TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 774/2024 promossa da:
(cod. Fisc: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Marino ( con studio a Email_1 Rimini in Viale Tripoli n. 73 con elezione di domicilio digitale mediante comunicazione di indirizzo PEC del difensore
- RICORRENTE -
CONTRO
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ( con domicilio legale presso gli uffici di Email_2 quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: indennizzo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992
MOTIVAZIONE
Con ricorso , di professione Vigile del Fuoco, conveniva in Parte_1 giudizio il domandandone la condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo per danni da complicanze irreversibili a causa di vaccinazione obbligatoria ex art. 1 L.210/92 . A fondamento della domanda il ricorrente esponeva nell'atto introduttivo del giudizio : che in età̀ giovanile, a causa di un incidente sul lavoro, aveva subito un trauma all'occhio destro che lo costringeva a sottoporsi ad intervento chirurgico grazie al quale riacquistava la vista ; di essersi sottoposto in data 12\03\2021 alla prima dose di vaccino AstraZeneca, a seguito della quale sviluppava reazione allergica cutanea molto forte con febbre altissima, tanto da costringerlo a recarsi il giorno successivo al PS di Rimini laddove gli veniva prescritta una terapia a base di EC;
che successivamente in data 2.8.2021 si recava al centro vaccinale per la seconda dose di vaccino in conseguenza della quale veniva colpito da una reazione allergica pesantissima, sia cutanea che di malessere generale, tanto che dall'occhio destro nel quale aveva subito, in precedenza, l'intervento iniziò a vedere tutto rosso;
di essersi sottoposto in data 31.12.2021 alla terza dose di vaccinazione ANTI -COVID e che dopo 5 ore iniziava ad accusare vomito, diarrea, eritema cutaneo fortissimo, e il settimo giorno la cecità dall'occhio destro;
che con domanda del 18\5\22 depositata presso l' della Provincia di Rimini il Sig. aveva presentato CP_2 Pt_1 istanza al onde ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, L. Controparte_1 210/92 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e che il Verbale MLV n. ACM0223643 del 25\8\23 notificato in data 6\9\23 comunicava, in esito all'istruttoria condotta di seguito alla presentazione della succitata domanda, che l'istanza era stata tempestiva ma che la richiesta non poteva essere accolta in quanto non esisteva nesso causale tra il danno riportato dal Sig. e la somministrazione dei vaccini;
di avere Pt_1 presentato ricorso gerarchico al ai sensi dell'art. 5, comma Controparte_1 1, L. 210/92 avverso il suddetto giudizio della CMO di Padova che veniva respinto in data 22\4\24 dal . Controparte_1
Si costituiva in giudizio il che contestava le Controparte_1 ragioni del hiedendo il rigetto del ricorso . Pt_1
La causa, istruita mediante la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale , veniva discussa e decisa alla odierna udienza con sentenza contestuale .
In via pregiudiziale va affermata la legittimazione passiva del poiché CP_1 in deroga a quanto previsto dall'art.114 del D.L.vo n.112 del 1998 circa il conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute , l'art. 123 stesso decreto ha riconosciuto espressamente il mantenimento allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi (da intendere sia amministrativi che giurisdizionali, in difetto di distinzione normativa) per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e simili trattamenti sanitari.
Tesi quest'ultima condivisa dalla più prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito come nel caso di specie la legittimazione passiva spetti esclusivamente al ( Vedi da ultimo Cass. Controparte_1 Sez. L. n. 29311 del 28\12\2011 Rv. 620379 ; Conformi stessa sezione 13/10/2009, n. 21702, n.21703, n.21704, n. 21706, n.21707, del 19/10/2009 n. 22111, del 20/10/2009, n. 22166, del 3/11/2009 n. 23216, n. 23217, del 5/11/2009 n. 23434, del 6/11/2009 n. 23588) .
Venendo al merito, va detto che la CTU medico-legale abbia accertato che
, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto , all'epoca dei Parte_1 fatti era affetto da cecità nell'occhio destro glaucomatoso e che inoltre non vi sia la prova che l'evoluzione della sua patologia glaucomatosa verso la tisi bulbare sia dovuta alle vaccinazioni .
In particolare il perito , sulla base di un esame approfondito del caso anche alla luce della letteratura specialistica aggiornata , ha conclusivamente affermato come :
- il sig. affetto da cecità nell'occhio destro glaucomatoso, a seguito Parte_1 di vaccinazioni anti-COVID-19 ha subito reazioni avverse cutanee e generali, che si sono risolte con terapia medica;
non vi è stata una modificazione apprezzabile del senso della vista all'occhio destro, già affetto da cecità;
- l'ipotesi che l'evoluzione della patologia glaucomatosa verso la tisi bulbare sia dovuta alle vaccinazioni rimane una possibilità e, a causa della sua rarità e della sua indeterminatezza patogenetica, non raggiunge il grado di una probabilità apprezzabile;
- non risultano quindi patologie rientranti nella Tab. A DPR 30.12.1981 n. 834.
Si legge a tale riguardo nella relazione peritale : “ …CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Il sig. attualmente di 51 anni, si è dunque Parte_1 sottoposto a tre vaccinazioni anti-COVID-19 il 12.3.2021, il 2.8.2021 e il 31.12.2021. Egli era una persona poliallergica e dopo queste vaccinazioni ha avuto reazioni allergiche cutanee e generali, che si sono risolte con terapia medica e da cui non residuano esiti permanenti. Ha inoltre riferito il peggioramento delle condizioni visive dell'occhio destro (il sinistro è emmetrope), fino all'attuale protesizzazione. Al momento delle vaccinazioni suddette, le condizioni visive dell'occhio destro erano caratterizzate dagli esiti di un trauma riportato in età giovanile, che aveva richiesto ripetuti interventi e era evoluto con un glaucoma. La storia clinica è ricostruita sulla base delle relazioni mediche redatte nelle precedenti fasi amministrative, tra cui le relazioni dei consulenti tecnici di parte, i quali concordano sul fatto che l'occhio destro fosse in condizione di cecità assoluta già prima della somministrazione della prima dose di vaccino (il CTP dott. a pag. 50 scrive: residua visione Persona_1 "Percezione Luce… Dopo la terza dose di vaccino, anche la percezione luce è completamente scomparsa"; nel parere del Mini-stero della Salute sono riportate la visita oculistica del 12.6.2018, in cui si rileva "VOD: motu manu con cl -3.00 ax 160" e la visita oculistica del 4.9.2020 in cui si riporta "VOD: percezione luce"). Il certificato dell'oculista dell'ospedale di Rimini dell'11.1.2022 con- ferma tale situazione quando ripercorre la storia clinica con VOD pl (percezione della luce) nel 2020. La definizione medico legale di cecità corrisponde alla abolizione totale del senso della forma, e la sussistenza della sola percezione dei movimenti della mano (motu manu) o la sola sensibilità luminosa (percezione luce) comportano quindi il riconoscimento di cecità assoluta, oculare o binocutale. In questo modo si esprimono i criteri per l'applicazione delle tabelle A e B allegati al D.P.R. 23.12.1978 n. 915 e al D.P.R. 30.12.1981 n. 834, la legge 3.4.2001 n. 138 (in cui all'art. 2 si definiscono ciechi totali: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore) e la legge 27.5.1970 n. 382 che afferma: per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce. Si può quindi ritenere che le condizioni funzionali dell'occhio destro fossero già di cecità al momento della somministrazione della prima dose di vaccino anti-COVID-19 e che non vi sia stata una modificazione apprezzabile del senso della vista a seguito delle vaccinazioni anti-COVID-19 di cui si discute. Quanto al nesso causale tra i vaccini anti-COVID-19 e le patologie lamentate, la letteratura medica riporta diversi casi di eventi avversi, reazioni avverse e effetti indesiderati, citati anche dai consulenti tecnici di parte, tra cui le reazioni acute a livello cutaneo o generale. Quanto alle ipotesi di danno oculare, le ripetute visite oculistiche non hanno evidenziato alterazioni vascolari o emorragie dopo le vaccinazioni e l'ipotesi che l'evoluzione della patologia glaucomatosa verso la tisi bulbare sia dovuta alle vaccinazioni rimane una possibilità (così si esprime anche il CTP dott. a pag. 50 delle conclusioni della sua relazione, quando afferma Persona_1 che "a causa della vaccinazione coatta, una serie di meccanismi tossici diversi, determinati dal vaccino, potrebbe aver messo in moto i processi patologici che verosimilmente hanno condotto alla ftisi del bulbo oculare") e a causa della sua rarità e della sua indeterminatezza patogenetica non raggiunge il grado di una probabilità apprezzabile. Infine, sulla base di quanto scritto non risultano patologie rientranti nella Tab. A DPR 30.12.1981 n. 834…”. Poiché le conclusioni della CTU risultano comunque dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il Giudicante ritiene di farle proprie.
Consegue dunque il rigetto della domanda .
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
Sono poste definitivamente a carico della parte ricorrente ( in solido con il convenuto ) anche le spese di CTU, nella misura già liquidata con CP_1 separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 08\07\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il : Controparte_1
1) Rigetta il ricorso .
2) Condanna alla rifusione in favore del convenuto Parte_1 CP_1 delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.588,00 (di cui euro 388,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
3) Pone definitivamente a carico di e in solido del Parte_1 CP_1 convenuto il pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 17\07\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'