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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1143 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. ARTESE Parte_1 C.F._1
NICOLA, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ARTESE Controparte_1 C.F._2
NICOLA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 27.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vasto in data 13/08/1989, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ Il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento Controparte_1 mensile di € 1070,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 5 di ogni mese;
Gli accordi stragiudiziali presi in sede di separazione per lo scioglimento della comunione rimangono fermi nella parte non ancora adempiuta ed in particolare: a) il Sig. si CP_1 impegna a rimborsare le somme per spese straordinarie relativamente all'ascensore dell'immobile sito in San Salvo via fratelli Cairoli n. 2 di San Salvo previa presentazione della fattura o riparto condominiale nel limite € 10000,00; b) Il sig. si impegna a rimborsare CP_1 il costo della sostituzione della caldaia nel limite di spesa di € 2500,00. Il rimborso riguarderà il netto pagato previa presentazione della fattura. c) Il sig. si impegna al rimborso del CP_1 costo di un'autovettura nel limite di € 15000 previa esibizione della fattura o giustificato di spesa;
d) si impegna a versare nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le somme relative al mantenimento dovuto durante la separazione non ancora corrisposte.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che la figlia della coppia è divenuta maggiorenne e autosufficiente.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di Vasto del 20.9.2022, definitiva dal 7.10.2022.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Pag. 2 a 3 Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Vasto il 13/08/1989 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 74 parte 2 serie A anno 1989) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1143/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. ARTESE Parte_1 C.F._1
NICOLA, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ARTESE Controparte_1 C.F._2
NICOLA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 27.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 19/11/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Vasto in data 13/08/1989, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “ Il sig. verserà alla moglie un assegno di mantenimento Controparte_1 mensile di € 1070,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il 5 di ogni mese;
Gli accordi stragiudiziali presi in sede di separazione per lo scioglimento della comunione rimangono fermi nella parte non ancora adempiuta ed in particolare: a) il Sig. si CP_1 impegna a rimborsare le somme per spese straordinarie relativamente all'ascensore dell'immobile sito in San Salvo via fratelli Cairoli n. 2 di San Salvo previa presentazione della fattura o riparto condominiale nel limite € 10000,00; b) Il sig. si impegna a rimborsare CP_1 il costo della sostituzione della caldaia nel limite di spesa di € 2500,00. Il rimborso riguarderà il netto pagato previa presentazione della fattura. c) Il sig. si impegna al rimborso del CP_1 costo di un'autovettura nel limite di € 15000 previa esibizione della fattura o giustificato di spesa;
d) si impegna a versare nel termine di 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, le somme relative al mantenimento dovuto durante la separazione non ancora corrisposte.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che la figlia della coppia è divenuta maggiorenne e autosufficiente.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di Vasto del 20.9.2022, definitiva dal 7.10.2022.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Pag. 2 a 3 Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico e alle disposizioni di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Vasto il 13/08/1989 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 74 parte 2 serie A anno 1989) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3