Art. 1.
La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca ed alle coltivazioni petrolifere che non possono essere forniti dalla industria nazionale, e' ulteriormente accordata fino al 31 dicembre 1957.
La predetta agevolazione ha effetto dal 1 gennaio 1954.
La franchigia doganale concessa con regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernente l'importazione di macchinari e materiali metallici destinati alla ricerca ed alle coltivazioni petrolifere che non possono essere forniti dalla industria nazionale, e' ulteriormente accordata fino al 31 dicembre 1957.
La predetta agevolazione ha effetto dal 1 gennaio 1954.