di guida dell'appellato . In particolare, con ordinanza in data 4.08.2024 CP_2
è stata disposta CTU medico legale sulla persona del oltre all'acquisizione della Pt_1 documentazione completa relativa alla liquidazione delle indennità ricevute da Pt_1
in forza di polizze assicurative riferibili al medesimo sinistro di cui alla presente
[...] causa, ai fini della valutazione della c.d. compensatio lucri cum damno.
Acquisito l'elaborato peritale depositato dal nominato C.T.U. Dott. ne veniva Per_1 disposta l'integrazione al fine di verificare l'incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa. Depositata anche detta integrazione, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il perimetro della presente decisione – Va in primo luogo premesso come risulti esaurito il potere decisorio di questa Corte rispetto alle questioni già risolte con la sentenza non definitiva n. 1726/2023, in particolare, con riferimento all'accertamento positivo della responsabilità extracontrattuale di per il sinistro stradale di CP_2 cui è causa nei limiti del 15%, stante il concorso colposo del danneggiato Pt_1
, riconosciuto nella misura del restante 85%.
[...]
In proposito, nel precisare nuovamente le proprie conclusioni, l'appellante ha auspicato un ripensamento di questa Corte con particolare riferimento alla ripartizione delle quote di responsabilità tra i due conducenti nei termini di una attribuzione esclusiva della responsabilità in capo all'appellato , sostenendo che una tale modifica della CP_2 sentenza non definitiva non violerebbe alcun giudicato. L'appellante ha concluso in tal senso chiedendo di “riformare integralmente detta sentenza (ndr la sentenza impugnata), anche in punto di condanna alle spese e competenze di lite ed in accoglimento della domanda proposta nel precedente grado di giudizio, accertare e dichiarare la responsabilità unica esclusiva del Sig. nella causazione del CP_2 sinistro per cui è causa occorso in data 20.09.2013”.
La richiesta di modifica, di quanto già statuito, in punto di responsabilità nella causazione del sinistro e ripartizione delle relative quote, con la emessa sentenza non definitiva, deve essere ritenuta in questa sede inammissibile.
In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire il principio di diritto secondo cui “nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata” (cfr. Cass. n.
19145 del 11/07/2024). Tali principi appaiono all'evidenza funzionali alla conservazione dell'utilità pratico-giuridica delle sentenze non definitive, le quali verrebbero svuotate di significato laddove fosse possibile riformarne in tutto o in parte il contenuto decisorio con la successiva sentenza definitiva emessa dal medesimo organo giudicante. In tal senso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è pertanto precluso, in sede di sentenza definitiva, anche solo riesaminare le questioni già decise con sentenza non definitiva, finanche per applicare norme sopravvenute nel corso del procedimento
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29321 del 21/10/2021).
Ciò premesso, la sentenza non definitiva pronunciata da questa Corte ha già statuito sul riparto di responsabilità tra i conducenti, attribuendo la causa del sinistro nella misura del 15% alla condotta tenuta dall'automobilista , il quale aveva CP_2 proceduto nella svolta a sinistra senza prima controllare nello specchietto retrovisore se sopraggiungessero veicoli da tergo, nonché nella misura dell'85% alla condotta imprudente del motociclista danneggiato, il quale aveva superato da sinistra una fila di veicoli incolonnati, oltrepassando la linea di mezzeria a velocità non adeguata alle condizioni di traffico e visibilità.
Tale accertamento risulta, pertanto, come appena detto, in questa sede non emendabile.
Del pari, le richieste istruttorie reiterate dall'appellante nelle conclusioni risultano essere state già rigettate con la sentenza non definitiva. La Corte, infatti, si è già espressa circa l'inammissibilità (e irrilevanza) delle prove per testi e la superfluità dell'esperimento di una C.T.U. cinematica, senza considerare che tale C.T.U. non avrebbe alcuna utilità in questa sede, posto che la dinamica dell'incidente è, come detto, già stata accertata.
Nella sostanza, dunque, va evidenziato che la Corte si è già pronunciata sui primi tre motivi di appello, accogliendoli parzialmente e che, dunque, l'oggetto della presente decisione è limitato al quarto e al quinto motivo di appello, concernenti uno il danno- conseguenza risarcibile e la compensatio lucri cum damno, l'altro le spese di lite, che verranno liquidate per i due gradi in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
2.Il quinto motivo di appello parte prima: il danno non patrimoniale – Passando quindi ad esaminare l'oggetto delle spiegate pretese risarcitorie, l'attore in primo grado e odierno appellante ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno all'integrità psico fisica subito come conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Il CTU medico legale ha rilevato che, a causa dell'incidente del 20.09.2013, Pt_1
ha riportato una frattura esposta di tibia e perone sinistro, frattura della spalla
[...] sinistra, fratture costali multiple a destra e contusioni polmonari, determinanti una inabilità temporanea di 12 mesi da suddividersi in 6 mesi di invalidità totale e 6 mesi di invalidità parziale al 50%. In riferimento al danno biologico permanente, il C.T.U. ha accertato una invalidità residua pari al 40%, dovuta alla limitazione nei movimenti della scapola omerale sinistra con lieve deficit di forza, oltre ai vistosi reliquati cicatriziali presenti su ambedue gli arti inferiori, all'anchilosi della caviglia sinistra in leggero equinismo nonché al deficit alla flessione dorsale del 2°, 3°, 4° e 5° dito del piede sinistro e in minor misura dell'alluce. In proposito il CTU ha altresì specificato che ““il
Sig. lamenta oggi dolore e limitazione ai movimenti della spalla sinistra con Pt_1 deficit di forza nel sollevare pesi. Facile stancabilità alla deambulazione e alla prolungata stazione eretta, dolore sotto carico al ginocchio sinistro, rigidità della caviglia e dell'avampiede a sinistra;
saltuariamente è costretto a deambulare utilizzando la molla di Codivilla”.
Ciò premesso, considerato che si procede in questa sede per la prima volta alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovranno trovare applicazione le tabelle attualmente vigenti al momento della liquidazione, posto che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n. 5908/98; n.
6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione
- nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass.
22265/ 2018).
Fatta tale premessa, considerato che all'epoca del fatto lesivo il Sig. aveva l'età Pt_1 di 49 anni, alla luce dell'accertata invalidità permanente residuata pari al 40%, applicando le tabelle di Milano del 2024 vigenti al momento della attuale liquidazione, il danno biologico permanente complessivamente subito dall'appellante è quantificabile in
€ 282.923,00 (somma già comprensiva della voce di danno morale e, specificamente, risultante dalla somma della componente dinamico relazionale pari ad euro 188.615,00
e della componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore pari ad euro 94.308,00).
A tale ultimo proposito si osserva infatti che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno
(c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana
(il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto
2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto (ovvero la salute), la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis, Cass. n. 901 del 17/01/2018).
E l'operazione che (a fini risarcitori) traduce in termini monetari anche le sfuggenti realtà interiori di cui si sostanzia sia la componente dinamico relazionale, sia la componente relativa alla sfera interiore del danno, non può che affidarsi alla valorizzazione operativa di indicatori esterni collaudati sul piano dell'esperienza comune, come accade, con specifico riferimento al danno alla salute, nella valorizzazione operativa dei fatti notori, delle massime di esperienza o delle presunzioni (tutti legati alla lettura dei comportamenti individuali frustrati dalla specifica menomazione accertata) che sovente accade di riscontrare in tale ambito, allorché le ragioni della persona vengano colpite sotto la forma dell'aggressione dell'integrità psico-fisica. Tali valutazioni devono essere considerate espresse e ricondotte entro criteri di specifico calcolo nei parametri indicati nelle tabelle milanesi che in questa sede sono applicate ratione temporis, nelle quali è previsto la ricomprensione nel punto base anche di una componente 'per sofferenza', nell'indiscutibile presupposto che le lesioni che determinino quel tipo di inabilità creino, secondo l'id quod plerumque accidit, una sofferenza in chi le patisce, da sommarsi al puro danno biologico, per dar vita a quel complessivo danno non patrimoniale di cui si
è preferita l'indicazione unitaria a far data dalle note pronunce di San Martino 2008. In tale prospettiva, dunque, è in questa sede risarcito, in seno al danno non patrimoniale anche la voce corrispondente alla sofferenza soggettiva, senza che ciò significhi dar seguito ad alcun automatismo risarcitorio, come si ricava agevolmente se solo si osserva che la componente morale del danno non patrimoniale è suscettibile di essere provata anche in via presuntiva, con riferimento al dolore fisico commisurabile al tipo di lesione, in uno con il protrarsi della invalidità e della malattia per svariati mesi che, oltre ad avere pesato sulla qualità della vita durante tale lasso di tempo ha poi lasciato dei postumi la cui percezione, secondo l'id quod plerumque accidit, è fonte di malessere ed abbattimento.
Ciò posto, la parte appellante ha chiesto che su tale danno (come detto già riconosciuto nelle sue componenti dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva) venisse applicato anche il massimo della personalizzazione prevista per la riconosciuta invalidità, pari al
25%.
A tale proposito va premesso come, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'incremento in via di "personalizzazione" del danno biologico è legittimo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. ex plurimis Cass. ord. 2018/27482, 28988/2019;
5865/2021).
L'appellante nelle sue deduzioni non ha messo in dubbio che la giurisprudenza di legittimità consolidata sia nel senso che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. 5865 del 4.3.2021; Cass. 28988 dell'11.11.2019; Cass. 2788 del 31.1.2019; Cass. 21939 del
21.9.2017).
Anzi, si è posto proprio sulla scia di tale orientamento, sostenendo di aver comprovato le suddette peculiarità. In particolare, il ha ricondotto l'esigenza di personalizzazione del danno biologico Pt_1 permanente alla 'gravità del danno biologico patito dall'attore e delle importanti conseguenze derivanti dal sinistro de quo', spiegando che il peculiare pregiudizio sarebbe a lui derivato dall'imbarazzo e dalla vergogna conseguenti agli esiti cicatriziali permanenti sugli arti inferiori, tali da determinare la sua rinuncia a indossare costumi da bagno o pantaloni corti, con modificazione “evidente e definitiva” dello stile di vita e di relazione dello stesso il quale, a causa delle lesioni subite avrebbe rinunciato Pt_1 anche alle abituali frequentazioni e passatempi.
Ebbene, tali pur gravi e dolorose ripercussioni sulle attività quotidiane non appaiono idonee a sostenere la personalizzazione del danno biologico permanente, atteso che si tratta delle medesime rinunce e limitazioni che potrebbe subire un ipotetico danneggiato con la medesima invalidità, difettando pertanto il carattere di peculiarità ed eccezionalità richieste per procedere alla personalizzazione. In sostanza il non ha allegato nè Pt_1 documentato di aver provato un disagio correlato alle cicatrici -di per sé già ricomprese nella valutazione del danno biologico permanente - superiore ovvero particolare rispetto ad un qualunque altro soggetto nelle stesse sue condizioni e affetto dalla medesima invalidità.
Quanto alla componente relazionale di cui l'appellante ha dedotto la lesione, trattasi di aspetto già ricompreso nella valutazione dell'invalidità permanente. A tale proposito va rammentato che la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, impone al giudice di merito di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella pronuncia n. 20975/2018 l'organo nomofilattico ha chiarito in maniera plastica che nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice deve “congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” e pertanto
“costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie"
o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).”
In applicazione di siffatti principi, dunque, l'attribuzione di una ulteriore somma a ristoro delle conseguenze della lesione all'integrità psicofisica sul piano dinamico relazionale, costituirebbe una duplicazione risarcitoria, poiché di siffatti pregiudizi è già espressione il grado di percentuale di invalidità permanente accertato nella CTU.
In proposito la Cassazione ha peraltro stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (cfr. in questo senso, ex multis, Cass n. 23778 del 07/11/2014; n. 21716 del 23/09/2013,; n. 11950 del 16/05/2013; n. 15414 del 13/07/2011; n. 24864 del
09/12/2010,; Sez. L, n. 25236 del 30/11/2009). Tale indirizzo è del resto in linea con la stessa definizione di danno biologico data dalla più recente giurisprudenza di legittimità, laddove quest'ultimo, lungi dal consistere nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, ricomprende in sé tutte le conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile (cfr. da ultimo anche Cass. 16628/2023).
Ciò detto, quello che nella fattispecie può invece essere valorizzato in termini di personalizzazione del danno biologico permanente, è un aspetto che l'attore e odierno appellante ha chiesto all'interno del danno patrimoniale (sul quale si tornerà infra), ovvero la maggiore difficoltà nello svolgimento della propria attività lavorativa consistente nella gestione imprenditoriale delle strutture alberghiere di cui il era Pt_1 proprietario al momento del sinistro.
A tale proposito, nel caso di specie, con l'integrazione del 29 luglio 2024, il C.T.U. ha accertato la persistente capacità del danneggiato a svolgere la propria attività di albergatore “seppure con maggiore affaticabilità in relazione ai reliquati dell'arto inferiore sinistro che incidono nella cenestesi” (cfr. p. 4 integrazione C.T.U.).
Per chiarire tale aspetto deve premettersi come la giurisprudenza di legittimità ammetta pacificamente che un illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona possa determinare un danno da incapacità o riduzione della capacità lavorativa al cui interno vanno tenute distinte le due voci dell'incapacità lavorativa generica e dell'incapacità lavorativa specifica, caratterizzate da un differente regime probatorio. La capacità lavorativa generica definisce la potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto e la relativa riduzione è definita come “la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (cfr. Cass. n. 3519/2001). La riduzione della capacità lavorativa generica può, dunque, essere ricondotta nella generale figura del danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene alla salute.
A tale proposito la giurisprudenza della Cassazione ha puntualmente definito 'il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. (cfr. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023, Rv. 668169 – 01, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
17411 del 28/06/2019, Rv. 654405 – 01, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
12572 del 22/05/2018, Rv. 648918 - 01). In tal senso, la Suprema Corte ha ribadito come tale aspetto del danno non patrimoniale, 'configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto' (cfr. Cass. 28 giugno 2019, n.
17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio
2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931). Ciò significa, nella sostanza, che il modo con cui dare ristoro a tale peculiare lesione dell'integrità personale, nella parte che si esprime nello svolgimento dell'attività lavorativa, è il ricorso alla c.d. personalizzazione del danno biologico permanente nei termini indicati dalle tabelle milanesi qui prese a riferimento.
Nel caso in esame, facendo applicazione di detti principi, si ritiene sussistano i presupposti per riconoscere una personalizzazione del danno biologico permanente nella misura del 15%, atteso che i relativi presupposti sono risultati solo con riferimento all'aspetto della c.d. cenestesi lavorativa, escluse, come detto, dalla richiesta personalizzazione, tutte le altre forme invocate dall'appellante, ma come detto sopra non idonee a determinare specifiche ed eccezionali circostanze di aggravamento del danno. Per quanto detto, applicata la personalizzazione nei limiti del 15% si perviene alla quantificazione del complessivo danno biologico permanente nella somma di euro
325.361,45 (282.923,00 + 15% pari a 42.438,45).
Quanto al danno biologico temporaneo, il CTU ha, con motivazione adeguata e condivisibile, concluso per una invalidità temporanea totale di 6 mesi e una invalidità al
50% per ulteriori 6 mesi.
Le tabelle aggiornate al 2024, che devono in questa sede essere applicate, prevedono una diaria giornaliera base di euro 115,00 (di cui euro 84 per la componente biologica e dinamico relazionale ed euro 31 per la componente di sofferenza soggettiva), suscettibile di essere aumentata fino al 50%.
In proposito, per determinare il valore della diaria giornaliera applicabile al caso di specie, deve tenersi presente che, la tabella milanese, mentre nel quantificare il danno permanente già include nelle voci standard l'entità dei pregiudizi subiti e l'età del danneggiato, nel quantificare la diaria ne prescinde. Dunque, quando si parla di
'personalizzazione' della invalidità temporanea, da intendersi in termini di aumento del valore 'base' della diaria giornaliera, non si fa riferimento ad una condizione di eccezionalità rispetto alla analoga malattia subita da altri soggetti nelle medesime condizioni – come invece nel danno da invalidità permanente di cui si è detto sopra – ma si va a verificare la congruità della diaria in relazione all'entità dei pregiudizi subiti e dunque delle caratteristiche e dall'andamento del periodo di 'malattia' sopportato.
Nel caso in esame dagli atti e, in particolare, dalla CTU, risulta a tale proposito che subito dopo il sinistro del 20.09.2013 veniva condotto in ambulanza al Parte_1
Pronto Soccorso ove i sanitari davano atto: 'entra in DEA per incidente in moto contro auto si è procurato lussazione di spalla e frattura esposta di gamba sinistra, paziente iperteso, monorene dalla nascita, in terapia con Miocardis, Norvasc, Eutirox”. All'esito della TAC praticata al torace veniva rilevata anche 'Frattura della I, III e IV costa a destra a livello dell'arco posteriore. Addensamento polmonare parenchimale in sede declive bilaterale. Laminare falda fluida dello sfondato costofrenico posteriore. Non alterazioni di natura traumatica a carico degli organi addominali. Non falde fluide endoperitoneali. Agenesia renale destra. Verosimile litiasi della colecisti. Frattura del trochite omerale a sinistra. Non evidenti rime di frattura a carico della colonna dorsale, lombosacrale e del bacino”. Gli veniva praticata una Rx gamba sinistra e un Rx spalla sinistra che metteva in evidenza “frattura scomposta pluriframmentaria tra terzo medio distale di tibia e perone sinistro. Frattura del trochite omerale”. Il paziente era quindi trasferito al CTO ove era subito sottoposto ad intervento chirurgico per la per frattura esposta biossea gamba sinistra con lavaggio, debridement, riduzione e fissazione con fissatore esterno. Al termine dell'intervento era ricoverato presso la
[...]
. In data 21.09.13 era ricoverato Controparte_5 presso la Neuroanestesia e Terapia Intensiva, dove, in data 23.09.13, era sottoposto ad intervento di lavaggio e debridement della gamba sinistra e posizionamento di VAC.
Dimesso da tale reparto il 27.09.13, era trasferito presso la Controparte_6
, dove, il 30.09.13, era sottoposto ad ulteriore intervento di debridement
[...] dell'esposizione e copertura con lembo di soleo. In data 07.10.13 era eseguita escarectomia dei margini della PDS nella regione tibiale anteriore, fino ad ottenere margini vitali e ben vascolarizzati. Era altresì eseguita escarectomia della regione posteriore del polpaccio e dopo accurata pulizia era applicata una VAC. Al termine dell'intervento il paziente era trasferito presso la Neuroanestesia e Terapia Intensiva per monitoraggio post operatorio, con cambio di VAC ed escarectomia in pregressa frattura esposta di gamba sinistra. Il rimaneva degente presso questa struttura Pt_1 fino all'8.10.2013, data in cui era trasferito nuovamente presso la Controparte_7
. Veniva eseguita in data 16.10.2013 una revisione del fissatore
[...] esterno per ottenere un buon allineamento dei capi ossei e un debridement della ferita chirurgica, con applicazione di due catenelle antibiotate, 6 perle in ogni filo ed applicazione di nuova VAC. In data 24.10.13 il subita un nuovo intervento di Pt_1 ricostruzione con lembo libero anterolaterale di coscia prelavato a destra. Al termine dell'intervento era trasferito presso l , dove rimaneva Controparte_8 degente fino al 25.10.2013, data in cui era trasferito presso la
[...]
. In data 05.11.2013 veniva rimosso il fissatore esterno dalla gamba Controparte_9 sinistra e applicata una stecca gessata. Il paziente veniva dimesso in data 11.11.2013 con diagnosi di “politrauma con frattura esposta gamba sinistra, fratture costali multiple
a destra, frattura trochite omerale a sinistra” e indirizzato alle medicazioni avanzate, con indicazione di ulteriore intervento di sintesi definitiva per la frattura esposta. Il
10.12.13 era nuovamente ricoverato presso la e il CP_5 Controparte_9
19.12.13 era sottoposto ad intervento di plastica cutanea al polpaccio sinistro. Dimesso in data 28.12.2013, veniva nuovamente ricoverato il 21.01.2014 sempre presso la con diagnosi di “pregressa frattura esposta gamba Controparte_9 sinistra” e il 24.01.2014 era sottoposto ad intervento di riduzione aperta e sintesi con chiodo endomidollare di tibia in esiti di frattura esposta diafisaria di gamba a sinistra. Il
05.02.2014 era dimesso con prescrizione di deambulare con carico di circa la metà, esercizi di flesso estensione attiva e passiva del ginocchio e passiva della caviglia dove esisteva pregressa lesione degli estensori;
erano rimossi i punti di sutura a circa 20 giorni dall'operazione, mentre per l'innesto epidermico polpaccio era inviato all'ambulatorio deputato alle medicazioni avanzate. Il tornava in ospedale per Pt_1 un ulteriore controllo Rx ed ortopedico a 40 giorni dall'operazione, quindi continuava la terapia domiciliare, con anticoagulante fino a deambulazione normalizzata. Seguivano vari controllo e visite con riferimento alla spalla e il 9.07.2014 era ancora ricoverato in day hospital con diagnosi di “RCR spalla sinistra” e sottoposto lo stesso giorno a riparazione tendinea mediante ancora riassorbibile e acromionplastica in artroscopia.
Era dimesso con prescrizione di mobilizzare il gomito attivamente e la spalla con gli esercizi prescritti. Seguivano una serie di controlli e visite specialistiche, fino alla guarigione clinica.
Tanto premesso, nella fattispecie, il fatto che il patì un politraumatismo di Pt_1 rilevante entità, con una frattura esposta e gravi lesioni, in conseguenza delle quali dovette subire molteplici interventi sia a livello ortopedico che dermatologico, seguiti da un periodo di forzata immobilizzazione e da una lunga ed impegnativa riabilitazione, integrano circostanze idonee a giustificare un significativo aumento del valore base della diaria giornaliera.
Se è vero che anche malattie scarsamente invalidanti possono nell'immediato essere particolarmente dolorose, non si può poi dubitare del fatto che il gravissimo politraumatismo subito dal sia stato ben più angosciante e doloroso fisicamente Pt_1 di un microtrauma: se, insomma, la diaria base è adeguata ad un colpo di frusta, pur in sé doloroso, non può esserlo altrettanto per un caso, quale quello dell'appellante, in cui il periodo di malattia è stato caratterizzato da svariati ricoveri ed altrettanti dolorosi interventi chirurgici, immobilizzazione e impegnativa riabilitazione.
Si ritiene dunque, conformemente al tipo di sofferenze subite durante la malattia (che il CTU ha quantificato, in una scala da 0 a 5, nel valore 4), per come sopra specificato, che la diaria giornaliera debba essere pari ad euro 140.
Considerata dunque una invalidità temporanea di 6 mesi al 100% e di ulteriori 6 mesi al 50%, il danno da invalidità temporanea è pari ad euro 37.800,00 (25200 + 12600).
Il danno non patrimoniale subito dal è dunque complessivamente pari ad euro Pt_1
363.161,45.
Considerato il concorso colposo del danneggiato, riconosciuto, come detto, nella misura dell'85%, il danno risarcibile, nella misura del 15%, è pari ad un importo di euro
54.474,21. La determinazione di rivalutazione e interessi come per legge viene rimandata all'esito della decisione sulla eccepita compensatio lucri cum damno, per come di seguito.
3. Il quinto motivo di appello parte seconda: il danno patrimoniale – L'appellante ha altresì richiesto la liquidazione del danno patrimoniale, declinato attraverso tutta una serie di spese, asseritamente conseguenti al sinistro, nonché la perdita della capacità lavorativa e la perdita della chance di sviluppare ulteriori iniziative imprenditoriali.
Di seguito si vanno ad analizzare nel dettaglio tali richieste distinguendo le voci costitutive di danno emergente da quelle inerenti il lucro cessante.
3.1. Il danno emergente: il rimborso delle spese sostenute a causa del sinistro-
a) I danni riportati dal motociclo – L'appellante ha innanzitutto chiesto l'integrale rimborso delle spese di ripristino del proprio motociclo Buell targato CX87083, danneggiato a causa del sinistro.
Il ha quantificato tali danni in € 6.069,00, importo con riferimento al quale è Pt_1 stato allegato un preventivo della moto Harley (doc. 8 allegato all'appello). Sempre rispetto ai danni del motociclo l'appellante ha prodotto in giudizio (doc. 10), la fattura n. 702/2014 del 27.10.2014 rilasciata da per la parziale Controparte_10 riparazione del veicolo, recante un importo di € 2.081,00. Oltre a ciò, il ha Pt_1 chiesto il rimborso del fermo tecnico del proprio mezzo per la durata di tre giorni, quantificandolo in € 300,00. Di conseguenza, a titolo di rimborso dei danni inerenti al motociclo incidentato, l'appellante ha domandato riconoscersi la somma complessiva di
€ 6.369,00.
Per contro, l'appellata ha contestato tali pretese deducendo l'antieconomicità delle riparazioni descritte nel preventivo Harley Davidson, le quali risulterebbero superiori della metà al valore del motociclo stesso ante sinistro, risultante pari a € 4.000,00 sulla base della stima effettuata dal perito della . La reintegrazione in forma specifica CP in questa ipotesi sarebbe, sempre secondo , eccessivamente onerosa, poiché la CP spesa risulterebbe superiore di oltre il 50% al valore commerciale della moto.
Ciò posto, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, a fronte di una domanda di risarcimento in forma specifica dei danni subiti da un mezzo, intesi come costo delle relative riparazioni, il giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., può condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, laddove il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10196 del 30/03/2022). Va a tale proposito specificato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2058 c.c., la differenza fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27546 del 21/11/2017).
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., il giudice deve svolgere una verifica relativa all'eccessiva onerosità per il danneggiante, la quale non può basarsi soltanto sull'entità dei costi di riparazione, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato. Per ritenere eccessivamente onerose le spese di riparazione del veicolo incidentato non è perciò sufficiente comparare l'entità delle stesse con il valore commerciale del mezzo, dovendosi esaminare se la diversa entità di costi comporti anche una locupletazione per il danneggiato (ad esempio perché determina un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro), “tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cass. n. 10686 del 20/04/2023).
Venendo al caso di specie, innanzitutto, va rilevato che l'appellante non ha mai contestato la stima effettuata dal perito della , il quale, tenendo conto della data CP di immatricolazione del mezzo, ne ha valutato il valore in € 4.000,00 ante sinistro. Va del pari precisato come lo stesso appellante, a fronte di un preventivo di oltre €
6.000,00, ha ammesso e documentato di aver provveduto alle riparazioni mediante il pagamento di una somma di molto inferiore, pari a € 2.081,00. In aggiunta, il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno da “fermo tecnico”, quantificandolo in
€ 300,00, per i tre giorni in cui il mezzo è rimasto in officina per le riparazioni. Da ciò è possibile desumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che, una volta recuperato dall'officina, il motociclo fosse funzionante in virtù delle riparazioni svolte (del valore di
€ 2.081,00).
Pertanto, pur non essendo sufficiente comparare le spese di riparazione di cui al preventivo con il valore del mezzo ante sinistro, nel caso di specie appare sintomatico della possibilità ed economicità della riparazione, il fatto che il danneggiato abbia allegato e documentato di aver nei fatti riparato il proprio veicolo (recuperandolo dall'officina tre giorni dopo, come da pedissequa richiesta di fermo tecnico limitato a tali giorni). Sulla base di tali elementi, il quantum dei danni materiali riportati dal mezzo incidentato si ritiene quantificabile nell'importo di € 2.081,00, cifra che risulta documentato il abbia sopportato. Pt_1
Nulla è, invece, dovuto per il fermo tecnico del veicolo, stante l'orientamento consolidato della giurisprudenza per il quale non si tratta di un danno in re ipsa ma deve essere provato, non essendo sufficiente dimostrare la indisponibilità del mezzo incidentato
(come effettuato dall'appellante) ma dovendosi produrre anche la spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito, a quel punto,
è presunta in base alle regole di comune esperienza (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
27389 del 19/09/2022).
Il danno riportato dal motociclo in occasione dell'incidente deve dunque essere ritenuto pari alla somma complessiva di euro 2.081,00, da ridurre alla misura del 15%, stante il concorso colposo del danneggiato, pervenendosi ad un importo risarcibile di euro
312,15.
b) Le spese mediche - Quanto alle spese mediche allegate, il C.T.U. ha ritenuto, con conclusione adeguatamente motivata e dunque condivisibile riconducibili al sinistro per cui è causa i seguenti importi, per una somma complessiva di € 4.902,12: € 240,00 per spese di consulenza psicologica, € 130,00 per RM caviglia, € 1.756,00 per FKT, € 292,00 per visite specialistiche, € 201,50 per ecodoppler, € 781,31 per presidi ortopedici, €
48,00 per elettromiografia, € 549,00 per certificazione medica a uso assicurativo, €
446,48 per ticket e € 457,83 per farmaci. Negli atti difensivi successivi al deposito della
C.T.U., le parti non hanno sollevato rilievi sulle valutazioni circa le spese mediche ivi effettuate, per cui si ritiene di aderire alle conclusioni della stessa, riconoscendo al il rimborso di € 4.902,12, da ridurre alla misura del 15% e dunque ad un Pt_1 importo di euro 735,31.
c) Le spese per assistenza stragiudiziale e consulenze di parte - L'appellante ha altresì richiesto la refusione della somma di € 8.565,04 per gli onorari dovuti al proprio legale per le attività svolte nella fase stragiudiziale, anteriore al procedimento incardinato presso il Tribunale di Firenze, nonché della somme di € 2.440,00 per il costo della perizia medico legale di parte effettuata ante causam dalla dott.ssa e Per_2 dell'importo € 270,40 per la perizia cinematica della CTP Ing. anch'essa Per_3 effettuata prima dell'instaurazione del giudizio.
La parte appellata ha in proposito eccepito la mancata prova della necessità di CP tali attività, oltre alla non congruità dei relativi importi. Quanto alle spese legali c.d. stragiudiziali si osserva come secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6422/2017 del
10.07.2017; Cass. n. 2644/2018), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e consiste nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa (cfr. da ultimo anche Cass. 30/05/2023 n. 15265).
La S.C. ha inoltre precisato che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta comunque soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017).
In altri termini, se ne deve riconoscere la natura di posta di danno (c.d. emergente) risarcibile specie ove l'intervento del legale ante iudicium sia stato necessario ed utile al fine di anticipare e accelerare almeno una parte del risarcimento.
Quanto alla suddetta voce di spesa, l'appellante ha documentalmente provato l'an dell'assistenza stragiudiziale prestata dall'avv. Mancini nella fase antecedente al presente procedimento, producendo la richiesta di risarcimento danni datata
14.10.2013 indirizzata alla UR AS.ni (doc. 3), la denuncia cautelativa del
19.11.2013 indirizzata alla EL AS.ni (doc. 4), la denuncia querela alla Procura della Repubblica presentata nei confronti di dall'Avv. Giammaria Ronzoni CP_2 in data 22.11.2013 (doc. 5), la missiva a con la proposta di stipula di una CP convenzione di negoziazione assistita (doc. 14), oltre allo studio della vicenda fattuale e delle questioni giuridiche sottese.
Rispetto al quantum richiesto, la notula dell'Avv. Mancini, datata 21.03.2016, si basa sulle tariffe professionali di cui al D.M 55/14, considerando il valore del petitum della causa compreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00.
L'importo richiesto deve essere nella fattispecie equitativamente ridimensionato tenendo conto sia dell'attività espletata e dei relativi risultati (che non risulta si siano concretati in offerte stragiudiziali da parte della compagnia) nell'importo complessivo di euro 5.000.
Con riferimento alle spese corrispondenti ai costi delle due consulenze (medica e cinematica) espletate da parte appellante prima della causa si tratta di spese conseguenti al sinistro e funzionali alla impostazione della causa di cui è stata documentato l'effettiva esecuzione e da ritenere congrue, sia con riferimento alle condivisibili valutazioni del CTU (con riferimento alla consulenza medica di parte), sia alle caratteristiche dell'accertamento (con riferimento alla consulenza tecnica cinematica di parte). Deve aggiungersi come secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante, per le suddette spese, non è necessario, non essendovi nessuna norma che lo impone, che la parte dimostri il previo effettivo esborso per poter chiederne la condanna della controparte al pagamento. In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, integra già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass.,
10/11/2010, n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-21, e, conformemente, Cass.,
10/3/2016, n. 4718). In tal senso la Cassazione ha affermato: “In caso di incidente,
l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata. Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti
l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio.” (cfr. Cass. n. 22826/2010).
Dunque, per quanto detto, il danno per spese legali e di consulente ante causam ammonta complessivamente ad euro 7710,40 (di cui euro 5000 per spese legali stragiudiziali, euro 2440 per perizia medica, euro 270,40 per perizia cinematica), somma da ridurre alla percentuale del 15% stante il concorso colposo del danneggiato, per un importo finale complessivo di euro 1.156,56.
d) I costi della sostituzione nei turni di lavoro - L'appellante ha dedotto di aver subìto un ulteriore danno emergente costituito dalle due fatture pagate al Sig.
[...]
per l'attività alberghiera da quest'ultimo svolta in sua sostituzione nel periodo Per_4 di inabilità causata dal sinistro (dal mese di ottobre 2013 al mese di giugno 2014). Si tratta in particolare della richiesta di rimborso di due fatture emesse dalla società PDP di nei confronti di Hotel Information.it s.r.l., rispettivamente di € 3.172,00 Parte_2
e € 6.558,00, entrambe recanti quale causale “scambio turno ricevimento Sig. . Pt_1
Nella sostanza, secondo la ricostruzione offerta dall'appellante, riguarderebbero il costo sopportato dalla società del per pagare il compenso di un dipendente che lo Pt_1 aveva sostituito durante il periodo di malattia, in cui era stato impossibilitato a lavorare. La parte appellata ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del trattandosi di fatture rilasciate da soggetto diverso dall'appellante (la Hotel Pt_1
Information.it s.r.l.). L'appellante, fin dal primo grado, ha prodotto la visura camerale della società Hotel Information.it, di cui risultava socio al 50%, deducendo che l'esborso delle suddette somme da parte della società fosse comunque collegato alla sua persona ed al sinistro subito.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del rispetto a tali voci di danno Pt_1 deve essere ritenuta fondata, atteso che gli esborsi, seppure correlati al sinistro dell'appellante, sono stati posti in essere da una società di capitali, avente come tale una personalità giuridica autonoma rispetto al suo socio e odierno appellante.
e) Le restanti spese - L'appellante ha poi chiesto il rimborso di tutta una serie di ulteriori costi, di cui ha prodotto le relative ricevute/scontrini (allegati da 20 a 30 dell'atto di citazione). In particolare, trattasi delle spese di deposito del motociclo presso la depositeria del Comune di Firenze (€ 99,00); spese per casco (€ 83,88); spese per rampa abbattimento barriera architettonica e rete Olympus elettrica per scarico piede
(rispettivamente € 230,98 e € 259,00); spese per l'acquisto di giubbotto, giacca, orologio ed occhiali da vista (€ 633,99); spese per contrassegno invalidi ZTL anno 2014
e 2015 (€ 127,24); spese del taxi per recarsi alle visite.
La spesa per la depositeria del comune di Firenze pari ad euro 99,00 sono documentate
(all 20) con la relativa fattura e appaiono causalmente correlate al sinistro per cui è causa sia a livello temporale (il costo è riferito all'attività espletata in data 20.09.2013, giorno in cui avvenne il sinistro), sia con riferimento alla causale riportata nel documento in termini di “intervento di traino” e “diritti di depositeria” per un motociclo targato CX87083 rimosso a mezzo di carro gru dalla Controparte_11 da via S.C. D'Alessandria (teatro del sinistro per cui è causa).
Le spese per il contrassegno invalidi ZTL anno 2014 e 2015 pari a € 127,24 (doc. 29), riguardano gli anni immediatamente successivi al sinistro del settembre 2013 e concernono un periodo in cui il CTU ha accertato una invalidità temporanea totale di sei mesi e poi una ulteriore invalidità temporanea al 50% per ulteriori sei mesi, nonché una residuata invalidità permanente pari al 40%. E' dunque da ritenersi sussistente, in base all'id quod plerumque accidit, il nesso di correlazione causale tra lesione e acquisto del contrassegno, con conseguente diritto al rimborso del relativo costo.
Allo stesso modo si ritengono conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo le spese per la costruzione della rampa di abbattimento di barriera architettonica pari a €
230,98 (doc. 25) unitamente al costo sostenuto per l'acquisto della rete Olympus elettrica per lo scarico del piede, pari a € 259,00 (fattura n. 53/2013 doc. 26). Anche di tali acquisti, infatti, vi è prova documentale che consente di collocarli temporalmente nei mesi immediatamente successivi al fatto dannoso (rispettivamente 28.11.2013 e
27.11.2013), facendo presumere, secondo un criterio di regolarità causale, una correlazione tra gli stessi ed il sinistro.
Quanto alle spese dei trasporti dall'abitazione dell'appellante all'ospedale, ne risulta esaustivamente documentata solo una (ricevuta taxi del 16.04.2014 di € 18,50 con destinazione “Careggi Bernardino da Siena”, luogo di residenza del;
Email_1 Pt_1 le altre ricevute di cui al doc. 30, infatti, o non riportano la destinazione della corsa o non sono state poste in correlazione con visite mediche prenotate in quel giorno presso l'Azienda Ospedaliera, come invece l'appellante si è premunito di fare con la ricevuta di
€ 18,50, unica rimborsabile.
Non è invece stata allegata né provata la correlazione causale tra le spese per l'acquisto di giubbotto, giacca, orologio ed occhiali da vista (per una somma complessiva di €
633,99) e il sinistro per cui è causa.
In sintesi il quantum del danno risarcibile, corrispondente a tali ulteriori costi, è pari ad euro 734,72, da ridurre al 15% per un importo di euro 110,20.
3.2.Il lucro cessante: la perdita della capacità lavorativa - Venendo all'esame di quanto richiesto a titolo di lucro cessante, con l'ultimo motivo l'appellante 'auspicando la riforma integrale della sentenza di primo grado con accertamento della responsabilità del convenuto sig. nella causazione del sinistro de quo e con conseguente CP_2 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patiti dal sig. già meglio descritti e quantificati in atti del giudizio di primo grado e qui Pt_1 integralmente descritti e richiamati…' Con particolare riferimento al danno da lucro cessante in atto di appello il ha lamentato di aver 'subito un effettivo Pt_1 impoverimento, riferito sia all'attività lavorativa svolta, che a tutte le diverse ed ulteriori conseguenze economiche negative derivanti da detto evento'. In particolare, ha dedotto come, a seguito della riconosciuta invalidità, prima parziale, poi permanente, non sarebbe stato in grado di svolgere nessuna prestazione lavorativa, spiegando che 'al momento del sinistro il sig. gestore e proprietario di strutture alberghiere presso Pt_1 le quali svolgeva diverse attività, accoglienza, ricevimento clienti, portineria, gestione fornitori – clienti e per le quali ha dovuto farsi sostituire, nei mesi da ottobre 2013 a giugno 2014 dal sig. Ha quindi chiesto il risarcimento del mancato Persona_5 guadagno futuro perduto a causa dell'invalidità determinata dal sinistro in oggetto.
Sebbene in termini non particolarmente chiari ed a tratti intersecati con il diverso danno da perdita di chance (di cui si dira infra), può ritenersi che anche in atto di appello il abbia riproposto tutte le pretese risarcitorie già proposte in primo grado (ivi Pt_1 compresa quella di mancato guadagno correlato all'attività lavorativa svolta al momento del sinistro) su cui il primo giudice non si è pronunciato avendo respinto l'an della domanda di responsabilità.
Ora con riferimento alla domanda di risarcimento danni da perdita della capacità lavorativa, l'appellante non ha prodotto alcuna dichiarazione dei redditi, come del resto dallo stesso ammesso, chiedendo applicarsi il criterio equitativo puro o, comunque, il criterio del triplo della pensione sociale, stante la equiparazione tra danneggiato disoccupato e percettore di reddito che ometta di produrre le dichiarazioni fiscali.
In sede di repliche l'appellata ha a tale proposito eccepito l'inopponibilità della certificazione della Commissione medico legale dell , la quale appunto Parte_3 avrebbe attestato una riduzione della capacità lavorativa del nella misura del Pt_1
44%, poi aumentata al 46%.
La domanda risarcitoria di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita della capacità lavorativa è infondata per come di seguito specificato.
Va precisato che il C.T.U., chiamato a rispondere sulla sussistenza o meno di una incidenza negativa percentualizzabile sulla capacità lavorativa specifica dell'albergatore,
l'ha esclusa, ritenendo che il sia tutt'ora in grado di svolgere le mansioni in Pt_1 precedenza attese, salva una maggiore affaticabilità dovuta ai postumi riportati, già risarcita in termini di personalizzazione del danno biologico per cenestesi lavorativa.
In tali termini non può ritenersi che l'appellante, successivamente al sinistro, non sia più in grado di lavorare, né dunque di produrre reddito.
A ciò si aggiunge che la domanda non risulta comunque sostenuta da alcuna adeguata prova in termini di riduzione reddituale non provata, in concreto, mediante il raffronto dei dati reddituali pre e post sinistro, non prodotti. La giurisprudenza è in tal senso consolidata nel ritenere che tale posta risarcitoria è insuscettibile di alcun automatico riconoscimento come conseguenza della riduzione della capacità indicata dalla Parte commissione medico legale dell di Firenze, (la quale appunto avrebbe attestato una riduzione della capacità lavorativa del nella misura del 44%, poi aumentata al Pt_1
46%), con criteri comunque all'evidenza divergenti da quelli propri della causa civile, nel cui ambito il CTU ha categoricamente escluso alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica, ovvero in relazione all'attività effettivamente posta in essere dal
Pt_1 L'appellante si duole a tale proposito dell'omessa valutazione presuntiva e prognostica del danno futuro in via equitativa, sostenendo, nella sostanza, che l'art. 137 cod. ass. regolamenterebbe un metodo astratto di liquidazione, e che comunque la giurisprudenza di legittimità non richiederebbe necessariamente una prova documentale, ma si accontenterebbe della prova indiziaria di un'utilità patrimoniale perduta, pur fondata su di un giudizio di ragionevole probabilità.
Il motivo non può essere accolto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la previsione dell'art. 137 cod. ass., per cui, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina sulla base del reddito più elevato fra quelli dichiarati al fisco negli ultimi tre anni “non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva” (cfr. Cass. 17690/20; Cass. 1120/06).
Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr. Cass. 15.6.2018 n. 15737).
Nel nostro caso, con riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta dal Pt_1 nelle varie società alberghiere di cui era socio e/o amministratore, non solo, come detto, non è stato provato l'an di una diminuzione della capacità lavorativa specifica, ma neppure il quantum della dedotta contrazione reddituale è stato adeguatamente provato. Se è infatti vero che la prova del decremento poteva essere fornita anche in via presuntiva, non è men vero che essa non è stata fornita affatto, non essendovi alcun univoco elemento indiziario in tal senso.
3.3. Il danno da perdita di chance - Il ha lamentato un ulteriore danno Pt_1 patrimoniale qualificato in termini di “perdita di chance di un maggiore guadagno”, individuando tale pregiudizio nella rinuncia alla messa a reddito di alcune proprietà immobiliari, acquistate per adibirle ad albergo ma poi destinate a dimora privata, stante l'impossibilità di gestione dovuta alle lesioni riportate. Nell'atto di citazione in appello, il ha spiegato come in origine lo stesso avesse fondato con la propria coniuge la Pt_1 società Hotels Information.it s.r.l., affidando alla moglie la gestione dell'albergo di sua proprietà sito in Firenze, via Taddea, e concentrandosi sulla gestione dell'albergo “villa
Liberty” sito in viale Michelangelo, poi affidato alla madre “per questioni di divisioni patrimoniali familiari”. A seguito di tali eventi, di cui non è fornita una precisa collocazione temporale ma verosimilmente posteriori al 2007, stando al fatto che le ultime dichiarazioni dei redditi prodotte dall'appellante risultano relative a quell'anno, la società Michelangelo snc rimaneva temporaneamente senza licenza, anche se proprietaria di alcuni immobili nelle adiacenze di Piazzale Michelangelo, per cui il Pt_1 decideva di rendere per il momento la società inattiva. A quel punto l'appellante ha esposto che “proprio quando il Signor stava valutando la concreta possibilità di Pt_1 utilizzare gli immobili di proprietà della società Michelangelo per lo svolgimento di una nuova attività alberghiera avveniva l'incidente per cui è causa ed ogni iniziativa veniva obbligatoriamente accantonata. Non essendo purtroppo più possibile, a causa dei postumi dell'incidente, accollarsi gli impegni fisici conseguenti alla gestione di una nuova attività alberghiera, tanto che la società Michelangelo veniva sciolta definitivamente nel luglio del 2016 dopo aver assegnato i beni di proprietà ai soci come da visura (doc.
37)”. L'appellante ha dunque chiesto liquidarsi un danno pari a € 100.000,00, importo ricavato dalla moltiplicazione del reddito medio mensile netto di € 2.500,00, derivante dalla gestione della società Michelangelo e attestato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, per come sopra specificato.
Tanto premesso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la domanda per perdita di chance è diversa, per petitum e causa petendi, da quella per lucro cessante, avendo ad oggetto non un mero minus (né a livello di correlazione causale, né di regime probatorio), ma una diversa situazione giuridica oggettiva. La stessa Suprema Corte, di recente (cfr. Cass. n. 13514/22 depositata il 29 aprile 2022), ha avallato l'impostazione della Corte d'Appello secondo cui i due danni sono “alternativi”, nel senso che o il danneggiato deduce e dimostra di aver perduto un reddito futuro che molto verosimilmente avrebbe percepito, e allora si parla di risarcimento del lucro cessante, oppure, non adducendo questa prova, può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chances, sempre ovviamente che sia dimostrata la serietà della possibilità di conseguire il risultato.
Dunque, si tratta di verificare se il abbia dimostrato, come era suo onere se, in Pt_1 mancanza del sinistro, avrebbe avuto la possibilità di concludere l'operazione commerciale consistente nell'utilizzare gli immobili della società Michelangelo per realizzare una ulteriore attività alberghiera dallo stesso gestita. A tale quesito deve darsi risposta in termini negativi, atteso che l'appellante non ha fornito dimostrazione alcuna della circostanza per cui, proprio nel periodo antecedente al sinistro, avrebbe maturato l'intenzione di riprendere l'attività imprenditoriale, sospesa da svariati anni (in proposito si osserva peraltro che l'appellante non ha specificato in nessun atto difensivo a partire da quale anno la società avesse sospeso le proprie attività). La tesi per cui, dopo anni di inattività, il si fosse determinato a riprendere la gestione degli immobili Pt_1 proprio subito prima dell'incidente, appare dunque del tutto sfornita di prova, così come sfornito di prova è il contenuto della auspicata operazione commerciale. Nel caso di specie, la dimostrazione che avrebbe potuto essere data, ad esempio, allegando e documentando contatti con altri professionisti (commercialisti, ragionieri, etc.) per la definizione del nuovo progetto imprenditoriale ovvero producendo verbali di assemblea della società da cui emergesse la discussione circa la ripresa dell'attività alberghiera negli immobili della società Michelangelo. Nulla di tutto ciò è stato prodotto per cui va esclusa per difetto di prova la sussistenza di un pregiudizio da perdita di chance per l'asserito progetto imprenditoriale non sviluppato a causa della lesione.
4.La compensatio lucri cum damno – Con lacomparsa di costituzione in appello, la compagnia di assicurazione del convenuto, ha sollevato Controparte_4
l'eccezione di compensatio lucri cum damno, chiedendo che l'odierna parte appellante producesse le quietanze di pagamento di quanto ricevuto a titolo di indennizzo, per il medesimo sinistro per cui si procede, in forza di due polizze assicurative private.
L'appellante ha reiterato la dedotta inammissibilità per tardività dell'eccezione, per essere la stessa stata sollevata per la prima volta in appello.
A tal riguardo questa Corte si è già espressa nell'ambito della sentenza non definitiva affermando la piena ammissibilità dell'eccezione con cui la compagnia di assicurazione appellata ha inteso far valere la c.d. compensatio lucri cum damno. Sulla scorta di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato infatti ritenuto che essendo la compensatio lucri cum damno finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto, ma in senso lato, come tale non soggetta a preclusioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023). La giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ammette in tal senso la proponibilità della stessa eccezione anche per la prima volta in appello, atteso che con essa non viene prospettato alcun ampliamento dell'iniziale oggetto della controversia, pur sempre circoscritta alla valutazione globale delle conseguenze dirette dell'illecito nella sfera economica del danneggiato (cfr. Cass. n° 991/2014).
Pertanto, seguendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal danneggiato.
L'appellante la altresì rilevato la tardività della produzione documentale relativa alle polizze, a suo parere inammissibilmente ordinata da questa Corte, evidenziando che l'eccezione della compagnia avrebbe dovuto essere accompagnata dalla relativa produzione delle polizze contratte dal (con altra compagnia). Pt_1
Anche tale eccezione va ritenuta inammissibile.
Non solo, come già detto, non possono in questa sede essere rimesse in discussioni le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, ma l'assunto è comunque privo di fondamento. La compagnia ha infatti puntualmente allegato l'informazione relativa alla liquidazione in favore del di indennizzi relativi al medesimo sinistro, in forza di Pt_1 polizze di cui la stessa non aveva la disponibilità. La circostanza della avvenuta liquidazione di indennizzi correlati al medesimo incidente per cui è causa, in forza di polizze private non è stata peraltro smentita dalla parte appellante, che si è limitata a rilevare l'inammissibilità dell'eccezione. Si aggiunge che non trattandosi di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa attorea, bensì di una eccezione in senso lato, rilevabile anche di ufficio, in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, non grava sul convenuto il relativo onere probatorio, ben potendo dunque il giudice disporre l'esibizione nei confronti del danneggiato assicurato, stante anche il più generale principio della vicinanza della prova
(cfr. Cass. n. 23588 del 28/07/2022 e Cass. n. 16808/2023).
L'appellante ha quindi ulteriormente eccepito l'inoperatività della compensatio lucri cum damno sull'assunto che le polizze infortuni da lui stipulate avrebbero avuto una funzione di tipo previdenziale, volta a garantire all'assicurato una maggiore tranquillità economica in caso di sinistro. In funzione di tale assunto, l'appellante ha menzionato una recente sentenza del Tribunale di Milano secondo cui, in caso di polizza infortuni “mista” che garantisca l'assicurato sia dal rischio di riportare una invalidità permanente, che dal rischio di morte, a prescindere da quale evento in concreto si verifichi, è possibile il cumulo dell'indennizzo e del risarcimento, trattandosi di polizze aventi uno scopo
“consolatorio” che, “lungi dall'assolvere una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito”, intendono “precipuamente garantire all'assicurato (o ai suoi familiari in caso di decesso) una provvidenza dallo stesso stimata come idonea”. Altri fattori allegati dall'appellante a sostegno della natura previdenziale delle proprie polizze sono rappresentati dalla clausola di rinuncia alla rivalsa, contrattualmente prevista (nello specifico clausola 7.3 Retail più infortuni Classic e 5.8 la mia assicurazione infortuni), e dalla parametrazione del premio ad un capitale previamente pattuito e ancorato alla capacità di spesa dell'assicurato e non al danno effettivamente patito.
Ciò posto, risulta che l'appellante ha stipulato con la polizza Controparte_12
n. X0136750711 intitolata “La Mia ASicurazione Infortuni”, assicurando con essa sia il rischio di morte, sia il rischio di invalidità permanente, che il rischio di invalidità temporanea. Tra le voci oggetto di indennizzo della suddetta polizza sono previste oltre che le indennità per invalidità temporanea e permanente, il rimborso delle spese mediche di cura.
Il risulta altresì aver concluso anche un ulteriore contratto assicurativo con Pt_1
(polizza n. X9895426507) intitolata “Retail più Classic Infortuni” con cui CP_3 assicurava i medesimi rischi (morte, invalidità permanente e temporanea, spese mediche).
L'appellante ha quindi prodotto in giudizio due distinte quietanze di pagamento rilasciate da e precisamente: la quietanza di pagamento datata 22.01.2016 con la CP_3 quale, con riferimento al sinistro occorso al in data 20.09.2013, è stata liquidato Pt_1
l'importo complessivo di euro € 50.125,00, a titolo di indennizzo in forza della polizza infortuni n° 1 – 57806-077 – 762849811 (numero che ha sostituito il precedente
X0136750711 assegnato alla polizza , con la Controparte_13 specificazione che trattavasi di somma che andava ad aggiungersi all'importo di euro
24.000 già liquidato al medesimo titolo in data che non risulta precisata (doc 4 appellante); la quietanza di pagamento emessa da in data 4.06.2016 con la CP_3 quale, sempre con riferimento al sinistro occorso al in data 20.09.2013, è stato Pt_1 liquidato l'importo di euro 149.800,00 (di cui euro 9800 a titolo di spese legali),
a titolo di indennizzo in forza di polizza infortuni (doc 4 appellante).
Andando quindi ad affrontare l'eccezione di inoperatività della compensatio lucri cum damno sollevata dall'appellante, giova rammentare come l'istituto della c.d. compensatio lucri cum damno è inteso dal diritto vivente (in base all'approdo nomofilattico avutosi con le quattro coeve sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione tutte del 22.05.2018 dal n° 12564 al n° 12567, che hanno ripreso l'orientamento delle sezioni semplici citate dal primo giudice) come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno. Esso si sostanzia nell'idea secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente debba essere calcolata ai fini della determinazione del danno da risarcire. Premessa fondamentale dell'istituto è che, nel sistema della responsabilità civile, il danneggiato deve essere ristorato di quanto perso, come perdita subita (danno emergente) o mancato guadagno
(lucro cessante), nel proprio patrimonio a causa dell'illecito senza, tuttavia, poter trarre un arricchimento dall'illecito altrui. Di tal guisa, si tratta di una figura che trova il proprio riferimento normativo, seppur solo indiretto, nell'art. 1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento del danno deve comprendere “la perdita subita (…) come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta'.
Il concetto è stato ribadito nelle quattro menzionate sentenze gemelle delle Sezioni
Unite che hanno spiegato che la compensatio lucri cum damno 'è una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno”, desumibile dall'art. 1223 c.c., in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, così che se, in applicazione della regola della causalità giuridica, dall'atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.
Superando dunque il requisito dell'unicità causale, la Suprema Corte è arrivata ad affermare che la compensatio opera anche quando i vantaggi dipendono, sotto il profilo giuridico formale, da una fattispecie diversa dall'illecito, di cui questo rappresenta un elemento costitutivo. In particolare, per quanto in questa sede interessa, con la pronuncia n° 12565 del 2018 le SSUU hanno evidenziato come 'occorre innanzitutto considerare che, nell'assicurazione contro i danni, l'indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subìto dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito'. Se ne è quindi fatto discendere che il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. La regola è stata dettata dalla Cassazione nei seguenti termini: “la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato”. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria. È questo infatti l'elemento essenziale per accedere alla detrazione della somma erogata come indennizzo dalla quota del danno civilisticamente dovuto alla vittima primaria: se l'erogazione indennitaria è finalizzata, insomma, ad elidere una quota del danno sostanzialmente identica a quella che caratterizza la pretesa risarcitoria legittimamente posta verso il responsabile, le due voci si devono elidere e cioè il risarcimento complessivamente dovuto deve essere ridotto per la stessa quota già regolata nella copertura assicurativa privata o pubblica.
Sempre nel medesimo solco motivazionale, la Cassazione ha affermato che l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato,
o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale (cfr. Cass. n°
16702/2020).
Con particolare riferimento alle indennità erogate da compagnie assicurative ed enti previdenziali, le Sezioni Unite hanno sancito che se l'indennizzo assicurativo ha una funzione risarcitoria, esso deve essere scomputato dal danno risarcibile;
viceversa, se il beneficio ha funzioni diverse, il risarcimento non deve essere diminuito.
Corrispondono, ad esempio, al primo caso l'indennizzo corrisposto per l'assicurazione contro i danni, quello corrisposto dall'INAIL per gli infortuni sul lavoro o quello delle indennità di accompagnamento spettanti a persone impossibilitate a deambulare
(rispettivamente Cass. Civ. S.U. sent. n. 12565/2018; Sez. Un. civ., 22 maggio 2018,
n. 12566; Sez. Un. civ., 22 maggio 2018, n. 12567); corrispondono al secondo, e dunque sono stati ritenuti esenti dall'applicazione della compensatio, i benefici ricevuti dal coniuge superstite mediante la pensione di reversibilità (Sez. Un. civ., 22 maggio
2018, n. 12564).
In definitiva, secondo l'insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite del 2018 (cit.), laddove l'emolumento della cui compensabilità si tratta sia una prestazione erogata da un'assicurazione, occorre in sostanza capire se quella sia una assicurazione contro danni o una assicurazione sulla vita, poiché nel primo caso essa ha una finalità indennitaria, mentre nel secondo ha una finalità previdenziale. Se ha una finalità indennitaria essa costituisce il ristoro dello stesso danno cagionato dal danneggiante e va scomputato, se invece ha una finalità previdenziale può essere mantenuta (in quanto si è in tal caso di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria).
Nel caso in esame le indennità ricevute dal sono conseguite a due assicurazioni Pt_1 private contro gli infortuni, dunque consistenti in contratti con cui l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o permanente, ovvero ad un terzo beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad infortunio. In questo tipo di assicurazione, a differenza dell'assicurazione contro i danni, l'entità da assicurare è la vita e l'integrità fisica dell'assicurato, è cioè un'entità il cui valore non è passibile di quantificazione, tanto che il capitale da assicurare viene determinato in maniera libera, in base alla capacità di spesa e di reddito dell'assicurato.
È proprio per questo che da tempo dottrina e giurisprudenza si misurano con le problematiche legate all'applicabilità del principio indennitario ai contratti di assicurazione contro gli infortuni, con riferimento al danno alla persona, inteso come morte o invalidità permanente.
La giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. n. 13233/2014 e Cass. 12565/2018), ponendosi nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite con la decisione n. 5119/2002 - cui era stata devoluta la risoluzione della questione concernente l'inquadramento dell'assicurazione privata contro gli infortuni (per la quale non è presente un'organica disciplina normativa) nell'ambito dell'assicurazione contro i danni oppure in quello dell'assicurazione sulla vita ai fini dell'applicazione dell'art. 1910 c.c. - ha accolto la tesi della duplice natura della polizza infortuni: assicurazione sulla vita, in caso di infortunio mortale, e assicurazione contro danni in tutti gli altri casi. Alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite in materia di compensatio lucri cum damno, il dibattito sulla natura giuridica della polizza infortuni acquista oggi risvolti pratici notevolmente rilevanti: come visto sopra, riconoscendo alla polizza infortuni 'non mortali' la natura di assicurazione contro i danni, in quanto tale sottoposta al principio indennitario, la conseguenza pratica è, per l'assicurato, l'impossibilità di cumulare indennizzo e risarcimento.
Venendo quindi al caso di specie, la polizza “ ” stipulata Controparte_13 dall'appellante prevede la corresponsione di un indennizzo per invalidità permanente pari al totale della somma assicurata in caso di invalidità pari o superiore al 60% mentre, in caso di invalidità accertata dal 6% al 59%, rileva la tabella 2 (p. 9 delle condizioni generali), la quale gradua l'importo risarcibile determinandolo in una percentuale della somma assicurata che varia in base al grado di invalidità riportato. La polizza “Retail” prevede la corresponsione della totalità della somma assicurata in caso di invalidità permanente dal 50% al 100% escluso, prevedendo, nel caso di invalidità permanente totale, un indennizzo pari al doppio della somma assicurata fino al tetto massimo di €
200.000,00 (p. 29 Retail). Anche per questa polizza, in caso di invalidità permanente minore del 50% ma superiore al 5%, è prevista una sorta di sistema tabellare per il quale l'indennizzo è liquidato come percentuale della somma assicurata, variabile in base alla gravità dell'inabilità. La circostanza per cui l'importo indennizzabile risulti variabile in base alla gravità dell'invalidità riportata dall'assicurato fa emergere la funzione ripristinatoria della stessa, almeno per quanto riguarda i casi di invalidità meno gravi (inferiori rispettivamente al 60% e al 50%). L'operatività di entrambe le polizze, inoltre, resta subordinata ad una valutazione dei danni biologici accertati sulla persona dell'assicurato, in modo non dissimile da quanto previsto nei contratti assicurativi contro i danni. Secondo ambedue i contratti assicurativi, l'operatività della garanzia è estesa soltanto ai casi in cui l'invalidità permanente si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio (rispettivamente a pag. 7, par.
3.2 della “ ” e a pag. Controparte_13
27-29 parr.
3.2 e 3.3 di Retail).
Tale periodo di due anni non può certamente essere considerato quale “lunga durata del rischio derivante dall'infortunio”, elemento richiesto dalla giurisprudenza per qualificare l'assicurazione infortuni alla stregua di una assicurazione sulla vita, così come è assente nelle polizze in esame qualsiasi riferimento a quel rischio, che si dovrebbe assumere la compagnia assicurativa, correlato all'età del danneggiato e alla sua aspettativa di vita, tipico delle polizze vita. Ad ogni modo, va evidenziato che le due polizze sottoscritte dall'appellante prevedono la facoltà di recesso unilaterale in caso di sinistro, attribuendolo ad entrambi i contraenti (art. 9 condizioni generali Retail e art.
6.8 delle norme che regolano l'assicurazione in generale ). Ciò fa venir meno Controparte_13 un altro dei presupposti sanciti dalla giurisprudenza per assimilare la polizza anti- infortunistica e quella sulla vita, ovverosia la non rescindibilità unilaterale da parte dell'assicuratore stante lo scopo solidaristico/previdenziale del contratto stesso.
Alla luce di quanto premesso, dovendosi escludere che le polizze in esame integrino contratti assicurativi di danni da invalidità grave assimilabili al “ramo vita”, va applicato il generale principio di diritto per cui l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.
Ciò perché, stante la riconduzione delle polizze di cui è causa nel “ramo danni”, risulta pienamente operativa la compensatio e, di conseguenza, il pregiudizio da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso;
la medesima indennità soddisfa dunque, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (cfr. Cass. Sez. Un. 12565/2018).
A nulla rileva in senso contrario, l'ultima obiezione spiegata dall'appellante, riguardante la sussistenza in ambedue i contratti in oggetto di una clausola di rinuncia all'azione di rivalsa così formulata: “la società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritto dell o dei suoi aventi causa contro i responsabili Parte_4 dell'Infortunio” (art.
5.8 p. 15 e, quasi con le stesse parole, art. Controparte_13
7.3 p. 49 Retail).
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, la compensatio lucri cum damno, non è condizionatamente subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023). Ciò comporta che, anche in caso di preventiva rinuncia dell'esercizio del diritto di surroga
(erroneamente definito “di rivalsa” nelle polizze esaminande) da parte della compagnia assicurativa, deve essere esclusa la possibilità di cumulo tra risarcimento e indennizzo, posto che il diritto di surroga non è elemento essenziale del contratto assicurativo, anche perché altrimenti le polizze sopra considerate sarebbero in radice non valide stante l'assenza di un elemento essenziale. In tal senso va altresì considerato che la rinuncia a tale diritto può giovare solo al responsabile civile e non anche al danneggiato, nonché che il principio indennitario, secondo cui chi viene danneggiato da un fatto illecito ha diritto a che venga ripristinata la situazione precedente alla lesione ma non può trarre un vantaggio dalla stessa, è di ordine pubblico e come tale inderogabile sulla base di pattuizioni contrarie tra le parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11/06/2014). Da ultimo, va ribadito nuovamente come, nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno abbia una funzione prettamente reintegratrice della sfera soggettiva del danneggiato
(in base al principio indennitario e a quello c.d. di indifferenza), per cui in caso di illecito che cagioni un danno ingiusto è imposto al danneggiante di ripristinare lo status quo ante alla lesione e non anche di sopportare ulteriori somme a titolo sanzionatorio.
4.1. La detrazione per poste omogenee – Sulla base dei principi sopra esposti,deve quindi procedersi a scomputare dalle somme riconosciute al a titolo di Pt_1 risarcimento danni conseguenti al sinistro in esame, gli importi allo stesso già erogati a titolo di indennizzi scaturenti dalle stipulate polizze infortuni.
Deve a tale proposito precisarsi come tale scorporo non deve essere effettuato su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento patrimoniale e non, dovendo procedersi alla detrazione per poste omogenee, ovverosia avendo riguardo al fine perseguito dall'obbligo risarcitorio e da quello indennitario, i quali, per essere oggetto di compensatio, devono essere volti al ristoro della lesione del medesimo bene della vita
(ad es. la capacità di produrre reddito, l'integrità psico-fisica etc.).
Nel caso di specie le polizze stipulate dal miravano entrambe a tenerlo indenne Pt_1 dal rischio di invalidità permanenti e temporanee, nonchè dalle conseguenti spese mediche derivanti da infortunio e, dunque, gli importi ricevuti in adempimento delle stesse devono essere detratti da quanto liquidato in questa sede a titolo di spese mediche, danno biologico permanente e temporaneo, con l'esclusione della somma riconosciuta a titolo di danno morale, la quale non risulta oggetto dell'indennizzo assicurativo.
Va quindi in primo luogo individuate le poste di danno da ritenere in questa sede risarcibili in favore del relativi alle medesime voci che hanno riguardato gli Pt_1 indennizzi ricevuti dall'appellante in forza delle menzionate polizze: sommando all'importo di euro 188.615,00 (corrispondente al danno biologico puro depurato della componente morale non oggetto degli indennizzi assicurativi e dunque € 282.923,00 – euro 94.308,00), aumentato del 15% per la corrispondente accordata personalizzazione e dunque per complessive euro 216.907,25, la somma di euro
37.800,00 a titolo di danno biologico temporaneo, nonché la somma per spese di cure mediche per euro 4.902,12, si ottiene l'importo di euro 259.609,37, che ridotto alla percentuale del 15% porta alla somma di euro 38.941,40, che rappresenta il risarcimento accordato al per le medesime voci oggetto degli indennizzi Pt_1 liquidatigli in forza delle due polizze assicurative.
In applicazione dei principi sopra esposti, da tale somma andrebbe dunque detratto quanto già percepito dall'appellante in forza degli allegati indennizzi assicurativi, pari complessivamente ad euro 214.125,00 complessivamente erogate al in forza Pt_1 delle due polizze nel 2016 (euro 50.125,00 + euro 24.000 + euro 140.000,00, già detratti gli importi corrispondenti alle spese legali liquidate dalle assicurazioni con cui erano state contratte le polizze). A tale ultimo proposito si osserva come le spese legali liquidate unitamente all'indennità in forza della seconda polizza (euro 9800) nulla hanno a che vedere con il presente giudizio, essendo relative all'assistenza legale strumentale alla vertenza con l'assicurazione con la quale la polizza infortuni era stata contratta
(estranea al presente giudizio).
Ciò posto, appare evidente – anche senza effettuare le operazioni di devalutazione e rivalutazione in funzione della omogenizzazione delle somme da detrarre – che la somma erogata al a titolo di indennità per le polizze infortuni è di gran lunga Pt_1 superiore all'importo che sarebbe allo stesso risarcibile con riferimento alle medesime voci di danno indennizzate (pari per come sopra specificato a complessive euro
38.941,40).
Da ciò consegue che, in applicazione della compensatio lucri cum damno, nulla dovrà essere erogato in favore di a titolo di danno biologico puro da invalidità Parte_1 permanente e temporanea, nonché di rimborso spese per cure mediche, in quanto risultate ampiamente assorbite dagli indennizzi ricevuti dalle assicurazioni private.
5.Il quantum del danno risarcibile – Le voci di danno in questa sede risarcibili nella misura del 15% e non assorbite dalle erogazioni indennitarie provenienti dalle stipulate polizze infortuni sono dunque: 1) la componente di sofferenza soggettiva del danno non patrimoniale con il proporzionale riconosciuto aumento per personalizzazione, pari ad euro 108.454,20 (euro 94.308,00 riconosciuto a titolo di componente per sofferenza soggettiva del danno biologico permanente, aumentata di euro 14146,20 pari al 15% per personalizzazione), ridotto al 15% in forza del riconosciuto concorso colposo del danneggiato, così pervenendo alla somma di euro 16.268,13; 2) i riconosciuti danni al motociclo per euro 312,00 importo già ridotto al 15% per come sopra specificato;
3) i danni corrispondenti alle spese per attività legale e consulenze di parte, per l'importo, già ridotto al 15%, di euro 1156,56; 4) i danni corrispondenti ai vari costi sostenuti in conseguenza del sinistro, per la somma, già ridotta al 15% dell'intero, di euro 110,20.
Dunque il danno complessivamente risarcibile al è pari ad euro 17.846,89, Pt_1 somma corrispondente ai danni ritenuti in questa sede risarcibili e non assorbiti dagli indennizzi ricevuti in forza delle polizze infortuni, in quanto riguardanti differenti voci di danno non coperti dai suddetti contratti assicurativi.
Trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere devalutata al dì del sinistro
(pervenendo ad euro 14.860,02), per poi calcolare gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata, così pervenendo all'importo di euro 19.962,31.
Tale somma, ulteriormente maggiorata degli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, gli appellai devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere a . Parte_1
6.Il quarto motivo di appello: le spese di lite di primo grado – Stante
l'accoglimento, ancorchè parziale, dell'appello proposto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, l'ultimo motivo di gravame, inerente la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, rimane assorbito dalla caducazione della pronuncia sulle spese, le quali vengono nuovamente liquidate in base ai principi e nei modi esposti nel paragrafo che segue.
7.Le spese di lite - La riforma ancorché parziale del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, dovendosi tenere presente dell'esito complessivo della lite e dunque del fatto che è stata riconosciuta la responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro pari al 15%, con concorso di colpa del pari CP_2 Pt_1 all'85%, nonché del fatto che non tutte le voci di danno richieste sono state riconosciute dovute e che altre sono risultate assorbite dalla intervenuta liquidazione, per la stessa causa, degli indennizzi in forza di due polizze, sussistono i presupposti per dichiarare le spese dei due gradi di giudizio compensate nella misura di 2/3; quanto al restante 1/3, lo stesso deve essere posto a carico di e , in solido tra loro, in applicazione CP CP_2 del principio di prevalente soccombenza.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al
D.M. nr. 147/2022 (GU 236/22 del 23.10.2022), tenuto conto del valore del decisum
(ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Le suddette spese devono essere distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sulla base dei medesimi criteri le spese di CTU di primo grado, liquidare come in atti, dovranno essere compensate per 2/3 e poste per il restante terzo a carico di e CP
, in solido tra loro. CP_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, riconosciuta l'operatività della compensatio lucri cum danno con riferimento a danno biologico puro da invalidità permanente, danno biologico da invalidità temporanea e spese per cure mediche, dichiara che nulla è ulteriormente dovuto a , da parte delle parti appellate, per tali voci di Parte_1 danno;
2) condanna e in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, a risarcire a , il 15% delle ulteriori voci di danno non assorbite dalla Parte_1 compensatio lucri cum damno, per il complessivo importo di euro 19.962,31, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto;
4) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra le parti nella misura di 2/3; condanna e in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, a rifondere a il restante terzo delle spese di lite che si liquidano Parte_1
(con riferimento al suddetto terzo): quanto al primo grado in euro 1692,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 1936,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
5) dichiara le spese di CTU del primo grado, liquidate come in atti, compensate tra le parti nella misura di 2/3 e condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento del restante terzo.
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.02.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 26/02/2020 al n. 375/2020 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MANCINI LUCA, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PARIGI ANTONIO e dell'avv.
AMANTINI RICCARDO che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
(C.F. CP_2 C.F._2
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- avverso la sentenza n. 131/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data
17/01/2020;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art 127ter c.p.c. del 13.11.2024 emessa all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.24, sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le causali dedotte ed i motivi spiegati da parte appellante: -in via preliminare, accertare e dichiarare la tardività e l'inammissibilità della domanda di parte appellata di accertamento somme percepite dal sig. Controparte_1 in polizza infortuni e di decurtazione delle stesse dal risarcimento, da dichiararsi Pt_1 tardiva e inammissibile per i motivi dedotti ed in ogni caso rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti;
-in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza n. 131/2020 pubblicata il 17.01.2020, resa dal Tribunale di Firenze, Dott.ssa Legnaioli (RG 4902/2016), notificata a mezzo pec, in data
28.01.2020, riformare integralmente detta sentenza, anche in punto di condanna alle spese e competenze di lite ed in accoglimento della domanda proposta nel precedente grado di giudizio, accertare e dichiarare la responsabilità unica esclusiva del Sig. CP_2 nella causazione del sinistro per cui è causa occorso in data 20.09.2013 e
[...] conseguentemente condannare i convenuti, , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il conducente e proprietario del mezzo targato DA549NK, Sig. , in solido tra loro, al risarcimento dei CP_2 danni tutti patrimoniali e non, patiti e patiendi dal signor quantificati in Parte_1 complessivi Euro 638.724,35 (seicentotrentottomilasettecentoventiquattro/35)= in ragione delle voci di danno già descritte in premessa e nell'atto di citazione da intender- si qui integralmente trascritte e riportate, e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche all'esito dell'espeltanda istruttoria, secondo ragione, giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
- Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese CTU e CTP, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e refusione delle spese legali di primo grado, dell'imposta di registro e di ogni altra spesa emessa in virtù della sentenza di primo grado in merito ai quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c. -In ipotesi denegata e subordinata, in accoglimento dell'autonomo motivo di appello in punto di condanna alle spese e competenze del primo grado del giudizio, disporne l'integrale compensazione, condannare Controparte_1 alla restituzione di dette somme in favore del Sig. Con vittoria di spese, Pt_1 competenze e onorari del grado d'appello, oltre spese di CTU e CTP. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie tutte formulate in primo grado e riproposte nel presente giudizio come da atto di appello e non ammesse e nella richiesta di CTU, nonché nell'opposizione alle istanze istruttorie di parte appellata”;
Per la parte appellata : Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, contrariis CP reiectis, accertare e dichiarare che l'importo di € 214.125 complessivamente percepito dal sig. n polizza infortuni da parte di è ampiamente Pt_1 Controparte_3 superiore rispetto al risarcimento civilistico dovuto in favore del medesimo e, conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta da in favore CP dell'appellante. Con vittoria di compensi professionali ex D.M. n 147/22 del presente grado di giudizio, e condanna dell'attore al pagamento delle spese di CTU”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e proponendo appello avverso la sentenza n. 131/2020 Controparte_4 CP_2 del 17.01.2020 con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti al sinistro stradale occorso in
Firenze, via Santa Caterina d'Alessandria, verso le 19 del 20.09.2013, asseritamente causato dalla condotta colposa dell'appellato il quale, alla guida di un CP_2 veicolo Fiat Punto, aveva interferito nella traiettoria del motociclo condotto dal Pt_1
e proveniente da tergo, cagionandone la caduta e l'urto contro il cordolo del marciapiede nonché lo scivolamento sull'asfalto per 7,5 mt, con interruzione della corsa contro un veicolo Toyota parcheggiato sul lato sinistro della strada. Il era quindi stato Pt_1 condannato alla rifusione delle spese di lite di primo grado.
L'appellante aveva esposto che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) erronea esclusione della responsabilità di laddove il giudice di primo CP_2 grado aveva ritenuto che lo stesso avesse tenuto una condotta prudente e diligente, escludendo in particolare la violazione dell'art. 154 del Codice della Strada nonostante che il conducente dell'autovettura avesse iniziato la manovra di svolta senza preventivamente accertarsi che dalla strada retrostante non sopraggiungesse alcun veicolo;
in proposito veniva reiterata la richiesta di CTU tecnico dinamica;
2) travisamento dei fatti e erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, in particolare nella parte in cui il primo giudice non ha tenuto conto della ricostruzione del sinistro risultante dal verbale della Polizia Municipale, fidefaciente ex art. 2700 c.c.; erronea valutazione di dati tecnici, con particolare riferimento alle tracce di frenata e sull'inizio della manovra dell'auto e attribuzione di rilievo solo a parte delle dichiarazioni del testimone, senza valutarne la contraddittorietà e senza ritenere provato l'urto tra i mezzi;
illegittima modalità di assunzione del testimone sentito anche oltre i capitoli formulati e verbalizzando anche le parti valutative delle sue dichiarazioni;
3) Erronea valutazione ed interpretazione delle prove laddove era stato ritenuto che l'auto avesse appena iniziato la manovra e si fosse subito fermata appena avvistata la modo che sopraggiungeva, senza comunque tenere in alcun conto il tempo tecnico di reazione per poter fermare la vettura;
errore nell'aver ritenuto che la moto procedesse a velocità non prudenziale desumendola dall'avvenuto 'scarrocciamento'; errore nell'aver escluso che l'auto non avesse determinato una turbativa nei confronti del motociclista e che la caduta di quest'ultimo fosse avvenuta a causa della perdita di controllo della moto derivante dalla frenata fatta all'ultimo minuto;
4) Erronea condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite di primo grado sussistendo comunque i presupposti per la loro integrale compensazione;
5) Erroneo rigetto della domanda e, di conseguenza, erroneo mancato riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nonché del rimborso delle spese mediche, di riparazione del motoveicolo e di assistenza stragiudiziale sostenute dall'appellante.
Si era costituita (per l'innanzi anche ) che aveva contestato Controparte_4 CP le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale aveva chiesto la conferma, richiamando tutte le eccezioni già spiegate in primo grado. Aveva altresì aggiunto come, in ogni caso dal Casellario Centrale Infortuni risultasse che il fosse già stato indennizzato da sulla base di due Pt_1 CP_3 diverse polizze infortuni. In proposito, per l'ipotesi di condanna, chiedeva che venisse ordinata ex art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione attestante i suddetti indennizzi, da decurtare rispetto all'eventuale risarcimento in applicazione del principio della c.d. compensatio lucri cum damno.
Nessuno si era invece costituito per di cui era stata dichiarata la CP_2 contumacia.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione con ordinanza del 12.04.2023 e decisa con sentenza non definitiva n. 1726/2023, pubblicata il 14.08.2023, con cui questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello, ha accertato che il sinistro di cui è controversia è stato determinato per l'85% dalla condotta di guida dello stesso danneggiato Pt_1
e per il restante 15% dalla condotta colposa dell'automobilista
[...] CP_2
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per la esatta quantificazione dei danni risarcibili in favore del nella percentuale del 15% ritenuta correlata alla colpevole Pt_1 condotta di guida dell'appellato . In particolare, con ordinanza in data 4.08.2024 CP_2
è stata disposta CTU medico legale sulla persona del oltre all'acquisizione della Pt_1 documentazione completa relativa alla liquidazione delle indennità ricevute da Pt_1
in forza di polizze assicurative riferibili al medesimo sinistro di cui alla presente
[...] causa, ai fini della valutazione della c.d. compensatio lucri cum damno.
Acquisito l'elaborato peritale depositato dal nominato C.T.U. Dott. ne veniva Per_1 disposta l'integrazione al fine di verificare l'incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa. Depositata anche detta integrazione, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il perimetro della presente decisione – Va in primo luogo premesso come risulti esaurito il potere decisorio di questa Corte rispetto alle questioni già risolte con la sentenza non definitiva n. 1726/2023, in particolare, con riferimento all'accertamento positivo della responsabilità extracontrattuale di per il sinistro stradale di CP_2 cui è causa nei limiti del 15%, stante il concorso colposo del danneggiato Pt_1
, riconosciuto nella misura del restante 85%.
[...]
In proposito, nel precisare nuovamente le proprie conclusioni, l'appellante ha auspicato un ripensamento di questa Corte con particolare riferimento alla ripartizione delle quote di responsabilità tra i due conducenti nei termini di una attribuzione esclusiva della responsabilità in capo all'appellato , sostenendo che una tale modifica della CP_2 sentenza non definitiva non violerebbe alcun giudicato. L'appellante ha concluso in tal senso chiedendo di “riformare integralmente detta sentenza (ndr la sentenza impugnata), anche in punto di condanna alle spese e competenze di lite ed in accoglimento della domanda proposta nel precedente grado di giudizio, accertare e dichiarare la responsabilità unica esclusiva del Sig. nella causazione del CP_2 sinistro per cui è causa occorso in data 20.09.2013”.
La richiesta di modifica, di quanto già statuito, in punto di responsabilità nella causazione del sinistro e ripartizione delle relative quote, con la emessa sentenza non definitiva, deve essere ritenuta in questa sede inammissibile.
In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire il principio di diritto secondo cui “nel caso di sentenza d'appello non definitiva e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controversia, il giudice resta vincolato dalla pronuncia, ancorché non passata in giudicato, sia per le questioni definite, sia per quelle che costituiscono il presupposto logico necessario del prosieguo, senza alcuna possibilità di adottare una diversa decisione con la sentenza definitiva, pena la violazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (pure in sede di legittimità) non solo quando la sentenza non definitiva non è stata immediatamente impugnata, né fatta oggetto di riserva di impugnazione differita, ma anche per inosservanza della preclusione derivante dalla decisione non definitiva la cui impugnazione sia stata riservata” (cfr. Cass. n.
19145 del 11/07/2024). Tali principi appaiono all'evidenza funzionali alla conservazione dell'utilità pratico-giuridica delle sentenze non definitive, le quali verrebbero svuotate di significato laddove fosse possibile riformarne in tutto o in parte il contenuto decisorio con la successiva sentenza definitiva emessa dal medesimo organo giudicante. In tal senso, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è pertanto precluso, in sede di sentenza definitiva, anche solo riesaminare le questioni già decise con sentenza non definitiva, finanche per applicare norme sopravvenute nel corso del procedimento
(cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29321 del 21/10/2021).
Ciò premesso, la sentenza non definitiva pronunciata da questa Corte ha già statuito sul riparto di responsabilità tra i conducenti, attribuendo la causa del sinistro nella misura del 15% alla condotta tenuta dall'automobilista , il quale aveva CP_2 proceduto nella svolta a sinistra senza prima controllare nello specchietto retrovisore se sopraggiungessero veicoli da tergo, nonché nella misura dell'85% alla condotta imprudente del motociclista danneggiato, il quale aveva superato da sinistra una fila di veicoli incolonnati, oltrepassando la linea di mezzeria a velocità non adeguata alle condizioni di traffico e visibilità.
Tale accertamento risulta, pertanto, come appena detto, in questa sede non emendabile.
Del pari, le richieste istruttorie reiterate dall'appellante nelle conclusioni risultano essere state già rigettate con la sentenza non definitiva. La Corte, infatti, si è già espressa circa l'inammissibilità (e irrilevanza) delle prove per testi e la superfluità dell'esperimento di una C.T.U. cinematica, senza considerare che tale C.T.U. non avrebbe alcuna utilità in questa sede, posto che la dinamica dell'incidente è, come detto, già stata accertata.
Nella sostanza, dunque, va evidenziato che la Corte si è già pronunciata sui primi tre motivi di appello, accogliendoli parzialmente e che, dunque, l'oggetto della presente decisione è limitato al quarto e al quinto motivo di appello, concernenti uno il danno- conseguenza risarcibile e la compensatio lucri cum damno, l'altro le spese di lite, che verranno liquidate per i due gradi in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
2.Il quinto motivo di appello parte prima: il danno non patrimoniale – Passando quindi ad esaminare l'oggetto delle spiegate pretese risarcitorie, l'attore in primo grado e odierno appellante ha chiesto in primo luogo il risarcimento del danno all'integrità psico fisica subito come conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Il CTU medico legale ha rilevato che, a causa dell'incidente del 20.09.2013, Pt_1
ha riportato una frattura esposta di tibia e perone sinistro, frattura della spalla
[...] sinistra, fratture costali multiple a destra e contusioni polmonari, determinanti una inabilità temporanea di 12 mesi da suddividersi in 6 mesi di invalidità totale e 6 mesi di invalidità parziale al 50%. In riferimento al danno biologico permanente, il C.T.U. ha accertato una invalidità residua pari al 40%, dovuta alla limitazione nei movimenti della scapola omerale sinistra con lieve deficit di forza, oltre ai vistosi reliquati cicatriziali presenti su ambedue gli arti inferiori, all'anchilosi della caviglia sinistra in leggero equinismo nonché al deficit alla flessione dorsale del 2°, 3°, 4° e 5° dito del piede sinistro e in minor misura dell'alluce. In proposito il CTU ha altresì specificato che ““il
Sig. lamenta oggi dolore e limitazione ai movimenti della spalla sinistra con Pt_1 deficit di forza nel sollevare pesi. Facile stancabilità alla deambulazione e alla prolungata stazione eretta, dolore sotto carico al ginocchio sinistro, rigidità della caviglia e dell'avampiede a sinistra;
saltuariamente è costretto a deambulare utilizzando la molla di Codivilla”.
Ciò premesso, considerato che si procede in questa sede per la prima volta alla liquidazione del danno non patrimoniale, dovranno trovare applicazione le tabelle attualmente vigenti al momento della liquidazione, posto che è pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n. 5008/05, n. 5908/98; n.
6356/96; n. 8465/94) il principio a mente del quale le obbligazioni di valore si trasformano in obbligazioni di valuta a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, con la conseguenza che solo da tale momento esse restano assoggettate alla disciplina dettata dall'art. 1224 c.c. per le obbligazioni di valuta e che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione
- nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate comporta, per una corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., l'applicazione della tabella aggiornata (cfr. da ult. Cass. 22.11.2019 n. 30519; v. anche Cass. 25485/ 2016; Cass.
22265/ 2018).
Fatta tale premessa, considerato che all'epoca del fatto lesivo il Sig. aveva l'età Pt_1 di 49 anni, alla luce dell'accertata invalidità permanente residuata pari al 40%, applicando le tabelle di Milano del 2024 vigenti al momento della attuale liquidazione, il danno biologico permanente complessivamente subito dall'appellante è quantificabile in
€ 282.923,00 (somma già comprensiva della voce di danno morale e, specificamente, risultante dalla somma della componente dinamico relazionale pari ad euro 188.615,00
e della componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore pari ad euro 94.308,00).
A tale ultimo proposito si osserva infatti che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno
(c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana
(il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto
2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto (ovvero la salute), la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis, Cass. n. 901 del 17/01/2018).
E l'operazione che (a fini risarcitori) traduce in termini monetari anche le sfuggenti realtà interiori di cui si sostanzia sia la componente dinamico relazionale, sia la componente relativa alla sfera interiore del danno, non può che affidarsi alla valorizzazione operativa di indicatori esterni collaudati sul piano dell'esperienza comune, come accade, con specifico riferimento al danno alla salute, nella valorizzazione operativa dei fatti notori, delle massime di esperienza o delle presunzioni (tutti legati alla lettura dei comportamenti individuali frustrati dalla specifica menomazione accertata) che sovente accade di riscontrare in tale ambito, allorché le ragioni della persona vengano colpite sotto la forma dell'aggressione dell'integrità psico-fisica. Tali valutazioni devono essere considerate espresse e ricondotte entro criteri di specifico calcolo nei parametri indicati nelle tabelle milanesi che in questa sede sono applicate ratione temporis, nelle quali è previsto la ricomprensione nel punto base anche di una componente 'per sofferenza', nell'indiscutibile presupposto che le lesioni che determinino quel tipo di inabilità creino, secondo l'id quod plerumque accidit, una sofferenza in chi le patisce, da sommarsi al puro danno biologico, per dar vita a quel complessivo danno non patrimoniale di cui si
è preferita l'indicazione unitaria a far data dalle note pronunce di San Martino 2008. In tale prospettiva, dunque, è in questa sede risarcito, in seno al danno non patrimoniale anche la voce corrispondente alla sofferenza soggettiva, senza che ciò significhi dar seguito ad alcun automatismo risarcitorio, come si ricava agevolmente se solo si osserva che la componente morale del danno non patrimoniale è suscettibile di essere provata anche in via presuntiva, con riferimento al dolore fisico commisurabile al tipo di lesione, in uno con il protrarsi della invalidità e della malattia per svariati mesi che, oltre ad avere pesato sulla qualità della vita durante tale lasso di tempo ha poi lasciato dei postumi la cui percezione, secondo l'id quod plerumque accidit, è fonte di malessere ed abbattimento.
Ciò posto, la parte appellante ha chiesto che su tale danno (come detto già riconosciuto nelle sue componenti dinamico relazionale e di sofferenza soggettiva) venisse applicato anche il massimo della personalizzazione prevista per la riconosciuta invalidità, pari al
25%.
A tale proposito va premesso come, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l'incremento in via di "personalizzazione" del danno biologico è legittimo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute (cfr. ex plurimis Cass. ord. 2018/27482, 28988/2019;
5865/2021).
L'appellante nelle sue deduzioni non ha messo in dubbio che la giurisprudenza di legittimità consolidata sia nel senso che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. 5865 del 4.3.2021; Cass. 28988 dell'11.11.2019; Cass. 2788 del 31.1.2019; Cass. 21939 del
21.9.2017).
Anzi, si è posto proprio sulla scia di tale orientamento, sostenendo di aver comprovato le suddette peculiarità. In particolare, il ha ricondotto l'esigenza di personalizzazione del danno biologico Pt_1 permanente alla 'gravità del danno biologico patito dall'attore e delle importanti conseguenze derivanti dal sinistro de quo', spiegando che il peculiare pregiudizio sarebbe a lui derivato dall'imbarazzo e dalla vergogna conseguenti agli esiti cicatriziali permanenti sugli arti inferiori, tali da determinare la sua rinuncia a indossare costumi da bagno o pantaloni corti, con modificazione “evidente e definitiva” dello stile di vita e di relazione dello stesso il quale, a causa delle lesioni subite avrebbe rinunciato Pt_1 anche alle abituali frequentazioni e passatempi.
Ebbene, tali pur gravi e dolorose ripercussioni sulle attività quotidiane non appaiono idonee a sostenere la personalizzazione del danno biologico permanente, atteso che si tratta delle medesime rinunce e limitazioni che potrebbe subire un ipotetico danneggiato con la medesima invalidità, difettando pertanto il carattere di peculiarità ed eccezionalità richieste per procedere alla personalizzazione. In sostanza il non ha allegato nè Pt_1 documentato di aver provato un disagio correlato alle cicatrici -di per sé già ricomprese nella valutazione del danno biologico permanente - superiore ovvero particolare rispetto ad un qualunque altro soggetto nelle stesse sue condizioni e affetto dalla medesima invalidità.
Quanto alla componente relazionale di cui l'appellante ha dedotto la lesione, trattasi di aspetto già ricompreso nella valutazione dell'invalidità permanente. A tale proposito va rammentato che la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l'insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, impone al giudice di merito di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella pronuncia n. 20975/2018 l'organo nomofilattico ha chiarito in maniera plastica che nel procedere all'accertamento e alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice deve “congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale, sub specie del dolore, come in ipotesi della vergogna, della disistima di sé, della paura, ovvero della disperazione) quanto quello dinamico-relazione (destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” e pertanto
“costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali "categorie"
o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.), mentre una differente ed autonoma valutazione andrà compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138 del c.d.a., alla lettera e).”
In applicazione di siffatti principi, dunque, l'attribuzione di una ulteriore somma a ristoro delle conseguenze della lesione all'integrità psicofisica sul piano dinamico relazionale, costituirebbe una duplicazione risarcitoria, poiché di siffatti pregiudizi è già espressione il grado di percentuale di invalidità permanente accertato nella CTU.
In proposito la Cassazione ha peraltro stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (cfr. in questo senso, ex multis, Cass n. 23778 del 07/11/2014; n. 21716 del 23/09/2013,; n. 11950 del 16/05/2013; n. 15414 del 13/07/2011; n. 24864 del
09/12/2010,; Sez. L, n. 25236 del 30/11/2009). Tale indirizzo è del resto in linea con la stessa definizione di danno biologico data dalla più recente giurisprudenza di legittimità, laddove quest'ultimo, lungi dal consistere nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, ricomprende in sé tutte le conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile (cfr. da ultimo anche Cass. 16628/2023).
Ciò detto, quello che nella fattispecie può invece essere valorizzato in termini di personalizzazione del danno biologico permanente, è un aspetto che l'attore e odierno appellante ha chiesto all'interno del danno patrimoniale (sul quale si tornerà infra), ovvero la maggiore difficoltà nello svolgimento della propria attività lavorativa consistente nella gestione imprenditoriale delle strutture alberghiere di cui il era Pt_1 proprietario al momento del sinistro.
A tale proposito, nel caso di specie, con l'integrazione del 29 luglio 2024, il C.T.U. ha accertato la persistente capacità del danneggiato a svolgere la propria attività di albergatore “seppure con maggiore affaticabilità in relazione ai reliquati dell'arto inferiore sinistro che incidono nella cenestesi” (cfr. p. 4 integrazione C.T.U.).
Per chiarire tale aspetto deve premettersi come la giurisprudenza di legittimità ammetta pacificamente che un illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona possa determinare un danno da incapacità o riduzione della capacità lavorativa al cui interno vanno tenute distinte le due voci dell'incapacità lavorativa generica e dell'incapacità lavorativa specifica, caratterizzate da un differente regime probatorio. La capacità lavorativa generica definisce la potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto e la relativa riduzione è definita come “la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (cfr. Cass. n. 3519/2001). La riduzione della capacità lavorativa generica può, dunque, essere ricondotta nella generale figura del danno biologico, nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene alla salute.
A tale proposito la giurisprudenza della Cassazione ha puntualmente definito 'il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. (cfr. Cass. Sez.
3 - , Ordinanza n. 16628 del 12/06/2023, Rv. 668169 – 01, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
17411 del 28/06/2019, Rv. 654405 – 01, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
12572 del 22/05/2018, Rv. 648918 - 01). In tal senso, la Suprema Corte ha ribadito come tale aspetto del danno non patrimoniale, 'configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto' (cfr. Cass. 28 giugno 2019, n.
17411, in linea con le precedenti ordinanze 9 ottobre 2015, n. 20312, e 22 maggio
2018, n. 12572; v. pure la sentenza 4 luglio 2019, n. 17931). Ciò significa, nella sostanza, che il modo con cui dare ristoro a tale peculiare lesione dell'integrità personale, nella parte che si esprime nello svolgimento dell'attività lavorativa, è il ricorso alla c.d. personalizzazione del danno biologico permanente nei termini indicati dalle tabelle milanesi qui prese a riferimento.
Nel caso in esame, facendo applicazione di detti principi, si ritiene sussistano i presupposti per riconoscere una personalizzazione del danno biologico permanente nella misura del 15%, atteso che i relativi presupposti sono risultati solo con riferimento all'aspetto della c.d. cenestesi lavorativa, escluse, come detto, dalla richiesta personalizzazione, tutte le altre forme invocate dall'appellante, ma come detto sopra non idonee a determinare specifiche ed eccezionali circostanze di aggravamento del danno. Per quanto detto, applicata la personalizzazione nei limiti del 15% si perviene alla quantificazione del complessivo danno biologico permanente nella somma di euro
325.361,45 (282.923,00 + 15% pari a 42.438,45).
Quanto al danno biologico temporaneo, il CTU ha, con motivazione adeguata e condivisibile, concluso per una invalidità temporanea totale di 6 mesi e una invalidità al
50% per ulteriori 6 mesi.
Le tabelle aggiornate al 2024, che devono in questa sede essere applicate, prevedono una diaria giornaliera base di euro 115,00 (di cui euro 84 per la componente biologica e dinamico relazionale ed euro 31 per la componente di sofferenza soggettiva), suscettibile di essere aumentata fino al 50%.
In proposito, per determinare il valore della diaria giornaliera applicabile al caso di specie, deve tenersi presente che, la tabella milanese, mentre nel quantificare il danno permanente già include nelle voci standard l'entità dei pregiudizi subiti e l'età del danneggiato, nel quantificare la diaria ne prescinde. Dunque, quando si parla di
'personalizzazione' della invalidità temporanea, da intendersi in termini di aumento del valore 'base' della diaria giornaliera, non si fa riferimento ad una condizione di eccezionalità rispetto alla analoga malattia subita da altri soggetti nelle medesime condizioni – come invece nel danno da invalidità permanente di cui si è detto sopra – ma si va a verificare la congruità della diaria in relazione all'entità dei pregiudizi subiti e dunque delle caratteristiche e dall'andamento del periodo di 'malattia' sopportato.
Nel caso in esame dagli atti e, in particolare, dalla CTU, risulta a tale proposito che subito dopo il sinistro del 20.09.2013 veniva condotto in ambulanza al Parte_1
Pronto Soccorso ove i sanitari davano atto: 'entra in DEA per incidente in moto contro auto si è procurato lussazione di spalla e frattura esposta di gamba sinistra, paziente iperteso, monorene dalla nascita, in terapia con Miocardis, Norvasc, Eutirox”. All'esito della TAC praticata al torace veniva rilevata anche 'Frattura della I, III e IV costa a destra a livello dell'arco posteriore. Addensamento polmonare parenchimale in sede declive bilaterale. Laminare falda fluida dello sfondato costofrenico posteriore. Non alterazioni di natura traumatica a carico degli organi addominali. Non falde fluide endoperitoneali. Agenesia renale destra. Verosimile litiasi della colecisti. Frattura del trochite omerale a sinistra. Non evidenti rime di frattura a carico della colonna dorsale, lombosacrale e del bacino”. Gli veniva praticata una Rx gamba sinistra e un Rx spalla sinistra che metteva in evidenza “frattura scomposta pluriframmentaria tra terzo medio distale di tibia e perone sinistro. Frattura del trochite omerale”. Il paziente era quindi trasferito al CTO ove era subito sottoposto ad intervento chirurgico per la per frattura esposta biossea gamba sinistra con lavaggio, debridement, riduzione e fissazione con fissatore esterno. Al termine dell'intervento era ricoverato presso la
[...]
. In data 21.09.13 era ricoverato Controparte_5 presso la Neuroanestesia e Terapia Intensiva, dove, in data 23.09.13, era sottoposto ad intervento di lavaggio e debridement della gamba sinistra e posizionamento di VAC.
Dimesso da tale reparto il 27.09.13, era trasferito presso la Controparte_6
, dove, il 30.09.13, era sottoposto ad ulteriore intervento di debridement
[...] dell'esposizione e copertura con lembo di soleo. In data 07.10.13 era eseguita escarectomia dei margini della PDS nella regione tibiale anteriore, fino ad ottenere margini vitali e ben vascolarizzati. Era altresì eseguita escarectomia della regione posteriore del polpaccio e dopo accurata pulizia era applicata una VAC. Al termine dell'intervento il paziente era trasferito presso la Neuroanestesia e Terapia Intensiva per monitoraggio post operatorio, con cambio di VAC ed escarectomia in pregressa frattura esposta di gamba sinistra. Il rimaneva degente presso questa struttura Pt_1 fino all'8.10.2013, data in cui era trasferito nuovamente presso la Controparte_7
. Veniva eseguita in data 16.10.2013 una revisione del fissatore
[...] esterno per ottenere un buon allineamento dei capi ossei e un debridement della ferita chirurgica, con applicazione di due catenelle antibiotate, 6 perle in ogni filo ed applicazione di nuova VAC. In data 24.10.13 il subita un nuovo intervento di Pt_1 ricostruzione con lembo libero anterolaterale di coscia prelavato a destra. Al termine dell'intervento era trasferito presso l , dove rimaneva Controparte_8 degente fino al 25.10.2013, data in cui era trasferito presso la
[...]
. In data 05.11.2013 veniva rimosso il fissatore esterno dalla gamba Controparte_9 sinistra e applicata una stecca gessata. Il paziente veniva dimesso in data 11.11.2013 con diagnosi di “politrauma con frattura esposta gamba sinistra, fratture costali multiple
a destra, frattura trochite omerale a sinistra” e indirizzato alle medicazioni avanzate, con indicazione di ulteriore intervento di sintesi definitiva per la frattura esposta. Il
10.12.13 era nuovamente ricoverato presso la e il CP_5 Controparte_9
19.12.13 era sottoposto ad intervento di plastica cutanea al polpaccio sinistro. Dimesso in data 28.12.2013, veniva nuovamente ricoverato il 21.01.2014 sempre presso la con diagnosi di “pregressa frattura esposta gamba Controparte_9 sinistra” e il 24.01.2014 era sottoposto ad intervento di riduzione aperta e sintesi con chiodo endomidollare di tibia in esiti di frattura esposta diafisaria di gamba a sinistra. Il
05.02.2014 era dimesso con prescrizione di deambulare con carico di circa la metà, esercizi di flesso estensione attiva e passiva del ginocchio e passiva della caviglia dove esisteva pregressa lesione degli estensori;
erano rimossi i punti di sutura a circa 20 giorni dall'operazione, mentre per l'innesto epidermico polpaccio era inviato all'ambulatorio deputato alle medicazioni avanzate. Il tornava in ospedale per Pt_1 un ulteriore controllo Rx ed ortopedico a 40 giorni dall'operazione, quindi continuava la terapia domiciliare, con anticoagulante fino a deambulazione normalizzata. Seguivano vari controllo e visite con riferimento alla spalla e il 9.07.2014 era ancora ricoverato in day hospital con diagnosi di “RCR spalla sinistra” e sottoposto lo stesso giorno a riparazione tendinea mediante ancora riassorbibile e acromionplastica in artroscopia.
Era dimesso con prescrizione di mobilizzare il gomito attivamente e la spalla con gli esercizi prescritti. Seguivano una serie di controlli e visite specialistiche, fino alla guarigione clinica.
Tanto premesso, nella fattispecie, il fatto che il patì un politraumatismo di Pt_1 rilevante entità, con una frattura esposta e gravi lesioni, in conseguenza delle quali dovette subire molteplici interventi sia a livello ortopedico che dermatologico, seguiti da un periodo di forzata immobilizzazione e da una lunga ed impegnativa riabilitazione, integrano circostanze idonee a giustificare un significativo aumento del valore base della diaria giornaliera.
Se è vero che anche malattie scarsamente invalidanti possono nell'immediato essere particolarmente dolorose, non si può poi dubitare del fatto che il gravissimo politraumatismo subito dal sia stato ben più angosciante e doloroso fisicamente Pt_1 di un microtrauma: se, insomma, la diaria base è adeguata ad un colpo di frusta, pur in sé doloroso, non può esserlo altrettanto per un caso, quale quello dell'appellante, in cui il periodo di malattia è stato caratterizzato da svariati ricoveri ed altrettanti dolorosi interventi chirurgici, immobilizzazione e impegnativa riabilitazione.
Si ritiene dunque, conformemente al tipo di sofferenze subite durante la malattia (che il CTU ha quantificato, in una scala da 0 a 5, nel valore 4), per come sopra specificato, che la diaria giornaliera debba essere pari ad euro 140.
Considerata dunque una invalidità temporanea di 6 mesi al 100% e di ulteriori 6 mesi al 50%, il danno da invalidità temporanea è pari ad euro 37.800,00 (25200 + 12600).
Il danno non patrimoniale subito dal è dunque complessivamente pari ad euro Pt_1
363.161,45.
Considerato il concorso colposo del danneggiato, riconosciuto, come detto, nella misura dell'85%, il danno risarcibile, nella misura del 15%, è pari ad un importo di euro
54.474,21. La determinazione di rivalutazione e interessi come per legge viene rimandata all'esito della decisione sulla eccepita compensatio lucri cum damno, per come di seguito.
3. Il quinto motivo di appello parte seconda: il danno patrimoniale – L'appellante ha altresì richiesto la liquidazione del danno patrimoniale, declinato attraverso tutta una serie di spese, asseritamente conseguenti al sinistro, nonché la perdita della capacità lavorativa e la perdita della chance di sviluppare ulteriori iniziative imprenditoriali.
Di seguito si vanno ad analizzare nel dettaglio tali richieste distinguendo le voci costitutive di danno emergente da quelle inerenti il lucro cessante.
3.1. Il danno emergente: il rimborso delle spese sostenute a causa del sinistro-
a) I danni riportati dal motociclo – L'appellante ha innanzitutto chiesto l'integrale rimborso delle spese di ripristino del proprio motociclo Buell targato CX87083, danneggiato a causa del sinistro.
Il ha quantificato tali danni in € 6.069,00, importo con riferimento al quale è Pt_1 stato allegato un preventivo della moto Harley (doc. 8 allegato all'appello). Sempre rispetto ai danni del motociclo l'appellante ha prodotto in giudizio (doc. 10), la fattura n. 702/2014 del 27.10.2014 rilasciata da per la parziale Controparte_10 riparazione del veicolo, recante un importo di € 2.081,00. Oltre a ciò, il ha Pt_1 chiesto il rimborso del fermo tecnico del proprio mezzo per la durata di tre giorni, quantificandolo in € 300,00. Di conseguenza, a titolo di rimborso dei danni inerenti al motociclo incidentato, l'appellante ha domandato riconoscersi la somma complessiva di
€ 6.369,00.
Per contro, l'appellata ha contestato tali pretese deducendo l'antieconomicità delle riparazioni descritte nel preventivo Harley Davidson, le quali risulterebbero superiori della metà al valore del motociclo stesso ante sinistro, risultante pari a € 4.000,00 sulla base della stima effettuata dal perito della . La reintegrazione in forma specifica CP in questa ipotesi sarebbe, sempre secondo , eccessivamente onerosa, poiché la CP spesa risulterebbe superiore di oltre il 50% al valore commerciale della moto.
Ciò posto, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, a fronte di una domanda di risarcimento in forma specifica dei danni subiti da un mezzo, intesi come costo delle relative riparazioni, il giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., può condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, laddove il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (cfr. Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10196 del 30/03/2022). Va a tale proposito specificato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 2058 c.c., la differenza fra risarcimento in forma specifica e risarcimento per equivalente consiste nel fatto che, nel primo, la somma dovuta è calcolata sui costi occorrenti per la riparazione, mentre, nel secondo, è riferita alla differenza fra il bene integro (e cioè nel suo stato originario) ed il bene leso o danneggiato (si veda Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27546 del 21/11/2017).
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., il giudice deve svolgere una verifica relativa all'eccessiva onerosità per il danneggiante, la quale non può basarsi soltanto sull'entità dei costi di riparazione, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato. Per ritenere eccessivamente onerose le spese di riparazione del veicolo incidentato non è perciò sufficiente comparare l'entità delle stesse con il valore commerciale del mezzo, dovendosi esaminare se la diversa entità di costi comporti anche una locupletazione per il danneggiato (ad esempio perché determina un aumento di valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro), “tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cass. n. 10686 del 20/04/2023).
Venendo al caso di specie, innanzitutto, va rilevato che l'appellante non ha mai contestato la stima effettuata dal perito della , il quale, tenendo conto della data CP di immatricolazione del mezzo, ne ha valutato il valore in € 4.000,00 ante sinistro. Va del pari precisato come lo stesso appellante, a fronte di un preventivo di oltre €
6.000,00, ha ammesso e documentato di aver provveduto alle riparazioni mediante il pagamento di una somma di molto inferiore, pari a € 2.081,00. In aggiunta, il danneggiato ha chiesto il risarcimento del danno da “fermo tecnico”, quantificandolo in
€ 300,00, per i tre giorni in cui il mezzo è rimasto in officina per le riparazioni. Da ciò è possibile desumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che, una volta recuperato dall'officina, il motociclo fosse funzionante in virtù delle riparazioni svolte (del valore di
€ 2.081,00).
Pertanto, pur non essendo sufficiente comparare le spese di riparazione di cui al preventivo con il valore del mezzo ante sinistro, nel caso di specie appare sintomatico della possibilità ed economicità della riparazione, il fatto che il danneggiato abbia allegato e documentato di aver nei fatti riparato il proprio veicolo (recuperandolo dall'officina tre giorni dopo, come da pedissequa richiesta di fermo tecnico limitato a tali giorni). Sulla base di tali elementi, il quantum dei danni materiali riportati dal mezzo incidentato si ritiene quantificabile nell'importo di € 2.081,00, cifra che risulta documentato il abbia sopportato. Pt_1
Nulla è, invece, dovuto per il fermo tecnico del veicolo, stante l'orientamento consolidato della giurisprudenza per il quale non si tratta di un danno in re ipsa ma deve essere provato, non essendo sufficiente dimostrare la indisponibilità del mezzo incidentato
(come effettuato dall'appellante) ma dovendosi produrre anche la spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito, a quel punto,
è presunta in base alle regole di comune esperienza (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
27389 del 19/09/2022).
Il danno riportato dal motociclo in occasione dell'incidente deve dunque essere ritenuto pari alla somma complessiva di euro 2.081,00, da ridurre alla misura del 15%, stante il concorso colposo del danneggiato, pervenendosi ad un importo risarcibile di euro
312,15.
b) Le spese mediche - Quanto alle spese mediche allegate, il C.T.U. ha ritenuto, con conclusione adeguatamente motivata e dunque condivisibile riconducibili al sinistro per cui è causa i seguenti importi, per una somma complessiva di € 4.902,12: € 240,00 per spese di consulenza psicologica, € 130,00 per RM caviglia, € 1.756,00 per FKT, € 292,00 per visite specialistiche, € 201,50 per ecodoppler, € 781,31 per presidi ortopedici, €
48,00 per elettromiografia, € 549,00 per certificazione medica a uso assicurativo, €
446,48 per ticket e € 457,83 per farmaci. Negli atti difensivi successivi al deposito della
C.T.U., le parti non hanno sollevato rilievi sulle valutazioni circa le spese mediche ivi effettuate, per cui si ritiene di aderire alle conclusioni della stessa, riconoscendo al il rimborso di € 4.902,12, da ridurre alla misura del 15% e dunque ad un Pt_1 importo di euro 735,31.
c) Le spese per assistenza stragiudiziale e consulenze di parte - L'appellante ha altresì richiesto la refusione della somma di € 8.565,04 per gli onorari dovuti al proprio legale per le attività svolte nella fase stragiudiziale, anteriore al procedimento incardinato presso il Tribunale di Firenze, nonché della somme di € 2.440,00 per il costo della perizia medico legale di parte effettuata ante causam dalla dott.ssa e Per_2 dell'importo € 270,40 per la perizia cinematica della CTP Ing. anch'essa Per_3 effettuata prima dell'instaurazione del giudizio.
La parte appellata ha in proposito eccepito la mancata prova della necessità di CP tali attività, oltre alla non congruità dei relativi importi. Quanto alle spese legali c.d. stragiudiziali si osserva come secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6422/2017 del
10.07.2017; Cass. n. 2644/2018), il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente e consiste nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa (cfr. da ultimo anche Cass. 30/05/2023 n. 15265).
La S.C. ha inoltre precisato che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta comunque soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16990 del 10/07/2017).
In altri termini, se ne deve riconoscere la natura di posta di danno (c.d. emergente) risarcibile specie ove l'intervento del legale ante iudicium sia stato necessario ed utile al fine di anticipare e accelerare almeno una parte del risarcimento.
Quanto alla suddetta voce di spesa, l'appellante ha documentalmente provato l'an dell'assistenza stragiudiziale prestata dall'avv. Mancini nella fase antecedente al presente procedimento, producendo la richiesta di risarcimento danni datata
14.10.2013 indirizzata alla UR AS.ni (doc. 3), la denuncia cautelativa del
19.11.2013 indirizzata alla EL AS.ni (doc. 4), la denuncia querela alla Procura della Repubblica presentata nei confronti di dall'Avv. Giammaria Ronzoni CP_2 in data 22.11.2013 (doc. 5), la missiva a con la proposta di stipula di una CP convenzione di negoziazione assistita (doc. 14), oltre allo studio della vicenda fattuale e delle questioni giuridiche sottese.
Rispetto al quantum richiesto, la notula dell'Avv. Mancini, datata 21.03.2016, si basa sulle tariffe professionali di cui al D.M 55/14, considerando il valore del petitum della causa compreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00.
L'importo richiesto deve essere nella fattispecie equitativamente ridimensionato tenendo conto sia dell'attività espletata e dei relativi risultati (che non risulta si siano concretati in offerte stragiudiziali da parte della compagnia) nell'importo complessivo di euro 5.000.
Con riferimento alle spese corrispondenti ai costi delle due consulenze (medica e cinematica) espletate da parte appellante prima della causa si tratta di spese conseguenti al sinistro e funzionali alla impostazione della causa di cui è stata documentato l'effettiva esecuzione e da ritenere congrue, sia con riferimento alle condivisibili valutazioni del CTU (con riferimento alla consulenza medica di parte), sia alle caratteristiche dell'accertamento (con riferimento alla consulenza tecnica cinematica di parte). Deve aggiungersi come secondo un orientamento giurisprudenziale ormai costante, per le suddette spese, non è necessario, non essendovi nessuna norma che lo impone, che la parte dimostri il previo effettivo esborso per poter chiederne la condanna della controparte al pagamento. In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, integra già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (cfr. Cass.,
10/11/2010, n. 22826; v. anche Cass. Sez. III n. 27129-21, e, conformemente, Cass.,
10/3/2016, n. 4718). In tal senso la Cassazione ha affermato: “In caso di incidente,
l'attore vittima del sinistro ha diritto, oltre al risarcimento dei danni subiti, anche al rimborso delle spese mediche adeguate e in rapporto di causalità con l'evento lesivo e quindi liquidabili ai sensi dell'art. 1223 c.c. come conseguenza diretta e immediata. Ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, non è tuttavia necessario che ogni spesa medica sia documentata da una ricevuta fiscale o fattura che attesti
l'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è unicamente l'effettivo espletamento della prestazione e il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio.” (cfr. Cass. n. 22826/2010).
Dunque, per quanto detto, il danno per spese legali e di consulente ante causam ammonta complessivamente ad euro 7710,40 (di cui euro 5000 per spese legali stragiudiziali, euro 2440 per perizia medica, euro 270,40 per perizia cinematica), somma da ridurre alla percentuale del 15% stante il concorso colposo del danneggiato, per un importo finale complessivo di euro 1.156,56.
d) I costi della sostituzione nei turni di lavoro - L'appellante ha dedotto di aver subìto un ulteriore danno emergente costituito dalle due fatture pagate al Sig.
[...]
per l'attività alberghiera da quest'ultimo svolta in sua sostituzione nel periodo Per_4 di inabilità causata dal sinistro (dal mese di ottobre 2013 al mese di giugno 2014). Si tratta in particolare della richiesta di rimborso di due fatture emesse dalla società PDP di nei confronti di Hotel Information.it s.r.l., rispettivamente di € 3.172,00 Parte_2
e € 6.558,00, entrambe recanti quale causale “scambio turno ricevimento Sig. . Pt_1
Nella sostanza, secondo la ricostruzione offerta dall'appellante, riguarderebbero il costo sopportato dalla società del per pagare il compenso di un dipendente che lo Pt_1 aveva sostituito durante il periodo di malattia, in cui era stato impossibilitato a lavorare. La parte appellata ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del trattandosi di fatture rilasciate da soggetto diverso dall'appellante (la Hotel Pt_1
Information.it s.r.l.). L'appellante, fin dal primo grado, ha prodotto la visura camerale della società Hotel Information.it, di cui risultava socio al 50%, deducendo che l'esborso delle suddette somme da parte della società fosse comunque collegato alla sua persona ed al sinistro subito.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva del rispetto a tali voci di danno Pt_1 deve essere ritenuta fondata, atteso che gli esborsi, seppure correlati al sinistro dell'appellante, sono stati posti in essere da una società di capitali, avente come tale una personalità giuridica autonoma rispetto al suo socio e odierno appellante.
e) Le restanti spese - L'appellante ha poi chiesto il rimborso di tutta una serie di ulteriori costi, di cui ha prodotto le relative ricevute/scontrini (allegati da 20 a 30 dell'atto di citazione). In particolare, trattasi delle spese di deposito del motociclo presso la depositeria del Comune di Firenze (€ 99,00); spese per casco (€ 83,88); spese per rampa abbattimento barriera architettonica e rete Olympus elettrica per scarico piede
(rispettivamente € 230,98 e € 259,00); spese per l'acquisto di giubbotto, giacca, orologio ed occhiali da vista (€ 633,99); spese per contrassegno invalidi ZTL anno 2014
e 2015 (€ 127,24); spese del taxi per recarsi alle visite.
La spesa per la depositeria del comune di Firenze pari ad euro 99,00 sono documentate
(all 20) con la relativa fattura e appaiono causalmente correlate al sinistro per cui è causa sia a livello temporale (il costo è riferito all'attività espletata in data 20.09.2013, giorno in cui avvenne il sinistro), sia con riferimento alla causale riportata nel documento in termini di “intervento di traino” e “diritti di depositeria” per un motociclo targato CX87083 rimosso a mezzo di carro gru dalla Controparte_11 da via S.C. D'Alessandria (teatro del sinistro per cui è causa).
Le spese per il contrassegno invalidi ZTL anno 2014 e 2015 pari a € 127,24 (doc. 29), riguardano gli anni immediatamente successivi al sinistro del settembre 2013 e concernono un periodo in cui il CTU ha accertato una invalidità temporanea totale di sei mesi e poi una ulteriore invalidità temporanea al 50% per ulteriori sei mesi, nonché una residuata invalidità permanente pari al 40%. E' dunque da ritenersi sussistente, in base all'id quod plerumque accidit, il nesso di correlazione causale tra lesione e acquisto del contrassegno, con conseguente diritto al rimborso del relativo costo.
Allo stesso modo si ritengono conseguenze immediate e dirette dell'evento lesivo le spese per la costruzione della rampa di abbattimento di barriera architettonica pari a €
230,98 (doc. 25) unitamente al costo sostenuto per l'acquisto della rete Olympus elettrica per lo scarico del piede, pari a € 259,00 (fattura n. 53/2013 doc. 26). Anche di tali acquisti, infatti, vi è prova documentale che consente di collocarli temporalmente nei mesi immediatamente successivi al fatto dannoso (rispettivamente 28.11.2013 e
27.11.2013), facendo presumere, secondo un criterio di regolarità causale, una correlazione tra gli stessi ed il sinistro.
Quanto alle spese dei trasporti dall'abitazione dell'appellante all'ospedale, ne risulta esaustivamente documentata solo una (ricevuta taxi del 16.04.2014 di € 18,50 con destinazione “Careggi Bernardino da Siena”, luogo di residenza del;
Email_1 Pt_1 le altre ricevute di cui al doc. 30, infatti, o non riportano la destinazione della corsa o non sono state poste in correlazione con visite mediche prenotate in quel giorno presso l'Azienda Ospedaliera, come invece l'appellante si è premunito di fare con la ricevuta di
€ 18,50, unica rimborsabile.
Non è invece stata allegata né provata la correlazione causale tra le spese per l'acquisto di giubbotto, giacca, orologio ed occhiali da vista (per una somma complessiva di €
633,99) e il sinistro per cui è causa.
In sintesi il quantum del danno risarcibile, corrispondente a tali ulteriori costi, è pari ad euro 734,72, da ridurre al 15% per un importo di euro 110,20.
3.2.Il lucro cessante: la perdita della capacità lavorativa - Venendo all'esame di quanto richiesto a titolo di lucro cessante, con l'ultimo motivo l'appellante 'auspicando la riforma integrale della sentenza di primo grado con accertamento della responsabilità del convenuto sig. nella causazione del sinistro de quo e con conseguente CP_2 condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patiti dal sig. già meglio descritti e quantificati in atti del giudizio di primo grado e qui Pt_1 integralmente descritti e richiamati…' Con particolare riferimento al danno da lucro cessante in atto di appello il ha lamentato di aver 'subito un effettivo Pt_1 impoverimento, riferito sia all'attività lavorativa svolta, che a tutte le diverse ed ulteriori conseguenze economiche negative derivanti da detto evento'. In particolare, ha dedotto come, a seguito della riconosciuta invalidità, prima parziale, poi permanente, non sarebbe stato in grado di svolgere nessuna prestazione lavorativa, spiegando che 'al momento del sinistro il sig. gestore e proprietario di strutture alberghiere presso Pt_1 le quali svolgeva diverse attività, accoglienza, ricevimento clienti, portineria, gestione fornitori – clienti e per le quali ha dovuto farsi sostituire, nei mesi da ottobre 2013 a giugno 2014 dal sig. Ha quindi chiesto il risarcimento del mancato Persona_5 guadagno futuro perduto a causa dell'invalidità determinata dal sinistro in oggetto.
Sebbene in termini non particolarmente chiari ed a tratti intersecati con il diverso danno da perdita di chance (di cui si dira infra), può ritenersi che anche in atto di appello il abbia riproposto tutte le pretese risarcitorie già proposte in primo grado (ivi Pt_1 compresa quella di mancato guadagno correlato all'attività lavorativa svolta al momento del sinistro) su cui il primo giudice non si è pronunciato avendo respinto l'an della domanda di responsabilità.
Ora con riferimento alla domanda di risarcimento danni da perdita della capacità lavorativa, l'appellante non ha prodotto alcuna dichiarazione dei redditi, come del resto dallo stesso ammesso, chiedendo applicarsi il criterio equitativo puro o, comunque, il criterio del triplo della pensione sociale, stante la equiparazione tra danneggiato disoccupato e percettore di reddito che ometta di produrre le dichiarazioni fiscali.
In sede di repliche l'appellata ha a tale proposito eccepito l'inopponibilità della certificazione della Commissione medico legale dell , la quale appunto Parte_3 avrebbe attestato una riduzione della capacità lavorativa del nella misura del Pt_1
44%, poi aumentata al 46%.
La domanda risarcitoria di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita della capacità lavorativa è infondata per come di seguito specificato.
Va precisato che il C.T.U., chiamato a rispondere sulla sussistenza o meno di una incidenza negativa percentualizzabile sulla capacità lavorativa specifica dell'albergatore,
l'ha esclusa, ritenendo che il sia tutt'ora in grado di svolgere le mansioni in Pt_1 precedenza attese, salva una maggiore affaticabilità dovuta ai postumi riportati, già risarcita in termini di personalizzazione del danno biologico per cenestesi lavorativa.
In tali termini non può ritenersi che l'appellante, successivamente al sinistro, non sia più in grado di lavorare, né dunque di produrre reddito.
A ciò si aggiunge che la domanda non risulta comunque sostenuta da alcuna adeguata prova in termini di riduzione reddituale non provata, in concreto, mediante il raffronto dei dati reddituali pre e post sinistro, non prodotti. La giurisprudenza è in tal senso consolidata nel ritenere che tale posta risarcitoria è insuscettibile di alcun automatico riconoscimento come conseguenza della riduzione della capacità indicata dalla Parte commissione medico legale dell di Firenze, (la quale appunto avrebbe attestato una riduzione della capacità lavorativa del nella misura del 44%, poi aumentata al Pt_1
46%), con criteri comunque all'evidenza divergenti da quelli propri della causa civile, nel cui ambito il CTU ha categoricamente escluso alcuna riduzione della capacità lavorativa specifica, ovvero in relazione all'attività effettivamente posta in essere dal
Pt_1 L'appellante si duole a tale proposito dell'omessa valutazione presuntiva e prognostica del danno futuro in via equitativa, sostenendo, nella sostanza, che l'art. 137 cod. ass. regolamenterebbe un metodo astratto di liquidazione, e che comunque la giurisprudenza di legittimità non richiederebbe necessariamente una prova documentale, ma si accontenterebbe della prova indiziaria di un'utilità patrimoniale perduta, pur fondata su di un giudizio di ragionevole probabilità.
Il motivo non può essere accolto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la previsione dell'art. 137 cod. ass., per cui, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina sulla base del reddito più elevato fra quelli dichiarati al fisco negli ultimi tre anni “non comporta alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato e che può essere data anche in via presuntiva” (cfr. Cass. 17690/20; Cass. 1120/06).
Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, però, copre solo l'an dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226
c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, possa dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito (cfr. Cass. 15.6.2018 n. 15737).
Nel nostro caso, con riferimento all'attività lavorativa effettivamente svolta dal Pt_1 nelle varie società alberghiere di cui era socio e/o amministratore, non solo, come detto, non è stato provato l'an di una diminuzione della capacità lavorativa specifica, ma neppure il quantum della dedotta contrazione reddituale è stato adeguatamente provato. Se è infatti vero che la prova del decremento poteva essere fornita anche in via presuntiva, non è men vero che essa non è stata fornita affatto, non essendovi alcun univoco elemento indiziario in tal senso.
3.3. Il danno da perdita di chance - Il ha lamentato un ulteriore danno Pt_1 patrimoniale qualificato in termini di “perdita di chance di un maggiore guadagno”, individuando tale pregiudizio nella rinuncia alla messa a reddito di alcune proprietà immobiliari, acquistate per adibirle ad albergo ma poi destinate a dimora privata, stante l'impossibilità di gestione dovuta alle lesioni riportate. Nell'atto di citazione in appello, il ha spiegato come in origine lo stesso avesse fondato con la propria coniuge la Pt_1 società Hotels Information.it s.r.l., affidando alla moglie la gestione dell'albergo di sua proprietà sito in Firenze, via Taddea, e concentrandosi sulla gestione dell'albergo “villa
Liberty” sito in viale Michelangelo, poi affidato alla madre “per questioni di divisioni patrimoniali familiari”. A seguito di tali eventi, di cui non è fornita una precisa collocazione temporale ma verosimilmente posteriori al 2007, stando al fatto che le ultime dichiarazioni dei redditi prodotte dall'appellante risultano relative a quell'anno, la società Michelangelo snc rimaneva temporaneamente senza licenza, anche se proprietaria di alcuni immobili nelle adiacenze di Piazzale Michelangelo, per cui il Pt_1 decideva di rendere per il momento la società inattiva. A quel punto l'appellante ha esposto che “proprio quando il Signor stava valutando la concreta possibilità di Pt_1 utilizzare gli immobili di proprietà della società Michelangelo per lo svolgimento di una nuova attività alberghiera avveniva l'incidente per cui è causa ed ogni iniziativa veniva obbligatoriamente accantonata. Non essendo purtroppo più possibile, a causa dei postumi dell'incidente, accollarsi gli impegni fisici conseguenti alla gestione di una nuova attività alberghiera, tanto che la società Michelangelo veniva sciolta definitivamente nel luglio del 2016 dopo aver assegnato i beni di proprietà ai soci come da visura (doc.
37)”. L'appellante ha dunque chiesto liquidarsi un danno pari a € 100.000,00, importo ricavato dalla moltiplicazione del reddito medio mensile netto di € 2.500,00, derivante dalla gestione della società Michelangelo e attestato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte, per come sopra specificato.
Tanto premesso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la domanda per perdita di chance è diversa, per petitum e causa petendi, da quella per lucro cessante, avendo ad oggetto non un mero minus (né a livello di correlazione causale, né di regime probatorio), ma una diversa situazione giuridica oggettiva. La stessa Suprema Corte, di recente (cfr. Cass. n. 13514/22 depositata il 29 aprile 2022), ha avallato l'impostazione della Corte d'Appello secondo cui i due danni sono “alternativi”, nel senso che o il danneggiato deduce e dimostra di aver perduto un reddito futuro che molto verosimilmente avrebbe percepito, e allora si parla di risarcimento del lucro cessante, oppure, non adducendo questa prova, può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chances, sempre ovviamente che sia dimostrata la serietà della possibilità di conseguire il risultato.
Dunque, si tratta di verificare se il abbia dimostrato, come era suo onere se, in Pt_1 mancanza del sinistro, avrebbe avuto la possibilità di concludere l'operazione commerciale consistente nell'utilizzare gli immobili della società Michelangelo per realizzare una ulteriore attività alberghiera dallo stesso gestita. A tale quesito deve darsi risposta in termini negativi, atteso che l'appellante non ha fornito dimostrazione alcuna della circostanza per cui, proprio nel periodo antecedente al sinistro, avrebbe maturato l'intenzione di riprendere l'attività imprenditoriale, sospesa da svariati anni (in proposito si osserva peraltro che l'appellante non ha specificato in nessun atto difensivo a partire da quale anno la società avesse sospeso le proprie attività). La tesi per cui, dopo anni di inattività, il si fosse determinato a riprendere la gestione degli immobili Pt_1 proprio subito prima dell'incidente, appare dunque del tutto sfornita di prova, così come sfornito di prova è il contenuto della auspicata operazione commerciale. Nel caso di specie, la dimostrazione che avrebbe potuto essere data, ad esempio, allegando e documentando contatti con altri professionisti (commercialisti, ragionieri, etc.) per la definizione del nuovo progetto imprenditoriale ovvero producendo verbali di assemblea della società da cui emergesse la discussione circa la ripresa dell'attività alberghiera negli immobili della società Michelangelo. Nulla di tutto ciò è stato prodotto per cui va esclusa per difetto di prova la sussistenza di un pregiudizio da perdita di chance per l'asserito progetto imprenditoriale non sviluppato a causa della lesione.
4.La compensatio lucri cum damno – Con lacomparsa di costituzione in appello, la compagnia di assicurazione del convenuto, ha sollevato Controparte_4
l'eccezione di compensatio lucri cum damno, chiedendo che l'odierna parte appellante producesse le quietanze di pagamento di quanto ricevuto a titolo di indennizzo, per il medesimo sinistro per cui si procede, in forza di due polizze assicurative private.
L'appellante ha reiterato la dedotta inammissibilità per tardività dell'eccezione, per essere la stessa stata sollevata per la prima volta in appello.
A tal riguardo questa Corte si è già espressa nell'ambito della sentenza non definitiva affermando la piena ammissibilità dell'eccezione con cui la compagnia di assicurazione appellata ha inteso far valere la c.d. compensatio lucri cum damno. Sulla scorta di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato infatti ritenuto che essendo la compensatio lucri cum damno finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti, non ha natura di eccezione in senso stretto, ma in senso lato, come tale non soggetta a preclusioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023). La giurisprudenza di legittimità ormai consolidata ammette in tal senso la proponibilità della stessa eccezione anche per la prima volta in appello, atteso che con essa non viene prospettato alcun ampliamento dell'iniziale oggetto della controversia, pur sempre circoscritta alla valutazione globale delle conseguenze dirette dell'illecito nella sfera economica del danneggiato (cfr. Cass. n° 991/2014).
Pertanto, seguendo il suddetto orientamento giurisprudenziale, allorquando vi è stata rituale allegazione dei fatti rilevanti, il giudice può trarne d'ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l'acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal danneggiato.
L'appellante la altresì rilevato la tardività della produzione documentale relativa alle polizze, a suo parere inammissibilmente ordinata da questa Corte, evidenziando che l'eccezione della compagnia avrebbe dovuto essere accompagnata dalla relativa produzione delle polizze contratte dal (con altra compagnia). Pt_1
Anche tale eccezione va ritenuta inammissibile.
Non solo, come già detto, non possono in questa sede essere rimesse in discussioni le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, ma l'assunto è comunque privo di fondamento. La compagnia ha infatti puntualmente allegato l'informazione relativa alla liquidazione in favore del di indennizzi relativi al medesimo sinistro, in forza di Pt_1 polizze di cui la stessa non aveva la disponibilità. La circostanza della avvenuta liquidazione di indennizzi correlati al medesimo incidente per cui è causa, in forza di polizze private non è stata peraltro smentita dalla parte appellante, che si è limitata a rilevare l'inammissibilità dell'eccezione. Si aggiunge che non trattandosi di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa attorea, bensì di una eccezione in senso lato, rilevabile anche di ufficio, in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, non grava sul convenuto il relativo onere probatorio, ben potendo dunque il giudice disporre l'esibizione nei confronti del danneggiato assicurato, stante anche il più generale principio della vicinanza della prova
(cfr. Cass. n. 23588 del 28/07/2022 e Cass. n. 16808/2023).
L'appellante ha quindi ulteriormente eccepito l'inoperatività della compensatio lucri cum damno sull'assunto che le polizze infortuni da lui stipulate avrebbero avuto una funzione di tipo previdenziale, volta a garantire all'assicurato una maggiore tranquillità economica in caso di sinistro. In funzione di tale assunto, l'appellante ha menzionato una recente sentenza del Tribunale di Milano secondo cui, in caso di polizza infortuni “mista” che garantisca l'assicurato sia dal rischio di riportare una invalidità permanente, che dal rischio di morte, a prescindere da quale evento in concreto si verifichi, è possibile il cumulo dell'indennizzo e del risarcimento, trattandosi di polizze aventi uno scopo
“consolatorio” che, “lungi dall'assolvere una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito”, intendono “precipuamente garantire all'assicurato (o ai suoi familiari in caso di decesso) una provvidenza dallo stesso stimata come idonea”. Altri fattori allegati dall'appellante a sostegno della natura previdenziale delle proprie polizze sono rappresentati dalla clausola di rinuncia alla rivalsa, contrattualmente prevista (nello specifico clausola 7.3 Retail più infortuni Classic e 5.8 la mia assicurazione infortuni), e dalla parametrazione del premio ad un capitale previamente pattuito e ancorato alla capacità di spesa dell'assicurato e non al danno effettivamente patito.
Ciò posto, risulta che l'appellante ha stipulato con la polizza Controparte_12
n. X0136750711 intitolata “La Mia ASicurazione Infortuni”, assicurando con essa sia il rischio di morte, sia il rischio di invalidità permanente, che il rischio di invalidità temporanea. Tra le voci oggetto di indennizzo della suddetta polizza sono previste oltre che le indennità per invalidità temporanea e permanente, il rimborso delle spese mediche di cura.
Il risulta altresì aver concluso anche un ulteriore contratto assicurativo con Pt_1
(polizza n. X9895426507) intitolata “Retail più Classic Infortuni” con cui CP_3 assicurava i medesimi rischi (morte, invalidità permanente e temporanea, spese mediche).
L'appellante ha quindi prodotto in giudizio due distinte quietanze di pagamento rilasciate da e precisamente: la quietanza di pagamento datata 22.01.2016 con la CP_3 quale, con riferimento al sinistro occorso al in data 20.09.2013, è stata liquidato Pt_1
l'importo complessivo di euro € 50.125,00, a titolo di indennizzo in forza della polizza infortuni n° 1 – 57806-077 – 762849811 (numero che ha sostituito il precedente
X0136750711 assegnato alla polizza , con la Controparte_13 specificazione che trattavasi di somma che andava ad aggiungersi all'importo di euro
24.000 già liquidato al medesimo titolo in data che non risulta precisata (doc 4 appellante); la quietanza di pagamento emessa da in data 4.06.2016 con la CP_3 quale, sempre con riferimento al sinistro occorso al in data 20.09.2013, è stato Pt_1 liquidato l'importo di euro 149.800,00 (di cui euro 9800 a titolo di spese legali),
a titolo di indennizzo in forza di polizza infortuni (doc 4 appellante).
Andando quindi ad affrontare l'eccezione di inoperatività della compensatio lucri cum damno sollevata dall'appellante, giova rammentare come l'istituto della c.d. compensatio lucri cum damno è inteso dal diritto vivente (in base all'approdo nomofilattico avutosi con le quattro coeve sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione tutte del 22.05.2018 dal n° 12564 al n° 12567, che hanno ripreso l'orientamento delle sezioni semplici citate dal primo giudice) come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno. Esso si sostanzia nell'idea secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente debba essere calcolata ai fini della determinazione del danno da risarcire. Premessa fondamentale dell'istituto è che, nel sistema della responsabilità civile, il danneggiato deve essere ristorato di quanto perso, come perdita subita (danno emergente) o mancato guadagno
(lucro cessante), nel proprio patrimonio a causa dell'illecito senza, tuttavia, poter trarre un arricchimento dall'illecito altrui. Di tal guisa, si tratta di una figura che trova il proprio riferimento normativo, seppur solo indiretto, nell'art. 1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento del danno deve comprendere “la perdita subita (…) come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta'.
Il concetto è stato ribadito nelle quattro menzionate sentenze gemelle delle Sezioni
Unite che hanno spiegato che la compensatio lucri cum damno 'è una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno”, desumibile dall'art. 1223 c.c., in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, così che se, in applicazione della regola della causalità giuridica, dall'atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.
Superando dunque il requisito dell'unicità causale, la Suprema Corte è arrivata ad affermare che la compensatio opera anche quando i vantaggi dipendono, sotto il profilo giuridico formale, da una fattispecie diversa dall'illecito, di cui questo rappresenta un elemento costitutivo. In particolare, per quanto in questa sede interessa, con la pronuncia n° 12565 del 2018 le SSUU hanno evidenziato come 'occorre innanzitutto considerare che, nell'assicurazione contro i danni, l'indennità assicurativa è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subìto dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso: essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito'. Se ne è quindi fatto discendere che il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. La regola è stata dettata dalla Cassazione nei seguenti termini: “la determinazione del vantaggio computabile richiede che il vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto dannoso dell'illecito: sicché in tanto le prestazioni del terzo incidono sul danno in quanto siano erogate in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato”. La prospettiva non è quindi quella della coincidenza formale dei titoli, ma quella del collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria. È questo infatti l'elemento essenziale per accedere alla detrazione della somma erogata come indennizzo dalla quota del danno civilisticamente dovuto alla vittima primaria: se l'erogazione indennitaria è finalizzata, insomma, ad elidere una quota del danno sostanzialmente identica a quella che caratterizza la pretesa risarcitoria legittimamente posta verso il responsabile, le due voci si devono elidere e cioè il risarcimento complessivamente dovuto deve essere ridotto per la stessa quota già regolata nella copertura assicurativa privata o pubblica.
Sempre nel medesimo solco motivazionale, la Cassazione ha affermato che l'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell'illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalità, dovendosene quindi escludere l'applicazione allorché il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato,
o come l'effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si è verificato l'illecito, o comunque nell'ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell'illecito solo un coefficiente causale (cfr. Cass. n°
16702/2020).
Con particolare riferimento alle indennità erogate da compagnie assicurative ed enti previdenziali, le Sezioni Unite hanno sancito che se l'indennizzo assicurativo ha una funzione risarcitoria, esso deve essere scomputato dal danno risarcibile;
viceversa, se il beneficio ha funzioni diverse, il risarcimento non deve essere diminuito.
Corrispondono, ad esempio, al primo caso l'indennizzo corrisposto per l'assicurazione contro i danni, quello corrisposto dall'INAIL per gli infortuni sul lavoro o quello delle indennità di accompagnamento spettanti a persone impossibilitate a deambulare
(rispettivamente Cass. Civ. S.U. sent. n. 12565/2018; Sez. Un. civ., 22 maggio 2018,
n. 12566; Sez. Un. civ., 22 maggio 2018, n. 12567); corrispondono al secondo, e dunque sono stati ritenuti esenti dall'applicazione della compensatio, i benefici ricevuti dal coniuge superstite mediante la pensione di reversibilità (Sez. Un. civ., 22 maggio
2018, n. 12564).
In definitiva, secondo l'insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite del 2018 (cit.), laddove l'emolumento della cui compensabilità si tratta sia una prestazione erogata da un'assicurazione, occorre in sostanza capire se quella sia una assicurazione contro danni o una assicurazione sulla vita, poiché nel primo caso essa ha una finalità indennitaria, mentre nel secondo ha una finalità previdenziale. Se ha una finalità indennitaria essa costituisce il ristoro dello stesso danno cagionato dal danneggiante e va scomputato, se invece ha una finalità previdenziale può essere mantenuta (in quanto si è in tal caso di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria).
Nel caso in esame le indennità ricevute dal sono conseguite a due assicurazioni Pt_1 private contro gli infortuni, dunque consistenti in contratti con cui l'assicuratore, previa corresponsione di un premio, si obbliga al pagamento di una certa somma all'assicurato nel caso di lesione dovuta ad una causa fortuita, violenta ed esterna che ne determini l'inabilità temporanea o permanente, ovvero ad un terzo beneficiario, nel caso di morte dell'assicurato medesimo conseguente ad infortunio. In questo tipo di assicurazione, a differenza dell'assicurazione contro i danni, l'entità da assicurare è la vita e l'integrità fisica dell'assicurato, è cioè un'entità il cui valore non è passibile di quantificazione, tanto che il capitale da assicurare viene determinato in maniera libera, in base alla capacità di spesa e di reddito dell'assicurato.
È proprio per questo che da tempo dottrina e giurisprudenza si misurano con le problematiche legate all'applicabilità del principio indennitario ai contratti di assicurazione contro gli infortuni, con riferimento al danno alla persona, inteso come morte o invalidità permanente.
La giurisprudenza prevalente (cfr. Cass. n. 13233/2014 e Cass. 12565/2018), ponendosi nel solco già tracciato dalle Sezioni Unite con la decisione n. 5119/2002 - cui era stata devoluta la risoluzione della questione concernente l'inquadramento dell'assicurazione privata contro gli infortuni (per la quale non è presente un'organica disciplina normativa) nell'ambito dell'assicurazione contro i danni oppure in quello dell'assicurazione sulla vita ai fini dell'applicazione dell'art. 1910 c.c. - ha accolto la tesi della duplice natura della polizza infortuni: assicurazione sulla vita, in caso di infortunio mortale, e assicurazione contro danni in tutti gli altri casi. Alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite in materia di compensatio lucri cum damno, il dibattito sulla natura giuridica della polizza infortuni acquista oggi risvolti pratici notevolmente rilevanti: come visto sopra, riconoscendo alla polizza infortuni 'non mortali' la natura di assicurazione contro i danni, in quanto tale sottoposta al principio indennitario, la conseguenza pratica è, per l'assicurato, l'impossibilità di cumulare indennizzo e risarcimento.
Venendo quindi al caso di specie, la polizza “ ” stipulata Controparte_13 dall'appellante prevede la corresponsione di un indennizzo per invalidità permanente pari al totale della somma assicurata in caso di invalidità pari o superiore al 60% mentre, in caso di invalidità accertata dal 6% al 59%, rileva la tabella 2 (p. 9 delle condizioni generali), la quale gradua l'importo risarcibile determinandolo in una percentuale della somma assicurata che varia in base al grado di invalidità riportato. La polizza “Retail” prevede la corresponsione della totalità della somma assicurata in caso di invalidità permanente dal 50% al 100% escluso, prevedendo, nel caso di invalidità permanente totale, un indennizzo pari al doppio della somma assicurata fino al tetto massimo di €
200.000,00 (p. 29 Retail). Anche per questa polizza, in caso di invalidità permanente minore del 50% ma superiore al 5%, è prevista una sorta di sistema tabellare per il quale l'indennizzo è liquidato come percentuale della somma assicurata, variabile in base alla gravità dell'inabilità. La circostanza per cui l'importo indennizzabile risulti variabile in base alla gravità dell'invalidità riportata dall'assicurato fa emergere la funzione ripristinatoria della stessa, almeno per quanto riguarda i casi di invalidità meno gravi (inferiori rispettivamente al 60% e al 50%). L'operatività di entrambe le polizze, inoltre, resta subordinata ad una valutazione dei danni biologici accertati sulla persona dell'assicurato, in modo non dissimile da quanto previsto nei contratti assicurativi contro i danni. Secondo ambedue i contratti assicurativi, l'operatività della garanzia è estesa soltanto ai casi in cui l'invalidità permanente si verifichi entro due anni dal giorno dell'infortunio (rispettivamente a pag. 7, par.
3.2 della “ ” e a pag. Controparte_13
27-29 parr.
3.2 e 3.3 di Retail).
Tale periodo di due anni non può certamente essere considerato quale “lunga durata del rischio derivante dall'infortunio”, elemento richiesto dalla giurisprudenza per qualificare l'assicurazione infortuni alla stregua di una assicurazione sulla vita, così come è assente nelle polizze in esame qualsiasi riferimento a quel rischio, che si dovrebbe assumere la compagnia assicurativa, correlato all'età del danneggiato e alla sua aspettativa di vita, tipico delle polizze vita. Ad ogni modo, va evidenziato che le due polizze sottoscritte dall'appellante prevedono la facoltà di recesso unilaterale in caso di sinistro, attribuendolo ad entrambi i contraenti (art. 9 condizioni generali Retail e art.
6.8 delle norme che regolano l'assicurazione in generale ). Ciò fa venir meno Controparte_13 un altro dei presupposti sanciti dalla giurisprudenza per assimilare la polizza anti- infortunistica e quella sulla vita, ovverosia la non rescindibilità unilaterale da parte dell'assicuratore stante lo scopo solidaristico/previdenziale del contratto stesso.
Alla luce di quanto premesso, dovendosi escludere che le polizze in esame integrino contratti assicurativi di danni da invalidità grave assimilabili al “ramo vita”, va applicato il generale principio di diritto per cui l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito. Ne consegue che il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell'importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.
Ciò perché, stante la riconduzione delle polizze di cui è causa nel “ramo danni”, risulta pienamente operativa la compensatio e, di conseguenza, il pregiudizio da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso;
la medesima indennità soddisfa dunque, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (cfr. Cass. Sez. Un. 12565/2018).
A nulla rileva in senso contrario, l'ultima obiezione spiegata dall'appellante, riguardante la sussistenza in ambedue i contratti in oggetto di una clausola di rinuncia all'azione di rivalsa così formulata: “la società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritto dell o dei suoi aventi causa contro i responsabili Parte_4 dell'Infortunio” (art.
5.8 p. 15 e, quasi con le stesse parole, art. Controparte_13
7.3 p. 49 Retail).
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, la compensatio lucri cum damno, non è condizionatamente subordinata alla rinuncia dell'assicuratore al diritto di surroga, dal momento che la perdita del diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore sono effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico rappresentato dal pagamento dell'indennità assicurativa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023). Ciò comporta che, anche in caso di preventiva rinuncia dell'esercizio del diritto di surroga
(erroneamente definito “di rivalsa” nelle polizze esaminande) da parte della compagnia assicurativa, deve essere esclusa la possibilità di cumulo tra risarcimento e indennizzo, posto che il diritto di surroga non è elemento essenziale del contratto assicurativo, anche perché altrimenti le polizze sopra considerate sarebbero in radice non valide stante l'assenza di un elemento essenziale. In tal senso va altresì considerato che la rinuncia a tale diritto può giovare solo al responsabile civile e non anche al danneggiato, nonché che il principio indennitario, secondo cui chi viene danneggiato da un fatto illecito ha diritto a che venga ripristinata la situazione precedente alla lesione ma non può trarre un vantaggio dalla stessa, è di ordine pubblico e come tale inderogabile sulla base di pattuizioni contrarie tra le parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13233 del 11/06/2014). Da ultimo, va ribadito nuovamente come, nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno abbia una funzione prettamente reintegratrice della sfera soggettiva del danneggiato
(in base al principio indennitario e a quello c.d. di indifferenza), per cui in caso di illecito che cagioni un danno ingiusto è imposto al danneggiante di ripristinare lo status quo ante alla lesione e non anche di sopportare ulteriori somme a titolo sanzionatorio.
4.1. La detrazione per poste omogenee – Sulla base dei principi sopra esposti,deve quindi procedersi a scomputare dalle somme riconosciute al a titolo di Pt_1 risarcimento danni conseguenti al sinistro in esame, gli importi allo stesso già erogati a titolo di indennizzi scaturenti dalle stipulate polizze infortuni.
Deve a tale proposito precisarsi come tale scorporo non deve essere effettuato su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento patrimoniale e non, dovendo procedersi alla detrazione per poste omogenee, ovverosia avendo riguardo al fine perseguito dall'obbligo risarcitorio e da quello indennitario, i quali, per essere oggetto di compensatio, devono essere volti al ristoro della lesione del medesimo bene della vita
(ad es. la capacità di produrre reddito, l'integrità psico-fisica etc.).
Nel caso di specie le polizze stipulate dal miravano entrambe a tenerlo indenne Pt_1 dal rischio di invalidità permanenti e temporanee, nonchè dalle conseguenti spese mediche derivanti da infortunio e, dunque, gli importi ricevuti in adempimento delle stesse devono essere detratti da quanto liquidato in questa sede a titolo di spese mediche, danno biologico permanente e temporaneo, con l'esclusione della somma riconosciuta a titolo di danno morale, la quale non risulta oggetto dell'indennizzo assicurativo.
Va quindi in primo luogo individuate le poste di danno da ritenere in questa sede risarcibili in favore del relativi alle medesime voci che hanno riguardato gli Pt_1 indennizzi ricevuti dall'appellante in forza delle menzionate polizze: sommando all'importo di euro 188.615,00 (corrispondente al danno biologico puro depurato della componente morale non oggetto degli indennizzi assicurativi e dunque € 282.923,00 – euro 94.308,00), aumentato del 15% per la corrispondente accordata personalizzazione e dunque per complessive euro 216.907,25, la somma di euro
37.800,00 a titolo di danno biologico temporaneo, nonché la somma per spese di cure mediche per euro 4.902,12, si ottiene l'importo di euro 259.609,37, che ridotto alla percentuale del 15% porta alla somma di euro 38.941,40, che rappresenta il risarcimento accordato al per le medesime voci oggetto degli indennizzi Pt_1 liquidatigli in forza delle due polizze assicurative.
In applicazione dei principi sopra esposti, da tale somma andrebbe dunque detratto quanto già percepito dall'appellante in forza degli allegati indennizzi assicurativi, pari complessivamente ad euro 214.125,00 complessivamente erogate al in forza Pt_1 delle due polizze nel 2016 (euro 50.125,00 + euro 24.000 + euro 140.000,00, già detratti gli importi corrispondenti alle spese legali liquidate dalle assicurazioni con cui erano state contratte le polizze). A tale ultimo proposito si osserva come le spese legali liquidate unitamente all'indennità in forza della seconda polizza (euro 9800) nulla hanno a che vedere con il presente giudizio, essendo relative all'assistenza legale strumentale alla vertenza con l'assicurazione con la quale la polizza infortuni era stata contratta
(estranea al presente giudizio).
Ciò posto, appare evidente – anche senza effettuare le operazioni di devalutazione e rivalutazione in funzione della omogenizzazione delle somme da detrarre – che la somma erogata al a titolo di indennità per le polizze infortuni è di gran lunga Pt_1 superiore all'importo che sarebbe allo stesso risarcibile con riferimento alle medesime voci di danno indennizzate (pari per come sopra specificato a complessive euro
38.941,40).
Da ciò consegue che, in applicazione della compensatio lucri cum damno, nulla dovrà essere erogato in favore di a titolo di danno biologico puro da invalidità Parte_1 permanente e temporanea, nonché di rimborso spese per cure mediche, in quanto risultate ampiamente assorbite dagli indennizzi ricevuti dalle assicurazioni private.
5.Il quantum del danno risarcibile – Le voci di danno in questa sede risarcibili nella misura del 15% e non assorbite dalle erogazioni indennitarie provenienti dalle stipulate polizze infortuni sono dunque: 1) la componente di sofferenza soggettiva del danno non patrimoniale con il proporzionale riconosciuto aumento per personalizzazione, pari ad euro 108.454,20 (euro 94.308,00 riconosciuto a titolo di componente per sofferenza soggettiva del danno biologico permanente, aumentata di euro 14146,20 pari al 15% per personalizzazione), ridotto al 15% in forza del riconosciuto concorso colposo del danneggiato, così pervenendo alla somma di euro 16.268,13; 2) i riconosciuti danni al motociclo per euro 312,00 importo già ridotto al 15% per come sopra specificato;
3) i danni corrispondenti alle spese per attività legale e consulenze di parte, per l'importo, già ridotto al 15%, di euro 1156,56; 4) i danni corrispondenti ai vari costi sostenuti in conseguenza del sinistro, per la somma, già ridotta al 15% dell'intero, di euro 110,20.
Dunque il danno complessivamente risarcibile al è pari ad euro 17.846,89, Pt_1 somma corrispondente ai danni ritenuti in questa sede risarcibili e non assorbiti dagli indennizzi ricevuti in forza delle polizze infortuni, in quanto riguardanti differenti voci di danno non coperti dai suddetti contratti assicurativi.
Trattandosi di debito di valore, tale somma deve essere devalutata al dì del sinistro
(pervenendo ad euro 14.860,02), per poi calcolare gli interessi compensativi sulla somma annualmente rivalutata, così pervenendo all'importo di euro 19.962,31.
Tale somma, ulteriormente maggiorata degli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, gli appellai devono essere condannati, in solido tra loro, a rifondere a . Parte_1
6.Il quarto motivo di appello: le spese di lite di primo grado – Stante
l'accoglimento, ancorchè parziale, dell'appello proposto, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata, l'ultimo motivo di gravame, inerente la regolamentazione delle spese di lite del primo grado, rimane assorbito dalla caducazione della pronuncia sulle spese, le quali vengono nuovamente liquidate in base ai principi e nei modi esposti nel paragrafo che segue.
7.Le spese di lite - La riforma ancorché parziale del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016,
Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez.
2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv.
614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nel caso di specie, dovendosi tenere presente dell'esito complessivo della lite e dunque del fatto che è stata riconosciuta la responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro pari al 15%, con concorso di colpa del pari CP_2 Pt_1 all'85%, nonché del fatto che non tutte le voci di danno richieste sono state riconosciute dovute e che altre sono risultate assorbite dalla intervenuta liquidazione, per la stessa causa, degli indennizzi in forza di due polizze, sussistono i presupposti per dichiarare le spese dei due gradi di giudizio compensate nella misura di 2/3; quanto al restante 1/3, lo stesso deve essere posto a carico di e , in solido tra loro, in applicazione CP CP_2 del principio di prevalente soccombenza.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al
D.M. nr. 147/2022 (GU 236/22 del 23.10.2022), tenuto conto del valore del decisum
(ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio). Le suddette spese devono essere distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sulla base dei medesimi criteri le spese di CTU di primo grado, liquidare come in atti, dovranno essere compensate per 2/3 e poste per il restante terzo a carico di e CP
, in solido tra loro. CP_2
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento dell'appello, riconosciuta l'operatività della compensatio lucri cum danno con riferimento a danno biologico puro da invalidità permanente, danno biologico da invalidità temporanea e spese per cure mediche, dichiara che nulla è ulteriormente dovuto a , da parte delle parti appellate, per tali voci di Parte_1 danno;
2) condanna e in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, a risarcire a , il 15% delle ulteriori voci di danno non assorbite dalla Parte_1 compensatio lucri cum damno, per il complessivo importo di euro 19.962,31, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) rigetta nel resto;
4) dichiara le spese di lite dei due gradi di giudizio compensate tra le parti nella misura di 2/3; condanna e in solido tra Controparte_1 CP_2 loro, a rifondere a il restante terzo delle spese di lite che si liquidano Parte_1
(con riferimento al suddetto terzo): quanto al primo grado in euro 1692,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado in euro 1936,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
5) dichiara le spese di CTU del primo grado, liquidate come in atti, compensate tra le parti nella misura di 2/3 e condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, al pagamento del restante terzo.
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.02.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni