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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2024, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
All'udienza del 23.04.2024 è presente l'Avv. Pernice per parte attrice, il quale discute la controversia e precisa le conclusioni, insistendo nelle proprie domande, eccezioni e difese di cui agli atti di causa e riportandosi, in particolare, alle note conclusive trasmesse. Nessuno è presente per la convenuta.
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020
TRA
, in pp. e n.q. di erede di , e , n.q. di Parte_1 Persona_1 Parte_2
erede di (Avv. Fabio Pernice) Persona_1
attori
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Alberto Controparte_1
Affatigato)
convenuta
Oggetto: Domanda di condanna al pagamento di somme.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da e , in Parte_1 Parte_2
pp. e n.q. (il primo) e n.q. di erede di (la seconda), con atto di citazione del Persona_1
27.12.2019, condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.323,98, oltre maggiorazioni come previste dai titoli e interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla scadenza dei buoni al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la convenuta alla rifusione nei confronti di parte attrice della metà delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 1.900,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e dichiara compensate la restante metà;
- Pone le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, in capo alle parti nella misura del 50%
ciascuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.12.2019 in proprio e n.q. di amministratore di Parte_1
sostegno della madre , agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio Persona_1
diritto a scambiare e riscuotere la somma pari al valore di rimborso di 19 buoni postali fruttiferi a termine sottoscritti dalla madre dal 1993 al 2001 per un valore complessivo di € 31.000,00 circa, oltre interessi, casualmente rinvenuti dallo stesso nel 2018 nell'abitazione della madre, già incapace di intendere e di volere.
Costituendosi in giudizio la società ha eccepito la duplicazione di 4 dei buoni CP_1
richiesti, l'interposto rimborso di altri 5 e comunque la prescrizione di tutti i titoli;
parte convenuta ha, quindi, contestato le avverse difese, controdeducendovi puntualmente.
Intervenuto, nelle more del giudizio, il decesso di , con comparsa di intervento Persona_1
volontario si è costituita in giudizio, oltre a , in proprio e n.q. di erede della madre, Parte_1
anche anch'ella n.q. erede del genitore, insistendo nelle domande ed eccezioni già Parte_2
spiegate.
Svolte le superiori premesse in fatto, la soluzione della presente controversia deve necessariamente riposare – quantomeno in parte –, attesa la specificità della materia, sulle conclusioni cui è
pervenuto il nominato Ctu.
Dopo una puntuale ricostruzione della vicenda e delle difese delle parti e una breve introduzione della disciplina oggetto di causa, sulla scorta della documentazione in atti, il perito ha innanzitutto confermato che tutti i buoni di cui parte attrice ha chiesto il rimborso sono “a termine”: si tratta di buoni per i quali è prevista una scadenza precisa, che producono interessi a far data dalla loro emissione, per poi diventare infruttiferi a partire dalla scadenza degli stessi.
Tanto premesso, il Ctu ha provveduto alla puntuale analisi dei 19 buoni indicati nell'atto di citazione e ha, innanzitutto, constatato che 4 dei titoli prodotti in giudizio in allegato alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. 2 atto citazione) non risultano compresi né tra i
19 precipuamente indicati in atto di citazione né tra quelli descritti nell'elenco di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà stessa.
Nel dettaglio, si tratta dei buoni: da L.
5.000.000 serie AE n. 03.771.658 13 emesso il 16.05.1996;
da L.
5.000.000 serie AA1 n. 03.771.740 13 emesso il 26.03.1996; da L. 5.000.000 (€ 2.582,28) serie AA1 n. 03.771.741 13 emesso il 26.03.1996; da L. 500.000 (€ 258,22) serie AA2 n.
00.128.109 11 emesso il 19.05.2001.
Consegue da ciò che siffatti titoli, non oggetto di domanda, non saranno oggetto di indagine.
Fermo quanto precede, il Ctu, sulla scorta del quadro probatorio a disposizione e facendo applicazione delle disposizioni di cui alla specifica normativa applicabile al caso in esame, ha riferito che “i titoli menzionati ai nn. 14, 15, 16, 17 sono una mera duplicazione dei titoli elencati ai
nn. 10,11,12 e 13 dei medesimi documenti (atto di citazione e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio)”, ragione per cui i primi 4 non sono stati oggetto di analisi.
Sempre secondo gli accertamenti del perito di nomina giudiziaria, “con riferimento ai buoni di cui ai nn. 1,2,3, 18 e 19 dell'elenco di cui all'atto di citazione, sono state riscontrate delle ricevute/schermate di provenienza da che attestano l'avvenuta duplicazione e Controparte_1
successiva attribuzione di nuova numerazione;
per i medesimi buoni, inoltre, è stato riscontrato
l'avvenuto rimborso”.
Il Ctu ha specificato finanche le date degli accertati rimborsi, id est 01.02.2006; 24.11.2004;
01.02.2006; 02.02.2006 e 23.10.2010.
Analizzando, dunque, i titoli indicati in atto di citazione, con esclusione di quelli non indicati né
nell'atto introduttivo né nell'elenco di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio – di cui ha,
comunque, attestato la prescrizione – e di quelli duplicati (nn. 14, 15, 16, 17) e del n. 19, il Ctu ne ha acclarato l'intervenuta prescrizione. Quanto al n. 19, il perito ha concluso nel senso che detto titolo, il cui termine di prescrizione scadeva il 23/10/2020, è stato rimborsato da in data 23/10/2010. Controparte_1
Nondimeno, parte attrice eccepisce la responsabilità di per due ordini di violazioni: la CP_1
mancata indicazione delle informazioni sul retro dei BPF emessi prima del 2000 e la mancata
Orga consegna del c.d. “foglio informativo” riportante le principali caratteristiche dei di cui al D.M.
19/12/2000 per quelli emessi nel 2001.
Ora, fermo quanto precede, l'unico buono emesso prima del 2000, che non è stato incluso dal Ctu tra quelli rimborsati (id est i nn. 1, 2,3 e 18) è il n. 4 secondo la numerazione di cui all'atto di citazione, da L. 5.000.000 (€ 2.582,28) serie AE n. 03.771.651 13 emesso il 06.12.1995, all. fronte e retro alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (pgg. 9 e 10).
Ebbene, dall'analisi documentale del buono in oggetto emerge che sul retro figura il timbro con il quale viene specificata la serie “AE” con l'indicazione che “l'importo raddoppia dopo 8 anni e triplica dopo 12 al lordo della ritenute erariali”; sempre sul retro risulta la dicitura “Buono postale fruttifero a termine emesso il 06.12.1995” e la stampigliatura della data in alto sul bordo destro
(06.12.1995).
Appare pacifico, dunque, che il BFP de quo appartiene alla serie a termine “AE”, considerando che, alla data di emissione la stessa era l'unica vigente per i BFP a termine.
Al riguardo, si sottolinea che i BFP della serie AE venivano emessi sulla base del D.M. del
13/10/1995, il quale, all'art. 9, così stabilisce: “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di
otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo
pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso”.
Per effetto del D.M. del 19/12/2000, l'originario termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza veniva esteso alla durata ordinaria decennale, di guisa che il buono in questione emesso il 06.12.1995 risulta scaduto a dicembre 2017.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per il mancato rimborso dei buoni per la violazione
Contr degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza richiesti dal c.c. e dal per la mancata consegna del c.d. “foglio informativo”, riportante le principali caratteristiche dei BPF di cui al D.M.
19/12/2000 per quelli emessi nel 2001, deve precisarsi che i BPF interessati sono esclusivamente
(sempre secondo la numerazione dell'atto di citazione) i nn. dal 5 al 13. Ebbene, l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 stabilisce che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza e l'art. 3 prevede che per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; l'art. 6 stabilisce, poi, l'obbligo in capo a di esporre al pubblico le condizioni pratiche, CP_3
rinviando al foglio informativo che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.
Detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell'attività dell'intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti – quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza.
In questa prospettiva, non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base ad una serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria.
Del resto, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico d'informazione,
con la conseguenza che la violazione di tale regola comporta in via presuntiva l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono.
In buona sostanza, al momento della consegna dei buoni, è tenuta a consegnare ai CP_1
clienti anche il Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, tra le quali la sua durata - obbligo imposto fin dal 2000 da un decreto ministeriale
-, violando, in caso contrario, il principio generale di correttezza e buona fede, oltre che il dovere di diligenza professionale, da cui deriva la condanna al risarcimento dei danni subìti dai risparmiatori,
pari al capitale investito e agli interessi pattiziamente dovuti. La mancata consegna del foglio illustrativo, tenendo conto del fatto che il Buono Fruttifero
postale non reca alcuna indicazione sulla durata e/o sulla scadenza dell'investimento, non consente al risparmiatore di prendere cognizione della data di scadenza dei buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione e non si può pretendere che il contraente debba andare a ricavare le condizioni del contratto dalla Gazzetta Ufficiale, che, per sua natura, costituisce una fonte di cognizione di leggi e provvedimenti con forza di legge, e non certo la fonte di cognizione delle condizioni negoziali di contratti di sottoscrizione titoli.
Né può ritenersi che il deficit informativo possa essere stato sanato dalla pubblicazione sul sito internet della e nei locali delle delle condizioni Organizzazione_2 Controparte_1
del prestito e ciò in quanto solo la consegna di quel documento specifico su supporto durevole avrebbe reso pienamente edotto l'investitore delle condizioni dell'investimento anche in epoca
Orga successiva alla sottoscrizione, tanto più nell'ipotesi – che ricorre in concreto – in cui i non riportano descrizione alcuna delle relative qualità, né indicano la scadenza.
Deriva da tanto che deve rimborsare agli attori il valore nominale dei Buoni Fruttiferi CP_1
Postali nn. da 5 a 13 e i relativi interessi maturati, anche se è spirato il decennio della prescrizione,
non avendo essa dimostrato di aver consegnato – come era suo preciso obbligo – alla de cuius, alla sottoscrizione, il Foglio Informativo Analitico, recante caratteristiche e scadenza degli investimenti.
Spetta, dunque, agli attori l'importo complessivo di € 2.323,98 (pari alla somma del valore di ciascun titolo - € 258,22 - per il numero degli stessi (9)), sul quale vanno calcolati gli interessi come pattiziamente determinati.
Conclusivamente, in considerazione della peculiarità e complessità della materia di indagine e della liquidazione di una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta dagli attori, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in misura della metà; parte convenuta va condannata a rifondere agli attori il restante 50%, liquidato, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.900,00, di cui € 272,50 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione. Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 aprile 2024
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina
IL G.O.P.
Dopo camera di consiglio, provvede come di seguito, ad ore 15.15.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 117 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020
TRA
, in pp. e n.q. di erede di , e , n.q. di Parte_1 Persona_1 Parte_2
erede di (Avv. Fabio Pernice) Persona_1
attori
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Alberto Controparte_1
Affatigato)
convenuta
Oggetto: Domanda di condanna al pagamento di somme.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande spiegate da e , in Parte_1 Parte_2
pp. e n.q. (il primo) e n.q. di erede di (la seconda), con atto di citazione del Persona_1
27.12.2019, condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 2.323,98, oltre maggiorazioni come previste dai titoli e interessi sulla somma anno per anno rivalutata a decorrere dalla scadenza dei buoni al saldo;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la convenuta alla rifusione nei confronti di parte attrice della metà delle spese di giudizio, liquidate d'ufficio in complessivi € 1.900,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, e dichiara compensate la restante metà;
- Pone le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, in capo alle parti nella misura del 50%
ciascuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.12.2019 in proprio e n.q. di amministratore di Parte_1
sostegno della madre , agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio Persona_1
diritto a scambiare e riscuotere la somma pari al valore di rimborso di 19 buoni postali fruttiferi a termine sottoscritti dalla madre dal 1993 al 2001 per un valore complessivo di € 31.000,00 circa, oltre interessi, casualmente rinvenuti dallo stesso nel 2018 nell'abitazione della madre, già incapace di intendere e di volere.
Costituendosi in giudizio la società ha eccepito la duplicazione di 4 dei buoni CP_1
richiesti, l'interposto rimborso di altri 5 e comunque la prescrizione di tutti i titoli;
parte convenuta ha, quindi, contestato le avverse difese, controdeducendovi puntualmente.
Intervenuto, nelle more del giudizio, il decesso di , con comparsa di intervento Persona_1
volontario si è costituita in giudizio, oltre a , in proprio e n.q. di erede della madre, Parte_1
anche anch'ella n.q. erede del genitore, insistendo nelle domande ed eccezioni già Parte_2
spiegate.
Svolte le superiori premesse in fatto, la soluzione della presente controversia deve necessariamente riposare – quantomeno in parte –, attesa la specificità della materia, sulle conclusioni cui è
pervenuto il nominato Ctu.
Dopo una puntuale ricostruzione della vicenda e delle difese delle parti e una breve introduzione della disciplina oggetto di causa, sulla scorta della documentazione in atti, il perito ha innanzitutto confermato che tutti i buoni di cui parte attrice ha chiesto il rimborso sono “a termine”: si tratta di buoni per i quali è prevista una scadenza precisa, che producono interessi a far data dalla loro emissione, per poi diventare infruttiferi a partire dalla scadenza degli stessi.
Tanto premesso, il Ctu ha provveduto alla puntuale analisi dei 19 buoni indicati nell'atto di citazione e ha, innanzitutto, constatato che 4 dei titoli prodotti in giudizio in allegato alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all. 2 atto citazione) non risultano compresi né tra i
19 precipuamente indicati in atto di citazione né tra quelli descritti nell'elenco di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà stessa.
Nel dettaglio, si tratta dei buoni: da L.
5.000.000 serie AE n. 03.771.658 13 emesso il 16.05.1996;
da L.
5.000.000 serie AA1 n. 03.771.740 13 emesso il 26.03.1996; da L. 5.000.000 (€ 2.582,28) serie AA1 n. 03.771.741 13 emesso il 26.03.1996; da L. 500.000 (€ 258,22) serie AA2 n.
00.128.109 11 emesso il 19.05.2001.
Consegue da ciò che siffatti titoli, non oggetto di domanda, non saranno oggetto di indagine.
Fermo quanto precede, il Ctu, sulla scorta del quadro probatorio a disposizione e facendo applicazione delle disposizioni di cui alla specifica normativa applicabile al caso in esame, ha riferito che “i titoli menzionati ai nn. 14, 15, 16, 17 sono una mera duplicazione dei titoli elencati ai
nn. 10,11,12 e 13 dei medesimi documenti (atto di citazione e dichiarazione sostitutiva di atto
notorio)”, ragione per cui i primi 4 non sono stati oggetto di analisi.
Sempre secondo gli accertamenti del perito di nomina giudiziaria, “con riferimento ai buoni di cui ai nn. 1,2,3, 18 e 19 dell'elenco di cui all'atto di citazione, sono state riscontrate delle ricevute/schermate di provenienza da che attestano l'avvenuta duplicazione e Controparte_1
successiva attribuzione di nuova numerazione;
per i medesimi buoni, inoltre, è stato riscontrato
l'avvenuto rimborso”.
Il Ctu ha specificato finanche le date degli accertati rimborsi, id est 01.02.2006; 24.11.2004;
01.02.2006; 02.02.2006 e 23.10.2010.
Analizzando, dunque, i titoli indicati in atto di citazione, con esclusione di quelli non indicati né
nell'atto introduttivo né nell'elenco di cui alla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio – di cui ha,
comunque, attestato la prescrizione – e di quelli duplicati (nn. 14, 15, 16, 17) e del n. 19, il Ctu ne ha acclarato l'intervenuta prescrizione. Quanto al n. 19, il perito ha concluso nel senso che detto titolo, il cui termine di prescrizione scadeva il 23/10/2020, è stato rimborsato da in data 23/10/2010. Controparte_1
Nondimeno, parte attrice eccepisce la responsabilità di per due ordini di violazioni: la CP_1
mancata indicazione delle informazioni sul retro dei BPF emessi prima del 2000 e la mancata
Orga consegna del c.d. “foglio informativo” riportante le principali caratteristiche dei di cui al D.M.
19/12/2000 per quelli emessi nel 2001.
Ora, fermo quanto precede, l'unico buono emesso prima del 2000, che non è stato incluso dal Ctu tra quelli rimborsati (id est i nn. 1, 2,3 e 18) è il n. 4 secondo la numerazione di cui all'atto di citazione, da L. 5.000.000 (€ 2.582,28) serie AE n. 03.771.651 13 emesso il 06.12.1995, all. fronte e retro alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (pgg. 9 e 10).
Ebbene, dall'analisi documentale del buono in oggetto emerge che sul retro figura il timbro con il quale viene specificata la serie “AE” con l'indicazione che “l'importo raddoppia dopo 8 anni e triplica dopo 12 al lordo della ritenute erariali”; sempre sul retro risulta la dicitura “Buono postale fruttifero a termine emesso il 06.12.1995” e la stampigliatura della data in alto sul bordo destro
(06.12.1995).
Appare pacifico, dunque, che il BFP de quo appartiene alla serie a termine “AE”, considerando che, alla data di emissione la stessa era l'unica vigente per i BFP a termine.
Al riguardo, si sottolinea che i BFP della serie AE venivano emessi sulla base del D.M. del
13/10/1995, il quale, all'art. 9, così stabilisce: “I buoni della nuova serie speciale avranno durata di
otto o dodici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale, un interesse lordo
pari, rispettivamente, ad uno o due volte il capitale stesso”.
Per effetto del D.M. del 19/12/2000, l'originario termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza veniva esteso alla durata ordinaria decennale, di guisa che il buono in questione emesso il 06.12.1995 risulta scaduto a dicembre 2017.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per il mancato rimborso dei buoni per la violazione
Contr degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza richiesti dal c.c. e dal per la mancata consegna del c.d. “foglio informativo”, riportante le principali caratteristiche dei BPF di cui al D.M.
19/12/2000 per quelli emessi nel 2001, deve precisarsi che i BPF interessati sono esclusivamente
(sempre secondo la numerazione dell'atto di citazione) i nn. dal 5 al 13. Ebbene, l'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 stabilisce che i diritti derivanti dai buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di 10 anni dalla scadenza e l'art. 3 prevede che per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento; l'art. 6 stabilisce, poi, l'obbligo in capo a di esporre al pubblico le condizioni pratiche, CP_3
rinviando al foglio informativo che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto.
Detto corredo informativo è a contenuto predeterminato ed è posto a garanzia della trasparenza dell'attività dell'intermediario nonché a tutela della consapevole volontà del risparmiatore, il quale deve essere messo nelle condizioni di comprendere correttamente – e ciò a prescindere dal grado di istruzione e/o da pregresse esperienze in analoghi investimenti – quali siano le caratteristiche del buono acquistato, tra cui la sua scadenza.
In questa prospettiva, non ha rilevanza dirimente la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base ad una serie di appartenenza, in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria.
Del resto, la prescrizione dell'obbligo informativo assolve alla funzione di dotare il cliente della conoscenza precisa del prodotto acquistato presso un ente sul quale grava il carico d'informazione,
con la conseguenza che la violazione di tale regola comporta in via presuntiva l'esistenza di un nesso di causalità tra l'omissione e la perdita subita per inutile decorso del termine di scadenza del buono.
In buona sostanza, al momento della consegna dei buoni, è tenuta a consegnare ai CP_1
clienti anche il Foglio Informativo Analitico, contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento, tra le quali la sua durata - obbligo imposto fin dal 2000 da un decreto ministeriale
-, violando, in caso contrario, il principio generale di correttezza e buona fede, oltre che il dovere di diligenza professionale, da cui deriva la condanna al risarcimento dei danni subìti dai risparmiatori,
pari al capitale investito e agli interessi pattiziamente dovuti. La mancata consegna del foglio illustrativo, tenendo conto del fatto che il Buono Fruttifero
postale non reca alcuna indicazione sulla durata e/o sulla scadenza dell'investimento, non consente al risparmiatore di prendere cognizione della data di scadenza dei buoni così da rendergli ignoto il termine di decorrenza della prescrizione e non si può pretendere che il contraente debba andare a ricavare le condizioni del contratto dalla Gazzetta Ufficiale, che, per sua natura, costituisce una fonte di cognizione di leggi e provvedimenti con forza di legge, e non certo la fonte di cognizione delle condizioni negoziali di contratti di sottoscrizione titoli.
Né può ritenersi che il deficit informativo possa essere stato sanato dalla pubblicazione sul sito internet della e nei locali delle delle condizioni Organizzazione_2 Controparte_1
del prestito e ciò in quanto solo la consegna di quel documento specifico su supporto durevole avrebbe reso pienamente edotto l'investitore delle condizioni dell'investimento anche in epoca
Orga successiva alla sottoscrizione, tanto più nell'ipotesi – che ricorre in concreto – in cui i non riportano descrizione alcuna delle relative qualità, né indicano la scadenza.
Deriva da tanto che deve rimborsare agli attori il valore nominale dei Buoni Fruttiferi CP_1
Postali nn. da 5 a 13 e i relativi interessi maturati, anche se è spirato il decennio della prescrizione,
non avendo essa dimostrato di aver consegnato – come era suo preciso obbligo – alla de cuius, alla sottoscrizione, il Foglio Informativo Analitico, recante caratteristiche e scadenza degli investimenti.
Spetta, dunque, agli attori l'importo complessivo di € 2.323,98 (pari alla somma del valore di ciascun titolo - € 258,22 - per il numero degli stessi (9)), sul quale vanno calcolati gli interessi come pattiziamente determinati.
Conclusivamente, in considerazione della peculiarità e complessità della materia di indagine e della liquidazione di una somma sensibilmente inferiore rispetto a quella richiesta dagli attori, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite in misura della metà; parte convenuta va condannata a rifondere agli attori il restante 50%, liquidato, in difetto di notula, in proporzione alla condanna e non alla somma domandata, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.900,00, di cui € 272,50 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione. Le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 23 aprile 2024
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina