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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 592/2021 RG
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione Lavoro composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3)dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria n. 883/2021 pubblicata il 16.04.2021
a istanza di
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Santo Fortunato Barillà (C.F.: ; p.e.c. C.F._2
APPELLANTE Email_1 nei confronti di
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Vizzari (C.F.:
; p.e.c. ; C.F._3 Email_2
APPELLATA
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.07.2018 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la ffinché venisse Controparte_1 accertata la condotta di mobbing ovvero di straining, consistita nel demansionamento, nelle contestazioni disciplinari, nell'isolamento e negli altri comportamenti descritti in ricorso, con conseguente condanna della Società resistente al risarcimento dei danni subiti sia di natura patrimoniale quantificati in € 84.800,00, sia di natura non patrimoniale, quantificati in € 330.000,00.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di essere dipendente della in servizio presso la sede di Controparte_1
Reggio Calabria con inquadramento nel V livello funzionale;
- che in data 01.09.1998 era stato assunto da inquadrato Controparte_2 al IV livello;
- che a seguito di una serie di cessioni e trasformazioni societarie era stato successivamente trasferito a quindi a Controparte_3
a Controparte_4 Controparte_5
- che, messa in liquidazione unitamente agli altri dipendenti a Controparte_5 tempo indeterminato, veniva assunto ex art. 11 c. 4 L.R. Calabria 16.5.2013 n. 24, da Controparte_1
- che sin dalla sua prima assunzione, pur mantenendo il V livello di inquadramento, aveva svolto mansioni di valutatore, istruttore e assistente tecnico che rientravano nel III livello;
- che il valutatore si occupa della valutazione delle richieste di finanziamento, sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti dal bando di riferimento;
l'istruttore istruisce le pratiche verificando la conformità della documentazione acquisita e l'assistente tecnico assiste il beneficiario nelle varie fasi in cui lo stesso dovrà fare richiesta dei vari anticipi, rimborsi, saldi, modifiche del piano degli investimenti, ecc., sino all'effettuazione della cd. visita aziendale per la verifica della conformità dell'investimento;
- che nel mese di ottobre 2013, quando ancora si trovava alle dipendenze di in servizio presso gli uffici di Reggio Calabria, la società Controparte_5 aveva proposto al ricorrente il distacco presso la controllante CP_1
per lo svolgimento delle mansioni di autista nella sede di Catanzaro;
[...]
- che successivamente al suo rifiuto, motivato dal ritenere Controparte_5 ingiusti e ingiustificati il demansionamento e il trasferimento in sede diversa da quella sino ad allora occupata e disagiata in quanto lontana dalla propria residenza, nel mese di dicembre dello stesso anno, reiterava la proposta di distacco presso questa volta per lo svolgimento della mansione di Addetto Controparte_1
Part al Front della sede di Montalto Uffugo, proposta che veniva rifiutata;
- che, in data 28.02.2014, con ordine di servizio n. 67, il datore di lavoro comunicava al lavoratore che dal 03.03.2014 e sino al 30.06.2014 sarebbe stato distaccato presso gli uffici di Reggio Calabria di er occuparsi delle attività Controparte_1 relative al bando Microcredito;
- che gli venivano verbalmente assegnate le mansioni di centralinista, ritenute diverse e inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte;
- che, con atto del 29.4.2014, il distacco, che sarebbe dovuto durare sino al 30.6.2014, veniva revocato con effetto dal giorno precedente e il ricorrente veniva reinviato a prestare la propria attività presso Controparte_5
- che, rientrato in servizio in data 17.10.2014, a seguito di un periodo di assenza per malattia, dopo lunghe trattative con le organizzazioni sindacali i dipendenti di venivano tutti trasferiti a Controparte_5 Controparte_1
- che con l'accordo del 07.10.2014, cui faceva seguito l'accordo di armonizzazione del 10.10.2014, veniva stabilita l'applicazione ai dipendenti del CCNL Credito in luogo del CCNL sino a quel momento in uso, con conseguente riduzione CP_6 della retribuzione e inquadramento dei lavoratori nel livello previsto dal nuovo
CCNL corrispondente alle mansioni prevalentemente svolte al momento del transito da una società all'altra;
- che nel mese di marzo 2015 la emanava una disposizione CP_1 organizzativa con la quale assegnava a ogni dipendente i compiti da espletare nei vari bandi attivi in carico alla Società;
- che, mentre tutti gli altri dipendenti venivano inseriti in più bandi, a lui era ordinato di espletare la propria attività unicamente nell'ambito del bando FUOC del Settore
Lavoro e Politiche Sociali;
- che, di fatto, non gli veniva affidato alcun compito e veniva posto da solo in una stanza il cui arredo era costituito unicamente da una sedia e uno scrittoio;
- che, in data 19.3.2015, riceveva la prima contestazione disciplinare dal datore di lavoro esitato con l'ammonimento contenuto nello stesso Controparte_1 atto con il quale il datore di lavoro dichiarava di non assumere alcun provvedimento disciplinare;
- che in data 28.9.2015 riceveva una seconda contestazione disciplinare in ordine alla quale in data 05.10.2015 forniva le proprie giustificazioni e a cui non faceva seguito alcun provvedimento del datore di lavoro;
- che il 10.2.2016 riceveva dal datore di lavoro una richiesta di chiarimenti, ancora una volta in ordine alla timbratura del cartellino, con la quale veniva informato che gli atti sarebbero stati inviati al Consiglio di Disciplina, ma anche in quella occasione non veniva assunto alcun provvedimento disciplinare nei suoi riguardi;
- che con l'ordine di servizio dell'8.2.2016 veniva nominato "vice addetto al protocollo" per la sede di Reggio Calabria, operativo solo in caso di assenza o impedimento dell'addetto principale;
- che in data 8.4.2016 riceveva una contestazione disciplinare per essersi rifiutato di protocollare atti di ufficio e con provvedimento del 29.04.2016 la CP_1 gli comminava la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio
[...] per un periodo di cinque giorni, fissati dal 23 al 27 maggio 2016;
- che, con ordine di servizio comunicato via e-mail l'11.10.2016, veniva "promosso"
a "primo addetto al protocollo della sede di Reggio Calabria" e successivamente, ad aprile 2017, era assegnato alle funzioni di portineria;
- che, nella stessa data del 11.10.2016 riceveva altra e-mail, sempre dal rag. , Per_1 con la quale gli veniva contestato che durante la pausa pranzo si dilettasse "... nell'arte culinaria che svaria dalla preparazione di crostacei ad altre prelibatezze", ma anche in questo caso, nonostante l'ammonimento nessun provvedimento disciplinare veniva adottato nei suoi riguardi;
- che anche nei periodi successivi era rimasto relegato nella propria stanza a far nulla o quasi;
- che aveva subito emarginazione nel posto di lavoro ed era stato costretto a sottoporsi alle cure di specialisti neurologi dalle quali era emerso un disturbo dell'adattamento;
- che sul piano personale ne era scaturita la compromissione dei suoi rapporti personali con la moglie e i figli;
che era divenuto pigro, disinteressato, insensibile agli stimoli provenienti dal mondo esterno, incapace di coltivare e mantenere qualsivoglia relazione sociale anche con gli amici di vecchia data;
- che si erano deteriorati anche i rapporti con i colleghi d'ufficio che vedeva schierati dalla parte datoriale e dai quali si sentiva emarginato in quanto non più coinvolto nelle attività lavorative svolte dal resto del gruppo;
- che non aveva mantenuto le pregresse mansioni in violazione dell'accordo del
2014, subendo non solo un demansionamento cd. verticale - essendo stato spogliato delle mansioni sin lì svolte proprie del III livello (valutatore, istruttore e assistente tecnico) per essere quindi riportato a quelle del V livello -, ma anche un demansionamento cd. orizzontale, essendo stato assegnato a funzioni, quali quelle di addetto al protocollo, di fatto svuotate di ogni contenuto;
- che, a causa della patologia dalla quale è affetto, è portatore di un danno biologico pari al 40 % del totale;
- che risultava impegnato solo per il 20% del proprio orario lavorativo e, pertanto, il danno poteva essere risarcito in misura pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo in cui il demansionamento si era protratto, compreso tra marzo 2014 e luglio 2018;
- considerato che la retribuzione lorda mensile pari a € 2.000,00 circa, quantificava il risarcimento per il periodo compreso tra marzo 2014 e luglio 2018 in € 84.800,00
(€ 1.600,00 x mesi 53), oltre l'ulteriore risarcimento dovuto qualora il demansionamento dovesse protrarsi ulteriormente;
quantificava poi il danno non patrimoniale in complessivi € 330.000,00, di cui € 220.000,00 per danno biologico,
€ 55.000,00 per danno morale ed € 55.000,00 per danno esistenziale.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda.
Con la sentenza n. 883/2021, depositata il 16.4.2021, il Tribunale di Reggio
Calabria rigettava la domanda del ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, ex dm n. 55/2014, in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA.
Nel merito, il Giudice di primo grado, premetteva che il mobbing ricorre solo laddove sia dimostrata l'esistenza di un danno concretamente verificatosi, eziologicamente riconducibile a comportamenti datoriali connotati da reiterazione, sistematicità e abitualità, nonché da caratteristiche aggressive, denigratorie e vessatorie nei confronti del lavoratore.
Rilevava che nel caso in esame: aveva sottoscritto, in data 12 novembre 2014, un accordo conciliativo dinanzi Pt_1 alla Commissione Provinciale di Conciliazione, con il quale aveva espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa di natura retributiva e risarcitoria connessa al rapporto di lavoro intercorso con incluse le domande relative alla Controparte_5 dequalificazione professionale, ai danni alla salute, al danno da mobbing, al danno esistenziale e a qualunque forma di danno biologico, estendendo altresì tali rinunce anche alla società controllante, controllata o altra società del gruppo;
sulla base di tale accordo e posto che il rapporto di lavoro con è iniziato CP_1 il 21 novembre 2014, tutti i fatti precedenti tale data sono da considerarsi estranei al nuovo rapporto e, comunque, oggetto di rinuncia da parte dello stesso lavoratore;
per quanto concerne il danno biologico che il ricorrente ha inteso collegare alle condotte di mobbing asseritamente poste in essere da , il Giudice ha CP_1 rilevato che la patologia denunciata – ovvero una “sindrome depressiva endoreattiva grave” – risultava già certificata in atti con documentazione medica risalente ai mesi di marzo e aprile 2014, dunque in epoca anteriore all'inizio del rapporto con il nuovo datore di lavoro e, pertanto, la causa della malattia non poteva essere ricollegata alla gestione lavorativa di . CP_1
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal lavoratore per danno da mobbing, in quanto priva del necessario collegamento causale tra il danno lamentato e la condotta del datore di lavoro.
Il Giudice ha, poi, esaminato le contestazioni disciplinari mosse dalla Società al ricorrente, escludendo che esse potessero ritenersi espressive di un intento persecutorio o animate da uno scopo vessatorio e rilevando che una di esse era sfociata nell'irrogazione di una sanzione disciplinare, mai contestata dal Pt_1
Quanto alle ulteriori condotte contestate, il Tribunale ha evidenziato come esse, pur potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, non siano state sanzionate dal datore di lavoro, il quale ha ritenuto di accogliere le giustificazioni fornite dal dipendente, valutando complessivamente la situazione in buona fede.
Sulla base di tali elementi, anche la pretesa risarcitoria fondata sul mobbing collegato alle contestazioni disciplinari è stata ritenuta infondata.
Con riferimento al dedotto demansionamento, il Giudice ha evidenziato come l'inquadramento del ricorrente all'interno di sia avvenuto sulla base CP_1 dell'accordo conciliativo sottoscritto il 12 novembre 2014, nell'ambito di un più ampio piano di riallocazione del personale fondato su accordi collettivi volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
in particolare, ha richiamato l'accordo del 10 ottobre 2014, nel quale – mediante apposite tabelle di equivalenza – era previsto il transito del personale inquadrato nel livello V al livello 1 dell'Area 2 del nuovo contratto applicato.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il non potesse legittimamente Pt_1 rivendicare un diverso inquadramento rispetto a quello pattuito, atteso che lo stesso aveva espressamente accettato tale condizione contrattuale nell'ambito dell'accordo di conciliazione, in un'ottica di conservazione del posto di lavoro.
Alla luce dei parametri previsti dal CCNL Credito, il Giudice ha rilevato che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore – dapprima presso l'ufficio protocollo e, a partire dal 2017, anche nell'ambito del servizio di portineria – rientravano nei profili professionali propri del livello contrattuale di appartenenza.
Di conseguenza, ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria non essendo emersi concreti elementi di demansionamento, né un danno patrimoniale conseguente a tale condizione.
Con riferimento al periodo in cui il ha denunciato una ridotta utilizzazione Pt_1 lavorativa, pari al 20% della giornata lavorativa, lamentando un conseguente demansionamento e parametrando il danno patrimoniale all'80% della retribuzione mensile, il Giudice ha rilevato che, trattandosi di un'azione risarcitoria, incombeva sul ricorrente l'onere di allegare e provare specificamente le conseguenze negative derivanti dalla ridotta utilizzazione.
Il Giudice ha osservato che il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente l'esistenza di danni patrimoniali, sostenendo che il demansionamento aveva inciso negativamente sulla progressione di carriera, sulla retribuzione e sull'arricchimento del proprio bagaglio professionale, ma senza indicare in modo preciso e puntuale quali pregiudizi avesse concretamente subito in ciascuno di tali ambiti.
In assenza di riscontri probatori circa la sussistenza e l'entità del danno lamentato, il Tribunale ha ritenuto non fondata la domanda risarcitoria avanzata dal lavoratore.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito Pt_1 specificati;
resisteva Controparte_1
Il procedimento subiva alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID;
il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.2.2024
Motivi della decisione
L'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice non gli avrebbe consentito di offrire la prova del comportamento datoriale integrante condotte di mobbing e straining, nonché del danno asseritamente derivatone, ritenendo tali domande precluse dalle rinunce contenute nell'accordo sottoscritto il
12.11.2014 con (ente cui è succeduta Controparte_5 Controparte_1 ex art. 11, co. 4, L.R. 16.05.2013 n. 24), in sede protetta avanti alla CP_5
Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Cosenza.
Il suddetto accordo, infatti, alla lett. e) prevedeva la rinuncia da parte del lavoratore, relativamente al rapporto di lavoro subordinato presso la Controparte_7
, ad ogni diritto sia di natura retributiva che risarcitoria per
[...] dequalificazione professionale, per danni ex art. 2043, 2087 c.c., danni alla salute, danno da mobbing, danno esistenziale e qualunque danno biologico, indennità o credito comunque riconducibile al rapporto di lavoro;
inoltre, alla lett. h) il ricorrente accettava che le rinunce di cui all'accordo producessero effetti anche nei confronti del futuro cessionario e rinunciava anche nei confronti della società controllante, controllata o altra società del gruppo ad ogni domanda connessa (lett.
j).
L'appellante deduce la nullità o comunque l'inapplicabilità delle suddette rinunce, sostenendone l'invalidità per contrasto con gli artt. 2113 e 1966 c.c., in quanto relative a diritti indisponibili – come il diritto alla salute – ovvero futuri e pertanto non rinunciabili.
Tuttavia, per il combinato disposto degli artt. 2113 c.c. e 410-411 c.p.c., le rinunce e le transazioni concernenti diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, se contenute in verbali di conciliazione sindacale, giudiziale o amministrativa, non sono impugnabili ai sensi dell'art. 2113, co. 2 e 3, c.c; l'ultimo comma della norma infatti fa salve le conciliazioni svolte nelle forme di cui agli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.
Nel caso in esame, l'accordo sottoscritto in data 12.11.2014 è intervenuto in sede protetta, sicché le rinunce ivi contenute non risultano impugnabili.
Peraltro, l'appellante non ha mai proposto tempestiva impugnazione dell'accordo, né ha fornito prova dell'assenza di effettiva assistenza ovvero della propria inconsapevolezza circa il contenuto delle rinunce. L'appellante ha, quindi, consapevolmente rinunciato a ogni forma di risarcimento del danno subito nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze di Controparte_5
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che poiché il rapporto con inizia con l'assunzione del 21.11.2014 , ciò che è avvenuto in CP_1 precedenza si colloca fuori dal rapporto di lavoro e comunque è stato rinunciato dalla parte ricorrente ogni forma di risarcimento . Lamenta altresì l'appellante che il Giudice abbia erroneamente escluso il nesso eziologico tra la patologia lamentata e la condotta del datore di lavoro, ritenendo la malattia già cristallizzata all'epoca della prima certificazione medica, senza considerare l'aggravamento successivo derivante dai comportamenti imputabili a
. Richiama altresì il principio di continuità del rapporto lavorativo CP_1 tra e , asserendo la legittimazione passiva di CP_5 CP_1 quest'ultima rispetto a pretese sorte in costanza del precedente rapporto.
Tuttavia, ai fini della configurabilità del mobbing devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d)
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. ex multis Cass. 12 dicembre 2018, n. 32151; Cass. 21 maggio 2018, n.
12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 24 novembre 2016, n.
24029; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698). Quanto al concetto di "straining", la
Cassazione ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 3977/2018) che altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie.
In applicazione degli ordinari criteri probatori previsti dall'art 2697 cc, chi agisce chiedendo il ristoro dei danni subiti a causa del mobbing o dello straining deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi in primis la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio.
Dunque, il danno deve essere collegato eziologicamente al comportamento denunciato.
Ciò posto, l'appellante, nell'atto introduttivo del giudizio, riconduce l'origine delle condotte vessatorie ad un periodo antecedente all'instaurazione del rapporto con
, quando era alle dipendenze di e gli furono CP_1 CP_5 proposti distacchi con mansioni inferiori (il primo nel mese di ottobre 2013, il secondo nel mese di dicembre dello stesso anno e l'ultimo con decorrenza 3.3.2014
e fino al 30.06.2014 presso la sede di Reggio Calabria per occuparsi delle attività relative al bando Microcredito).
Sennonchè le prime due proposte sono rimaste senza esito , avendole rifiutate, Pt_1 mentre ha accettato il distacco presso la sede di Reggio Calabria, peraltro durato meno di due mesi (essendo stato revocato con atto del 29.04.2014); il primo certificato medico che attesta la sussistenza di una sindrome depressivo-ansiosa di tipo reattivo risale al 24.3.2014 dunque temporalmente coincidente con l'ultimo distacco adottato nei confronti dell'appellante (3.3.2014).
E' pertanto corretto il rilievo del Tribunale secondo cui “tutto ciò che è avvenuto prima dell'assunzione a si colloca fuori del rapporto di lavoro e CP_1 comunque è stata rinunciata dal ricorrente ogni forma di risarcimento. Inoltre, il primo certificato che diagnostica la malattia è datato marzo/aprile 2014 e pertanto la causa della malattia non è correlabile a , il cui potere datoriale è CP_1 sopravvenuto all'insorgenza della malattia e non può essere stato causa del danno biologico dedotto dal ricorrente “.
A tale motivazione l'appellante ha opposto, oltre alla presunta invalidità ex art. 2113 c.c. del verbale del 12.11.2014 (motivo infondato per quanto già detto sopra),
l'affermazione che la patologia lamentata dal ricorrente non si sarebbe cristallizzata all'epoca della prima certificazione medica, essendosi invece evoluta, aggravandosi, a causa dei denunciati comportamenti del datore di lavoro.
Il motivo così articolato è, prima che infondato (non emergendo nei certificati successivi e sino al 21.02.2018 l'aggravamento della patologia), inammissibile per difetto di specificità , omettendo di riportare e comparare il contenuto delle certificazioni mediche succedutesi nel periodo.
Non è quindi provato alcun peggioramento riconducibile alla condotta del nuovo datore di lavoro, né sussiste nesso causale tra la patologia e fatti successivi all'assunzione presso . Inoltre, le condotte poste in essere CP_1 anteriormente all'instaurazione del nuovo rapporto non sono imputabili a
, e sono comunque oggetto di rinuncia. CP_1
La stessa prova testimoniale articolata nel ricorso riconduce il demansionamento e l'insorgenza della patologia ai primi mesi del 2014.
Quanto alle contestazioni disciplinari, che secondo l'appellante integrerebbero il comportamento mobbizzante di , è emerso in primo grado che CP_1 conseguivano a comportamenti arbitrari e contrari ai doveri d'ufficio tenuti dal.
come tali rilevanti sul piano disciplinare. Pt_1
Peraltro in un solo caso, quando si è rifiutato di operare sul protocollo Pt_1 informatico della sede di Reggio Calabria, gli è stata irrogata una sanzione disciplinare;
alle altre contestazioni disciplinari, invece, non è mai seguita la comminazione di sanzioni da parte del datore di lavoro che ha ritenuto di accettare le giustificazioni addotte dal ricorrente.
A escludere ogni intento vessatorio viene in rilievo che nessuna censura è stata proposta dall'appellante alla sentenza nella parte in cui statuiva : “le altre contestazioni disciplinari sono state mosse : perché il 19.2.2015 aveva chiesto un giorno di ferie ma lo stesso poi era stato in uffcio timbrando solo alla mattina , il
18.9.2015 e il 25.9. 2015 assente a corsi di formazione ma solo dopo addotto di non essere potuto presenziare per problemi di salute e problemi di trasmissione della certificazione medica;
il 21.12.2017 era stato richiamato per aver tenuto il fornello elettrico in ufficio .
Ebbene esse hanno avuto ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare ma le sanzioni non sono state poi comminate solo per una complessiva valutazione datoriale di buona fede prendendo in considerazione elementi addotti dal ricorrente e giustificati, ma non perché i fatti oggettivi fossero palesemente inconsistenti” ..
Quanto al demansionamento, durante il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze di il lavoratore ha svolto mansioni di valutatore delle richieste di CP_5 finanziamento, istruttore delle pratiche e assistente tecnico nelle varie attività di anticipi, rimborsi, saldi, modifiche piani di investimento, non rientranti nel V livello in cui era inquadrato, bensì nel III livello.
Assunto da nsieme ad altri dipendenti, il nuovo datore di Controparte_1 lavoro, in applicazione del CCNL Credito, lo inquadrava nella 2° Area professionale, 1° livello retributivo del CCNL Credito, corrispondente al V livello
CCNL Invitalia, già in uso a CP_5
Nel corso del rapporto di lavoro ha assegnato al dipendente attività CP_1 di reception, di protocollo informatico, di portineria, di ricezione della corrispondenza, di manutenzione ordinaria e straordinaria della vettura aziendale, ossia mansioni proprie del livello in cui era stato inquadrato. Al riguardo, infatti, la declaratoria relativa alla 2° area professionale, 1° livello retributivo prevede tra le attività riconducibili a tale livello quelle svolte dagli “– addetti ai servizi di sportello per la contazione, l'ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;
– addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;
– addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico
e durante il normale orario di lavoro; – addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;
– addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;
– addetti a custodia e vigilanza ai sensi del comma 10 e seguenti dell'art. 109 nonché ai compiti di cui al comma
5; – addetti in via continuativa e prevalente: - alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
- a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1° livello retributivo della 3ª area professionale;
- all'archivio, all'economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell'area di appartenenza;
- alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area professionale;
– i lavoratori/lavoratrici che, nell'ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente – anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale – lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'allestimento, la conduzione, l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti
o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l'individuazione di guasti di facile riparazione.
4. In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.
5. Presso le succursali i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio”. E' evidente, pertanto, che nessun demansionamento può essere addebitato a avendolo impiegato in mansioni rientranti nel 1 ° livello Area 2. CP_1
D'altro canto, è lo stesso ad ammettere che il demansionamento, inteso quale Pt_1 improvvisa e immotivata rimozione dagli incarichi sino ad allora svolti di valutatore, istruttore e assistente tecnico, ha avuto inizio nel corso degli ultimi mesi di servizio alle dipendenze di Controparte_5 subentrata a , nel rispetto degli accordi Controparte_1 CP_5 presi, ha continuato ad impiegarlo nelle mansioni svolte al momento del transito del lavoratore da una società all'altra, cioè in mansioni che non erano più quelle di valutatore, istruttore e assistente tecnico, ma corrispondenti al 1° livello Area 2°.
Quanto alla presunta discriminazione rispetto ai colleghi, l'appellante non ha identificato chi siano i colleghi in questione, né il loro livello di inquadramento o le mansioni svolte, impedendo così ogni valutazione sul punto.
Infine lamenta di essere stato privato quasi completamente di ogni attività e Pt_1 di avere avuto carichi di lavoro con una portata tale da occuparlo per un tempo pari al 20% della sua giornata lavorativa (come risulterebbe da una comunicazione del responsabile del personale, rag. ). Per_1
Sul punto, a integrazione della impugnata sentenza, va rilevato che è arbitrario desumere un utilizzo di ridotto al 20 % della propria giornata lavorativa dalla Pt_1 nota datata 17.2.2016 nella quale , a seguito di un colloquio con Per_1 Pt_1 chiedeva ai referenti dei diversi settori della società informazioni sulla possibilità di coinvolgimento di nei rispettivi progetti;
infatti, posto che è stato Pt_1 Pt_1 addetto anche a mansioni di portineria, quella quota del 20 % non era affatto riferita da all' intera giornata lavorativa, ma al fatto che operasse “ Per_1 Pt_1 parzialmente sul protocollo elettronico (per un 20 % circa della sua giornata lavorativa)” ,
Per di più poco dopo l'anzidetta nota a firma , seguiva contestazione Per_1 disciplinare dell'8 aprile 2016 fondata sul rifiuto dell'appellante di operare sul protocollo informatico, conclusa con l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dallo stipendio per 5 giorni, come già detto non oggetto di impugnazione alcuna.
E' del pari documentalmente provato che allorquando nel 2018 la Società ha richiesto all'appellante di trasmettere i carichi di lavoro sul protocollo elettronico relativi all'anno in corso, questi ha affermato di non aver effettuato alcuna attività non essendogli mai stato richiesto di operare sul protocollo;
tuttavia, è stata prodotta comunicazione del referente di sede, dott. (all. 29 comparsa di Persona_2 primo grado), dalla quale si evince che l'appellante si è spesso assentato dal luogo di lavoro e quelle poche volte in cui era presente si rifiutava di svolgere l'attività lavorativa, sostenendo di non ricordare la password di accesso al sistema.
Tali circostanze, specificamente dedotte dalla resistente, non risultano essere state oggetto di contestazione da parte del nè in primo grado (cfr. note autorizzate Pt_1 depositate a seguito della costituzione di ), nè in appello. CP_1
Si aggiunga che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria anche per l' assenza di prova dei danni subiti (“Il ricorrente lamenta solo < danni patrimoniali, sotto il profilo del danno da demansionamento con conseguenti riflessi negativi sulla carriera, sulla retribuzione e sull'impoverimento e il mancato accrescimento del proprio bagaglio di competenze professionali, possono essere quantificati prendendo come riferimento il dato fornitoci dallo stesso datore di lavoro>. Nulla spiega in concreto di quali pregiudizi alla carriera abbia subito , né sulla retribuzione e neppure quale particolare impoverimento abbia subito.
Dunque l'assenza di comprovati danni esclude comunque ogni profilo di fondatezza di una azione risarcitoria”).
Neppure avverso tale capo della sentenza l'appellante ha articolato specifico motivo di gravame, limitandosi a richiamare la già vista dichiarazione del Rag.
. Per_1
Del pari nessuna censura è stata proposta al rilievo del primo giudice che la circostanza dell' “emarginazione da parte dei colleghi” , su cui il ricorrente chiedeva di assumere la prova , “non può essere addebitata alla società laddove non si vuol provare uno specifico indirizzo in tale senso da parte dei rappresentanti della società; in ogni caso l'emarginazione neppure è descritta concretamente e la prova rimette al teste una valutazione e non fatti materiali”.
Il primo giudice infine, ancora sull'isolamento dai colleghi e sul fatto di essere relegato in una stanza, statuiva :” non appare una circostanza che esprime un intento persecutorio. La stanza è all'interno della sede reggina e il fatto di aver solo una sedia e scrittoio, in mancanza di una disposizione che renda obbligatoria una diversa sistemazione , non può costituire una condizione di illecito trattamento in relazione alle mansioni assegnate “ .
Contro tale valutazione complessiva l'appellante oppone unicamente di avere avuto assegnate anche mansioni di protocollo, ma sul punto non possono non evidenziarsi le criticità nello svolgimento delle stesse, emerse dalla sanzione disciplinare non impugnata dell'8.4.2016 e dalla nota a firma (all. 29) Per_2 sopra riportate .
Per questi motivi
l'appello va interamente rigettato.
Non ricorrono i requisiti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. , non rinvenendosi nell' iniziativa giudiziaria di insistita in appello un abuso del Pt_1 processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda ex DM n. 147/2022.
Si dà atto che viene emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello, ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 883/2021, depositata
[...] il 16.4.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese di questo grado, Controparte_1 che liquida in € 7.119,5 oltre accessori di legge;
- dà atto che viene emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello, ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso, nella camera di consiglio del 26.2.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.Massimo Gullino)
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione Lavoro composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3)dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria n. 883/2021 pubblicata il 16.04.2021
a istanza di
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Santo Fortunato Barillà (C.F.: ; p.e.c. C.F._2
APPELLANTE Email_1 nei confronti di
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Vizzari (C.F.:
; p.e.c. ; C.F._3 Email_2
APPELLATA
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 26.07.2018 conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria la ffinché venisse Controparte_1 accertata la condotta di mobbing ovvero di straining, consistita nel demansionamento, nelle contestazioni disciplinari, nell'isolamento e negli altri comportamenti descritti in ricorso, con conseguente condanna della Società resistente al risarcimento dei danni subiti sia di natura patrimoniale quantificati in € 84.800,00, sia di natura non patrimoniale, quantificati in € 330.000,00.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva:
- di essere dipendente della in servizio presso la sede di Controparte_1
Reggio Calabria con inquadramento nel V livello funzionale;
- che in data 01.09.1998 era stato assunto da inquadrato Controparte_2 al IV livello;
- che a seguito di una serie di cessioni e trasformazioni societarie era stato successivamente trasferito a quindi a Controparte_3
a Controparte_4 Controparte_5
- che, messa in liquidazione unitamente agli altri dipendenti a Controparte_5 tempo indeterminato, veniva assunto ex art. 11 c. 4 L.R. Calabria 16.5.2013 n. 24, da Controparte_1
- che sin dalla sua prima assunzione, pur mantenendo il V livello di inquadramento, aveva svolto mansioni di valutatore, istruttore e assistente tecnico che rientravano nel III livello;
- che il valutatore si occupa della valutazione delle richieste di finanziamento, sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti dal bando di riferimento;
l'istruttore istruisce le pratiche verificando la conformità della documentazione acquisita e l'assistente tecnico assiste il beneficiario nelle varie fasi in cui lo stesso dovrà fare richiesta dei vari anticipi, rimborsi, saldi, modifiche del piano degli investimenti, ecc., sino all'effettuazione della cd. visita aziendale per la verifica della conformità dell'investimento;
- che nel mese di ottobre 2013, quando ancora si trovava alle dipendenze di in servizio presso gli uffici di Reggio Calabria, la società Controparte_5 aveva proposto al ricorrente il distacco presso la controllante CP_1
per lo svolgimento delle mansioni di autista nella sede di Catanzaro;
[...]
- che successivamente al suo rifiuto, motivato dal ritenere Controparte_5 ingiusti e ingiustificati il demansionamento e il trasferimento in sede diversa da quella sino ad allora occupata e disagiata in quanto lontana dalla propria residenza, nel mese di dicembre dello stesso anno, reiterava la proposta di distacco presso questa volta per lo svolgimento della mansione di Addetto Controparte_1
Part al Front della sede di Montalto Uffugo, proposta che veniva rifiutata;
- che, in data 28.02.2014, con ordine di servizio n. 67, il datore di lavoro comunicava al lavoratore che dal 03.03.2014 e sino al 30.06.2014 sarebbe stato distaccato presso gli uffici di Reggio Calabria di er occuparsi delle attività Controparte_1 relative al bando Microcredito;
- che gli venivano verbalmente assegnate le mansioni di centralinista, ritenute diverse e inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte;
- che, con atto del 29.4.2014, il distacco, che sarebbe dovuto durare sino al 30.6.2014, veniva revocato con effetto dal giorno precedente e il ricorrente veniva reinviato a prestare la propria attività presso Controparte_5
- che, rientrato in servizio in data 17.10.2014, a seguito di un periodo di assenza per malattia, dopo lunghe trattative con le organizzazioni sindacali i dipendenti di venivano tutti trasferiti a Controparte_5 Controparte_1
- che con l'accordo del 07.10.2014, cui faceva seguito l'accordo di armonizzazione del 10.10.2014, veniva stabilita l'applicazione ai dipendenti del CCNL Credito in luogo del CCNL sino a quel momento in uso, con conseguente riduzione CP_6 della retribuzione e inquadramento dei lavoratori nel livello previsto dal nuovo
CCNL corrispondente alle mansioni prevalentemente svolte al momento del transito da una società all'altra;
- che nel mese di marzo 2015 la emanava una disposizione CP_1 organizzativa con la quale assegnava a ogni dipendente i compiti da espletare nei vari bandi attivi in carico alla Società;
- che, mentre tutti gli altri dipendenti venivano inseriti in più bandi, a lui era ordinato di espletare la propria attività unicamente nell'ambito del bando FUOC del Settore
Lavoro e Politiche Sociali;
- che, di fatto, non gli veniva affidato alcun compito e veniva posto da solo in una stanza il cui arredo era costituito unicamente da una sedia e uno scrittoio;
- che, in data 19.3.2015, riceveva la prima contestazione disciplinare dal datore di lavoro esitato con l'ammonimento contenuto nello stesso Controparte_1 atto con il quale il datore di lavoro dichiarava di non assumere alcun provvedimento disciplinare;
- che in data 28.9.2015 riceveva una seconda contestazione disciplinare in ordine alla quale in data 05.10.2015 forniva le proprie giustificazioni e a cui non faceva seguito alcun provvedimento del datore di lavoro;
- che il 10.2.2016 riceveva dal datore di lavoro una richiesta di chiarimenti, ancora una volta in ordine alla timbratura del cartellino, con la quale veniva informato che gli atti sarebbero stati inviati al Consiglio di Disciplina, ma anche in quella occasione non veniva assunto alcun provvedimento disciplinare nei suoi riguardi;
- che con l'ordine di servizio dell'8.2.2016 veniva nominato "vice addetto al protocollo" per la sede di Reggio Calabria, operativo solo in caso di assenza o impedimento dell'addetto principale;
- che in data 8.4.2016 riceveva una contestazione disciplinare per essersi rifiutato di protocollare atti di ufficio e con provvedimento del 29.04.2016 la CP_1 gli comminava la sanzione della sospensione dal servizio e dallo stipendio
[...] per un periodo di cinque giorni, fissati dal 23 al 27 maggio 2016;
- che, con ordine di servizio comunicato via e-mail l'11.10.2016, veniva "promosso"
a "primo addetto al protocollo della sede di Reggio Calabria" e successivamente, ad aprile 2017, era assegnato alle funzioni di portineria;
- che, nella stessa data del 11.10.2016 riceveva altra e-mail, sempre dal rag. , Per_1 con la quale gli veniva contestato che durante la pausa pranzo si dilettasse "... nell'arte culinaria che svaria dalla preparazione di crostacei ad altre prelibatezze", ma anche in questo caso, nonostante l'ammonimento nessun provvedimento disciplinare veniva adottato nei suoi riguardi;
- che anche nei periodi successivi era rimasto relegato nella propria stanza a far nulla o quasi;
- che aveva subito emarginazione nel posto di lavoro ed era stato costretto a sottoporsi alle cure di specialisti neurologi dalle quali era emerso un disturbo dell'adattamento;
- che sul piano personale ne era scaturita la compromissione dei suoi rapporti personali con la moglie e i figli;
che era divenuto pigro, disinteressato, insensibile agli stimoli provenienti dal mondo esterno, incapace di coltivare e mantenere qualsivoglia relazione sociale anche con gli amici di vecchia data;
- che si erano deteriorati anche i rapporti con i colleghi d'ufficio che vedeva schierati dalla parte datoriale e dai quali si sentiva emarginato in quanto non più coinvolto nelle attività lavorative svolte dal resto del gruppo;
- che non aveva mantenuto le pregresse mansioni in violazione dell'accordo del
2014, subendo non solo un demansionamento cd. verticale - essendo stato spogliato delle mansioni sin lì svolte proprie del III livello (valutatore, istruttore e assistente tecnico) per essere quindi riportato a quelle del V livello -, ma anche un demansionamento cd. orizzontale, essendo stato assegnato a funzioni, quali quelle di addetto al protocollo, di fatto svuotate di ogni contenuto;
- che, a causa della patologia dalla quale è affetto, è portatore di un danno biologico pari al 40 % del totale;
- che risultava impegnato solo per il 20% del proprio orario lavorativo e, pertanto, il danno poteva essere risarcito in misura pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo in cui il demansionamento si era protratto, compreso tra marzo 2014 e luglio 2018;
- considerato che la retribuzione lorda mensile pari a € 2.000,00 circa, quantificava il risarcimento per il periodo compreso tra marzo 2014 e luglio 2018 in € 84.800,00
(€ 1.600,00 x mesi 53), oltre l'ulteriore risarcimento dovuto qualora il demansionamento dovesse protrarsi ulteriormente;
quantificava poi il danno non patrimoniale in complessivi € 330.000,00, di cui € 220.000,00 per danno biologico,
€ 55.000,00 per danno morale ed € 55.000,00 per danno esistenziale.
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda.
Con la sentenza n. 883/2021, depositata il 16.4.2021, il Tribunale di Reggio
Calabria rigettava la domanda del ricorrente e lo condannava al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, ex dm n. 55/2014, in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA.
Nel merito, il Giudice di primo grado, premetteva che il mobbing ricorre solo laddove sia dimostrata l'esistenza di un danno concretamente verificatosi, eziologicamente riconducibile a comportamenti datoriali connotati da reiterazione, sistematicità e abitualità, nonché da caratteristiche aggressive, denigratorie e vessatorie nei confronti del lavoratore.
Rilevava che nel caso in esame: aveva sottoscritto, in data 12 novembre 2014, un accordo conciliativo dinanzi Pt_1 alla Commissione Provinciale di Conciliazione, con il quale aveva espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa di natura retributiva e risarcitoria connessa al rapporto di lavoro intercorso con incluse le domande relative alla Controparte_5 dequalificazione professionale, ai danni alla salute, al danno da mobbing, al danno esistenziale e a qualunque forma di danno biologico, estendendo altresì tali rinunce anche alla società controllante, controllata o altra società del gruppo;
sulla base di tale accordo e posto che il rapporto di lavoro con è iniziato CP_1 il 21 novembre 2014, tutti i fatti precedenti tale data sono da considerarsi estranei al nuovo rapporto e, comunque, oggetto di rinuncia da parte dello stesso lavoratore;
per quanto concerne il danno biologico che il ricorrente ha inteso collegare alle condotte di mobbing asseritamente poste in essere da , il Giudice ha CP_1 rilevato che la patologia denunciata – ovvero una “sindrome depressiva endoreattiva grave” – risultava già certificata in atti con documentazione medica risalente ai mesi di marzo e aprile 2014, dunque in epoca anteriore all'inizio del rapporto con il nuovo datore di lavoro e, pertanto, la causa della malattia non poteva essere ricollegata alla gestione lavorativa di . CP_1
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso per l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dal lavoratore per danno da mobbing, in quanto priva del necessario collegamento causale tra il danno lamentato e la condotta del datore di lavoro.
Il Giudice ha, poi, esaminato le contestazioni disciplinari mosse dalla Società al ricorrente, escludendo che esse potessero ritenersi espressive di un intento persecutorio o animate da uno scopo vessatorio e rilevando che una di esse era sfociata nell'irrogazione di una sanzione disciplinare, mai contestata dal Pt_1
Quanto alle ulteriori condotte contestate, il Tribunale ha evidenziato come esse, pur potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare, non siano state sanzionate dal datore di lavoro, il quale ha ritenuto di accogliere le giustificazioni fornite dal dipendente, valutando complessivamente la situazione in buona fede.
Sulla base di tali elementi, anche la pretesa risarcitoria fondata sul mobbing collegato alle contestazioni disciplinari è stata ritenuta infondata.
Con riferimento al dedotto demansionamento, il Giudice ha evidenziato come l'inquadramento del ricorrente all'interno di sia avvenuto sulla base CP_1 dell'accordo conciliativo sottoscritto il 12 novembre 2014, nell'ambito di un più ampio piano di riallocazione del personale fondato su accordi collettivi volti alla salvaguardia dei livelli occupazionali;
in particolare, ha richiamato l'accordo del 10 ottobre 2014, nel quale – mediante apposite tabelle di equivalenza – era previsto il transito del personale inquadrato nel livello V al livello 1 dell'Area 2 del nuovo contratto applicato.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che il non potesse legittimamente Pt_1 rivendicare un diverso inquadramento rispetto a quello pattuito, atteso che lo stesso aveva espressamente accettato tale condizione contrattuale nell'ambito dell'accordo di conciliazione, in un'ottica di conservazione del posto di lavoro.
Alla luce dei parametri previsti dal CCNL Credito, il Giudice ha rilevato che le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore – dapprima presso l'ufficio protocollo e, a partire dal 2017, anche nell'ambito del servizio di portineria – rientravano nei profili professionali propri del livello contrattuale di appartenenza.
Di conseguenza, ha ritenuto infondata la pretesa risarcitoria non essendo emersi concreti elementi di demansionamento, né un danno patrimoniale conseguente a tale condizione.
Con riferimento al periodo in cui il ha denunciato una ridotta utilizzazione Pt_1 lavorativa, pari al 20% della giornata lavorativa, lamentando un conseguente demansionamento e parametrando il danno patrimoniale all'80% della retribuzione mensile, il Giudice ha rilevato che, trattandosi di un'azione risarcitoria, incombeva sul ricorrente l'onere di allegare e provare specificamente le conseguenze negative derivanti dalla ridotta utilizzazione.
Il Giudice ha osservato che il ricorrente si era limitato ad affermare genericamente l'esistenza di danni patrimoniali, sostenendo che il demansionamento aveva inciso negativamente sulla progressione di carriera, sulla retribuzione e sull'arricchimento del proprio bagaglio professionale, ma senza indicare in modo preciso e puntuale quali pregiudizi avesse concretamente subito in ciascuno di tali ambiti.
In assenza di riscontri probatori circa la sussistenza e l'entità del danno lamentato, il Tribunale ha ritenuto non fondata la domanda risarcitoria avanzata dal lavoratore.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello per i motivi di seguito Pt_1 specificati;
resisteva Controparte_1
Il procedimento subiva alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza COVID;
il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.2.2024
Motivi della decisione
L'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice non gli avrebbe consentito di offrire la prova del comportamento datoriale integrante condotte di mobbing e straining, nonché del danno asseritamente derivatone, ritenendo tali domande precluse dalle rinunce contenute nell'accordo sottoscritto il
12.11.2014 con (ente cui è succeduta Controparte_5 Controparte_1 ex art. 11, co. 4, L.R. 16.05.2013 n. 24), in sede protetta avanti alla CP_5
Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del
Lavoro di Cosenza.
Il suddetto accordo, infatti, alla lett. e) prevedeva la rinuncia da parte del lavoratore, relativamente al rapporto di lavoro subordinato presso la Controparte_7
, ad ogni diritto sia di natura retributiva che risarcitoria per
[...] dequalificazione professionale, per danni ex art. 2043, 2087 c.c., danni alla salute, danno da mobbing, danno esistenziale e qualunque danno biologico, indennità o credito comunque riconducibile al rapporto di lavoro;
inoltre, alla lett. h) il ricorrente accettava che le rinunce di cui all'accordo producessero effetti anche nei confronti del futuro cessionario e rinunciava anche nei confronti della società controllante, controllata o altra società del gruppo ad ogni domanda connessa (lett.
j).
L'appellante deduce la nullità o comunque l'inapplicabilità delle suddette rinunce, sostenendone l'invalidità per contrasto con gli artt. 2113 e 1966 c.c., in quanto relative a diritti indisponibili – come il diritto alla salute – ovvero futuri e pertanto non rinunciabili.
Tuttavia, per il combinato disposto degli artt. 2113 c.c. e 410-411 c.p.c., le rinunce e le transazioni concernenti diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, se contenute in verbali di conciliazione sindacale, giudiziale o amministrativa, non sono impugnabili ai sensi dell'art. 2113, co. 2 e 3, c.c; l'ultimo comma della norma infatti fa salve le conciliazioni svolte nelle forme di cui agli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.
Nel caso in esame, l'accordo sottoscritto in data 12.11.2014 è intervenuto in sede protetta, sicché le rinunce ivi contenute non risultano impugnabili.
Peraltro, l'appellante non ha mai proposto tempestiva impugnazione dell'accordo, né ha fornito prova dell'assenza di effettiva assistenza ovvero della propria inconsapevolezza circa il contenuto delle rinunce. L'appellante ha, quindi, consapevolmente rinunciato a ogni forma di risarcimento del danno subito nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze di Controparte_5
Pertanto, correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che poiché il rapporto con inizia con l'assunzione del 21.11.2014 , ciò che è avvenuto in CP_1 precedenza si colloca fuori dal rapporto di lavoro e comunque è stato rinunciato dalla parte ricorrente ogni forma di risarcimento . Lamenta altresì l'appellante che il Giudice abbia erroneamente escluso il nesso eziologico tra la patologia lamentata e la condotta del datore di lavoro, ritenendo la malattia già cristallizzata all'epoca della prima certificazione medica, senza considerare l'aggravamento successivo derivante dai comportamenti imputabili a
. Richiama altresì il principio di continuità del rapporto lavorativo CP_1 tra e , asserendo la legittimazione passiva di CP_5 CP_1 quest'ultima rispetto a pretese sorte in costanza del precedente rapporto.
Tuttavia, ai fini della configurabilità del mobbing devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d)
l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr. ex multis Cass. 12 dicembre 2018, n. 32151; Cass. 21 maggio 2018, n.
12437; Cass. 10 novembre 2017, n. 26684; Cass. 24 novembre 2016, n.
24029; Cass. 6 agosto 2014, n. 17698). Quanto al concetto di "straining", la
Cassazione ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 3977/2018) che altro non è se non una forma attenuata di mobbing nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie.
In applicazione degli ordinari criteri probatori previsti dall'art 2697 cc, chi agisce chiedendo il ristoro dei danni subiti a causa del mobbing o dello straining deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e, quindi in primis la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti ove considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio.
Dunque, il danno deve essere collegato eziologicamente al comportamento denunciato.
Ciò posto, l'appellante, nell'atto introduttivo del giudizio, riconduce l'origine delle condotte vessatorie ad un periodo antecedente all'instaurazione del rapporto con
, quando era alle dipendenze di e gli furono CP_1 CP_5 proposti distacchi con mansioni inferiori (il primo nel mese di ottobre 2013, il secondo nel mese di dicembre dello stesso anno e l'ultimo con decorrenza 3.3.2014
e fino al 30.06.2014 presso la sede di Reggio Calabria per occuparsi delle attività relative al bando Microcredito).
Sennonchè le prime due proposte sono rimaste senza esito , avendole rifiutate, Pt_1 mentre ha accettato il distacco presso la sede di Reggio Calabria, peraltro durato meno di due mesi (essendo stato revocato con atto del 29.04.2014); il primo certificato medico che attesta la sussistenza di una sindrome depressivo-ansiosa di tipo reattivo risale al 24.3.2014 dunque temporalmente coincidente con l'ultimo distacco adottato nei confronti dell'appellante (3.3.2014).
E' pertanto corretto il rilievo del Tribunale secondo cui “tutto ciò che è avvenuto prima dell'assunzione a si colloca fuori del rapporto di lavoro e CP_1 comunque è stata rinunciata dal ricorrente ogni forma di risarcimento. Inoltre, il primo certificato che diagnostica la malattia è datato marzo/aprile 2014 e pertanto la causa della malattia non è correlabile a , il cui potere datoriale è CP_1 sopravvenuto all'insorgenza della malattia e non può essere stato causa del danno biologico dedotto dal ricorrente “.
A tale motivazione l'appellante ha opposto, oltre alla presunta invalidità ex art. 2113 c.c. del verbale del 12.11.2014 (motivo infondato per quanto già detto sopra),
l'affermazione che la patologia lamentata dal ricorrente non si sarebbe cristallizzata all'epoca della prima certificazione medica, essendosi invece evoluta, aggravandosi, a causa dei denunciati comportamenti del datore di lavoro.
Il motivo così articolato è, prima che infondato (non emergendo nei certificati successivi e sino al 21.02.2018 l'aggravamento della patologia), inammissibile per difetto di specificità , omettendo di riportare e comparare il contenuto delle certificazioni mediche succedutesi nel periodo.
Non è quindi provato alcun peggioramento riconducibile alla condotta del nuovo datore di lavoro, né sussiste nesso causale tra la patologia e fatti successivi all'assunzione presso . Inoltre, le condotte poste in essere CP_1 anteriormente all'instaurazione del nuovo rapporto non sono imputabili a
, e sono comunque oggetto di rinuncia. CP_1
La stessa prova testimoniale articolata nel ricorso riconduce il demansionamento e l'insorgenza della patologia ai primi mesi del 2014.
Quanto alle contestazioni disciplinari, che secondo l'appellante integrerebbero il comportamento mobbizzante di , è emerso in primo grado che CP_1 conseguivano a comportamenti arbitrari e contrari ai doveri d'ufficio tenuti dal.
come tali rilevanti sul piano disciplinare. Pt_1
Peraltro in un solo caso, quando si è rifiutato di operare sul protocollo Pt_1 informatico della sede di Reggio Calabria, gli è stata irrogata una sanzione disciplinare;
alle altre contestazioni disciplinari, invece, non è mai seguita la comminazione di sanzioni da parte del datore di lavoro che ha ritenuto di accettare le giustificazioni addotte dal ricorrente.
A escludere ogni intento vessatorio viene in rilievo che nessuna censura è stata proposta dall'appellante alla sentenza nella parte in cui statuiva : “le altre contestazioni disciplinari sono state mosse : perché il 19.2.2015 aveva chiesto un giorno di ferie ma lo stesso poi era stato in uffcio timbrando solo alla mattina , il
18.9.2015 e il 25.9. 2015 assente a corsi di formazione ma solo dopo addotto di non essere potuto presenziare per problemi di salute e problemi di trasmissione della certificazione medica;
il 21.12.2017 era stato richiamato per aver tenuto il fornello elettrico in ufficio .
Ebbene esse hanno avuto ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare ma le sanzioni non sono state poi comminate solo per una complessiva valutazione datoriale di buona fede prendendo in considerazione elementi addotti dal ricorrente e giustificati, ma non perché i fatti oggettivi fossero palesemente inconsistenti” ..
Quanto al demansionamento, durante il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze di il lavoratore ha svolto mansioni di valutatore delle richieste di CP_5 finanziamento, istruttore delle pratiche e assistente tecnico nelle varie attività di anticipi, rimborsi, saldi, modifiche piani di investimento, non rientranti nel V livello in cui era inquadrato, bensì nel III livello.
Assunto da nsieme ad altri dipendenti, il nuovo datore di Controparte_1 lavoro, in applicazione del CCNL Credito, lo inquadrava nella 2° Area professionale, 1° livello retributivo del CCNL Credito, corrispondente al V livello
CCNL Invitalia, già in uso a CP_5
Nel corso del rapporto di lavoro ha assegnato al dipendente attività CP_1 di reception, di protocollo informatico, di portineria, di ricezione della corrispondenza, di manutenzione ordinaria e straordinaria della vettura aziendale, ossia mansioni proprie del livello in cui era stato inquadrato. Al riguardo, infatti, la declaratoria relativa alla 2° area professionale, 1° livello retributivo prevede tra le attività riconducibili a tale livello quelle svolte dagli “– addetti ai servizi di sportello per la contazione, l'ammazzettamento, la cernita ed il trasporto di valori;
– addetti al servizio di apertura e chiusura delle cassette di sicurezza;
– addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera, nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico
e durante il normale orario di lavoro; – addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente area professionale;
– addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;
– addetti a custodia e vigilanza ai sensi del comma 10 e seguenti dell'art. 109 nonché ai compiti di cui al comma
5; – addetti in via continuativa e prevalente: - alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
- a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1° livello retributivo della 3ª area professionale;
- all'archivio, all'economato, alla spedizione, ai microfilms, con responsabilità proprie dell'area di appartenenza;
- alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area professionale;
– i lavoratori/lavoratrici che, nell'ambito delle specialità di mestiere esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e prevalente – anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello, oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale – lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'allestimento, la conduzione, l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti
o strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l'individuazione di guasti di facile riparazione.
4. In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista, falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore, lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.
5. Presso le succursali i lavoratori/lavoratrici inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro il limite del normale orario di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo servizio”. E' evidente, pertanto, che nessun demansionamento può essere addebitato a avendolo impiegato in mansioni rientranti nel 1 ° livello Area 2. CP_1
D'altro canto, è lo stesso ad ammettere che il demansionamento, inteso quale Pt_1 improvvisa e immotivata rimozione dagli incarichi sino ad allora svolti di valutatore, istruttore e assistente tecnico, ha avuto inizio nel corso degli ultimi mesi di servizio alle dipendenze di Controparte_5 subentrata a , nel rispetto degli accordi Controparte_1 CP_5 presi, ha continuato ad impiegarlo nelle mansioni svolte al momento del transito del lavoratore da una società all'altra, cioè in mansioni che non erano più quelle di valutatore, istruttore e assistente tecnico, ma corrispondenti al 1° livello Area 2°.
Quanto alla presunta discriminazione rispetto ai colleghi, l'appellante non ha identificato chi siano i colleghi in questione, né il loro livello di inquadramento o le mansioni svolte, impedendo così ogni valutazione sul punto.
Infine lamenta di essere stato privato quasi completamente di ogni attività e Pt_1 di avere avuto carichi di lavoro con una portata tale da occuparlo per un tempo pari al 20% della sua giornata lavorativa (come risulterebbe da una comunicazione del responsabile del personale, rag. ). Per_1
Sul punto, a integrazione della impugnata sentenza, va rilevato che è arbitrario desumere un utilizzo di ridotto al 20 % della propria giornata lavorativa dalla Pt_1 nota datata 17.2.2016 nella quale , a seguito di un colloquio con Per_1 Pt_1 chiedeva ai referenti dei diversi settori della società informazioni sulla possibilità di coinvolgimento di nei rispettivi progetti;
infatti, posto che è stato Pt_1 Pt_1 addetto anche a mansioni di portineria, quella quota del 20 % non era affatto riferita da all' intera giornata lavorativa, ma al fatto che operasse “ Per_1 Pt_1 parzialmente sul protocollo elettronico (per un 20 % circa della sua giornata lavorativa)” ,
Per di più poco dopo l'anzidetta nota a firma , seguiva contestazione Per_1 disciplinare dell'8 aprile 2016 fondata sul rifiuto dell'appellante di operare sul protocollo informatico, conclusa con l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dallo stipendio per 5 giorni, come già detto non oggetto di impugnazione alcuna.
E' del pari documentalmente provato che allorquando nel 2018 la Società ha richiesto all'appellante di trasmettere i carichi di lavoro sul protocollo elettronico relativi all'anno in corso, questi ha affermato di non aver effettuato alcuna attività non essendogli mai stato richiesto di operare sul protocollo;
tuttavia, è stata prodotta comunicazione del referente di sede, dott. (all. 29 comparsa di Persona_2 primo grado), dalla quale si evince che l'appellante si è spesso assentato dal luogo di lavoro e quelle poche volte in cui era presente si rifiutava di svolgere l'attività lavorativa, sostenendo di non ricordare la password di accesso al sistema.
Tali circostanze, specificamente dedotte dalla resistente, non risultano essere state oggetto di contestazione da parte del nè in primo grado (cfr. note autorizzate Pt_1 depositate a seguito della costituzione di ), nè in appello. CP_1
Si aggiunga che il giudice di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria anche per l' assenza di prova dei danni subiti (“Il ricorrente lamenta solo < danni patrimoniali, sotto il profilo del danno da demansionamento con conseguenti riflessi negativi sulla carriera, sulla retribuzione e sull'impoverimento e il mancato accrescimento del proprio bagaglio di competenze professionali, possono essere quantificati prendendo come riferimento il dato fornitoci dallo stesso datore di lavoro>. Nulla spiega in concreto di quali pregiudizi alla carriera abbia subito , né sulla retribuzione e neppure quale particolare impoverimento abbia subito.
Dunque l'assenza di comprovati danni esclude comunque ogni profilo di fondatezza di una azione risarcitoria”).
Neppure avverso tale capo della sentenza l'appellante ha articolato specifico motivo di gravame, limitandosi a richiamare la già vista dichiarazione del Rag.
. Per_1
Del pari nessuna censura è stata proposta al rilievo del primo giudice che la circostanza dell' “emarginazione da parte dei colleghi” , su cui il ricorrente chiedeva di assumere la prova , “non può essere addebitata alla società laddove non si vuol provare uno specifico indirizzo in tale senso da parte dei rappresentanti della società; in ogni caso l'emarginazione neppure è descritta concretamente e la prova rimette al teste una valutazione e non fatti materiali”.
Il primo giudice infine, ancora sull'isolamento dai colleghi e sul fatto di essere relegato in una stanza, statuiva :” non appare una circostanza che esprime un intento persecutorio. La stanza è all'interno della sede reggina e il fatto di aver solo una sedia e scrittoio, in mancanza di una disposizione che renda obbligatoria una diversa sistemazione , non può costituire una condizione di illecito trattamento in relazione alle mansioni assegnate “ .
Contro tale valutazione complessiva l'appellante oppone unicamente di avere avuto assegnate anche mansioni di protocollo, ma sul punto non possono non evidenziarsi le criticità nello svolgimento delle stesse, emerse dalla sanzione disciplinare non impugnata dell'8.4.2016 e dalla nota a firma (all. 29) Per_2 sopra riportate .
Per questi motivi
l'appello va interamente rigettato.
Non ricorrono i requisiti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. , non rinvenendosi nell' iniziativa giudiziaria di insistita in appello un abuso del Pt_1 processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda ex DM n. 147/2022.
Si dà atto che viene emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello, ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 883/2021, depositata
[...] il 16.4.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla le spese di questo grado, Controparte_1 che liquida in € 7.119,5 oltre accessori di legge;
- dà atto che viene emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello, ai fini del pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Così deciso, nella camera di consiglio del 26.2.2024
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.Massimo Gullino)