Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 06 MARZO 2025 all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c lette le note depositate dalle parti ha pronunziato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N. 6652/2023 R.G.
TRA
ER IA nata il [...] a [...], difesa dall' avv. Luigi
Meo
E
INPS in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato in data 23.10.2023, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità e/o pensione di inabilità e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex L.104/92 art. 3 commi 1° e 3°, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari.
Ha dedotto la parte ricorrente che non sono state adeguatamente valutate le incidenze invalidanti delle patologie da cui è affetta parte ricorrente. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'assegno mensile di assistenza , con vittoria delle spese del giudizio.
L'Istituto resistente si è costituito contestando con varie argomentazioni il fondamento della domanda.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato quanto segue.
Il CTU nominato nel corso del presente giudizio, dott. Biagio Campana, all'esito della operazione peritale alla CTU, con argomentazioni coerenti e immuni da vizi logici e di impostazione, ha accertato che non sussistono gli elementi medico legali per riconoscere a parte ricorrente l'invalidità civile essendo stata riscontrata una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%, a decorrere dalla domanda ammnistrativa, sussistendo, invece, il benefico di cui alla L.104/92 di cui all'art 3 comma 1°.
In particolare, il CTU ha rilevato che, con riferimento all'artrosi polidistrettuale, ed interessa in particolare il tratto di rachide lombo-sacrale e le articolazioni delle anche, delle ginocchia e dei piedi
tibio-tarsiche con medio impegno funzionale, già presente all'epoca della presentazione della domanda amministrativa, essa è rimasta stabile durante l'iter giudiziario e non è andata incontro a peggioramento clinico. La deambulazione risulta essere autonoma così come autonomi sono i passaggi posturali.
Ugualmente dicasi per le altre patologie riscontrate, tra cui: tunnel carpale a dx, già trattato chirurgicamente, e sindrome del tunnel carpale a sinistra”, postumi di intervento chirurgico di exotropia
occhio sn con recessione retto laterale e mediale e con residuato deficit visus (1/60)”, diabete mellito di
tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali”, che parte ricorrente ritiene non essere state accuratamente valutate dal CTU, va detto che lo stesso ha, invece, diligentemente esaminato e valutato tuti i certificati medici prodotti, applicando correttamente di codici tabellari ministeriali. Con riferimento, invece, al beneficio di cui all'art. 3 comma 1° e 3° ex L 104/92, il ctu ha ritenuto la ricorrente in possesso del solo requisito di cui al comma 1°, non sussistendo le condizioni sanitarie per il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato.
Infine, parte ricorrente non ha depositato documentazione medica aggiuntiva e successiva all'espletamento della CTU, a sostegno di un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente così da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di ATP.
Conseguentemente, avuto riguardo alla Ctu redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente ha diritto solo al riconoscimento del beneficio di cui alla
L.104/92 art. 3°comma 1°, con decorrenza del 30.11.2020, data del deposito domanda amministrativa.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione per intero delle spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell'Inps e liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente presente i requisiti sanitari di cui all'art. 3° comma 1° della L.104/92;
2) compensa le spese, ad eccezione delle spese di CTU, poste a carico dell'Inps liquidate con separato decreto;
Si comunichi
Così deciso in Nola il 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini