Ordinanza cautelare 24 febbraio 2021
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 03/02/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02521/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresenta e difesa dall'avvocato Bianca Maria Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa idonea misura cautelare
- del giudizio collegiale di inidoneità e del conseguente provvedimento di diniego della abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F3 Otorinolaringoiatria e audiologia, espresso nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-, approvato con il verbale del -OMISSIS-, dalla Commissione giudicatrice ministeriale nominata con D.D. MIUR n. 2893 del 29.10.2018, e pubblicato sulla piattaforma CINECA-ASN del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti, in breve: MIUR) in data -OMISSIS-;
- di ogni atto o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, tra cui segnatamente ed espressamente i verbali della Commissione suindicata relativi alle riunioni tenutesi tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 gennaio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria del Tribunale, la ricorrente in epigrafe è insorta avverso il giudizio di inidoneità all’abilitazione scientifica di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/F3 “Otorinolaringoiatria e audiologia”.
Con un primo motivo ha dedotto che erroneamente non le è stato considerato il Titolo D, relativo alla responsabilità scientifica dei candidati in progetti di ricerca, pur avendo ella attestato di essere stata Responsabile di unità operativa ORL all’interno del Progetto di Ricerca finalizzata Under 40 dal Ministero della Salute, dal titolo “Human papillomavirus infection and cytological evaluation of the oral and oropharingeal mucosa of cancer free males at risk for sexually transmitted infection ” (Principal Investigator Maria Gabriella Donà).
Con il secondo motivo ha contestato anche la valutazione sulla produzione scientifica che presenterebbe –ad avviso della ricorrente- una certa dose di ambiguità.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di forma, affidando a successivi scritti l’articolazione delle proprie difese.
3. All’udienza camerale del 24.02.2021 è stata respinta la domanda cautelare.
4. In data 21.01.2025 la ricorrente ha depositato il giudizio di abilitazione scientifica nazionale alla funzione di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/f3 per gli anni 2021/2023.
5. La causa è stata assunta in decisione all’udienza straordinaria del 24.01.2025, svolta con modalità telematiche.
6. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto, come risulta dalla documentazione in atti e come rappresentato nell’udienza di discussione, la ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto il bene della vita cui aspirava con la proposizione del gravame.
7. Sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese tra le parti, in considerazione della minima attività processuale svolta dopo la fase cautelare e avendo la ricorrente ottenuto l’abilitazione scientifica all’esito di un’ulteriore e successiva procedura concorsuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO