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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025, depositato il 17 marzo 2025, promossa da:
C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'avv. BARZIZZA GIULIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. POLINI LAURA ed elettivamente domiciliata presso il difensore in giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per come da note scritte contenti conclusioni congiunte;
Parte_1
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte;
CP_1
per il PUBBLICMO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 premesso che con sentenza n. 812/2012, pubblicata il 19 aprile 2012, all'esito del Parte_1 giudizio iscritto al numero 2150/2012 R.G. (passata in giudicato, v. doc. in atti), il Tribunale di Bergamo pronunciava la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Seriate il 25 giugno 1994 da e , si rivolgeva Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale formulando domanda di revisione delle condizioni di divorzio. Si costituiva in giudizio
CP_1
Con decreto del 31.01.2025, il Giudice relatore, letta l'istanza depositata congiuntamente dalle parti per la sostituzione dell'udienza del 4.02.2025 mediante il deposito di brevi note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rilevato come unitamente alla predetta istanza era stato depositato l'accordo delle parti sottoscritto personalmente dalle medesime, con rinuncia alla discussione orale, differiva l'udienza di comparizione delle parti al 19.02.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., successivamente differita al
12.03.2025, sempre da svolgersi in modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10.03.2025, le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “dichiarare la sopravvenuta indipendenza economica della figlia Persona_1
- per l'effetto, in riforma delle statuizioni contemplate nella sentenza di divorzio n. 2150/12 R.G., n. 812/12
Sent., 2727/12 Cron., dichiarare la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore Parte_1 in favore della figlia a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio
[...] Persona_1 tra i signori e disponendo che nulla più dovrà corrispondere il ricorrente dalla data di deposito Pt_1 CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- per l'effetto, revocare il diritto di assegnazione in favore della signora della casa coniugale sita CP_1 in Gorlago (BG) alla Via Presolana n. 10;
- spese compensate tra le parti”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 14.03.2025, depositato il 17.03.2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti per come sopra riportato e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei al contemperamento delle rispettive posizioni, tenuto conto della raggiunta indipendenza economica della figlia Per_
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“dichiarare la sopravvenuta indipendenza economica della figlia Persona_1
2 - per l'effetto, in riforma delle statuizioni contemplate nella sentenza di divorzio n. 2150/12 R.G., n. 812/12
Sent., 2727/12 Cron., dichiarare la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore Parte_1 in favore della figlia a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio
[...] Persona_1 tra i signori e disponendo che nulla più dovrà corrispondere il ricorrente dalla data di deposito Pt_1 CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- per l'effetto, revocare il diritto di assegnazione in favore della signora della casa coniugale CP_1 sita in Gorlago (BG) alla Via Presolana n. 10;
- spese compensate tra le parti”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025, depositato il 17 marzo 2025, promossa da:
C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dell'avv. BARZIZZA GIULIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. POLINI LAURA ed elettivamente domiciliata presso il difensore in giusta procura in atti;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per come da note scritte contenti conclusioni congiunte;
Parte_1
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte;
CP_1
per il PUBBLICMO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 premesso che con sentenza n. 812/2012, pubblicata il 19 aprile 2012, all'esito del Parte_1 giudizio iscritto al numero 2150/2012 R.G. (passata in giudicato, v. doc. in atti), il Tribunale di Bergamo pronunciava la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Seriate il 25 giugno 1994 da e , si rivolgeva Parte_1 CP_1 all'intestato Tribunale formulando domanda di revisione delle condizioni di divorzio. Si costituiva in giudizio
CP_1
Con decreto del 31.01.2025, il Giudice relatore, letta l'istanza depositata congiuntamente dalle parti per la sostituzione dell'udienza del 4.02.2025 mediante il deposito di brevi note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rilevato come unitamente alla predetta istanza era stato depositato l'accordo delle parti sottoscritto personalmente dalle medesime, con rinuncia alla discussione orale, differiva l'udienza di comparizione delle parti al 19.02.2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., successivamente differita al
12.03.2025, sempre da svolgersi in modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10.03.2025, le parti formulavano le seguenti conclusioni congiunte: “dichiarare la sopravvenuta indipendenza economica della figlia Persona_1
- per l'effetto, in riforma delle statuizioni contemplate nella sentenza di divorzio n. 2150/12 R.G., n. 812/12
Sent., 2727/12 Cron., dichiarare la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore Parte_1 in favore della figlia a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio
[...] Persona_1 tra i signori e disponendo che nulla più dovrà corrispondere il ricorrente dalla data di deposito Pt_1 CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- per l'effetto, revocare il diritto di assegnazione in favore della signora della casa coniugale sita CP_1 in Gorlago (BG) alla Via Presolana n. 10;
- spese compensate tra le parti”.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 14.03.2025, depositato il 17.03.2025, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti per come sopra riportato e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
anche i profili economici dell'accordo risultino idonei al contemperamento delle rispettive posizioni, tenuto conto della raggiunta indipendenza economica della figlia Per_
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“dichiarare la sopravvenuta indipendenza economica della figlia Persona_1
2 - per l'effetto, in riforma delle statuizioni contemplate nella sentenza di divorzio n. 2150/12 R.G., n. 812/12
Sent., 2727/12 Cron., dichiarare la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore Parte_1 in favore della figlia a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio
[...] Persona_1 tra i signori e disponendo che nulla più dovrà corrispondere il ricorrente dalla data di deposito Pt_1 CP_1 del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- per l'effetto, revocare il diritto di assegnazione in favore della signora della casa coniugale CP_1 sita in Gorlago (BG) alla Via Presolana n. 10;
- spese compensate tra le parti”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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