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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/05/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1601/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Operamolla Parte_1
- appellante-
c/
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Controparte_4
Savasta
e
Controparte_5 CP_6 Controparte_7
e , non costituiti in giudizio Controparte_8
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Controparte_1 CP_3
, e convenivano in giudizio la Controparte_4 CP_2 Controparte_4 [...]
, la , e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_7 Parte_1
al fine di sentir accertare la esclusiva responsabilità di Controparte_8 CP_8
, conducente dell'auto Fiat Freemont tg. EJ387GM -di proprietà di
[...] Parte_1
per il sinistro verificatosi in data 1/7/2014 alle ore 21,00 circa, in Barletta
[...] CP_1 sulla S.S. NSA 113, a seguito del quale perdeva la vita il congiunto degli attori,
, e per l'effetto condannare i suddetti in solido con
[...] Controparte_7 proprietaria del concessionario Fiat, che aveva la disponibilità dell'auto, perché affidata in conto vendita- e la e la Parte_2 CP_6
Pagina 1 garanti dei suddetti soggetti, al pagamento delle somma da quantificarsi, oltre accessori, per i danni subiti danni iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non, e per danno biologico subito dagli stessi in conseguenza della perdita, e del danno catastrofale trasmissibile agli eredi.
Si chiedeva in via gradata di accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c., di -conducente del veicolo Fiat Freemont- con Controparte_8 condanna dei convenuti in solido al pagamento della quota proporzionale dei danni.
Ed ancora di accertare e dichiarare la mala gestio delle Compagnie di assicurazioni per l'ingiustificato, negligente e colpevole ritardo nell'adempimento delle obbligazioni sulle stesse incombenti, e quindi di condannare la e l0 , a pagare CP_5 CP_6
i danni oltre i limiti di massimale previsti per polizza.
Precisavano gli attori che nell'occorso, l'autovettura condotta dal CP_8 responsabile del sinistro, era munita di targa prova X134417, ed era assicurata con la essendo nella disponibilità di , proprietaria di CP_5 Controparte_7 concessionaria Fiat.
La costituendosi, contestava l'avversa domanda Controparte_9 chiedendone il rigetto, chiedendo la riunione del giudizio ad altro (n. 6857/2015
R.G.) pendente innanzi al medesimo Tribunale, ed avente ad oggetto le stesse questioni.
Medesima richiesta veniva formulata dalla che chiedeva anche la CP_6 propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, oltre che il rigetto della domanda.
, costituendosi, chiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata nei Parte_1 suoi confronti, per esser del tutto estranea ai fatti, avendo consegnato l'auto in conto vendita” a -titolare della concessionaria Fiat di Margherita di Controparte_7
Savoia- e non avendone la disponibilità.
e , rimanevano contumaci. Controparte_7 Controparte_8
In corso di giudizio, veniva effettuata, dalla , un'offerta banco judicis a CP_5 favore degli attori, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno, perché ritenuta non satisfattiva.
Successivamente, si dava atto che la aveva provveduto a risarcire CP_5 satisfattivamente e pro quota i congiunti di , e veniva formulata CP_11 richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Veniva in seguito, e con rimessione della causa sul ruolo, richiesta la produzione - da parte degli attori- dell'atto di transazione con la , al fine di valutare CP_5 gli accordi intervenuti con riferimento alla posizione di , posto che la Parte_1 medesima aveva insistito per la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Acquisito tale atto, il Giudice di prime cure, formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire conclusivamente l'intera vicenda con il pagamento da parte degli attori della somma di € 2.000,00 oltre accessori, in favore della , la Parte_1 quale, a differenza degli attori, rifiutava la proposta.
Pagina 2 Con sentenza n. 966/2023 del 9/6/2023, il Tribunale di Trani dichiarava la cessazione della materia del contendere, e, compensando interamente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio, tranne che nei confronti di , condannava Parte_1 gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della predetta, liquidandole in € 2.588,00, oltre accessori.
Il Giudice di primo grado, considerando che gli attori erano stati gli unici a formulare domande nel giudizio, dava atto della intervenuta transazione tra la CP_5
e gli attori, e che i medesimi avevano accettato le somme loro offerte ad
[...] integrale tacitazione dei danni subiti, ed ancora che anche le spese legali erano state regolate inter partes.
Rilevando inoltre non esservi stata regolamentazione delle spese tra gli attori e la
, estranea all'accordo con la , e considerando che la Parte_1 CP_5 Parte_1 aveva insistito per la condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio, procedeva a valutare la correlata soccombenza virtuale, condannando gli attori al pagamento delle spese a favore della suddetta.
Si considerava al riguardo che incombeva sugli attori l'esatta individuazione dei legittimi contraddittori, e che i medesimi avrebbero dovuto tener conto della estraneità della rispetto alle domande risarcitorie, posto che era noto agli Parte_1 stessi che la aveva consegnato in conto vendita -a quale Parte_1 Controparte_7 titolare della concessionaria Fiat in conto vendita- l'auto coinvolta nel sinistro, tanto essendo desumibile dall'utilizzo della targa prova, e dalla garanzia della CP_9
[...]
La quantificazione delle spese, veniva effettuata in considerazione del valore della controversia, dell'attività processuale in concreto espletata, e con computo ai parametri minimi di riferimento, stante la bassa complessità delle questioni esaminate, e la sostanziale assenza di questioni di diritto da esaminare, rilevando non esser neppure state depositato le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., e non essersi svolta alcuna attività istruttoria, stante la intervenuta transazione;
si dava atto che comunque la difesa della aveva, nel corso delle numerose udienze, Parte_1 depositato plurime note scritte sempre assicurando la propria assistenza difensiva.
La suddetta pronuncia veniva impugnata dalla , che chiedeva di Parte_1 CP_1 condannare gli originari attori , , , Controparte_1 CP_3 CP_2
e , al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_4 Controparte_4 primo grado nella somma di € 29.193,00, oltre accessori, o comunque nella minor somma dovuta, ma non inferiore ai minimi di legge di cui al D.M. n. 55/2014, pari ad
€ 7.187,00 oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese.
L'appellante, rilevando che nel corpo dell'atto di citazione i danni erano analiticamente determinati in € 893.475,00 -oltre al lucro cessante- ed ancora che erano stati, fin dalla costituzione in giudizio, prodotti i due documenti provanti la estraneità alla vicenda;
e precisando di aver partecipato regolarmente a tutte le udienze fissate, adduceva, a sostegno della chiesta riforma:
- La violazione dei parametri minimi delle tariffe di legge di cui al D.M.
n.147/2022 – La violazione degli artt. 12 e art. 10 atto di transazione
Pagina 3 intervenuta fra gli attori e la – La erronea CP_12 Controparte_5 determinazione delle spese legali per la difesa di Parte_1
Deducendo che nell'atto transattivo intercorso, era -all'art. 12- stato espressamente previsto, che gli attori dovessero farsi carico delle spese sostenute dalla e Parte_1 dalla , esonerando da ogni responsabilità la , e che i medesimi non CP_6 CP_5 avevano adempiuto alla relativa obbligazione, pur avendone assunto il carico.
Si contestava non essere le spese legali, state liquidate in conformità al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, posto che era stato chiesto il risarcimento danni per € 893.000,00, chiedendo la relativa rideterminazione, alla stregua del predetto valore (scaglione fino ad € 1.000.000,00), nell'importo di €
29.193,00.
Si sosteneva che la liquidazione dovesse essere effettuata alla stregua dei parametri medi, e non ai minimi tariffi, per mancanza dei presupposti per procedere con la determinazione ai minimi.
Ed ancora, ed in via subordinata, che anche la liquidazione ai minimi, avrebbe dovuto portare alla determinazione del dovuto in € 14.596,50, oltre accessori.
In via ulteriormente subordinata, si deduceva che il valore della controversia, dovesse essere individuato, in conformità all'art. 5, comma 1 del D.M. n. 55/2014 alla stregua della somma attribuita alla parte vittoriosa, piuttosto che a quella domandata, e che, evincendosi dall'atto di transazione che la somma attribuita era pari ad € 170.000,00, e per € 20.000,00 per spese legali (art. 10 transazione), maturate fino al momento della transazione, le somme dovute alla , Parte_1 dovevano ritenersi determinabili in conformità a quanto riconosciuto agli attori per le spese da sostenere, peraltro essendo la relativa quantificazione conforme a quanto computabile sulla scorta dello scaglione tariffario di riferimento (da € 52.000,00 ad €
260.000,00, essendo il valore della transazione di € 170.000,00).
Si deduceva inoltre che la transazione era intervenuta dopo l'udienza del
14/3/2019, e che nel giudizio era stata svolta anche la fase istruttoria, con deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; e che erano anche stati ammessi i mezzi di prova, ed accertato il mancato espletamento degli interrogatori formali, sostenendo doversi ritenere spettante il compenso per la fase istruttoria/trattazione (Cass. n.
19467/2022), anche in mancanza di svolgimento di una istruttoria orale.
Veniva quindi evidenziato che la fase decisionale si era comunque svolta dopo la transazione, dovendosi ritenere liquidabili i compensi nell'importo di € 14.373,00, oltre accessori, come da scaglione tariffario di riferimento e relative voci.
Si contestava esser le spese legali state quantificate in somma di gran lunga inferiore ai parametri minimi di legge, rilevando che ai sensi dell'art. 4 del D.M.
n.55/2014 i compensi possono essere diminuiti “non oltre al 50%” di quelli previsti dalle tariffe medie.
Ed ancora che, ai fini della determinazione delle spese, doveva tenersi conto della condotta processuale degli attori, che, pur avendo assunto in sede transattiva l'obbligo di pagare le spese processuali di , non avevano poi adempiuto, Parte_1 cercando di ottenere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del
Pagina 4 contendere senza rimborsare le spese dovute, e producendo l'atto di transazione solo su ordine del Giudice.
Si costituivano gli originari attori, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, e, instando per la conferma della pronuncia di primo grado.
Sostenevano che il Giudice di prime cure aveva correttamente liquidato le spese, con adeguata motivazione a sostegno, e considerando l'effettivo importo ricevuto, la posizione nel merito della convenuta e l'attività processuale svolta -in quanto meramente ripetitiva di quella svolta nel giudizio R.G. 6857/2015 che doveva essere riunito-, oltre che il mancato deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., e il mancato svolgimento di istruttoria.
Si rilevava inoltre che il legale dell'appellante, aveva già accettato la somma onnicomprensiva di € 4.500,00 nel giudizio R.G. 6857/2015, a fronte di domande perfettamente identiche.
Ed ancora che nel giudizio di primo grado relativo alla presente controversia -di valore assai più modesto-, non erano state svolte attività istruttorie, e che l'attività di studio e di redazione degli atti introduttivi era stata la stessa dell'altro giudizio già concluso, sostenendo avere pertanto il Tribunale ritenuto congrua la somma di €
2.588,00 per aver considerato i giudizi pressoché sovrapponibili, e per essere le difese identiche ed identico l'iter processuale.
Si sosteneva quindi doversi ritenere di spettanza del difensore, un unico onorario, e doversi considerare che non era intervenuta la riunione solo perché le controversie erano state già transatte.
Si rilevava peraltro che alcuna specifica considerazione era stata formulata sulla soccombenza virtuale.
Ed inoltre che la transazione era stata definita sulla base degli esiti del primo giudizio, dove era stata valutata non solo la proposta della Compagnia e le percentuali di responsabilità, ma anche il comportamento della e il Parte_1 conseguente onorario per le spese.
Veniva anche contestata la nullita' dell'atto di appello per violazione dell'art. 163 comma II°, n. 7 c.p.c., per aver indicato controparte anche un termine a comparire pari a 70 giorni prima dell'udienza fissata, invece del termine di 20 giorni previsti dal rito applicabile
********************************
L'appello deve ritenersi fondato solo in parte, e va accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente considerato che tutte le ulteriori parti, diverse dagli originari attori, sono state citate solo per integrazione del contraddittorio, non essendo stata formulata -con l'atto di appello- alcuna richiesta nei confronti delle stesse.
Va inoltre considerato che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c. sollevata dagli appellati, deve ritenersi assorbita dall'avvenuto passaggio in decisione della causa, che comporta la valutazione piena del merito delle questioni, all'esito delle complete deduzioni delle parti.
Pagina 5 Anche l'eccezione di nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 163 comma
II°, n. 7 c.p.c., per aver indicato controparte un termine a comparire pari a 70 giorni prima dell'udienza fissata, invece del termine di 20 giorni previsti dal rito applicabile, non è suscettibile di accoglimento, posto che gli appellati hanno comunque avuto la possibilità di costituirsi e di espletare le proprie difese senza pregiudizio alcuno, essendo in ogni caso stato salvaguardato il contraddittorio ed il diritto di difesa.
Passando quindi alla questione oggetto dell'appello, unica da valutare ai fini della decisione, occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha, a supporto della liquidazione delle spese disposta a favore della -in questa sede contestata- Parte_1 considerato “il valore della controversia, l'attività processuale in concreto espletata e
l'applicazione dei parametri minimi di riferimento a motivo della bassa complessità delle questioni esaminate e della sostanziale assenza di questioni di diritto sostanziale esaminati, tenuto conto altresì che la predetta parte non ha depositato le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e che alcuna attività è stata svolta in ragione della intervenuta transazione”, riferendosi ai “parametri di cui ai decreti ministeriali ratione temporis applicabili”.
Con l'unico motivo nelle premesse in fatto indicato, l'appellante lamenta l'erroneità nella determinazione delle spese legali:
1)Perché liquidate in violazione dei parametri tariffari:
Rilevando che il risarcimento era stato chiesto per la somma di € 893.000,00, e che tale importo dovesse considerarsi il parametro di riferimento ai fini della liquidazione.
Ed ancora che la liquidazione ai minimi, anche in considerazione dell'importo liquidato in sede di transazione (€ 170.000,00), avrebbe dovuto comunque comportare il riconoscimento di importi superiori a quelli determinati dal Tribunale;
2) Per insuscettibilità di liquidazione ai minimi tariffari
Sostenendo non esser configurabili i relativi presupposti, e che tanto avrebbe dovuto comportare la liquidazione ragguagliata ai medi tariffari
3) Per violazione di quanto previsto nell'atto di transazione intervenuto fra gli attori e la Parte_3
che l'atto transattivo aveva previsto che gli attori dovessero farsi carico
[...] delle spese sostenute dalla , e che la somma di € 20.000,00, riconosciuta in Parte_1 transazione per spese legali, dovesse ritenersi idoneo parametro di riferimento per liquidare le spese per la . Parte_1
4) Per mancata considerazione di tutta l'attività processuale svolta
Essendo state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., ed anche ammessi i mezzi di prova, ed accertato il mancato espletamento degli interrogatori formali, e svolta anche la fase decisionale.
5) Per Mancata considerazione della condotta processuale degli attori,
che non avevano poi adempiuto all'obbligo di pagamento delle spese, pur avendo assunto tale obbligo con la transazione, omettendo anche di produrre l'atto di transazione, versato in atti solo dopo l'ordine del Giudice.
Pagina 6 Ai fini della valutazione dei motivi di appello, occorre in primis verificare il parametro di valore della controversia, e quindi valutare la suscettibilità di utilizzo dei parametri tariffari ragguagliati al minimo.
Quanto al primo aspetto va considerato che (Cassazione civile sez. I, 26/04/2021,
n.10984) “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.”
Nella controversia di specie, non si è addivenuti ad una pronuncia condanna.
Non può pertanto, ed in mancanza di quantificazione giudiziale degli importi per danni, essere riscontrabile un correlato parametro per la liquidazione delle spese di lite.
Non può neppure farsi riferimento al valore del disputatum, posto che la domanda attorea non aveva ad oggetto il pagamento di una specifica somma, ma concerneva il riconoscimento di importi da quantificarsi nel corso del giudizio.
Non può comunque trovare applicazione il principio indicato dalla S.C. poc'anzi richiamata -e per la liquidazione alla stregua del parametro “indeterminabile”-, posto che il valore di riferimento, risulta esser individuabile alla stregua di quanto indicato nell'atto transattivo sull'importo liquidato agli attori, che risulta essere pari ad €
170.000,00.
Pur non essendo tale importo stato oggetto di riconoscimento in sede giudiziale, deve comunque ritenersi utile parametro ai fini della liquidazione, posto che, come statuito dalla S.C. al riguardo (Cassazione civile sez. II, 03/12/2007, n.25249) “In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità soltanto nei casi in cui, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il
"quantum". Ciò si verifica in genere nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio. In tale ipotesi allora si rende indispensabile, ai fini "de quibus", il riferimento al valore definito e, quindi, al "quantum" stabilito dalle parti in altro modo, eventualmente con transazione o con specifica indagine tecnica, sicché in definitiva, il valore della causa viene a essere determinato sulla base del predetto
Pagina 7 importo, potendo l'indicazione iniziale essere abnorme, ma ciò vale esclusivamente nei riguardi della parte soccombente”.
Nella specie il valore deve quindi ritenersi evincibile dalla relativa determinazione data in transazione, utile parametro ai fini della liquidazione delle spese.
Quanto poi alla questione indicata sopra sub 2), relativa alla insuscettibilità di liquidazione ai minimi tariffari, occorre considerare che il Giudice di prime cure ha reso specifica motivazione a sostegno della relativa scelta, tenendo conto della limitata attività svolta, e delle questioni in concreto affrontate, e della intervenuta definizione in via transattiva della vicenda, circostanze tutte che giustificano adeguatamente la liquidazione alla stregua dei parametri minimi.
Va al riguardo considerato che se la liquidazione ai medi tariffari non comporta l'esplicitazione di motivazioni a supporto, la determinazione degli importi ragguagliati ai minimi rientra comunque (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/07/2024, n. 19025) nell'esercizio del potere discrezionale del giudice in materia di liquidazione delle spese, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, contenuti tra il minimo e il massimo;
la motivazione risulta essere doverosa (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18497), allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessaria la verifica delle ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.
Nella specie, risulta, peraltro, esser stata resa apposita, ed ampiamente condivisibile, motivazione, essendo state adeguatamente valorizzate le risultanze processuali, l'avvenuta definizione transattiva prima di procedere ad approfondimenti istruttori, e quindi in particolare la mancanza di attività processuale volta alla apposita trattazione delle questioni oggetto di controversia.
Assume peraltro rilievo l'avvenuta trattazione di identiche questioni in due differenti giudizi, aventi ad oggetto la stessa vicenda, che non sono stati riuniti in conseguenza della intervenuta transazione.
Va al riguardo anche considerato che nel giudizio parallelo a quello de quo loquimur, è stata -per quanto dedotto e non contestato- anche riconosciuta, a favore della , la somma di € 4.300,00, per spese legali, e per attività concernenti Parte_1 le medesime questioni affrontate nel giudizio di primo grado, sfociato nell'odierno appello.
Quanto alla questione sub 3) avente ad oggetto il riconoscimento degli importi ragguagliati a quelli indicati nell'atto di transazione -pari ad € 20.000,00-, occorre considerare che tale somma risulta esser stata corrisposta dalla Compagnia per le spese legali sostenute dagli originari attori -essendo state difatti riconosciute a favore del legale dei medesimi-, e concerne tutte le spese che i medesimi hanno dovuto affrontare per il giudizio, non essendo quindi riferita alle spettanze della
, e non potendo, pertanto, costituire utile parametro di riferimento per la Parte_1 liquidazione delle spese di lite della medesima.
Va inoltre considerato che la previsione, contenuta nell'atto transattivo de quo, che gli attori dovessero farsi carico delle spese sostenute dalla , è, con tutta Parte_1 evidenza, solo volta ad escludere che la Compagnia dovesse farsi carico di eventuali
Pagina 8 spese liquidate alla suddetta, dovendo essere gli attori ad assumere il relativo obbligo;
non può quindi ritenersi che con l'atto di transazione, gli attori abbiano riconosciuto un debito -tantomeno specifico- nei confronti della . Parte_1
L'appellante lamenta, come sopra specificato sub nn. 4) e 5), la mancata considerazione, ai fini della liquidazione, di tutta l'attività processuale svolta, e la mancata considerazione della condotta processuale degli attori.
Quanto al primo profilo, va considerato che in effetti nel giudizio di primo grado, non risultano -non vi è prova in atti- esser state depositate dalla le Parte_1 memorie ex art. 183 c.p.c., che comunque sono state depositate dalle controparti;
la difesa della ha comunque proceduto a depositare le note di udienza nel Parte_1 procedimento, relativa alla fase di trattazione, che comunque risult essersi svolta;
non si è poi dato corso all'istruttoria, essendo poi stata svolta comunque la fase decisionale, per la valutazione della soccombenza virtuale, che -a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, ma non oggetto di appello incidentale- è stata oggetto di valutazione in sede decisionale, avendo portato alla condanna alle spese oggetto di impugnazione.
Essendosi comunque svolta la fase della trattazione (la voce di riferimento è trattazione/istruttoria), la liquidazione dei compensi andava, e va quindi disposta con riferimento a tutte le fasi del giudizio.
Per quanto in precedenza chiarito, la liquidazione va ragguagliata allo scaglione fino ad € 260.000,00 -essendo stato individuato il parametro di valore in € 170.000,00, come da indicazioni della transazione-, ai minimi tariffari, per le ragioni sopra esposte.
Tanto comporta, in parziale accoglimento dell'appello proposto, la determinazione degli importi dovuti alla , nella misura di € 7.052,00, oltre accessori come Parte_1 per legge, come da valori tabellari di riferimento -ai minimi-, non essendo giustificabili liquidazioni per importi superiori, così come richiesti dalla appellante.
In considerazione e conseguenza di quanto testè ritenuto, non assume rilievo quanto addotto sulla condotta processuale degli attori, e con riferimento alla inziale mancata produzione dell'atto di transazione.
In definitiva la sentenza di primo grado andrà riformata, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite nell'importo di € 7.052,00, anziché in € 2.588,00 così come liquidate in prime cure.
All'accoglimento dell'appello, consegue anche la condanna degli appellati, al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione, ragguagliate allo scaglione di valore sino ad € 5.200,00, essendo stata riconosciuta una differenza di importo, rispetto a quello liquidato in primo grado, pari ad € 4.464,00; la liquidazione va, alla stregua della valutazione uniforme e complessiva degli esiti del giudizio, disposta ai minimi tariffari.
Il riconoscimento degli importi ridotti, rispetto a quanto oggetto di richiesta, comporta anche la ridotta quantificazione del contributo unificato -versato per la somma di € 777,00- che deve esser parametrato all' importo della somma oggetto di
Pagina 9 condanna (pari ad € 7.052,00), alla stregua della quale va individuato il reale valore della controversia.
Nulla deve esser disposto nei confronti delle ulteriori parti del giudizio, essendo le stesse state citate solo per integrazione del contraddittorio, e non essendo destinatarie di alcuna richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto avverso la sentenza n. 966/2023, pubblicata il 9/6/2023, del Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In riforma della sentenza appellata, ed in parziale accoglimento dell'appello:
I)Condanna , , , e Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_2
, al pagamento in solido, a favore di , delle spese di Controparte_4 Parte_1 lite del giudizio di primo grado, liquidandole in complessivi € 7.052,00, oltre accessori come per legge;
Confermando, per quanto non diversamente disposto la sentenza impugnata.
II) Condanna , , , Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_2
e al pagamento in solido, a favore di , delle spese Controparte_4 Parte_1 di lite del giudizio di appello, liquidandole in complessivi € 355,50 per esborsi, ed €
1.458,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 21/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1601/2023, avente ad oggetto
“risarcimento danni”, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Operamolla Parte_1
- appellante-
c/
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Controparte_4
Savasta
e
Controparte_5 CP_6 Controparte_7
e , non costituiti in giudizio Controparte_8
-appellati-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione nel giudizio di appello, e richiamate come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Controparte_1 CP_3
, e convenivano in giudizio la Controparte_4 CP_2 Controparte_4 [...]
, la , e Controparte_9 Controparte_10 Controparte_7 Parte_1
al fine di sentir accertare la esclusiva responsabilità di Controparte_8 CP_8
, conducente dell'auto Fiat Freemont tg. EJ387GM -di proprietà di
[...] Parte_1
per il sinistro verificatosi in data 1/7/2014 alle ore 21,00 circa, in Barletta
[...] CP_1 sulla S.S. NSA 113, a seguito del quale perdeva la vita il congiunto degli attori,
, e per l'effetto condannare i suddetti in solido con
[...] Controparte_7 proprietaria del concessionario Fiat, che aveva la disponibilità dell'auto, perché affidata in conto vendita- e la e la Parte_2 CP_6
Pagina 1 garanti dei suddetti soggetti, al pagamento delle somma da quantificarsi, oltre accessori, per i danni subiti danni iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non, e per danno biologico subito dagli stessi in conseguenza della perdita, e del danno catastrofale trasmissibile agli eredi.
Si chiedeva in via gradata di accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale ex art. 2054 c.c., di -conducente del veicolo Fiat Freemont- con Controparte_8 condanna dei convenuti in solido al pagamento della quota proporzionale dei danni.
Ed ancora di accertare e dichiarare la mala gestio delle Compagnie di assicurazioni per l'ingiustificato, negligente e colpevole ritardo nell'adempimento delle obbligazioni sulle stesse incombenti, e quindi di condannare la e l0 , a pagare CP_5 CP_6
i danni oltre i limiti di massimale previsti per polizza.
Precisavano gli attori che nell'occorso, l'autovettura condotta dal CP_8 responsabile del sinistro, era munita di targa prova X134417, ed era assicurata con la essendo nella disponibilità di , proprietaria di CP_5 Controparte_7 concessionaria Fiat.
La costituendosi, contestava l'avversa domanda Controparte_9 chiedendone il rigetto, chiedendo la riunione del giudizio ad altro (n. 6857/2015
R.G.) pendente innanzi al medesimo Tribunale, ed avente ad oggetto le stesse questioni.
Medesima richiesta veniva formulata dalla che chiedeva anche la CP_6 propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, oltre che il rigetto della domanda.
, costituendosi, chiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata nei Parte_1 suoi confronti, per esser del tutto estranea ai fatti, avendo consegnato l'auto in conto vendita” a -titolare della concessionaria Fiat di Margherita di Controparte_7
Savoia- e non avendone la disponibilità.
e , rimanevano contumaci. Controparte_7 Controparte_8
In corso di giudizio, veniva effettuata, dalla , un'offerta banco judicis a CP_5 favore degli attori, trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno, perché ritenuta non satisfattiva.
Successivamente, si dava atto che la aveva provveduto a risarcire CP_5 satisfattivamente e pro quota i congiunti di , e veniva formulata CP_11 richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Veniva in seguito, e con rimessione della causa sul ruolo, richiesta la produzione - da parte degli attori- dell'atto di transazione con la , al fine di valutare CP_5 gli accordi intervenuti con riferimento alla posizione di , posto che la Parte_1 medesima aveva insistito per la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
Acquisito tale atto, il Giudice di prime cure, formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c. al fine di definire conclusivamente l'intera vicenda con il pagamento da parte degli attori della somma di € 2.000,00 oltre accessori, in favore della , la Parte_1 quale, a differenza degli attori, rifiutava la proposta.
Pagina 2 Con sentenza n. 966/2023 del 9/6/2023, il Tribunale di Trani dichiarava la cessazione della materia del contendere, e, compensando interamente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio, tranne che nei confronti di , condannava Parte_1 gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della predetta, liquidandole in € 2.588,00, oltre accessori.
Il Giudice di primo grado, considerando che gli attori erano stati gli unici a formulare domande nel giudizio, dava atto della intervenuta transazione tra la CP_5
e gli attori, e che i medesimi avevano accettato le somme loro offerte ad
[...] integrale tacitazione dei danni subiti, ed ancora che anche le spese legali erano state regolate inter partes.
Rilevando inoltre non esservi stata regolamentazione delle spese tra gli attori e la
, estranea all'accordo con la , e considerando che la Parte_1 CP_5 Parte_1 aveva insistito per la condanna degli attori al pagamento delle spese di giudizio, procedeva a valutare la correlata soccombenza virtuale, condannando gli attori al pagamento delle spese a favore della suddetta.
Si considerava al riguardo che incombeva sugli attori l'esatta individuazione dei legittimi contraddittori, e che i medesimi avrebbero dovuto tener conto della estraneità della rispetto alle domande risarcitorie, posto che era noto agli Parte_1 stessi che la aveva consegnato in conto vendita -a quale Parte_1 Controparte_7 titolare della concessionaria Fiat in conto vendita- l'auto coinvolta nel sinistro, tanto essendo desumibile dall'utilizzo della targa prova, e dalla garanzia della CP_9
[...]
La quantificazione delle spese, veniva effettuata in considerazione del valore della controversia, dell'attività processuale in concreto espletata, e con computo ai parametri minimi di riferimento, stante la bassa complessità delle questioni esaminate, e la sostanziale assenza di questioni di diritto da esaminare, rilevando non esser neppure state depositato le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., e non essersi svolta alcuna attività istruttoria, stante la intervenuta transazione;
si dava atto che comunque la difesa della aveva, nel corso delle numerose udienze, Parte_1 depositato plurime note scritte sempre assicurando la propria assistenza difensiva.
La suddetta pronuncia veniva impugnata dalla , che chiedeva di Parte_1 CP_1 condannare gli originari attori , , , Controparte_1 CP_3 CP_2
e , al pagamento delle spese di lite del giudizio di Controparte_4 Controparte_4 primo grado nella somma di € 29.193,00, oltre accessori, o comunque nella minor somma dovuta, ma non inferiore ai minimi di legge di cui al D.M. n. 55/2014, pari ad
€ 7.187,00 oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese.
L'appellante, rilevando che nel corpo dell'atto di citazione i danni erano analiticamente determinati in € 893.475,00 -oltre al lucro cessante- ed ancora che erano stati, fin dalla costituzione in giudizio, prodotti i due documenti provanti la estraneità alla vicenda;
e precisando di aver partecipato regolarmente a tutte le udienze fissate, adduceva, a sostegno della chiesta riforma:
- La violazione dei parametri minimi delle tariffe di legge di cui al D.M.
n.147/2022 – La violazione degli artt. 12 e art. 10 atto di transazione
Pagina 3 intervenuta fra gli attori e la – La erronea CP_12 Controparte_5 determinazione delle spese legali per la difesa di Parte_1
Deducendo che nell'atto transattivo intercorso, era -all'art. 12- stato espressamente previsto, che gli attori dovessero farsi carico delle spese sostenute dalla e Parte_1 dalla , esonerando da ogni responsabilità la , e che i medesimi non CP_6 CP_5 avevano adempiuto alla relativa obbligazione, pur avendone assunto il carico.
Si contestava non essere le spese legali, state liquidate in conformità al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, posto che era stato chiesto il risarcimento danni per € 893.000,00, chiedendo la relativa rideterminazione, alla stregua del predetto valore (scaglione fino ad € 1.000.000,00), nell'importo di €
29.193,00.
Si sosteneva che la liquidazione dovesse essere effettuata alla stregua dei parametri medi, e non ai minimi tariffi, per mancanza dei presupposti per procedere con la determinazione ai minimi.
Ed ancora, ed in via subordinata, che anche la liquidazione ai minimi, avrebbe dovuto portare alla determinazione del dovuto in € 14.596,50, oltre accessori.
In via ulteriormente subordinata, si deduceva che il valore della controversia, dovesse essere individuato, in conformità all'art. 5, comma 1 del D.M. n. 55/2014 alla stregua della somma attribuita alla parte vittoriosa, piuttosto che a quella domandata, e che, evincendosi dall'atto di transazione che la somma attribuita era pari ad € 170.000,00, e per € 20.000,00 per spese legali (art. 10 transazione), maturate fino al momento della transazione, le somme dovute alla , Parte_1 dovevano ritenersi determinabili in conformità a quanto riconosciuto agli attori per le spese da sostenere, peraltro essendo la relativa quantificazione conforme a quanto computabile sulla scorta dello scaglione tariffario di riferimento (da € 52.000,00 ad €
260.000,00, essendo il valore della transazione di € 170.000,00).
Si deduceva inoltre che la transazione era intervenuta dopo l'udienza del
14/3/2019, e che nel giudizio era stata svolta anche la fase istruttoria, con deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; e che erano anche stati ammessi i mezzi di prova, ed accertato il mancato espletamento degli interrogatori formali, sostenendo doversi ritenere spettante il compenso per la fase istruttoria/trattazione (Cass. n.
19467/2022), anche in mancanza di svolgimento di una istruttoria orale.
Veniva quindi evidenziato che la fase decisionale si era comunque svolta dopo la transazione, dovendosi ritenere liquidabili i compensi nell'importo di € 14.373,00, oltre accessori, come da scaglione tariffario di riferimento e relative voci.
Si contestava esser le spese legali state quantificate in somma di gran lunga inferiore ai parametri minimi di legge, rilevando che ai sensi dell'art. 4 del D.M.
n.55/2014 i compensi possono essere diminuiti “non oltre al 50%” di quelli previsti dalle tariffe medie.
Ed ancora che, ai fini della determinazione delle spese, doveva tenersi conto della condotta processuale degli attori, che, pur avendo assunto in sede transattiva l'obbligo di pagare le spese processuali di , non avevano poi adempiuto, Parte_1 cercando di ottenere l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del
Pagina 4 contendere senza rimborsare le spese dovute, e producendo l'atto di transazione solo su ordine del Giudice.
Si costituivano gli originari attori, contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto, e, instando per la conferma della pronuncia di primo grado.
Sostenevano che il Giudice di prime cure aveva correttamente liquidato le spese, con adeguata motivazione a sostegno, e considerando l'effettivo importo ricevuto, la posizione nel merito della convenuta e l'attività processuale svolta -in quanto meramente ripetitiva di quella svolta nel giudizio R.G. 6857/2015 che doveva essere riunito-, oltre che il mancato deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., e il mancato svolgimento di istruttoria.
Si rilevava inoltre che il legale dell'appellante, aveva già accettato la somma onnicomprensiva di € 4.500,00 nel giudizio R.G. 6857/2015, a fronte di domande perfettamente identiche.
Ed ancora che nel giudizio di primo grado relativo alla presente controversia -di valore assai più modesto-, non erano state svolte attività istruttorie, e che l'attività di studio e di redazione degli atti introduttivi era stata la stessa dell'altro giudizio già concluso, sostenendo avere pertanto il Tribunale ritenuto congrua la somma di €
2.588,00 per aver considerato i giudizi pressoché sovrapponibili, e per essere le difese identiche ed identico l'iter processuale.
Si sosteneva quindi doversi ritenere di spettanza del difensore, un unico onorario, e doversi considerare che non era intervenuta la riunione solo perché le controversie erano state già transatte.
Si rilevava peraltro che alcuna specifica considerazione era stata formulata sulla soccombenza virtuale.
Ed inoltre che la transazione era stata definita sulla base degli esiti del primo giudizio, dove era stata valutata non solo la proposta della Compagnia e le percentuali di responsabilità, ma anche il comportamento della e il Parte_1 conseguente onorario per le spese.
Veniva anche contestata la nullita' dell'atto di appello per violazione dell'art. 163 comma II°, n. 7 c.p.c., per aver indicato controparte anche un termine a comparire pari a 70 giorni prima dell'udienza fissata, invece del termine di 20 giorni previsti dal rito applicabile
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L'appello deve ritenersi fondato solo in parte, e va accolto per quanto di ragione.
Va preliminarmente considerato che tutte le ulteriori parti, diverse dagli originari attori, sono state citate solo per integrazione del contraddittorio, non essendo stata formulata -con l'atto di appello- alcuna richiesta nei confronti delle stesse.
Va inoltre considerato che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c. sollevata dagli appellati, deve ritenersi assorbita dall'avvenuto passaggio in decisione della causa, che comporta la valutazione piena del merito delle questioni, all'esito delle complete deduzioni delle parti.
Pagina 5 Anche l'eccezione di nullità dell'atto di appello per violazione dell'art. 163 comma
II°, n. 7 c.p.c., per aver indicato controparte un termine a comparire pari a 70 giorni prima dell'udienza fissata, invece del termine di 20 giorni previsti dal rito applicabile, non è suscettibile di accoglimento, posto che gli appellati hanno comunque avuto la possibilità di costituirsi e di espletare le proprie difese senza pregiudizio alcuno, essendo in ogni caso stato salvaguardato il contraddittorio ed il diritto di difesa.
Passando quindi alla questione oggetto dell'appello, unica da valutare ai fini della decisione, occorre rilevare che il Giudice di prime cure ha, a supporto della liquidazione delle spese disposta a favore della -in questa sede contestata- Parte_1 considerato “il valore della controversia, l'attività processuale in concreto espletata e
l'applicazione dei parametri minimi di riferimento a motivo della bassa complessità delle questioni esaminate e della sostanziale assenza di questioni di diritto sostanziale esaminati, tenuto conto altresì che la predetta parte non ha depositato le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e che alcuna attività è stata svolta in ragione della intervenuta transazione”, riferendosi ai “parametri di cui ai decreti ministeriali ratione temporis applicabili”.
Con l'unico motivo nelle premesse in fatto indicato, l'appellante lamenta l'erroneità nella determinazione delle spese legali:
1)Perché liquidate in violazione dei parametri tariffari:
Rilevando che il risarcimento era stato chiesto per la somma di € 893.000,00, e che tale importo dovesse considerarsi il parametro di riferimento ai fini della liquidazione.
Ed ancora che la liquidazione ai minimi, anche in considerazione dell'importo liquidato in sede di transazione (€ 170.000,00), avrebbe dovuto comunque comportare il riconoscimento di importi superiori a quelli determinati dal Tribunale;
2) Per insuscettibilità di liquidazione ai minimi tariffari
Sostenendo non esser configurabili i relativi presupposti, e che tanto avrebbe dovuto comportare la liquidazione ragguagliata ai medi tariffari
3) Per violazione di quanto previsto nell'atto di transazione intervenuto fra gli attori e la Parte_3
che l'atto transattivo aveva previsto che gli attori dovessero farsi carico
[...] delle spese sostenute dalla , e che la somma di € 20.000,00, riconosciuta in Parte_1 transazione per spese legali, dovesse ritenersi idoneo parametro di riferimento per liquidare le spese per la . Parte_1
4) Per mancata considerazione di tutta l'attività processuale svolta
Essendo state depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., ed anche ammessi i mezzi di prova, ed accertato il mancato espletamento degli interrogatori formali, e svolta anche la fase decisionale.
5) Per Mancata considerazione della condotta processuale degli attori,
che non avevano poi adempiuto all'obbligo di pagamento delle spese, pur avendo assunto tale obbligo con la transazione, omettendo anche di produrre l'atto di transazione, versato in atti solo dopo l'ordine del Giudice.
Pagina 6 Ai fini della valutazione dei motivi di appello, occorre in primis verificare il parametro di valore della controversia, e quindi valutare la suscettibilità di utilizzo dei parametri tariffari ragguagliati al minimo.
Quanto al primo aspetto va considerato che (Cassazione civile sez. I, 26/04/2021,
n.10984) “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.”
Nella controversia di specie, non si è addivenuti ad una pronuncia condanna.
Non può pertanto, ed in mancanza di quantificazione giudiziale degli importi per danni, essere riscontrabile un correlato parametro per la liquidazione delle spese di lite.
Non può neppure farsi riferimento al valore del disputatum, posto che la domanda attorea non aveva ad oggetto il pagamento di una specifica somma, ma concerneva il riconoscimento di importi da quantificarsi nel corso del giudizio.
Non può comunque trovare applicazione il principio indicato dalla S.C. poc'anzi richiamata -e per la liquidazione alla stregua del parametro “indeterminabile”-, posto che il valore di riferimento, risulta esser individuabile alla stregua di quanto indicato nell'atto transattivo sull'importo liquidato agli attori, che risulta essere pari ad €
170.000,00.
Pur non essendo tale importo stato oggetto di riconoscimento in sede giudiziale, deve comunque ritenersi utile parametro ai fini della liquidazione, posto che, come statuito dalla S.C. al riguardo (Cassazione civile sez. II, 03/12/2007, n.25249) “In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità soltanto nei casi in cui, al momento dell'instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il
"quantum". Ciò si verifica in genere nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio. In tale ipotesi allora si rende indispensabile, ai fini "de quibus", il riferimento al valore definito e, quindi, al "quantum" stabilito dalle parti in altro modo, eventualmente con transazione o con specifica indagine tecnica, sicché in definitiva, il valore della causa viene a essere determinato sulla base del predetto
Pagina 7 importo, potendo l'indicazione iniziale essere abnorme, ma ciò vale esclusivamente nei riguardi della parte soccombente”.
Nella specie il valore deve quindi ritenersi evincibile dalla relativa determinazione data in transazione, utile parametro ai fini della liquidazione delle spese.
Quanto poi alla questione indicata sopra sub 2), relativa alla insuscettibilità di liquidazione ai minimi tariffari, occorre considerare che il Giudice di prime cure ha reso specifica motivazione a sostegno della relativa scelta, tenendo conto della limitata attività svolta, e delle questioni in concreto affrontate, e della intervenuta definizione in via transattiva della vicenda, circostanze tutte che giustificano adeguatamente la liquidazione alla stregua dei parametri minimi.
Va al riguardo considerato che se la liquidazione ai medi tariffari non comporta l'esplicitazione di motivazioni a supporto, la determinazione degli importi ragguagliati ai minimi rientra comunque (cfr. Cassazione civile sez. II, 11/07/2024, n. 19025) nell'esercizio del potere discrezionale del giudice in materia di liquidazione delle spese, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, contenuti tra il minimo e il massimo;
la motivazione risulta essere doverosa (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/07/2024, n.18497), allorquando il Giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessaria la verifica delle ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.
Nella specie, risulta, peraltro, esser stata resa apposita, ed ampiamente condivisibile, motivazione, essendo state adeguatamente valorizzate le risultanze processuali, l'avvenuta definizione transattiva prima di procedere ad approfondimenti istruttori, e quindi in particolare la mancanza di attività processuale volta alla apposita trattazione delle questioni oggetto di controversia.
Assume peraltro rilievo l'avvenuta trattazione di identiche questioni in due differenti giudizi, aventi ad oggetto la stessa vicenda, che non sono stati riuniti in conseguenza della intervenuta transazione.
Va al riguardo anche considerato che nel giudizio parallelo a quello de quo loquimur, è stata -per quanto dedotto e non contestato- anche riconosciuta, a favore della , la somma di € 4.300,00, per spese legali, e per attività concernenti Parte_1 le medesime questioni affrontate nel giudizio di primo grado, sfociato nell'odierno appello.
Quanto alla questione sub 3) avente ad oggetto il riconoscimento degli importi ragguagliati a quelli indicati nell'atto di transazione -pari ad € 20.000,00-, occorre considerare che tale somma risulta esser stata corrisposta dalla Compagnia per le spese legali sostenute dagli originari attori -essendo state difatti riconosciute a favore del legale dei medesimi-, e concerne tutte le spese che i medesimi hanno dovuto affrontare per il giudizio, non essendo quindi riferita alle spettanze della
, e non potendo, pertanto, costituire utile parametro di riferimento per la Parte_1 liquidazione delle spese di lite della medesima.
Va inoltre considerato che la previsione, contenuta nell'atto transattivo de quo, che gli attori dovessero farsi carico delle spese sostenute dalla , è, con tutta Parte_1 evidenza, solo volta ad escludere che la Compagnia dovesse farsi carico di eventuali
Pagina 8 spese liquidate alla suddetta, dovendo essere gli attori ad assumere il relativo obbligo;
non può quindi ritenersi che con l'atto di transazione, gli attori abbiano riconosciuto un debito -tantomeno specifico- nei confronti della . Parte_1
L'appellante lamenta, come sopra specificato sub nn. 4) e 5), la mancata considerazione, ai fini della liquidazione, di tutta l'attività processuale svolta, e la mancata considerazione della condotta processuale degli attori.
Quanto al primo profilo, va considerato che in effetti nel giudizio di primo grado, non risultano -non vi è prova in atti- esser state depositate dalla le Parte_1 memorie ex art. 183 c.p.c., che comunque sono state depositate dalle controparti;
la difesa della ha comunque proceduto a depositare le note di udienza nel Parte_1 procedimento, relativa alla fase di trattazione, che comunque risult essersi svolta;
non si è poi dato corso all'istruttoria, essendo poi stata svolta comunque la fase decisionale, per la valutazione della soccombenza virtuale, che -a differenza di quanto sostenuto dagli appellati, ma non oggetto di appello incidentale- è stata oggetto di valutazione in sede decisionale, avendo portato alla condanna alle spese oggetto di impugnazione.
Essendosi comunque svolta la fase della trattazione (la voce di riferimento è trattazione/istruttoria), la liquidazione dei compensi andava, e va quindi disposta con riferimento a tutte le fasi del giudizio.
Per quanto in precedenza chiarito, la liquidazione va ragguagliata allo scaglione fino ad € 260.000,00 -essendo stato individuato il parametro di valore in € 170.000,00, come da indicazioni della transazione-, ai minimi tariffari, per le ragioni sopra esposte.
Tanto comporta, in parziale accoglimento dell'appello proposto, la determinazione degli importi dovuti alla , nella misura di € 7.052,00, oltre accessori come Parte_1 per legge, come da valori tabellari di riferimento -ai minimi-, non essendo giustificabili liquidazioni per importi superiori, così come richiesti dalla appellante.
In considerazione e conseguenza di quanto testè ritenuto, non assume rilievo quanto addotto sulla condotta processuale degli attori, e con riferimento alla inziale mancata produzione dell'atto di transazione.
In definitiva la sentenza di primo grado andrà riformata, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite nell'importo di € 7.052,00, anziché in € 2.588,00 così come liquidate in prime cure.
All'accoglimento dell'appello, consegue anche la condanna degli appellati, al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione, ragguagliate allo scaglione di valore sino ad € 5.200,00, essendo stata riconosciuta una differenza di importo, rispetto a quello liquidato in primo grado, pari ad € 4.464,00; la liquidazione va, alla stregua della valutazione uniforme e complessiva degli esiti del giudizio, disposta ai minimi tariffari.
Il riconoscimento degli importi ridotti, rispetto a quanto oggetto di richiesta, comporta anche la ridotta quantificazione del contributo unificato -versato per la somma di € 777,00- che deve esser parametrato all' importo della somma oggetto di
Pagina 9 condanna (pari ad € 7.052,00), alla stregua della quale va individuato il reale valore della controversia.
Nulla deve esser disposto nei confronti delle ulteriori parti del giudizio, essendo le stesse state citate solo per integrazione del contraddittorio, e non essendo destinatarie di alcuna richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull' appello proposto avverso la sentenza n. 966/2023, pubblicata il 9/6/2023, del Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
In riforma della sentenza appellata, ed in parziale accoglimento dell'appello:
I)Condanna , , , e Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_2
, al pagamento in solido, a favore di , delle spese di Controparte_4 Parte_1 lite del giudizio di primo grado, liquidandole in complessivi € 7.052,00, oltre accessori come per legge;
Confermando, per quanto non diversamente disposto la sentenza impugnata.
II) Condanna , , , Controparte_1 CP_3 Controparte_4 CP_2
e al pagamento in solido, a favore di , delle spese Controparte_4 Parte_1 di lite del giudizio di appello, liquidandole in complessivi € 355,50 per esborsi, ed €
1.458,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 21/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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