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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 452 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 28.1.1982, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. Di Cesare, in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sulmona, Corso Ovidio n. 108 (PEC: ; Email_1
Ricorrente contro
, (C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AQ) il 13.2.1083, elettivamente domiciliata in Sulmona, Corso Ovidio n. 217
(PEC , presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Nino, che la Email_2 rappresentano e difendono come da procura depositata in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni congiunte delle parti: le parti, in data 13.2.2025, hanno chiesto al Collegio di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, che di seguito integralmente si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica di quanto stabilito nella
Sentenza divorzile n. 322/2019 del Tribunale di Sulmona, nei punti 4 e 5 delle condizioni ivi recepite, così disporre:
pag. 1/6 il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana quando non è previsto il fine settimana;
due pomeriggi quando è previsto il fine settimana con il padre;
nei pomeriggi del periodo scolastico l'avrà dall'uscita di scuola sino alle 21 mentre nel periodo estivo fino alle 22;
il padre avrà facoltà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dall'uscita di scuola sino a Lunedi mattina (inclusa quindi la notte della
Domenica) durante il periodo scolastico, mentre nel periodo estivo dalla mattina del venerdì fino al lunedì mattina, inclusa quindi la notte del venerdì, come già previsto dalla sentenza di divorzio;
contributo di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di
247,00 euro, oltre aggiornamenti ISTAT.
il mantenimento verrà dimezzato (123€) in occasione delle vacanze estive nel mese, precedentemente concordato entro il mese di Maggio, in cui
trascorrerà equamente 15 giorni con il padre e 15 giorni con la Per_1 madre (Luglio o Agosto);
spese straordinarie, preventivamente concordate, per la figlia a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
assegno unico spettante per la figlia riconosciuto interamente alla madre;
invariate tutte le altre condizioni previste nella Sentenza divorzile n.
322/2019 del Tribunale di Sulmona.
Spese del giudizio compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: ha chiesto l'attivazione di una mediazione familiare tra le parti, avvalendosi di esperti, a tutela dell'interesse morale e materiale della minore, che dovrà essere consultata su ogni mutamento delle sue abitudini di vita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.9.2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio per ottenere la
[...] Controparte_1 modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in data 16.12.2019 dall'intestato Tribunale, che aveva disposto, tra l'altro, la collocazione della minore (nata il [...]), Per_1
pag. 2/6 affidata ad entrambi i genitori, presso l'abitazione materna, regolamentando il diritto di visita del padre e il mantenimento dovuto.
Il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha chiesto che sia disposto il collocamento paritetico della minore stabilendo che la minore stia con il padre i primi Per_1
15 giorni del mese e, con la madre, nei successivi 15 giorni, prevedendosi, in tale periodo, un diritto di visita dell'altro genitore secondo le modalità già previste nella sentenza di divorzio, e, conseguentemente, la revoca dell'assegno di mantenimento. Il ricorrente chiede, inoltre, che sia disposto che l'assegno univo sia equamente diviso tra i genitori.
A sostegno delle conclusioni appena richiamate ha dedotto:
che la minore vive sostanzialmente con la nonna materna o con l'attuale compagno di parte resistente, essendo questa impegnata nel proprio lavoro;
che nel periodo estivo la minore chiede di essere riaccompagnata presso la casa materna prima dell'orario previsto per sistemarsi prima di uscire con le amiche;
che la minore pratica la pallavolo e che gli allenamenti settimanali spesso coincidono con il diritto di visita del padre;
che ciò determina una riduzione della frequentazione padre-figlia;
che non può condividere la crescita del fratello unilaterale;
Pt_2
di essere docente delle scuole superiori e di godere di quasi tutti i pomeriggi liberi, oltre ad avere un giorno libero a settimana;
che le abitazioni delle parti sono collocate a non più di cento metri l'una dall'altra, essendo così favorito lo spostamento di Per_1
che il collocamento paritario garantirebbe a una stabilità e Per_1 continuità delle proprie abitudini;
che la collocazione paritetica comporterebbe l'esclusione della corresponsione dell'assegno di mantenimento.
1.1. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande proposte dal ricorrente evidenziando:
di non aver mai voluto negare maggiore tempo alla frequentazione padre- figlia, provando unicamente a far comprendere al ricorrente che un pag. 3/6 cambiamento radicale come quello che il medesimo vorrebbe imporre alla figlia andava preparato e, soprattutto, condiviso;
che dopo la comunicazione del padre alla figlia, questa ha iniziato a manifestare insofferenza, decidendosi di organizzare un incontro dinanzi ad una psicologa specializzata;
che il ricorrente dava risconto negativo e l'incontro veniva revocato;
di essere una madre presente nella vita della figlia;
di lavorare dal martedì al sabato, alternando i suoi impegni con la socia;
che il ricorrente non ha mai chiesto di modificare i giorni di visita tenuto conto degli impegni sportivi della minore;
che se la minore volesse esprimere il suo pensiero, non ci sarebbe alcun problema ad assecondare i desiderata della bambina.
2. All'udienza del 19.12.2024 sono comparse le parti personalmente e le stesse sono state ascoltate dal giudice istruttore in sede di interrogatorio libero. Effettuato un tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, sono stati riservati i provvedimenti istruttori e quelli provvisori ed urgenti. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., sono state confermate le condizioni di cui alla sentenza 322 del 2019 pronunciata dal Tribunale di Sulmona e fissata l'udienza del 15.1.2025 per procedersi all'ascolto della minore.
Proceduto all'ascolto della minore è stata fissata, per il 16.4.2025 l'udienza Per_1 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 473 bis.
28 c.p.c..
Nelle more della scadenza dei termini, in data 13.2.2025 le parti hanno depositato le conclusioni congiunte sopra riportate.
All'udienza del 16.4.2025 le parti hanno concluso chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità alle condizioni concordate tra le parti. La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
In data 24.4.2025 sono pervenute le conclusioni del Pubblico Ministero in sede sopra riportate.
***
Non è dubbia l'accoglibilità delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, avendo le parti inteso prevedere un aumento delle frequentazioni della minore pag. 4/6 con il padre, prevedendosi, conseguentemente, una riduzione dell'assegno Per_1 di mantenimento previsto a carico dell' Parte_1
L'accordo raggiunto dalle parti, anche tenuto conto delle risultanze dell'esame della minore, è conforme all'interesse di inore, non apparendo necessario procedersi ad un intervento di mediazione familiare a sostegno del nucleo avendo le parti mostrato maturità nella risoluzione del conflitto insorto nell'esclusivo interesse della minore.
Infine, dunque, le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra integralmente riportate, possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico, e conformi all'interesse della minore Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza pronunciata dal
Tribunale di Sulmona n. 322 del 16.12.2019 (punti 4 e 5), che per il resto conferma, dispone che:
il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana quando non è previsto il fine settimana;
due pomeriggi quando è previsto il fine settimana con il padre;
nei pomeriggi del periodo scolastico l'avrà dall'uscita di scuola sino alle 21 mentre nel periodo estivo fino alle 22;
il padre avrà facoltà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dall'uscita di scuola sino a Lunedi mattina (inclusa quindi la notte della
Domenica) durante il periodo scolastico, mentre nel periodo estivo dalla mattina del venerdì fino al lunedì mattina, inclusa quindi la notte del venerdì, come già previsto dalla sentenza di divorzio;
contributo di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di
247,00 euro, oltre aggiornamenti ISTAT.
il mantenimento verrà dimezzato (123€) in occasione delle vacanze estive nel mese, precedentemente concordato entro il mese di Maggio, in cui Per_1 trascorrerà equamente 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre (Luglio
o Agosto);
spese straordinarie, preventivamente concordate, per la figlia a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
assegno unico spettante per la figlia riconosciuto interamente alla madre;
pag. 5/6 invariate tutte le altre condizioni previste nella Sentenza divorzile n.
322/2019 del Tribunale di Sulmona.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Irene Giamminonni Giudice ist. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 452 del Ruolo Generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso), promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 28.1.1982, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi M. Di Cesare, in forza di procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Sulmona, Corso Ovidio n. 108 (PEC: ; Email_1
Ricorrente contro
, (C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(AQ) il 13.2.1083, elettivamente domiciliata in Sulmona, Corso Ovidio n. 217
(PEC , presso lo studio dell'Avv. Antonella Di Nino, che la Email_2 rappresentano e difendono come da procura depositata in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Sulmona
Conclusioni congiunte delle parti: le parti, in data 13.2.2025, hanno chiesto al Collegio di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, che di seguito integralmente si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica di quanto stabilito nella
Sentenza divorzile n. 322/2019 del Tribunale di Sulmona, nei punti 4 e 5 delle condizioni ivi recepite, così disporre:
pag. 1/6 il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana quando non è previsto il fine settimana;
due pomeriggi quando è previsto il fine settimana con il padre;
nei pomeriggi del periodo scolastico l'avrà dall'uscita di scuola sino alle 21 mentre nel periodo estivo fino alle 22;
il padre avrà facoltà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dall'uscita di scuola sino a Lunedi mattina (inclusa quindi la notte della
Domenica) durante il periodo scolastico, mentre nel periodo estivo dalla mattina del venerdì fino al lunedì mattina, inclusa quindi la notte del venerdì, come già previsto dalla sentenza di divorzio;
contributo di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di
247,00 euro, oltre aggiornamenti ISTAT.
il mantenimento verrà dimezzato (123€) in occasione delle vacanze estive nel mese, precedentemente concordato entro il mese di Maggio, in cui
trascorrerà equamente 15 giorni con il padre e 15 giorni con la Per_1 madre (Luglio o Agosto);
spese straordinarie, preventivamente concordate, per la figlia a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
assegno unico spettante per la figlia riconosciuto interamente alla madre;
invariate tutte le altre condizioni previste nella Sentenza divorzile n.
322/2019 del Tribunale di Sulmona.
Spese del giudizio compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: ha chiesto l'attivazione di una mediazione familiare tra le parti, avvalendosi di esperti, a tutela dell'interesse morale e materiale della minore, che dovrà essere consultata su ogni mutamento delle sue abitudini di vita.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.9.2024, ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio per ottenere la
[...] Controparte_1 modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in data 16.12.2019 dall'intestato Tribunale, che aveva disposto, tra l'altro, la collocazione della minore (nata il [...]), Per_1
pag. 2/6 affidata ad entrambi i genitori, presso l'abitazione materna, regolamentando il diritto di visita del padre e il mantenimento dovuto.
Il ricorrente, nelle sue conclusioni, ha chiesto che sia disposto il collocamento paritetico della minore stabilendo che la minore stia con il padre i primi Per_1
15 giorni del mese e, con la madre, nei successivi 15 giorni, prevedendosi, in tale periodo, un diritto di visita dell'altro genitore secondo le modalità già previste nella sentenza di divorzio, e, conseguentemente, la revoca dell'assegno di mantenimento. Il ricorrente chiede, inoltre, che sia disposto che l'assegno univo sia equamente diviso tra i genitori.
A sostegno delle conclusioni appena richiamate ha dedotto:
che la minore vive sostanzialmente con la nonna materna o con l'attuale compagno di parte resistente, essendo questa impegnata nel proprio lavoro;
che nel periodo estivo la minore chiede di essere riaccompagnata presso la casa materna prima dell'orario previsto per sistemarsi prima di uscire con le amiche;
che la minore pratica la pallavolo e che gli allenamenti settimanali spesso coincidono con il diritto di visita del padre;
che ciò determina una riduzione della frequentazione padre-figlia;
che non può condividere la crescita del fratello unilaterale;
Pt_2
di essere docente delle scuole superiori e di godere di quasi tutti i pomeriggi liberi, oltre ad avere un giorno libero a settimana;
che le abitazioni delle parti sono collocate a non più di cento metri l'una dall'altra, essendo così favorito lo spostamento di Per_1
che il collocamento paritario garantirebbe a una stabilità e Per_1 continuità delle proprie abitudini;
che la collocazione paritetica comporterebbe l'esclusione della corresponsione dell'assegno di mantenimento.
1.1. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle Controparte_1 domande proposte dal ricorrente evidenziando:
di non aver mai voluto negare maggiore tempo alla frequentazione padre- figlia, provando unicamente a far comprendere al ricorrente che un pag. 3/6 cambiamento radicale come quello che il medesimo vorrebbe imporre alla figlia andava preparato e, soprattutto, condiviso;
che dopo la comunicazione del padre alla figlia, questa ha iniziato a manifestare insofferenza, decidendosi di organizzare un incontro dinanzi ad una psicologa specializzata;
che il ricorrente dava risconto negativo e l'incontro veniva revocato;
di essere una madre presente nella vita della figlia;
di lavorare dal martedì al sabato, alternando i suoi impegni con la socia;
che il ricorrente non ha mai chiesto di modificare i giorni di visita tenuto conto degli impegni sportivi della minore;
che se la minore volesse esprimere il suo pensiero, non ci sarebbe alcun problema ad assecondare i desiderata della bambina.
2. All'udienza del 19.12.2024 sono comparse le parti personalmente e le stesse sono state ascoltate dal giudice istruttore in sede di interrogatorio libero. Effettuato un tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo, sono stati riservati i provvedimenti istruttori e quelli provvisori ed urgenti. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 31.12.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., sono state confermate le condizioni di cui alla sentenza 322 del 2019 pronunciata dal Tribunale di Sulmona e fissata l'udienza del 15.1.2025 per procedersi all'ascolto della minore.
Proceduto all'ascolto della minore è stata fissata, per il 16.4.2025 l'udienza Per_1 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 473 bis.
28 c.p.c..
Nelle more della scadenza dei termini, in data 13.2.2025 le parti hanno depositato le conclusioni congiunte sopra riportate.
All'udienza del 16.4.2025 le parti hanno concluso chiedendo al Tribunale di provvedere in conformità alle condizioni concordate tra le parti. La decisione è stata quindi rimessa al Collegio.
In data 24.4.2025 sono pervenute le conclusioni del Pubblico Ministero in sede sopra riportate.
***
Non è dubbia l'accoglibilità delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, avendo le parti inteso prevedere un aumento delle frequentazioni della minore pag. 4/6 con il padre, prevedendosi, conseguentemente, una riduzione dell'assegno Per_1 di mantenimento previsto a carico dell' Parte_1
L'accordo raggiunto dalle parti, anche tenuto conto delle risultanze dell'esame della minore, è conforme all'interesse di inore, non apparendo necessario procedersi ad un intervento di mediazione familiare a sostegno del nucleo avendo le parti mostrato maturità nella risoluzione del conflitto insorto nell'esclusivo interesse della minore.
Infine, dunque, le conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra integralmente riportate, possono essere accolte dal Collegio, in quanto non contrastanti con norme imperative o di ordine pubblico, e conformi all'interesse della minore Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza pronunciata dal
Tribunale di Sulmona n. 322 del 16.12.2019 (punti 4 e 5), che per il resto conferma, dispone che:
il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia tre pomeriggi a settimana quando non è previsto il fine settimana;
due pomeriggi quando è previsto il fine settimana con il padre;
nei pomeriggi del periodo scolastico l'avrà dall'uscita di scuola sino alle 21 mentre nel periodo estivo fino alle 22;
il padre avrà facoltà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dall'uscita di scuola sino a Lunedi mattina (inclusa quindi la notte della
Domenica) durante il periodo scolastico, mentre nel periodo estivo dalla mattina del venerdì fino al lunedì mattina, inclusa quindi la notte del venerdì, come già previsto dalla sentenza di divorzio;
contributo di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di
247,00 euro, oltre aggiornamenti ISTAT.
il mantenimento verrà dimezzato (123€) in occasione delle vacanze estive nel mese, precedentemente concordato entro il mese di Maggio, in cui Per_1 trascorrerà equamente 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre (Luglio
o Agosto);
spese straordinarie, preventivamente concordate, per la figlia a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
assegno unico spettante per la figlia riconosciuto interamente alla madre;
pag. 5/6 invariate tutte le altre condizioni previste nella Sentenza divorzile n.
322/2019 del Tribunale di Sulmona.
Spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Sulmona, nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Giudice ist. rel. Il Presidente
Dott.ssa Irene Giamminonni Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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