Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 14/04/2025, n. 7299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7299 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01941/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1941 del 2023, proposto da NI IN in proprio e IO IN Uno Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dagli Avvocati Ulisse Corea, Margherita Pizzi e Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel Gandolfo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del responsabile dell’area II Servizi al cittadino del Comune Città di Castel Gandolfo, prot. n. 23963/2022 del 21.11.2022, trasmessa via PEC in pari data,
- della nota del Responsabile dell’Area II Servizi al Cittadino del Comune 2 Città di Castel Gandolfo, prot. n. 26573/2022 del 27.12.2022, trasmessa via PEC in pari data;
per la condanna,
previo accertamento dell’obbligo del Comune Città di Castel Gandolfo di dare esecuzione al nulla osta prot. n. 11299/2022 (già rilasciato, in data 8.6.2022, per la voltura della licenza NCC n. 1 del 24.3.2015 in favore della ricorrente), della resistente a dare esecuzione al predetto nulla osta prot. n. 11299/2022, consegnando l’autorizzazione NCC n. 1/2015 in favore della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Gandolfo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 20.1.2023, depositato in data 6.2.2023, NI IN e IO IN Uno Società Cooperativa hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti di Comune Città di Castel Gandolfo per ivi sentir: a) annullare la nota del responsabile dell’area II Servizi al cittadino del Comune Città di Castel Gandolfo, prot. n. 23963/2022 del 21.11.2022, trasmessa via PEC in pari data, nonchè la nota del Responsabile dell’Area II Servizi al Cittadino del Comune 2 Città di Castel Gandolfo, prot. n. 26573/2022 del 27.12.2022, trasmessa via PEC in pari data; b) accertato l’obbligo del Comune Città di Castel Gandolfo di dare esecuzione al nulla osta prot. n. 11299/2022 (già rilasciato, in data 8.6.2022, per la voltura della licenza NCC n. 1 del 24.3.2015 in favore della ricorrente), condannare la resistente a dare esecuzione al predetto nulla osta prot. n. 11299/2022, consegnando l’autorizzazione NCC n. 1/2015 in favore della ricorrente.
Si è costituito in giudizio Comune Città di Castel Gandolfo, contestando la ricostruzione della ricorrente e instando nel rigetto del ricorso.
Con memoria ex art. 73 c.p.a. del 7.3.2025, parte resistente ha allegato e asseverato di aver rilasciato, in favore della ricorrente, la voltura relativa l’autorizzazione NCC n. 1/2015, cosicchè ha sollecitato il Tribunale ad adottare la declaratoria della cessata materia del contendere.
Sul punto, parte ricorrente ha opposto, invece, che essa non avrebbe conseguito il bene della vita cui anela, in quanto l’Amministrazione non gli avrebbe consegnato l’autorizzazione richiesta.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, il presente giudizio nasce dall’esigenza del ricorrente di conseguire la voltura dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente n. 1/2015 di cui è titolare VA UO.
All’esito del procedimento incardinato a tal fine da quest’ultimo, l’Amministrazione ha adottato il nulla osta alla voltura della predetta autorizzazione in favore del ricorrente, senza tuttavia - ed effettivamente - provvedere a porre in essere siffatta voltura. E ciò in quanto, come si evince dalle note in questa sede impugnate, NI IN non aveva mai fatto istanza per ottenere siffatta voltura tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (SUAP).
Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno però depositato, per tal via, l’istanza di voltura e ottenuto il provvedimento del 23.1.2025, dagli stessi non impugnato, che, da un lato, ha ribadito il nulla osta alla voltura per cui è causa e, dall’altro, ha prorogato di un anno la licenza originariamente concessa in favore di VA UO, in riferimento all’autovettura indicata da NI IN.
A fronte dell’istanza rivolta dal Comune all’intestato Tribunale, avente a oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere, i ricorrenti si sono opposti alla stessa, allegando di non aver conseguito il bene della vita, in quanto non sarebbe stata loro consegnata l’autorizzazione ai medesimi intestati.
2. Siffatta doglianza è infondata.
Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, giova osservare come l’art. 9 L. n. 121 del 1992 stabilisca che l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente venga trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all’art. 6 e sia in possesso dei requisiti di legge, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da 5 anni; b) abbia raggiunto il 60° anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.
A ciò deve essere aggiunto come l’art. 8 L.R. 58/1993, nel rispetto dei principi tracciati dalla legge statale di cui si è detto, preveda, a sua volta, che la licenza per lo svolgimento dell’attività di N.C.C., acquista dal titolare a seguito di bando di pubblico concorso, possa essere trasferita ad altro soggetto purchè vi sia la richiesta in tal senso del primo e il possesso dei requisiti di idoneità del secondo.
L’art. 82 C.d.S. prevede, poi, che il veicolo da adibire a servizio di N.C.C. e taxi debba essere immatricolato dalla Motorizzazione (UPMC) con la dizione “per uso di terzi”, con conseguente annotazione sulla carta (o documento unico) di circolazione. A tale ultimo fine, l’UPMC deve avere verificato che il richiedente possa effettuare il servizio di taxi o NCC.
Di qui la necessità di un duplice passaggio: da un lato, il rilascio di un nulla osta (e ciò perché, ai fini della predetta immatricolazione, è necessario indicare il numero dell’autorizzazione/licenza oggetto del trasferimento); dall’altro, ad avvenuta immatricolazione del veicolo a nome del soggetto subentrante, quest’ultimo ottiene il subentro nell’autorizzazione / a suo tempo rilasciata al trasferente.
Alla luce di quanto precede, la norma primaria esclude, quindi, che l’Amministrazione possa rilasciare in favore del subentrante un’autonoma autorizzazione, potendo la stessa, al ricorrere dei presupposti di legge, procedere alla mera volturazione.
Come pure chiarito dal Comune con la memoria ex art. 73 c.p.a., depositata in data 7.3.2025, il titolo in parola è unico ed esso può solo essere volturato in favore di terzi, senza che sussista, a carico dell’Amministrazione, l’obbligo di consegna del documento in favore del soggetto subentrante.
A ciò deve essere aggiunto come parte resistente abbia versato in atti la richiesta di chiarimenti di Roma Capitale del 4.3.2025 che, a sua volta, è stata sollecitata dai ricorrenti per ottenere l’accesso ai varchi ZTL, sul presupposto per il quale quest’ultimi sono titolare dell’autorizzazione per cui è causa.
Né, a conclusioni opposte, può addivenirsi sulla base della circostanza per la quale le precedenti autorizzazioni rilasciate in favore dei precedenti titolari – e versate in atti dalla ricorrente – avrebbero tenore diverso. In tale ultimo caso, infatti, si tratta di autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione direttamente in favore dell’originario titolare, all’esito della procedura concorsuale mentre, nel caso di specie, trattasi di subentro di un terzo all’originaria autorizzazione e quindi non di nuovo rilascio della stessa a seguito di gara, bensì di voltura dell’autorizzazione rilasciata ad altro soggetto.
Alla luce di quanto precede, il descritto provvedimento del 23.1.2025, accordando al privato il bene della vita richiesta (effettiva voltura dell’autorizzazione de qua ), induce il Collegio a dichiarare cessata tra le parti la materia del contendere.
3. In ogni caso, anche a voler, per mera ipotesi, ma così non è, prescindere da quanto appena detto, i ricorrenti non hanno impugnato il descritto provvedimento del 23.1.2025, cosicchè essi non avrebbero più interesse a ottenere la caducazione delle note in questa sede gravate, risultando le stesse superate dal provvedimento in parola.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Al riguardo, avendo le parti ricorrenti presentato l’istanza di voltura in ordine alla richiamata autorizzazione solamente nelle more del giudizio e avendo, in modo infondato, contestato la cessata materia del contendere, gli stessi devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata, tra le parti, la materia del contendere.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 1.000,00, oltre oneri di legge,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO