Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente dott. Eleonora Guarnera Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11596/2020 R.G. promossa da:
, n. a Catania (CT) il 01/11/1989, rappr. e dif. dall' avv. Torrisi Parte_1
Daniela, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrente contro
, n. a Catania (CT) il 10/09/1986, rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
Trovato Gaetano, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 18/12/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/10/2020, chiedeva lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con in Gravina di Catania il 07.07.2012 dal quale Controparte_1
sono nati i figli (30/08/2012) e (10/07/2015). Per_1 Persona_2
chiedeva, poi, la previsione di un assegno per il mantenimento dei due minori pari ad € 500,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 07.07.2021 , seppur regolarmente citato, Controparte_1
non compariva;
il G.I., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, rinviava ad ulteriore udienza per le incombenze istruttorie.
Successivamente, con comparsa del 21.01.2022 si costituiva , non opponendosi CP_1
alla domanda di divorzio né alla richiesta di affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, ma chiedeva una diversa regolamentazione del diritto di visita per le ragioni dedotte in comparsa, nonché di rivalutare l'entità del mantenimento posto a suo carico.
All'udienza del 04.12.2023 la madre avanzava richiesta di affidamento esclusivo in suo favore, rilevando l'assenza del padre dalla vita dei figli e il trasferimento dello stesso in altra regione per motivi di lavoro.
Dopo l'ascolto del figlio minore , il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle Per_1
conclusioni.
All'udienza del 18.12.2024, le parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini di seguito trascritti: “L'avv. Torrisi si riporta al ricorso introduttivo e alle condizioni precisate nella memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., ad eccezione della domanda relativa all'affido, che va intesa come esclusivo. Quanto all'assegno unico, chiede di percepirlo nell'interezza.
L'avv. Trovato precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, si oppone alla richiesta di affido esclusivo e chiede che l'assegno unico venga ripartito tra genitori così come prevede la legge in caso di mancato accordo tra le parti.”.
Il G.I., quindi, rimetteva la causa al Collegio, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.; entrambe le parti depositavano le memorie conclusionali e rispettive repliche.
In particolare, parte ricorrente reiterava la richiesta di affido esclusivo dei figli e Per_1
ed una regolamentazione del diritto di visita che tenesse conto della distanza Per_2
geografica tra il padre e i figli;
ancora, reiterava la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento rispetto a quanto già statuito in sede di separazione. Di contro, insisteva, in seno alle comparse conclusionali, nella domanda di affido CP_1
condiviso dei due minori, suggerendo una diversa regolamentazione del diritto di visita e chiedendo una rideterminazione dell'assegno di mantenimento in € 400,00.
Il Pm concludeva esprimendo parere favorevole al divorzio ma con affido condiviso e collocamento prevalente dei minori presso la madre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1/12/1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra e in Gravina di Catania il Parte_1 Controparte_1
07.07.2012, registrato presso quel Comune al n. 12, P. I, anno 2012.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa prodotto al fascicolo telematico ed emesso da questo Tribunale il 24.10.2019.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Quanto alle statuizioni afferenti affidamento e mantenimento della prole minore, va rilevato che in seno al verbale del 04.12.2023 parte ricorrente ha richiesto l'affido esclusivo dei due minori, per i motivi dedotti in seno al verbale e reiterati poi con la comparsa conclusionale.
Com'è noto, la misura dell'affido condiviso è quella più idonea ad assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi, e vi si può derogare soltanto laddove tale misura sia contraria all'interesse della prole.
Sul punto occorre avere riguardo agli esiti dell'ascolto del minore , il quale riferiva: Per_1
<< Mi sento raramente con mio padre. L'ho visto per Natale e prima non lo vedevo da 3
anni e mezzo. E' stato bello vederlo perché gli voglio bene.>> - << (…) Sia io che mio nonno gli abbiamo detto che deve chiamarmi e venirmi a trovare spesso. Io sto spesso con mio nonno e dormo da lui tutti i fine settimana.. >>. Dall'ascolto del minore si rileva una forte volontà dello stesso di avere un più intenso rapporto con la figura paterna, dunque non si ritiene di escludere il padre a priori dalle decisioni nell'interesse dei figli, tanto più che non sono state dedotte da parte della ricorrente circostanze relative ad una presunta irreperibilità del mentre, di contro, CP_1
è circostanza non contestata il pagamento periodico del mantenimento da parte del padre, circostanza sintomatica dell'interesse nell'accudimento della prole seppure in assenza di un reale accudimento morale, che appare per lo più delegato ai propri ascendenti.
Si deve dunque confermare l'affido condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, in quanto misura più idonea a preservare il rapporto genitore-figli, auspicando che ciò possa non solo preservare ma anche promuovere un più intenso rapporto tra i minori e il padre.
Nè può essere da ostacolo alla misura la distanza geografica del genitore, come osservato dalla Corte di Cassazione che pronunciandosi in un caso di rilevante distanza geografica tra la residenza del figlio e quella del genitore non collocatario, ha osservato che all'affido condiviso si può derogare soltanto nel caso in cui si ravvisi un pregiudizio per l'interesse del minore, ovvero in presenza di circostanze talmente gravi da compromettere il benessere e lo sviluppo psico fisico del figlio, alla luce di una manifesta carenza e comprovata inidoneità genitoriale (così Cassazione civile Sez. I – 06/03/2019 n. 6535), circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, in considerazione della distanza geografica (il padre lavora a Salerno) ma, al contempo, dell'esigenza di permettere dei tempi di permanenza dei minori con il padre, si stabilisce come da proposta del genitore distante, al fine di facilitare e rendere effettivo l'esercizio del diritto di visita:
- a settimane alterne, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 del sabato;
- nel periodo estivo, per trenta giorni, con il limite di quindici giorni consecutivi;
- nel periodo natalizio, per sette giorni comprensivi di almeno una festività (alternando, anno per anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno);
- nel periodo pasquale, per tre giorni (alternando - anno per anno - il giorno di Pasqua con il giorno di Lunedì dell'Angelo).
Quanto alle statuizioni d'ordine economico, alla luce della situazione reddituale di entrambi i genitori, va confermato il contributo al mantenimento stabilito in sede di omologa in € 450,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie, in conformità al protocollo stabilito presso il Tribunale di Catania;
inoltre, si specifica che l'assegno unico, essendo una previdenza statale, non forma oggetto di pronuncia a meno che non vi sia accordo, e va ripartito tra i genitori come per legge.
In ragione alla natura del procedimento ed all'esito dello stesso, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11596/2020
R.G., così statuisce:
- Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Gravina di Catania il 07.07.2012, trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Gravina di Catania dell'anno
2012, al n.12, parte I;
- Dispone l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori con collocamento prevalente presso la madre e regola il diritto di visita del padre come in parte motiva.
- di versare alla madre per il mantenimento dei minori la Parte_2
somma di € 450,00 (€ 225,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
- Ordina la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Gravina di Catania al fine di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, l'11.04.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Sonia Di Gesu