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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/10/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De
Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 del Ruolo Generale per l'anno 2025, assunta in decisione all'udienza del 24.07.2025 e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Claudio
BA (C.F. ; fax 0256561512; PEC C.F._1
, con studio legale in Milano (MI), via Manara, Email_1
n. 11, presso il quale è elettivamente domiciliato
– Appellante –
CONTRO rue Ciaperra 5 - 06540 Breil Sur Roya (Francia) - in veste di Controparte_1 obbligata in solido, quale proprietaria dell'auto tg. FR859ES - elett.te dom.ta in
Ventimiglia (IM), via Cavour 43/5, presso e nello studio dell'Avv. Marco Mazzola
(C.F.: - pec: , dal quale C.F._2 Email_2
è rappresentata e difesa in forza di procura ad litem in atti
Appellata –
Oggetto: opposizione avverso sanzione amministrativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettive richieste in atti.
Motivi della decisione
La parte appellata Sig.ra si è costituita, rilevando in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dal per tardività, producendo Pt_1 CP_ l'originale informatico della notifica (doc. allegato alla comparsa di costituzione) della sentenza n. 222/2024 emessa dal Giudice di Pace di Sanremo e contestando nel merito la fondatezza del gravame.
L'appello va deciso in limine litis poiché il suddetto rilievo è fondato.
Risulta per tabulas dalla documentazione prodotta dall'appellata che la sentenza del
Giudice di Pace di Sanremo n. 222/2024, pubblicata il 17.6.2024, è stata notificata a mezzo pec al in data 18.6.2024 come da ricevuta di avvenuta Parte_1 consegna agli atti, dal che consegue che trova applicazione alla fattispecie in esame il termine breve per l'impugnazione di giorni trenta dalla notifica ex art. 434 cpc. Essendo stato il ricorso in appello depositato il 17.01.2025, ossia ben oltre la scadenza del
18.7.2024, va dichiarata l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto.
Detta soluzione decisoria, atteso il suo carattere assorbente, esclude lo scrutinio delle ulteriori ragioni dedotte in lite.
In ordine alle spese processuali del presente giudizio, la tardività dell'appello non configura temerarietà della lite né può ricondursi a parte appellante la richiesta stragiudiziale di pagamento da parte di società terza asseritamente incaricata del recupero delle sanzioni pecuniarie per conto del tanto più che la missiva a Pt_1 firma del legale versata in atti non contiene riferimenti ai nominativi degli assistiti specificamente interessati. Il predetto dirimente profilo di inammissibilità dell'impugnazione rende irrilevanti nella controversia qui decisa la valutazione degli elementi addotti dal sotto il profilo dell'interpretazione della Controparte_3 disciplina di riferimento o di tutela se del caso prudenziale. Ebbene nel caso concreto la definizione della lite in punto tardività dell'appello porta a non ravvisare ragioni eccezionali tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza.
Pertanto le spese vanno regolate in base ai parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, tenuto conto della semplicità della lite e avuto riguardo allo scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00 entro cui ricade il valore della causa (n. 6 x 221,43 =
€ 1.327,80 oltre spese di notifica, vale a dire € 1.649.73 come da ricorso di primo grado)
e si liquidano, con esclusione della fase istruttoria, in € 213,00 per la fase studio, €
300,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale.
pag. 2/3 Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del TU di cui al
DPR n.115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, stante la definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'appellata, Sig.ra Parte_1
delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 939,00 Controparte_1 per compenso, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge e se dovuta.
3) dichiara tenuto il al versamento di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002
Imperia, 02.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De
Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 95 del Ruolo Generale per l'anno 2025, assunta in decisione all'udienza del 24.07.2025 e vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Claudio
BA (C.F. ; fax 0256561512; PEC C.F._1
, con studio legale in Milano (MI), via Manara, Email_1
n. 11, presso il quale è elettivamente domiciliato
– Appellante –
CONTRO rue Ciaperra 5 - 06540 Breil Sur Roya (Francia) - in veste di Controparte_1 obbligata in solido, quale proprietaria dell'auto tg. FR859ES - elett.te dom.ta in
Ventimiglia (IM), via Cavour 43/5, presso e nello studio dell'Avv. Marco Mazzola
(C.F.: - pec: , dal quale C.F._2 Email_2
è rappresentata e difesa in forza di procura ad litem in atti
Appellata –
Oggetto: opposizione avverso sanzione amministrativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettive richieste in atti.
Motivi della decisione
La parte appellata Sig.ra si è costituita, rilevando in via pregiudiziale Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello proposto dal per tardività, producendo Pt_1 CP_ l'originale informatico della notifica (doc. allegato alla comparsa di costituzione) della sentenza n. 222/2024 emessa dal Giudice di Pace di Sanremo e contestando nel merito la fondatezza del gravame.
L'appello va deciso in limine litis poiché il suddetto rilievo è fondato.
Risulta per tabulas dalla documentazione prodotta dall'appellata che la sentenza del
Giudice di Pace di Sanremo n. 222/2024, pubblicata il 17.6.2024, è stata notificata a mezzo pec al in data 18.6.2024 come da ricevuta di avvenuta Parte_1 consegna agli atti, dal che consegue che trova applicazione alla fattispecie in esame il termine breve per l'impugnazione di giorni trenta dalla notifica ex art. 434 cpc. Essendo stato il ricorso in appello depositato il 17.01.2025, ossia ben oltre la scadenza del
18.7.2024, va dichiarata l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto.
Detta soluzione decisoria, atteso il suo carattere assorbente, esclude lo scrutinio delle ulteriori ragioni dedotte in lite.
In ordine alle spese processuali del presente giudizio, la tardività dell'appello non configura temerarietà della lite né può ricondursi a parte appellante la richiesta stragiudiziale di pagamento da parte di società terza asseritamente incaricata del recupero delle sanzioni pecuniarie per conto del tanto più che la missiva a Pt_1 firma del legale versata in atti non contiene riferimenti ai nominativi degli assistiti specificamente interessati. Il predetto dirimente profilo di inammissibilità dell'impugnazione rende irrilevanti nella controversia qui decisa la valutazione degli elementi addotti dal sotto il profilo dell'interpretazione della Controparte_3 disciplina di riferimento o di tutela se del caso prudenziale. Ebbene nel caso concreto la definizione della lite in punto tardività dell'appello porta a non ravvisare ragioni eccezionali tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza.
Pertanto le spese vanno regolate in base ai parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/22, tenuto conto della semplicità della lite e avuto riguardo allo scaglione da € 1.101,00 a 5.200,00 entro cui ricade il valore della causa (n. 6 x 221,43 =
€ 1.327,80 oltre spese di notifica, vale a dire € 1.649.73 come da ricorso di primo grado)
e si liquidano, con esclusione della fase istruttoria, in € 213,00 per la fase studio, €
300,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale.
pag. 2/3 Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del TU di cui al
DPR n.115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, stante la definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna il al pagamento, in favore dell'appellata, Sig.ra Parte_1
delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 939,00 Controparte_1 per compenso, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge e se dovuta.
3) dichiara tenuto il al versamento di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002
Imperia, 02.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
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