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1 luglio 1931
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10 novembre 1944
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13 luglio 1999
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28 marzo 2006
28 marzo 2006
Art. 342.
(Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000))
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena ((e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000)) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(6)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336 , 337 , 338 , 339 , 341 , 342 , 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale .
(Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito ((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000))
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena ((e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000)) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(6)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336 , 337 , 338 , 339 , 341 , 342 , 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale .
Commentari • 54
- 1. Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziarioAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 24 luglio 2020 · 224.0464
Il testo dell'art. 342 c.p. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 302
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2024, n. 19583Provvedimento: […] Il difensore di US OZ ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato all'imputato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata di mesi otto di reclusione per i reati riuniti di cui agli artt. 342 cod. pen., 61 n. 10, 585, terzo comma, cod. pen. e 56-336 cod. pen. rispettivamente contestati ai capi 1), 2) e 3) Penale Sent. […] Con unico motivo denuncia la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. per avere il giudice applicato in relazione al reato di cui all'art. 342 cod. pen., punito solo con la pena pecuniaria della multa da 1.000 a 5.000 euro, la pena di 1 mese di reclusione. […]Leggi di più...
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