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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di domanda iscritta al numero 1576 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza del 22.10.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Silvestro Carboni ed elett.te dom.to presso il suo studio in
Latina, Via Oberdan n. 24,
ATTORE
E
(codice fiscale, partita IVA e numero di Controparte_1
iscrizione nel Registro delle imprese di Roma ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Trinchi ed elett.te dom.ta presso l'indirizzo email PEC:
Email_1
PARTE CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore assumeva di essere titolare di conto corrente n.
3721 con l'Istituto di credito in essere presso l'Agenzia 1 in Latina, Controparte_1
via Emanuele Filiberto e che il giorno 28.03.2018 aveva subito un danno di ingente entità derivante da un'operazione bancaria di bonifico on-line per l'importo di euro 25.600,32 eseguito senza sua autorizzazione, che si era accorto della frode informatica subita solo il giorno seguente a quello in cui l'illecito era stato compiuto, poiché insospettito della impossibilità di eseguire l'accesso al sistema operativo on-line della banca;
che nel pomeriggio del 28/03/2018 si era recato presso l'Agenzia bancaria e dall'estratto conto aveva constatato l'addebito di un bonifico di euro 25.600,32 non autorizzato effettuato a persona sconosciuta.
Deduceva di aver sporto formale denuncia presso gli uffici della Polizia di Stato e di aver inviato
Parte formale reclamo alla in cui comunicava di aver subito una frode informatica esponendo i fatti così come erano accaduti e specificando che la perdita economica subita era pari all'importo di euro
25.600,33 chiedendone l'accredito sul proprio conto, ma che la stessa rifiutava.
Allegava, quindi, la violazione obblighi del mandatario ai sensi e per gli effetti dell'art.1711 c.c. e dell'art.1856 c.c., la responsabilità ex art. 2050 c.c. dell'Istituto di credito, che era onere della banca ex D. Lgs. n.11/2010 provare di aver predisposto tutte le misure necessaria, nonché la violazione del dettato di cui all'art. 15 e 31 d.lgs.196/03; in via subordinata, la responsabilità dell'intermediario oltre il massimale della franchigia stabilita ex art. 12 c. 3 d.lgs 11/2010.
Tanto premesso, chiedeva: “in via principale: - accertare e dichiarare la responsabilità negoziale Parte dell'istituto bancario sia per violazione del dovere di diligenza poiché, nell'esecuzione di un ordine di bonifico e quindi nell'esecuzione delle obbligazioni ad essa spettanti, non si è attenuta ai principi di correttezza e buona fede violando così il dovere di diligenza richiesta, sia per violazione delle misure che vanno adottate per la custodia ed il controllo dei dati personali ex art. 15 e 31
d.lgs.196/03 e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno CP_2
patrimoniale in capo al sig. e così al pagamento in suo favore dell'importo di euro Parte_1
25.600,32 a titolo di restituzione di quanto illegittimamente allo stesso sottratto;
- accertare e dichiarare il diritto del sig. al risarcimento del danno non patrimoniale per aver Parte_1 subito l'attore una forte sofferenza e preoccupazione per la perdita della somma di denaro dal proprio conto corrente a causa della condotta tenuta dalla Banca convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'attore Pt_1
, da liquidarsi anche in via equitativa;
in via meramente subordinata: - accertare e dichiarare
[...] la responsabilità dell'intermediario bancario oltre il massimale della franchigia stabilita CP_2 ex art. 12 c. 3 d.lgs 11/2010 e per l'effetto condannare la al Controparte_1
risarcimento del danno nei confronti del sig. per la somma di euro 25.600,32 o in Parte_1
quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia nonché il diritto del sig. al risarcimento Pt_1
del danno non patrimoniale per aver subito l'attore una forte sofferenza e preoccupazione per la perdita della somma di denaro dal proprio conto corrente con conseguenziale condanna al risarcimento del danno in capo alla convenuta ed in favore del sig. da CP_2 Parte_1
liquidarsi in via equitativa;
In ogni caso condannare la convenuta al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario.”. Si costituiva tardivamente in data 14.10.2024 parte convenuta Controparte_1 contestando la domanda attorea e chiedendone l'integrale rigetto. Asseriva l'assenza di responsabilità per mancata revoca delle disposizioni contestate, che erano stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto sottoscritto dalla e dal correntista e di aver, attraverso la piattaforma CP_1 di home banking, per effetto della regolare disposizione di bonifico, proceduto all'operazione, non avendo alcun obbligo di bloccarla.
Esponeva che per accedere alle funzioni di inquiry era necessario digitare il numero cliente più il PIN
(noto solo al cliente) oltre ad inserire il codice identificativo del cliente e, per le operazioni dispositive, inserire il codice PIN e una terza credenziale OTP (One-Time Password) generata dalla specifica funzionalità dell'App (Mobile Token) 1 oppure da Token fisico, assicurando così un'autenticazione definita “forte”.
Infine, rappresentava che al fine di prevenire possibili frodi in danno alla clientela, la da tempo CP_1 aveva raccomandato la massima attenzione e cautela nell'utilizzo dei canali telematici, pubblicando avvisi specifici nella pagina di accesso al portale.
Concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis, respingere le domande proposte perchè infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra riportate. In subordine si chiede che venga accertato il concorso di responsabilità del nella causazione del danno Pt_1
subito a causa del suo venir meno agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della banca in ordine alla conservazione delle credenziali accesso al sistema home banking ed all'illegittimo utilizzo delle stesse, con conseguente riduzione della condanna comminata in proporzione al grado di concorso che verrà accertato Il tutto con vittoria di spese e compenso di avvocato come per legge”.
Dichiarata la contumacia di parte convenuta, la quale, nonostante regolarmente evocata in giudizio, non si era costituita, la causa veniva istruita con acquisizione di prova documentale e concessione dei termini ex art. 183 comma VI cpc e, infine, trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. all'udienza del 22.10.2024.
Preliminarmente, occorre inquadrare la fattispecie nell'ambito di quanto previsto in materia di contratti bancari e, in particolare, in riferimento alle norme che regolano i servizi utilizzabili.
L'operatore bancario, nei rapporti contrattuali con il cliente “risponde secondo le regole del mandato” ai sensi dell'art. 1856 c.c. e la diligenza cui è tenuta va valutata con particolare rigore avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c.
In particolare, con specifico riferimento all'utilizzazione di servizi e strumenti con funzione di pagamento o altro, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici, è fondamentale, ai fini della configurazione di relative responsabilità, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio.
In particolare, con specifico riferimento a tale ipotesi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non può essere omessa la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio e che la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere (cfr. Cass., sez. I civile, 12 giugno 2007 n. 13777).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione afferma che “la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede” (Cass., sez. I civile, 24 settembre 2009, n. 20543).
In ordine al regime probatorio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che al correntista abilitato a svolgere operazioni online che agisca per l'abusiva utilizzazione delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno riferibile al trattamento del suo dato personale (sentenza del 23 maggio
2016 n. 10638).
Più recentemente la Corte di Cassazione (Cass. 3780/24) ha ribadito il principio in base al quale il professionista deve rispettare specifici oneri di diligenza, di natura tecnica, in merito ai servizi posti in essere in favore del cliente. Il parametro di riferimento deve essere quello “dell'accorto banchiere”
(art. 1176 co. 2 cc), in base al quale l'istituto di credito, nel valutare i rischi tipici del mestiere deve esercitare un controllo tecnico, valutando la prevedibilità e l'evitabilità della condotta, in modo da essere esonerata da responsabilità solo se le azioni poste in essere vanno oltre la propria sfera di controllo.
La Cassazione ha quindi ribadito che la responsabilità della banca, in tali circostanze, sia da escludere solo in presenza di una colpa grave dell'utente, mentre la banca deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, non potendo omettere la verifica dell'adozione di specifiche misure di sicurezza.
Nel caso di specie l'allegazione della parte contenuta nella comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata appare del tutto generica e non in grado di far ritenere al Tribunale adito l'assenza di responsabilità e la predisposizione concreta, con riferimento al caso di specie, di misure di sicurezza idonee a scongiurare l'episodio di truffa subito dall'attore.
Ciò premesso appare, ai fini della verifica della responsabilità e diligenza della convenuta, rilevante osservare come la costituzione della parte sia tardiva e avvenuta dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma VI cpc.
Parte A fronte delle documentate circostanze da parte dell'attore e dell'allegazione, la rimasta contumace fino all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, nulla ha provato in merito alla carenza di sua responsabilità e all'aver agito con la diligenza richiesta. Sul punto va osservato che al momento della costituzione, non solo erano maturate le decadenze previste dall'art. 167 cpc ma, altresì, quelle istruttorie di cui all'art. 183 co. VI c.p.c.
La costituzione tardiva, infatti, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., consente al contumace la produzione di documenti nuovi limitatamente a quelli per i quali, al momento del loro deposito, non sia intervenuta la relativa decadenza processuale.
Ne deriva che la documentazione depositata in allegato alla comparsa di parte convenuta è tardiva e inammissibile.
Ciò detto, si osserva che, nel caso di specie, l'attore ha immediatamente sporto denuncia penale presso la Stazione dei Carabinieri, ma ha anche proposto reclamo per il disconoscimento dell'operazione di pagamento.
Le giustificazioni addotte da non assolvono l'onere probatorio CP_1 Controparte_1
ricadente sulla parte.
L'istituto convenuto deve, quindi, rispondere non avendo dimostrato che l'evento dannoso non è allo stesso imputabile.
Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, infatti, come detto, sussisteva in capo allo stesso l'onere di provare la propria diligenza, non potendo esclusivamente limitarsi ad attribuire al cliente la responsabilità dell'operazione.
Ne deriva che la domanda deve essere accolta e parte convenuta va condannata al rimborso, in favore dell'attore, della somma di euro 25.600,32 a titolo di restituzione di quanto illegittimamente allo stesso sottratto.
Quanto, invece, all'ulteriore domanda risarcitoria di danno non patrimoniale l'allegazione e la prova sono del tutto assenti, per cui va rigettata, non avendo la parte correttamente adempiuto agli oneri di allegazione e probatori sulla stessa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c.
Né può neppure farsi luogo ad una liquidazione equitativa del danno, in quanto quest'ultima presuppone che, a monte, il giudice abbia accertato la sussistenza di un danno: si veda, in particolare, la giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata”
(Cassazione civile, sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375, ma si vedano anche Cassazione civile, sez. I, 10 luglio 2003, n. 10850; Cassazione civile, sez. II, 18 novembre 2002, n. 16202; Cassazione civile, sez.
III, 7 marzo 2002, n. 3327; Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1997, n. 8711).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino:
- In accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara la responsabilità di
[...] per i motivi indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
stessa al risarcimento del danno patrimoniale in capo al sig. e al pagamento Parte_1 in suo favore dell'importo di euro 25.600,32 a titolo di restituzione di quanto illegittimamente allo stesso sottratto,
- rigetta per il resto,
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese Controparte_1 processuali del presente giudizio in favore dell'attore che liquida in € 264,00 per spese, €
950,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria e
€ 1.600,00 per la fase decisoria, oltre a Iva, spese generali e CPA., da distrarsi.
Latina, 24.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)