Ordinanza collegiale 26 gennaio 2022
Sentenza 24 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 26/01/2022, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2022
N. 00144/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Saponara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Monopoli, via Roma n. 199;
contro
Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi, in persona del Prefetto pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-, notificato a mezzo della Stazione dei Carabinieri di Fasano in data 10 ottobre 2017, con il quale il Dirigente dell’Area I bis dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente tesa ad ottenere la revoca del precedente provvedimento n. -OMISSIS-, emesso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 733 del 1931, di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 44 comma 4 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 dicembre 2017 e depositato il 9 gennaio 2018 il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, il provvedimento -OMISSIS-, notificato a mezzo della Stazione dei Carabinieri di Fasano in data 10 ottobre 2017, con il quale il Dirigente dell’Area I bis dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi ha respinto l’istanza presentata dallo stesso tesa ad ottenere la revoca del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 733 del 1931, di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) illegittimità del provvedimento adottato per carenza di motivazione in fatto;
2) eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria, violazione degli artt. 3 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione del principio del legittimo affidamento.
2. Non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Prefettura di Brindisi.
3. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La causa non appare matura per la decisione.
Osserva, in limine, il Collegio che la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio risulta essere stata effettuata direttamente all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brindisi presso la sua sede reale anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce. La stessa è, dunque, da ritenersi nulla ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933 secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio”.
Deve, peraltro, aggiungersi che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato non si è costituita in giudizio sicché non opera la sanatoria ex tunc di cui all’art. 44 comma 3 c.p.a..
4.1 Cionondimeno occorre evidenziare che, con sentenza n. 148 del 9 luglio 2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 44 c.p.a. nella parte in cui lo stesso prevedeva l’inciso “se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”, sulla scorta del rilievo che detta formulazione sacrificasse in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conducesse ad esiti sproporzionati rispetto al fine avuto di mira dal Legislatore.
Ne consegue che, alla luce di detto intervento ortopedico della Consulta, il Giudice Amministrativo è, oggi, sempre tenuto, anche ove la causa della nullità della notifica del ricorso sia imputabile alla parte ricorrente, a concedere alla stessa un termine perentorio per il rinnovo della notifica ritenuta nulla (così mettendola in condizione di evitare il prodursi della relativa decadenza).
Non v’è dubbio, peraltro, che l’efficacia ex tunc della sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale, alla stregua dell’articolo 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non trova, nel caso in esame, limite in “rapporti esauriti”, essendo tuttora pendente il giudizio senza che sia intervenuto alcun giudicato.
4.2 Va, in ultimo, rammentato, per completezza, che la giurisprudenza amministrativa ha, di recente, chiarito che la mancata concessione alla parte di un termine per il rinnovo, in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 148 del 2021, della notifica nulla integra “un’ipotesi di lesione del diritto di difesa, ancorché derivante dall’applicazione di una norma incostituzionale anziché da errore del giudice o vizio di procedura o della decisione” che comporta, ove accertata in sede di appello, l’annullamento della sentenza di prime cure e la conseguente remissione ex art. 105 c.p.a. al giudice di primo grado (Cons. St., sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 8303).
4.3 Nel caso di specie, va, dunque, fissato per il ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a., come da dispositivo, un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per procedere al rinnovo della notifica del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe, fissa al ricorrente ex art. 44 comma 4 c.p.a. il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per procedere al rinnovo della notifica del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.
Fissa per il prosieguo del giudizio nel merito l’udienza pubblica del 27 luglio 2022.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.