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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5349 del R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: “Usucapione”,
riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, con la concessione alla parte costituita del termine di 60 giorni per il deposito di memoria conclusionale e vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Gaetano Treppiccione e d elettivamente domiciliato in Capua (CE), alla via Ponte Romano, n. 14
(attore)
E
Controparte_1
(convenuto contumace)
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da atti, verbali di causa e memoria conclusionale depositata in procedura.
FATTO E
DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione è, pertanto, sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, - premettendo di essere proprietario di un appartamento ubicato al piano Parte_1
primo del civico n. 66 alla via Roma di Capua (CE) - ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, , al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_1
usucapione in suo favore della unità immobiliare ubicata al piano sovrastante e in titolarità di quest'ultimo.
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto: - che il convenuto, giusta
Per_ atto di compravendita per Notaio del 23.12.1985 (rep. 5460), è divenuto proprietario di una porzione immobiliare sita in Capua (CE), alla via Roma n. 66, composta da due camere, accessori e con proporzionali diritti sulla terrazza sovrastante;
- che detta unità immobiliare non risulta ancora iscritta al NCEU del Comune di Capua, pur essendone stato richiesto l'accatastamento all'UTE in data 8.08.1983 (con scheda n. 6334 per l'appartamento e scheda n. 6335 per la terrazza); - che il convenuto non ha mai occupato l'immobile di cui è proprietario, lasciandolo in stato di abbandono;
che, a partire dall'anno 1995, esso istante ha occupato il predetto appartamento, possedendolo in modo pacifico, ininterrotto e uti dominus.
Dichiarata la contumacia del convenuto, il quale, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è
costituito; ammessa ed espletata la prova orale articolata dall'attore nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.12.2021, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Di poi, la controversia è stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 21.01.2025, l'ha riservata in decisione, concedendo alla parte costituita il solo termine di 60 giorni, di cui all'art. 190 c.p.c.,
per il deposito di memoria conclusionale.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata da va accolta per le Parte_1
ragioni che si andranno ad illustrare.
Giova rammentare, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà (ovvero, di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa per il tempo necessario stabilito dalla legge (Cass., n.1530/2000).
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti allo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, accompagnato, sul piano psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è
esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria.
La pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con precipuo riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il contenuto delle sue facoltà di godimento. Inoltre, l'inerzia del proprietario deve manifestarsi nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore (così, di recente, Corte d'Appello di Palermo del 20.05.2023).
Va, infine, rilevato che la contumacia del convenuto non implica alcuna attenuazione in capo all'attore, né esonera il giudice dall'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere.
Nel caso che ci occupa, ritiene questo Giudicante che la tesi attorea ha trovato conforto nell'espletata prova orale, che ha consentito di accertare, in maniera sufficiente e tranquillante, la sussistenza dei su richiamati requisiti.
Ebbene, quanto al cd. corpus possessionis, tutti i testi escussi - con dichiarazioni sufficientemente precise e concordanti - hanno confermato che il occupa, da circa trent'anni, insieme Parte_1
alla moglie e alla figlia, l'appartamento in proprietà dell'odierno convenuto e ubicato al piano sovrastante l'immobile in sua titolarità. Dalle testimonianze raccolte, è inoltre emerso chiaramente che l'istante abbia sempre posseduto uti
dominus l'immobile oggetto di causa, in quanto non solo tutti i testi hanno confermato di essere a conoscenza del cambio di serratura e del possesso esclusivo delle relative chiavi in capo al solo attore, ma il teste – sentito all'udienza del 14.10.2022 – ha aggiunto, altresì, di avere Tes_1
personalmente eseguito lavori di tinteggiatura nell'unità immobiliare de qua, per conto dell'attore
. Pt_1
I descritti atti, a ben vedere, risultano essere espressione di una pacifica, indiscussa, piena ed esclusiva signoria sulla cosa, corrispondente alle facoltà e al potere spettante solo al proprietario della stessa, con conseguente prova, anche presuntiva, dell'animus possidendi.
Infine, la completa inerzia da parte del titolare dell'immobile oggetto della domanda di usucapione che ci occupa, oltre a trovare conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti concordemente dichiarato che il
[...]
– sebbene a conoscenza di tale situazione di fatto – si è sempre astenuto Controparte_1
dall'esercitare le sue potestà, ovvero, di esperire qualsivoglia azione di rivendica nei confronti del figlio, ciò denotando una evidente volontà di disinteressarsi della stessa.
Alla luce del delineato quadro probatorio, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato, in favore di , l'acquisto per intervenuta usucapione della porzione di Parte_1
immobile, sita in Capua (CE), alla via Roma n. 66, composta da un piccolo appartamento posto al piano secondo, di due camere e accessori, con i proporzionali diritti sulla soprastante terrazza,
confinante con proprietà , proprietà e via Roma, non ancora iscritta CP_2 CP_3
al NCEU del Comune di Capua, pur essendone stato richiesto l'accatastamento all'UTE in data
8.08.1983 (con scheda n. 6334 per l'appartamento e scheda n. 6335 per la terrazza).
Va conseguentemente ordinato al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di procedere alle dovute trascrizioni con esonero da ogni responsabilità.
Attesa la natura del giudizio, oltre che la mancata costituzione del convenuto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di , disattesa e assorbita ogni diversa istanza, così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in capo a , della porzione di immobile, sita in Capua (CE), alla via Parte_1
Roma n. 66, composta da un piccolo appartamento posto al piano secondo, di due camere e accessori, con i proporzionali diritti sulla soprastante terrazza, confinante con proprietà CP_2
, proprietà e via Roma;
[...] CP_3
2) ordina al competente Conservatore dei R.R. I.I. di procedere alle prescritte trascrizioni, con espresso esonero da ogni responsabilità;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 26.03.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5349 del R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: “Usucapione”,
riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, con la concessione alla parte costituita del termine di 60 giorni per il deposito di memoria conclusionale e vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Gaetano Treppiccione e d elettivamente domiciliato in Capua (CE), alla via Ponte Romano, n. 14
(attore)
E
Controparte_1
(convenuto contumace)
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da atti, verbali di causa e memoria conclusionale depositata in procedura.
FATTO E
DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione è, pertanto, sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, - premettendo di essere proprietario di un appartamento ubicato al piano Parte_1
primo del civico n. 66 alla via Roma di Capua (CE) - ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato
Tribunale, , al fine di sentir accertare e dichiarare l'intervenuta Controparte_1
usucapione in suo favore della unità immobiliare ubicata al piano sovrastante e in titolarità di quest'ultimo.
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto: - che il convenuto, giusta
Per_ atto di compravendita per Notaio del 23.12.1985 (rep. 5460), è divenuto proprietario di una porzione immobiliare sita in Capua (CE), alla via Roma n. 66, composta da due camere, accessori e con proporzionali diritti sulla terrazza sovrastante;
- che detta unità immobiliare non risulta ancora iscritta al NCEU del Comune di Capua, pur essendone stato richiesto l'accatastamento all'UTE in data 8.08.1983 (con scheda n. 6334 per l'appartamento e scheda n. 6335 per la terrazza); - che il convenuto non ha mai occupato l'immobile di cui è proprietario, lasciandolo in stato di abbandono;
che, a partire dall'anno 1995, esso istante ha occupato il predetto appartamento, possedendolo in modo pacifico, ininterrotto e uti dominus.
Dichiarata la contumacia del convenuto, il quale, seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è
costituito; ammessa ed espletata la prova orale articolata dall'attore nelle note di trattazione scritta depositate in data 2.12.2021, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni. Di poi, la controversia è stata smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 21.01.2025, l'ha riservata in decisione, concedendo alla parte costituita il solo termine di 60 giorni, di cui all'art. 190 c.p.c.,
per il deposito di memoria conclusionale.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata da va accolta per le Parte_1
ragioni che si andranno ad illustrare.
Giova rammentare, in punto di diritto, che l'acquisto della proprietà (ovvero, di un diritto reale di godimento) per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa per il tempo necessario stabilito dalla legge (Cass., n.1530/2000).
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti allo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, accompagnato, sul piano psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è
esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria.
La pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con precipuo riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il contenuto delle sue facoltà di godimento. Inoltre, l'inerzia del proprietario deve manifestarsi nel mancato esercizio di dette potestà e nella mancata sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore (così, di recente, Corte d'Appello di Palermo del 20.05.2023).
Va, infine, rilevato che la contumacia del convenuto non implica alcuna attenuazione in capo all'attore, né esonera il giudice dall'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere.
Nel caso che ci occupa, ritiene questo Giudicante che la tesi attorea ha trovato conforto nell'espletata prova orale, che ha consentito di accertare, in maniera sufficiente e tranquillante, la sussistenza dei su richiamati requisiti.
Ebbene, quanto al cd. corpus possessionis, tutti i testi escussi - con dichiarazioni sufficientemente precise e concordanti - hanno confermato che il occupa, da circa trent'anni, insieme Parte_1
alla moglie e alla figlia, l'appartamento in proprietà dell'odierno convenuto e ubicato al piano sovrastante l'immobile in sua titolarità. Dalle testimonianze raccolte, è inoltre emerso chiaramente che l'istante abbia sempre posseduto uti
dominus l'immobile oggetto di causa, in quanto non solo tutti i testi hanno confermato di essere a conoscenza del cambio di serratura e del possesso esclusivo delle relative chiavi in capo al solo attore, ma il teste – sentito all'udienza del 14.10.2022 – ha aggiunto, altresì, di avere Tes_1
personalmente eseguito lavori di tinteggiatura nell'unità immobiliare de qua, per conto dell'attore
. Pt_1
I descritti atti, a ben vedere, risultano essere espressione di una pacifica, indiscussa, piena ed esclusiva signoria sulla cosa, corrispondente alle facoltà e al potere spettante solo al proprietario della stessa, con conseguente prova, anche presuntiva, dell'animus possidendi.
Infine, la completa inerzia da parte del titolare dell'immobile oggetto della domanda di usucapione che ci occupa, oltre a trovare conferma nella mancata costituzione nel presente giudizio, ha trovato riscontro nelle dichiarazioni dei testi, i quali hanno tutti concordemente dichiarato che il
[...]
– sebbene a conoscenza di tale situazione di fatto – si è sempre astenuto Controparte_1
dall'esercitare le sue potestà, ovvero, di esperire qualsivoglia azione di rivendica nei confronti del figlio, ciò denotando una evidente volontà di disinteressarsi della stessa.
Alla luce del delineato quadro probatorio, la domanda di parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato, in favore di , l'acquisto per intervenuta usucapione della porzione di Parte_1
immobile, sita in Capua (CE), alla via Roma n. 66, composta da un piccolo appartamento posto al piano secondo, di due camere e accessori, con i proporzionali diritti sulla soprastante terrazza,
confinante con proprietà , proprietà e via Roma, non ancora iscritta CP_2 CP_3
al NCEU del Comune di Capua, pur essendone stato richiesto l'accatastamento all'UTE in data
8.08.1983 (con scheda n. 6334 per l'appartamento e scheda n. 6335 per la terrazza).
Va conseguentemente ordinato al Conservatore dei pubblici registri immobiliari di procedere alle dovute trascrizioni con esonero da ogni responsabilità.
Attesa la natura del giudizio, oltre che la mancata costituzione del convenuto, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti in causa
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di , disattesa e assorbita ogni diversa istanza, così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, in capo a , della porzione di immobile, sita in Capua (CE), alla via Parte_1
Roma n. 66, composta da un piccolo appartamento posto al piano secondo, di due camere e accessori, con i proporzionali diritti sulla soprastante terrazza, confinante con proprietà CP_2
, proprietà e via Roma;
[...] CP_3
2) ordina al competente Conservatore dei R.R. I.I. di procedere alle prescritte trascrizioni, con espresso esonero da ogni responsabilità;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 26.03.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)