Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/06/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza - Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, in persona della dott.ssa
Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al nr. 2270/2021 R.G., avente ad oggetto: “altre controversie di diritto amministrativo" vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Casulli, con Parte 1 C.F. C.F. 1
studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 C.F. P.IVA 1 in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Bonelli, legale dell'Ente, giusta mandato in atti, elettivamente domiciliato presso la propria Sede, in Via Nazario Sauro, Palazzo della Mobilità;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
APPELLANTE: accoglimento dell'appello e riforma della sentenza n. 31/2021 pubblicata il 18.1.2021 emessa dal giudice di pace di Potenza e, per l'effetto; accertare e dichiarare che in data 10.1.2019 la parte attrice ha occupato abusivamente la superficie di mq.5,00 di suolo pubblico in Potenza Via
Guglielmo Marconi n. 187 e che tale occupazione ha avuto la durata di un solo giorno, e, di conseguenza, annullare l'avviso di accertamento del Controparte_1 portante il n. 4 del 26.7.2019
"indennità maggiorata" per e notificato il 5.8.2019; accertare e dichiarare che il canone dovuto l'occupazione abusiva di mq.5,00 avvenuta il 10.1.2019 ammonta ad € 14,55, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
APPELLATO: rigetto dell'appello con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di lite del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 conveniva in giudizio il Controparte 1Con atto di citazione ritualmente notificato impugnando l'avviso di accertamento n. 4 del 26 luglio 2019, notificato il 5.8.2019, con il quale era al medesimo ingiunto il pagamento della somma di € 910,00 dei quali € 450,54 a titolo di canone
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, la quale contestava in ogni punto le allegazioni attoree, anche quanto alla interpretazione del dato normativo e regolamentare, e domandava il rigetto della impugnazione.
La causa era istruita dal giudice di pace adito mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale, questa esperita su istanza della parte attrice, ed era definita con la sentenza n. 31/2021 pubblicata il
18.1.2021, con la quale era rigettata la domanda dell'attore condannato anche al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
Con atto di citazione notificato il 19.7.2021 l'attore proponeva appello avverso la sentenza e concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione, a sua volta concludendo come in epigrafe.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e all'udienza del 28.1.2025 era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
MOTIVAZIONE
Va affermata la tempestività dell'atto di appello, tenuto conto della data di deposito della sentenza e della data di notifica dell'atto di citazione.
L'appello è inoltre ammissibile quanto alla sua coerenza con le coordinate di cui all'art. 342 c.p.c.
In diritto, e quanto al contenuto necessario dell'atto di appello, si è ritenuto che: "...essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
- previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.. l'avversa contiene l'indicazione specifica dei motivi ...". ( la recente Cass. n. 2320/2023 confermativa dei principi interpretativi di cui alla precedente Cass. S.U. 36481/2022) L'atto di appello è conforme allo schema motivazionale di cui al modello normativo dell'art. 342 c.p,c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi riportata.
Sussiste infine la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di controversia avente ad oggetto l'applicazione e la misura del canone per l'occupazione abusiva di area pubblica e la correlata sanzione amministrativa. (sul tema cfr. Cass. S.U. 35330/2024 e 34495/2024)) Nel merito, l'attore impugna la sentenza di primo grado, articolando avverso la stessa i seguenti motivi di gravame:
Violazione delle norme processuali e dei principi regolatori della materia (COSAP) dettati dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c., 132 c.p.c. art. 2697 e 2727 c.c. in relazione alla disciplina di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997: in particolare, il giudice con motivazione apparente, aveva sostenuto che non potesse costituire oggetto di disamina la fondatezza dell'accertamento compiuto dalla Polizia Locale, né la rilevanza di esimenti, tenuto conto che la parte non aveva impugnato il verbale di accertamento. Il giudice, inoltre, non considerando l'ordinario riparto dell'onere della prova in materia di opposizione a sanzione amministrativa, aveva ritenuto di rigettare la domanda, malgrado la produzione in giudizio di un documento amministrativo all'udienza del 5.2.2020, nel quale si dava atto della mancanza in loco "delle strisce di riferimento per i singoli stalli" e della diversità tra gli esiti dell'accertamento operato dalla polizia locale sui luoghi della illegittima occupazione e le piante allegate. La parte appellante sostiene che il giudice, inoltre, aveva completamente ignorato gli esiti della prova testimoniale esperita mediante i testi Testimone_1
'Testimone 2 deposizioni che avevano evidenziato la inoperatività ed il superamento della e presunzione normativa quanto alla occupazione abusiva temporanea dell'area, che doveva considerarsi avvenuta solo nella giornata del 10.1.2019, con la conseguenza che solo per tale giornata poteva essere applicata la sanzione e la relativa maggiorazione, con conseguente e necessaria rideterminazione della somma dovuta.
La tesi dell'attore non appare convincente.
Il punto nodale dell'odierno gravame, e prima ancora della impugnazione dell'avviso in primo grado, concerne l'assunto- dirimente e centrale nella trama difensiva dell'attore- della prova, che egli sostiene di avere fornito anche documentalmente, della inoperatività della presunzione di durata della illegittima occupazione di area pubblica.
In via del tutto preliminare, si osserva come l'esistenza della presunzione prevista dal regolamento, se non impedisce la possibilità, per il soggetto contro la quale essa operi, di fornire prova contraria, nondimeno introduce un alleggerimento dell'onere della prova in capo all'Amministrazione (circa tempi e modi della illegittima occupazione) che di tale presunzione è del tutto legittimata, in quanto normativamente prevista, ad avvalersi. Nel caso concreto è il caso di evidenziare come la presunzione si riferisca non all'illecito amministrativo la cui sussistenza per la sola giornata del 10.1.2019 viene allegata dall'attore stesso, ma alla durata della abusiva occupazione temporanea dell'area pubblica.
In fatto, in data 31.1.2019 era redatto verbale di accertata violazione a carico dell'odierno appellante nel quale si dava atto che, dalla verifica dei relativi atti di autorizzazione e dalle rilevazioni eseguite alla Via Guglielmo Marconi n. 187 ( si tratta di un'area pubblica adibita a mercato) era emerso come l'attore, titolare di ditta individuale, autorizzato ad occupare un'area di mq.4, avesse di fatto occupato, mediante attrezzature espositive per la vendita, una superficie complessiva di mq. 8,2 con violazione del regolamento per il commercio sulle Aree Pubbliche del Comune di Potenza.
Ritenuto che tale occupazione - accertata mediante sopralluogo del 10.1.2019- integrasse la violazione del combinato disposto art. 28 c.1 lett. A) e c. 15, art. 29 c.2 e 3 del D.Lg.s 114/98 e degli artt. 3 e 15 del regolamento per il Commercio delle Aree Pubbliche del Comune di Potenza approvato con D.C.C,
n. 27/2001, era contestato il relativo illecito ed il verbale era notificato il 6.2.2019.
In data successiva era notificato avviso di accertamento, con indicazione della superficie occupata in mq 5,00, periodo indicato come occupazione temporanea abusiva 2.1.2019- 31.1.2019, e quantificazione della indennità per occupazione abusiva canone maggiorato in € 910,00 dei quali €
450,54 quale sanzione amministrativa.
All'attore viene contestata l'occupazione abusiva temporanea di area pubblica,
In diritto, il regolamento COSAP, testualmente “regolamento per la disciplina per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche” posto a fondamento dell'atto impugnato prevede, all'art. 18, che siano considerate "abusive” le occupazioni realizzate, tra l'altro, "in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione", come nel caso di specie. 66All'art. 33, il regolamento dispone che si considerano permanenti le occupazione abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee di presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale...".
Nel caso concreto non è in contestazione che si tratti di occupazione temporanea, nel senso, cioè, che non si tratta di manufatti stabili, ma di materiali per la vendita che, come sostenuto dall'attore, vengono
"montati e poi smontati in giornata” o meglio nella tarda mattinata della stessa installazione.
Egli sostiene, tuttavia, che l'occupazione abusiva si sarebbe realizzata nella sola giornata del 10.1.2019 ed allega di avere fornito anche prova dell'assunto.
Procedendo con ordine, la norma regolamentare prevede una presunzione di occupazione abusiva, nel caso di occupazioni temporanee, che si considerano iniziate “dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento" che reca, quale data di redazione, il 31.1.2019. Ad ogni modo, l'Amministrazione, come evincibile dall'atto di accertamento, fa decorrere il dies a quo della illegittima occupazione temporanea dal 2.1.2019.
L'attore sostiene che egli avrebbe fornito prova, documentale e testimoniale, atta a superare la presunzione normativa circa la retrodatazione della illegittima occupazione, ma l'assunto non convince, per le ragioni che di seguito di espongono.
In via del tutto preliminare si osserva come, anche in primo grado, le conclusioni dell'atto introduttivo, nel quale l'attore domanda di accertare l'effettiva occupazione dell'area per un solo giorno, appare in contrasto (come in qualche modo rilevato anche dal giudice di pace) con l'eventuale allegazione della assenza di colpa, che avrebbe dovuto tradursi in diversa domanda.
La domanda di accertamento della occupazione abusiva per la sola giornata del 10.1.2019 (nella quale parte vi fosse neve in terra) e di condanna al pagamento della sanzione ragguagliata ad un solo giorno,
è radicalmente incompatibile con l'eventuale assenza di colpa per il fatto contestato, che avrebbe dovuto tradursi in domande di diverso tenore.
Il thema decidendum nel giudizio civile - ed a maggior ragione nel giudizio di appello- non può che essere circoscritto dalle domande spiegata in giudizio dalla parte e dalle allegazioni - coerenti- a sostegno delle stesse.
Tornando all'avvenuto superamento della presunzione, che opera solo in relazione alla occupazione abusiva (incidendo sul calcolo del canone dovuto a titolo di indennità maggiorata) la prova testimoniale esperita su domanda dell'attore, ha evidenziato come: le attrezzature per la vendita nell'area di mercato venissero smontate alla fine di ogni giornata di mercato;
nella giornata del 10.1.2019 Pt 1 aveva occupato circa mq.8,2 superiori all'area concessagli in godimento;
Testimone 2 e Testimone 1nella giornata del 10.1.2019 vi era neve per terra. (testi
L'attore ha anche depositato in giudizio un documento, datato 2.1.2019, nel quale la polizia Municipale dava atto della inadeguatezza degli spazi pubblici, della carenza di parcheggi per i clienti delle attività commerciali, della scarsa visibilità degli “stalli”, che all'atto del controllo non risultavano presenti n.
2 operatori commerciali;
che il giorno 10.1.2019 alcune delle ditte concessionarie risultavano avere occupato superfici maggiori rispetto a quanto autorizzato. (la fotografia allegata evidenzia la presenza di neve per terra su alcune parti dell'area sia pure non in grandi quantitativi come invece riferito da uno dei testi di parte attrice in primo grado).
Orbene, l'insieme dei dati offerti dall'attore a superamento della presunzione, non sono idonei al suo superamento, nel senso, cioè, che la parte, in presenza di essa, avrebbe dovuto dimostrare che: che prima del 10.1.2019 egli si era attenuto rigorosamente, nel collocare gli allestimenti, ai metri quadri in concessione;
che nei giorni successivi all'accesso e sino al 31.1.2019 (ovvero dall'11.1.2019 al 31.1.2019) aveva osservato analoga condotta.
La prova testimoniale e quella documentale non consentono di ritenere che sia prima che dopo il
10.1.2019 Pt 1 si sia attenuto alle regole della concessione in suo favore, non avendo rilevanza dirimente né la circostanza della rimozione in giornata delle attrezzature (che avrebbero potuto essere illegittimamente collocate anche nel periodo della presunzione), né la presenza di neve il giorno 10 gennaio, né la scarsa visibilità degli stalli in tale giornata.
D'altronde, a norma del regolamento è occupazione temporanea quella che si realizza con allestimenti mobili, non assumendo alcuna rilevanza che detti allestimenti siano rimossi a fine giornata (trattandosi altrimenti di allestimenti, appunto, non fissi), né la parte offre elementi utili in ordine alla frequenza settimanale (o meno) della vendita nell'area di mercato.
La valenza della presunzione non si pone in contrasto con il sistema di cui alla L. 689/1981 in quanto nella ipotesi in cui sia accertata l'occupazione abusiva, va applicata al trasgressore una sanzione pecuniaria, di importo non inferire all'ammontare del canone dovuto per tale occupazione. (cfr. anche art. 63 del D.Lgs. 446/1997 principi base della disciplina regolamentare demandata agli Enti Locali ed art.33 del regolamento)
Orbene, premesso tutto quanto sopra ( ivi compresi i limiti posti dalla formulazione della domanda attorea), considerato che non è contestata l'occupazione abusiva del giorno 10.1.2019 (neanche dallo stesso attore che ragguaglia canone e sanzione su tale dato fattuale) e considerata la quantificazione della sanzione, per legge e regolamento, in maniera corrispondente all'importo del canone dovuto, è evidente che anche la sanzione è dovuta ( in quanto collegata al fatto in sé della abusiva occupazione temporanea) e va ragguagliata, nella sua misura minima di fatto applicata, al canone.
In sostanza e conclusivamente: la sanzione è dovuta in tutti i casi di accertata occupazione abusiva, anche temporanea, l'importo della stessa è automaticamente calcolato, in importo non inferiore alla misura del canone da occupazione abusiva, ed indipendentemente dalla sua durata.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico della parte appellante ed in favore della parte appellata.
Esse sono liquidate in € 562,00 oltre accessori di legge, somma determinata in base: al valore della causa, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati ai medi di tariffa, fatta eccezione per la fase di trattazione, questa liquidata ai minimi, in considerazione della assenza di attività di istruzione mediante prova testimoniale.
Va anche dato atto della esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Sezione Civile, in funzione di giudice di appello, definitivamente Il Tribunale di Potenza
pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Giudice di pace di
Potenza n. 31/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
Pone a carico della parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
562,00 oltre accessori di legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Potenza 2.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria VERRA STRO