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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/25 RG iscritta in data 17.2.25 avente per oggetto: regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Pia Perisano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via L. Guercio n. 319;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Tommaso Somma, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Gragnano via S. Caterina n. 6;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.5.25, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.2.25 premettendo di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con , dalla cui unione era nata (24.7.11), chiedeva Controparte_1 Per_1
la regolamentazione della responsabilità genitoriale, deducendo che il resistente, che aveva un'altra famiglia taciuta alla ricorrente, aveva interrotto i rapporti con la minore da circa 10 mesi, così concludendo per l'affido esclusivo rafforzato e previsione di un assegno di mantenimento per la minore.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non contestava le allegazioni in fatto, rimettendosi al Tribunale per le relative determinazioni, facendo comunque presente che, anche a causa di problemi di salute, non poteva più svolgere attività di autotrasportatore transfrontaliero, ciò incidendo in termini negativi sulla sua capacità reddituale.
All'esito della comparizione delle parti e dell'ascolto della minore, all'udienza del 27.5.25, il giudice delegato invitava le parti alla discussione orale e la causa era rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo così disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre. Per_1
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie, la situazione attuale, non contestata dalle parti e che si traduce in una totale incomunicabilità tra i genitori e tra il padre e la minore, non consente di giungere ad una rappresentanza congiunta degli interessi della minore. È dato, difatti, non contestato che il padre si è allontanato dalla casa improvvisamente interrompendo ogni rapporto con la figlia per circa 10 mesi.
Egli ha tenuto nascosto non solo di essere sposato (avendo fatto credere invece di essere separato), ma anche di avere tre figli, chiudendo qualsiasi rapporto sia con la ricorrente che con la stessa minore con cui ha interrotto ogni forma di comunicazione.
Eppure, come dichiarato dalla minore (si veda verbale di udienza del 27.5.25), tra il padre e la ragazza vi era una forte complicità e la stessa (che nel corso dell'audizione ha manifestato una grande Per_1
maturità avendo accettato la presenza degli altri fratelli, avendo anche compreso che la fine della relazione tra i genitori non doveva pregiudicare il rapporto con il padre) ha dato prova di essere una ragazza matura, impegnata negli studi, di una sensibilità non comune, consapevole di quanto accaduto e di non voler al momento incontrare suo padre. Questi, dal suo canto, non sembra aver capito la gravità della situazione, tanto da affermare che lo chiamano per cercare soldi (si veda audizione all'udienza del 27.5.25), senza neanche aver cercato un contatto con la minore poco prima dell'ascolto.
In presenza di tale situazione sono emerse gravi carenze genitoriali del resistente che risulta assente nella vita di avendo interrotto i contatti con la figlia per 10 mesi, avendolo taciuto anche di Per_1
avere una famiglia, disinteressandosi completamente delle esigenze quotidiane e non contribuendo in modo costante al suo mantenimento.
Il resistente, difatti, ha contribuito fino a giugno 2024 al pagamento del canone di locazione, per poi corrispondere da luglio 2024 la somma di € 300,00, fino a dicembre per poi interrompere qualsiasi contribuzione, laddove, invece, ha continuato a garantire all'altra famiglia non solo l'alloggio ma anche il pagamento delle bollette.
A fronte di tale situazione il Tribunale ritiene pertanto di dover disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre, atteso che l'assenza di rapporti significativi con il padre in modo costante,
l'impossibilità di comunicare con la minore e con la ricorrente rende di fatto lo stesso privo delle necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni ordinarie relative alla vita della figlia.
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo;
infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
In definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Dovendo rispettarsi la volontà della minore, che ha manifestato particolare maturità, consapevole di quanto accaduto, si dispone che il padre possa incontrare la minore liberamente, quando ella lo vorrà.
Quanto al mantenimento che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, ritiene il Tribunale di potere recepire l'accordo sul punto raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza, determinando in € 400,00 il contributo per la figlia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, considerando la situazione economica del resistente. Questi, difatti, che sta lavorando anche se a causa dei problemi di salute non può più svolgere l'attività di camionista per le tratte transfrontaliere, è proprietario di un immobile in cui vive l'altra famiglia, si fa carico delle bollette di questi e sta percependo la somma di € 1500,00 mensili, laddove la ricorrente, che lavora come domestica con una retribuzione mensile di € 900,00, vive con la figlia in una casa in locazione per la quale paga un canone di € 600,00 circa.
Quanto alle spese straordinarie, si ritiene di dover confermare anche su tale aspetto l'accordo raggiunto, ponendo a carico del resistente le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore nella misura del 5%.
Nulla altro va disposto, se non con riferimento alle spese di lite che vanno integralmente compensate tra le parti in causa, in considerazione della condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero);
2) dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, se questa lo vorrà;
3) determina in € 400,00 mensili il contributo per il mantenimento che il resistente dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) dispone che il padre contribuisca nella misura del 5% al pagamento delle spese straordinarie;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27.5.25
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/25 RG iscritta in data 17.2.25 avente per oggetto: regolamentazione dei figli naturali
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Pia Perisano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via L. Guercio n. 319;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Controparte_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Tommaso Somma, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Gragnano via S. Caterina n. 6;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.5.25, all'esito della discussione orale delle parti ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.2.25 premettendo di aver intrattenuto una Parte_1
relazione sentimentale con , dalla cui unione era nata (24.7.11), chiedeva Controparte_1 Per_1
la regolamentazione della responsabilità genitoriale, deducendo che il resistente, che aveva un'altra famiglia taciuta alla ricorrente, aveva interrotto i rapporti con la minore da circa 10 mesi, così concludendo per l'affido esclusivo rafforzato e previsione di un assegno di mantenimento per la minore.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non contestava le allegazioni in fatto, rimettendosi al Tribunale per le relative determinazioni, facendo comunque presente che, anche a causa di problemi di salute, non poteva più svolgere attività di autotrasportatore transfrontaliero, ciò incidendo in termini negativi sulla sua capacità reddituale.
All'esito della comparizione delle parti e dell'ascolto della minore, all'udienza del 27.5.25, il giudice delegato invitava le parti alla discussione orale e la causa era rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, dovendo così disporsi l'affido super esclusivo della minore alla madre. Per_1
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente, bensì esclusivo del minore. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
Ebbene, nel caso di specie, la situazione attuale, non contestata dalle parti e che si traduce in una totale incomunicabilità tra i genitori e tra il padre e la minore, non consente di giungere ad una rappresentanza congiunta degli interessi della minore. È dato, difatti, non contestato che il padre si è allontanato dalla casa improvvisamente interrompendo ogni rapporto con la figlia per circa 10 mesi.
Egli ha tenuto nascosto non solo di essere sposato (avendo fatto credere invece di essere separato), ma anche di avere tre figli, chiudendo qualsiasi rapporto sia con la ricorrente che con la stessa minore con cui ha interrotto ogni forma di comunicazione.
Eppure, come dichiarato dalla minore (si veda verbale di udienza del 27.5.25), tra il padre e la ragazza vi era una forte complicità e la stessa (che nel corso dell'audizione ha manifestato una grande Per_1
maturità avendo accettato la presenza degli altri fratelli, avendo anche compreso che la fine della relazione tra i genitori non doveva pregiudicare il rapporto con il padre) ha dato prova di essere una ragazza matura, impegnata negli studi, di una sensibilità non comune, consapevole di quanto accaduto e di non voler al momento incontrare suo padre. Questi, dal suo canto, non sembra aver capito la gravità della situazione, tanto da affermare che lo chiamano per cercare soldi (si veda audizione all'udienza del 27.5.25), senza neanche aver cercato un contatto con la minore poco prima dell'ascolto.
In presenza di tale situazione sono emerse gravi carenze genitoriali del resistente che risulta assente nella vita di avendo interrotto i contatti con la figlia per 10 mesi, avendolo taciuto anche di Per_1
avere una famiglia, disinteressandosi completamente delle esigenze quotidiane e non contribuendo in modo costante al suo mantenimento.
Il resistente, difatti, ha contribuito fino a giugno 2024 al pagamento del canone di locazione, per poi corrispondere da luglio 2024 la somma di € 300,00, fino a dicembre per poi interrompere qualsiasi contribuzione, laddove, invece, ha continuato a garantire all'altra famiglia non solo l'alloggio ma anche il pagamento delle bollette.
A fronte di tale situazione il Tribunale ritiene pertanto di dover disporre l'affido super esclusivo della minore alla madre, atteso che l'assenza di rapporti significativi con il padre in modo costante,
l'impossibilità di comunicare con la minore e con la ricorrente rende di fatto lo stesso privo delle necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni ordinarie relative alla vita della figlia.
Il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo;
infatti, integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
In definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre, riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita del figlio (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero).
Dovendo rispettarsi la volontà della minore, che ha manifestato particolare maturità, consapevole di quanto accaduto, si dispone che il padre possa incontrare la minore liberamente, quando ella lo vorrà.
Quanto al mantenimento che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, ritiene il Tribunale di potere recepire l'accordo sul punto raggiunto dalle parti nel corso dell'udienza, determinando in € 400,00 il contributo per la figlia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, considerando la situazione economica del resistente. Questi, difatti, che sta lavorando anche se a causa dei problemi di salute non può più svolgere l'attività di camionista per le tratte transfrontaliere, è proprietario di un immobile in cui vive l'altra famiglia, si fa carico delle bollette di questi e sta percependo la somma di € 1500,00 mensili, laddove la ricorrente, che lavora come domestica con una retribuzione mensile di € 900,00, vive con la figlia in una casa in locazione per la quale paga un canone di € 600,00 circa.
Quanto alle spese straordinarie, si ritiene di dover confermare anche su tale aspetto l'accordo raggiunto, ponendo a carico del resistente le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore nella misura del 5%.
Nulla altro va disposto, se non con riferimento alle spese di lite che vanno integralmente compensate tra le parti in causa, in considerazione della condotta processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) dispone l'affido super esclusivo della minore alla madre riconoscendole altresì la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero);
2) dispone che il padre possa incontrare liberamente la minore, se questa lo vorrà;
3) determina in € 400,00 mensili il contributo per il mantenimento che il resistente dovrà corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) dispone che il padre contribuisca nella misura del 5% al pagamento delle spese straordinarie;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 27.5.25
Il Presidente est.
Dr. Ilaria Bianchi