Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 301/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Cavour - Cond. “Sirio”,presso Parte_1 lo studio dell'avv. Mazza Manlio (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via E.P. Murmura snc con gli avv.ti Triolo E Ettore e Gianfranco Esposito (PEC: ; Email_2
t) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti Email_4
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16.3.2021, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede al fine di ottenere, la declaratoria di illegittimità dell'iniziativa recuperatoria intrapresa, da parte dell' convenuto, per le indennità di malattia corrisposte per i periodi dal 9.01.2017 CP_1 al 17.02.2017 e dall'11.1.2016 al 20.10.2016, per l'effetto delle cancellazioni di giornate di lavoro in agricoltura. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- accertare e dichiarare che per le causali in premessa indicate il Sig. nulla deve all Parte_1 Controparte_1
.
[...]
1
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, instando per la reiezione della domanda attorea ed eccependo preliminarmente l'intervenuta decadenza del ricorrente dal potere d'introdurre la presente azione giudiziale, non prima di aver precisato come l'azione recuperatoria contrastata dal ricorrente discenda dal disconoscimento conseguente a verbale ispettivo dell'azienda agricola/datrice di lavoro del ricorrente - delle giornate svolte dallo stesso in qualità di bracciante agricolo. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'eccezione avversaria poc'anzi richiamata merita accoglimento.
3. Come correttamente rilevato dall'Ente previdenziale, a seguito del disconoscimento di giornate lavorative in agricoltura insorge a carico dell'interessato l'onere di contrastare la determinazione adottata da mediante la proposizione di un ricorso amministrativo CP_1
(nelle forme previste dall'art. 11, d. lgs. 375/1993) ovvero – in mancanza – dell'azione giudiziaria contemplata dall'art. 22 del d. l. 7/1970, convertito nella l. 83/1970, secondo il quale «contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore [oggi: il Giudice del Lavoro] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».
4. Orbene, tenendo sempre a mente il suddetto termine, appunto pari a centoventi giorni, risulta essenziale – al fine di comprendere il dies a quo della sua decorrenza – valutare il momento in corrispondenza del quale il provvedimento di cancellazione dalle liste dei lavoratori agricoli (reso noto nelle forme telematiche stabilite dall'art. 38, VII c., d. l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, giusta il quale «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con CP_1 le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione») abbia acquisito natura definitiva.
5. Ciò è avvenuto, con riferimento alla posizione del ricorrente, il 15/06/2020.
6. La pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali di variazione, infatti, è stata adempiuta (e documentata) da – senza incontrare alcuna controdeduzione ex CP_1 adverso – dal 01/06/2020 al 15/06/2020, nel volgere dei successivi centoventi giorni, dunque, il provvedimento dell'Istituto – siccome non impugnato in via amministrativa, e conseguentemente divenuto definitivo – avrebbe dovuto essere contrastato mediante la proposizione della relativa azione giudiziaria.
7. Poiché quest'ultima risulta proposta a distanza di tempo (ricorso depositato il 16.3.2021) dall'ultima data utile per la sua corretta instaurazione, ne discende la sua tardività.
2 8. Il termine di centoventi giorni sopradescritto, invero, atteggiandosi a decadenza sostanziale – e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio – preclude al giudice l'accertamento del dato fattuale concernente l'eventuale, effettivo svolgimento di attività lavorativa bracciantile, e la conseguente valutazione in ordine alla spettanza di provvidenze economiche erogate a cura del convenuto istituto previdenziale.
9. Le osservazioni testé enucleate, d'altra parte, sono coerenti con la consolidata giurisprudenza di merito (v. ex multis Trib. Catania Sez. Lav., sent. n. 4129/2017), secondo la quale «posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione. […] La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”. È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi», nonché conformi a quella di legittimità (ex alteris, v. Cass., Sez. Lav., sent. n. 2719/2018, per la quale «la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata (cfr Cass. nn. 813 del 2007, 15785 del 2011, 29070 del 2011, 19361 del 2013, 20086 del 2013, 2898 del 2014, 26626 del 2014) nel ritenere che il riferimento fatto dal d. l. n. 7 del 1970, art. 22, ai «provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto» debba essere inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato»).
10. Ad ogni modo, la circostanza dell'estraneità – alla normativa testé illustrata – di profili d'incostituzionalità è stata conclusivamente puntualizzata da Corte Cost., sent. n. 45/2021, ad avviso della quale «Questa Corte ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015) con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire (sentenza n. 335 del 2004), costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione (sentenza n. 117 del 2012) o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale. Ha chiarito che è parte integrante del diritto di difesa che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti impugnabili, in modo che possano essere utilizzati nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 3 del 2015). Ha, altresì, specificato che l'interessato deve essere, quindi, posto in condizione di conoscere la decorrenza del termine senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza (ex plurimis, sentenza n. 446 del 1997) […] La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi sugli effetti della pubblicazione telematica degli atti amministrativi, ove sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, stabilendo che essa costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, privilegiando, «in presenza di dubbi esegetici aventi effetti sul regime decadenziale dall'azione impugnatoria, l'opzione meno
3 sfavorevole per l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24, 111 e 113 Cost., nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 28 settembre 2018, n. 5570). […] Alla luce dell'illustrato quadro normativo e giurisprudenziale la disposizione censurata risulta immune da vizi di legittimità costituzionale».
11. Per tutto quanto precisato sopra, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
12. La complessità in diritto della questione trattata giustifica, nondimeno, la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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