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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito dell'udienza del 3.6.2025 come sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.;
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1306/2023
tra
in persona del l.r.p.t. Parte_1
(Avv. Luca Lupia)
Parte appellante e
in persona del l.r.p.t. CP_1
(Avv. Laura Loreni e Avv. Paola Ciarelli)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1315/2022, emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 5 dicembre 2022, all'esito del giudizio recante numero di R.G. 1920/2018.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con separati ricorsi proposti innanzi al Tribunale di Latina contro l' , la ha CP_1 Parte_1 impugnato l'avviso di addebito n. 3972180001490947000, notificato via pec il 06.05.2018, il sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n.2017000837/DDL del 29.05.2017 e le conseguenti diffide di pagamento.
I diversi giudizi instaurati dalla ricorrente, recanti rispettivamente R.G. n. 1920/2018, n. 3162/2018
e n. 3074/2018, sono stati successivamente riuniti, in quanto aventi origine e ragione, tutti, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017000837/DDL del 29.5.2017, impugnato per primo. Invero, nel verbale di impugnazione sotteso ai suddetti atti di addebito, l' contestava alla CP_1 ricorrente omissioni contributive risalenti al periodo compreso tra gennaio 2014 e dicembre 2016 e procedeva, quindi, anche a mezzo degli atti conseguenti, ad intimare il pagamento di euro
235.722,38 oltre alla restituzione di euro 62.229,20 per agevolazioni contributive non dovute e relative sanzioni civili.
In particolare, gli ispettori avevano accertato nei confronti della opponente le seguenti irregolarità: a) omesso versamento contributivo su presunte “indennità di trasferta” corrisposte ai dipendenti;
b) notevoli differenze tra le ore lavorate e quelle registrate in busta paga;
c) presenza di un notevole numero di assenze ingiustificate non retribuite;
d) erogazione di retribuzione inferiore a quella di cui al Contratto Collettivo di categoria;
e) illegittima fruizione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1, commi 118 e ss., legge n. 190/2014.
La società censurava l'impugnato verbale e gli atti conseguenti sotto i seguenti profili:
1) nullità dell'avviso di addebito, in quanto notificato in pendenza di definizione del giudizio incardinato avverso il verbale di accertamento sotteso allo stesso;
2) illegittimità dell'accertamento con riferimento alla contestazione dell'indennità di trasferta correttamente qualificata;
3) difetto di prova circa lo svolgimento di orario superiore a quello previsto dal contratto e dalle buste paga;
4) sussistenza dei presupposti per godere dei benefici contributivi di cui alla L. 190/14 e, in ogni caso, illegittimità dei provvedimenti nella parte relativa al recupero sulla posizione dei dipendenti e , già regolarizzata dalla ricorrente. Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la nullità/annullabilità/ illegittimità degli atti impugnati e della pretesa contributiva sottesa agli stessi.
CP_ Nel giudizio di primo grado, si è regolarmente costituito l' contestando integralmente le domande chiedendone il rigetto.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso, accertando, da un lato, la nullità dell'avviso di addebito impugnato, in quanto emesso in pendenza dell'impugnazione del verbale presupposto - incardinata prima in sede amministrativa (il 12.8.2017) e poi innanzi al Tribunale di Roma (il 23.5.2018) -, in violazione dell'art.24 D.lgs 46/99 e, dall'altro:
i) la fondatezza della contestazione relativa alla indennità di trasferta, in mancanza di allegazione o prova, neppure nel senso di un esonero parziale da contribuzione, da parte del datore di lavoro, che si è piuttosto limitato ad insistere per l'applicabilità del comma 5 dell'art. 51 TUIR, reclamandone la sussistenza dei presupposti;
ii) la legittimità della pretesa ripetizione dei benefici contributivi di cui alla L. 190/14, indebitamente goduti dalla Società, in quanto le irregolarità contributive costituiscono condizione ostativa alla fruizione del beneficio anche per il periodo successivo a quello di emersione ed anche a prescindere dal dato formale del possesso del DURC;
iii) la correttezza della conclusione contenuta nel verbale impugnato, con riferimento allo svolgimento di un orario di lavoro effettivo ben superiore a quello contrattuale, per lo più indicato come part- time, secondo cui la società avrebbe dovuto rispettare il c.d. minimale contributivo – principio generale stabilito dall'art. 1 D.L. n.388/89 – atteso che detto principio, derivante da quello di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, di talché il rapporto contributivo resta invariato anche innanzi ad eventuali accordi intercorsi, come nel caso di specie, tra datore di lavoro e lavoratore, allo scopo di transigere controversie in merito alle differenze retributive;
iv) con riferimento ai lavoratori DESIDERI, , e , l'avvenuto adempimento Per_2 Per_3 Pt_2 dedotto dall'opponente, risultando pacifico, in mancanza di contestazioni dell'Istituto sull'eccezione estintiva, come la Società avesse già provveduto alla restituzione delle agevolazioni ricevute.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la evidenziandone l'erroneità, in quanto: Parte_1
- l'onere della prova relativa all'assoggettabilità a contribuzione degli importi corrisposti ai lavoratori a titolo di indennità di trasferta graverebbe unicamente in capo all'ente accertatore;
- soltanto alcuni tra i 13 dipendenti ascoltati in sede di accertamento ispettivo, su un minimo di 40 dipendenti, hanno sostenuto di non aver effettuato trasferte;
- i dipendenti ascoltati sarebbero stati tutti assunti nel 2016 ed alcuni nel 2015 e, quindi, nessuno avrebbe potuto riferire in merito all'annualità 2014;
- il giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di applicare l'art. 51, comma 5 del TUIR, unica norma di riferimento per l'individuazione delle voci di reddito assoggettabili a contribuzione;
- gli addebiti rivolti alla Società si riferirebbero alla totalità dei relativi dipendenti, sebbene, soltanto per alcuni di essi sia stato provato che gli stessi non hanno mai lavorato in trasferta o che hanno svolto lavoro straordinario e, dunque, il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso errato a confermare la legittimità degli atti impugnati, senza considerare che il calcolo per il maggiore orario
è avvenuto su tutta la compagine aziendale e senza valutare la specifica prova contraria offerta dalla datrice di lavoro;
Parte
- il Tribunale non avrebbe valutato correttamente i requisiti posseduti dalla 2010 S.r.l. per l'esonero contributivo, ai sensi dell'art. 1, commi 118-124, L. 190/14, non avendo lo stesso preso in debita considerazione i DURC posseduti dalla società e la circostanza che i lavoratori elencati nel verbale ispettivo non sarebbero né stati occupati a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né assunti, dallo stesso datore o società collegate, con rapporti a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge, né tantomeno avrebbero già usufruito della stessa agevolazione contributiva (fatta eccezione per i soli dipendenti e Per_1 Per_2 Per_3
, per i quali, la ha già provveduto alla restituzione delle agevolazioni Pt_2 Parte_1 contributive).
CP_ Nel giudizio così incardinato si è costituito l' impugnando e contestando ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza odierna, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
L'appello risulta in parte fondato, per le seguenti ragioni.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di indennità di trasferta e relativo assoggettamento a contribuzione previdenziale, le somme erogate dal datore di lavoro non sono automaticamente esenti da contribuzione, ma occorre verificare specificamente i presupposti di cui all'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/86. In particolare: a) le indennità per trasferte nell'ambito del territorio comunale concorrono integralmente a formare il reddito, con la sola esclusione delle spese di trasporto documentate;
b) le indennità per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le 90.000 lire giornaliere per trasferte in
Italia e 150.000 lire per trasferte all'estero; c) in caso di rimborso analitico delle spese vive, i rimborsi concorrono comunque a formare il reddito oltre le 30.000 lire giornaliere per trasferte nazionali e 50.000 lire per trasferte all'estero. Il giudice di merito è tenuto ad accertare
l'ammontare specifico delle indennità erogate, la loro natura e l'estensione territoriale delle trasferte, non potendo escludere l'obbligo contributivo in modo generalizzato. Trattandosi di eccezione alla regola generale di assoggettamento a contribuzione di ogni somma percepita in dipendenza del rapporto di lavoro, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione contributiva ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 917/86, mentre l'ente previdenziale deve solo dimostrare l'avvenuta erogazione delle somme al lavoratore.”. (Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1500 del 21 gennaio 2025).
Ora, dal complessivo esame della documentazione in atti ed in particolare del verbale unico di accertamento del 29.05.2017, delle denunce individuali dell' allegate allo stesso, delle buste CP_1 paga dei dipendenti della di cui al relativo LUL, dei contratti di lavoro depositati e Parte_1 delle dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede di accertamento ispettivo, nonché del
CCNL di settore applicabile ratione temporis, è emerso quanto segue.
Nei contratti di lavoro depositati in atti non è sempre specificato il luogo di svolgimento delle prestazioni richieste al dipendente, ed in nessuno di essi è comunque previsto come luogo di lavoro la sede della società, poiché le assegnazioni ai singoli lavoratori degli stabilimenti presso cui prestare il servizio di vigilanza avvenivano in base alla distanza dall'abituale dimora di ciascun dipendente, il quale, infatti, raggiungeva il posto di lavoro (che, in ogni caso, come da contratto, poteva coincidere con qualsiasi sito rientrante nel territorio di Roma, Frosinone, Latina e provincia) direttamente dalla propria abitazione.
E come precisato, a titolo esemplificativo, da , , Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , , , tutti interrogati in sede di Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 accertamento ispettivo, doveva intendersi per “trasferta” la necessità di percorrere una distanza più
“consistente”, rispetto a quella abituale, tra abitazione e luogo della prestazione,
Peraltro, alcuni lavoratori, come hanno dichiarato in sede di ispezione che le Persona_11 somme inserite in busta paga sotto la voce “trasferta” equivalevano alla remunerazione del lavoro prestato oltre l'orario contrattualmente stabilito.
Dunque, atteso che, in base alle disposizioni del CCNL di riferimento, gli Istituti di vigilanza
“impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora” e che non risulta in alcun modo provato in quante e quali occasioni i dipendenti della società siano stati chiamati ad espletare la propria attività al di fuori della provincia di Roma, Frosinone e Latina e/o comunque in località più distanti dalla propria abitazione rispetto a quelle di abituale assegnazione, la motivazione della decisione impugnata appare coerente con le disposizioni contrattuali del CCNL, il cui Titolo X, art. 99, sulle trasferte, stabilisce che “per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità”.
In merito al rimborso spese, ai sensi dell'art. 100, il lavoratore inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro, per giustificate e variabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, ha “diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate ed al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso – con i mezzi autorizzati – rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro”.
Pertanto, la sentenza impugnata merita di essere confermata nella parte in cui ha accertato l'effettività della omissione contributiva riferita alle somme ingiustificatamente imputate alla voce
“trasferta Italia” nelle buste paga depositate in atti, stante l'assenza di prove idonee a dimostrare la legittimità della relativa sottrazione al reddito normalmente soggetto a contribuzione e, di contro, la presenza di prove idonee a far presumere che talora le somme dovute a titolo di compenso per il lavoro straordinario prestato da alcuni lavoratori siano state illegittimamente riconosciute loro sotto forma di indennità di trasferta.
Del resto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000;
Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n. 12545); inoltre i verbali ispettivi, pur non facendo piena prova del contenuto delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria;
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 916 del 3 febbraio 1996; sentenza n. 166 dell'8 gennaio 2014); infine ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Nel caso di specie, la società datrice di lavoro è evidentemente venuta meno all'onere di fornire la prova contraria delle irregolarità accertate dall' nel verbale de quo e delle dichiarazioni ivi CP_1 contenute con riferimento alle suddette indennità di trasferta applicate in busta paga, non ravvisandosi dunque i presupposti per applicare alla fattispecie in esame il comma 5 dell'art. 51 del TUIR, invocato dall'appellante.
Infine, a differenza di quanto affermato dall'appellante, alcuni dei dipendenti della Società ascoltati CP_ dagli Ispettori dell' sono stati assunti nel 2014 e nel 2015 e perciò risulta anche infondata la doglianza sulla mancata prova della fondatezza dell'accertamento con riferimento agli anni 2014 e 2015; ciò, a maggior modo, in considerazione del fatto che, come risulta dalle denunce individuali allegate al verbale ispettivo, poste a confronto con il LUL ed i contratti in atti, gli addebiti dell' si riferiscono, per ciascun lavoratore, soltanto ai periodi in cui lo stesso ha effettivamente CP_1 lavorato per la Società.
Ne discende la legittimità altresì del recupero delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1, commi 118 e ss., legge n. 190/2014, posto che ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 l. 296/2006, la fruizione dell'esonero contributivo goduto dall'azienda per le nuove assunzioni è subordinato alla correttezza degli obblighi contributivi, al rispetto degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi.
L'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 prevede, infatti, che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La ratio di tale disposizione è volta ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi;
dunque, le irregolarità contributive costituiscono condizione ostativa alla fruizione del beneficio, anche per il periodo successivo a quello di emersione.
Nel caso di specie, quindi, non ricorrono i presupposti per fruire delle suddette agevolazioni contributive pacificamente godute dalla società, posto che la non ha correttamente Parte_1 adempiuto, per quanto sinora rilevato, agli obblighi contributivi gravanti in capo alla stessa, e ciò a prescindere dal dato formale del possesso dei DURC.
Ed invero, il DURC, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, non attesta il possesso, da parte dell'azienda, dei requisiti necessari per fruire di eventuali benefici contributivi, in quanto per accedere a detti benefici devono sussistere effettivamente le condizioni di regolarità contributiva aziendale dichiarate per la sua emissione (su punto, si v. Cass. civ. sez. lav.,
25/10/2018, n. 27107; CdA Firenze del 16.5.2019 in causa n. 1094/2017 RG e CA Milano
17.10.2019 in causa n. 474/2019 RG).
Infatti, allo scopo di incentivare i comportamenti virtuosi delle imprese, il legislatore ha previsto alcuni requisiti che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare ai fini della fruizione dei benefici contributivi stabiliti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale:
• possesso del Durc regolare (es. corretta e puntuale presentazione della denuncia Uniemens o delle denunce retributive per l'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, versamento alle scadenze legali dei contributi mensili e/o periodici e/o dei premi assicurativi scaduti entro la fine del secondo mese antecedente a quello in cui la richiesta di è effettuata, assenza di compensazioni illecite, CP_2 ecc.);
• generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (quindi nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto dall'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
L'art. 8, D.M. 30 gennaio 2015 individua una serie di violazioni - alcune di natura penale e altre di natura amministrativa, elencate nella tabella di cui all'Allegato A al D.M. stesso - che inibiscono il rilascio del DURC per predeterminati periodi, a seconda della gravità dell'illecito commesso, soltanto ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi e non anche per altri utilizzi (es. appalti pubblici e privati).
In base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, Regolamento ministeriale, ai fini del rilascio del DURC, il datore di lavoro richiedente è tenuto ad autocertificare, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella Tabella Allegato
A, Decreto stesso o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.
Gli Ispettorati del lavoro, tuttavia, procedono annualmente ad effettuare delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, qualora da questi controlli emergano delle irregolarità, gli Istituti provvedono al recupero delle agevolazioni indebitamente godute da parte dei datori di lavoro.
Pertanto, la sentenza impugnata va confermata anche sotto tale profilo, avendo correttamente accertato l'esistenza di irregolarità contributive ostative al riconoscimento dei benefici contributivi indebitamente goduti dalla Società, aldilà delle posizioni già regolarizzate.
Diversamente, quanto agli addebiti relativi alla misura della retribuzione del lavoro straordinario, inferiore a quella prevista dai CCNL di riferimento, si rileva come tale addebito, relativo al c.d. minimale contributivo, non possa riguardare la totalità dei lavoratori dell'Azienda.
In primo luogo, vige sul punto il principio generale stabilito dall'art. 1 D.L. n.388/89 di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, operante anche con riferimento all'orario di lavoro, di talché il rapporto contributivo resta invariato anche innanzi ad eventuali accordi intercorsi, come nel caso di specie, tra datore di lavoro e lavoratore, allo scopo di transigere controversie in merito alle differenze retributive (cfr. ex multis Cass. 15120/2019).
Nel merito, il trattamento retributivo risultante dalle buste paga in atti corrisponde ai valori previsti dal CCNL di settore per ciascun livello di inquadramento, e non vi è prova della circostanza che tutti i dipendenti indicati nelle denunce individuali allegate al verbale ispettivo – circa 60 - abbiano svolto un orario lavorativo superiore rispetto a quello contrattualmente convenuto con la datrice di lavoro.
Invero, soltanto i seguenti dipendenti hanno dichiarato di aver svolto lavoro straordinario:
, il quale ha riferito di aver lavorato sempre per 11 ore al giorno, per 6 giorni a Persona_11 settimana, svolgendo complessive 66 ore settimanali di lavoro, pur essendo stato assunto, nel luglio
2016, con contratto part-time al 50%;
, il quale ha dichiarato di aver sempre lavorato 8 ore al giorno per 5-6 giorni a Controparte_3 settimana, pur essendo stato assunto, nel febbraio 2015, con contratto part time al 50 %, per 1000 euro al mese;
, il quale ha dichiarato di aver lavorato sempre 220 ore al mese, pur essendo stato Persona_9 assunto, nell'aprile 2016, con contratto part time al 50 %;
, il quale ha dichiarato che, prima della stipula del nuovo accordo contrattuale Persona_7 avente ad oggetto la conversione del contratto originariamente sottoscritto, in part time al 75% - con
3 giorni lavorativi da 8 ore senza straordinari – divenuto efficace a partire dal 1°.01.2017, ha sempre svolto settimanalmente 5 giorni lavorativi da 10 ore, pur essendo stato assunto, nel luglio
2014, con contratto part time al 50 %.
, che, escusso nel giudizio di primo grado all'udienza del 12.07.2022, ha dichiarato: CP_4
“Normalmente facevo 50 ore settimanali, quindi due ore di straordinario per ognuno dei 5 giorni di lavoro”.
infine, ha dichiarato di avere osservato l'orario di 10 ore al giorno dall'inizio del Parte_3 rapporto per n. 6 giorni alla settimana, per un totale di n. 60 ore settimanali.
Altri lavoratori invece, quali e , hanno espressamente dichiarato di non Parte_4 Persona_4 aver mai svolto lavoro straordinario.
Del resto, lo stesso Ispettore sentito come teste nel giudizio di primo grado, ha Testimone_1 dichiarato: “Rispetto all'orario di lavoro sentendo i lavoratori, alcuni, non tutti, hanno dichiarato che svolgevano degli orari superiori a quelli previsti dal contratto, spesso part- time al 50%, che per il contratto collettivo doveva equivalere a 20 ore”. Tuttavia, non risulta in alcun modo dimostrato quanto parimenti riferito dal teste, ossia che “solo per i casi riferiti per iscritto dai lavoratori sentiti si è provveduto a ricostruire l'imponibile contributivo, sulla base del maggiore orario”.
Invero, dagli atti e documenti di causa non è dato evincere alcun conteggio dal quale poter ricavare che le somme addebitate alla Società ispezionata si riferiscano alle irregolarità riscontrate con riferimento ai soli lavoratori che hanno dichiarato di aver svolto orari straordinari senza una congrua retribuzione del maggior impegno lavorativo.
Dalle denunce individuali annesse al verbale ispettivo risultano mensilmente ingenti addebiti per ciascuno dei lavoratori ivi indicati – circa 60 - senza alcuna distinzione tra le somme riferite all'illegittima applicazione dell'indennità di trasferta – peraltro, inserita soltanto in alcune, e non tutte, le buste paga in atti - e quelle riferite all'omessa remunerazione del lavoro straordinario in conformità ai parametri previsti dal CCNL di settore.
Va dunque confermata la ricostruzione dell'imponibile contributivo operata dall' riguardo alle CP_1 agevolazioni contributive illegittimamente fruite dalla Società, alle indennità di trasferta che risultino dalle buste paga in atti ed alle sole retribuzioni spettanti agli unici lavoratori che hanno espressamente dichiarato di aver svolo lavoro straordinario non retribuito.
Pertanto, la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui ha ritenuto legittimi gli addebiti riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione, anche in riferimento al lavoro straordinario.
Le spese del doppio grado possono essere in parte compensate in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, e liquidate coma da dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, parametri minimi, esclusa la fase istruttoria in appello, in relazione al valore della domanda.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara non dovute all' da parte della le somme riguardanti il lavoro straordinario dei dipendenti CP_1 Parte_1 diversi da quelli, indicati in parte motiva, espressamente dichiaranti di avere svolto lavoro straordinario. Compensa per un terzo le spese del doppio grado e pone a carico dell'appellante la restante quota dei due terzi delle spese, che liquida per l'intero in euro 10.000,00 per il primo grado e per il presente grado in euro 7.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 3.6.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito dell'udienza del 3.6.2025 come sostituita dal deposito delle note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.;
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1306/2023
tra
in persona del l.r.p.t. Parte_1
(Avv. Luca Lupia)
Parte appellante e
in persona del l.r.p.t. CP_1
(Avv. Laura Loreni e Avv. Paola Ciarelli)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1315/2022, emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 5 dicembre 2022, all'esito del giudizio recante numero di R.G. 1920/2018.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con separati ricorsi proposti innanzi al Tribunale di Latina contro l' , la ha CP_1 Parte_1 impugnato l'avviso di addebito n. 3972180001490947000, notificato via pec il 06.05.2018, il sotteso verbale unico di accertamento e notificazione n.2017000837/DDL del 29.05.2017 e le conseguenti diffide di pagamento.
I diversi giudizi instaurati dalla ricorrente, recanti rispettivamente R.G. n. 1920/2018, n. 3162/2018
e n. 3074/2018, sono stati successivamente riuniti, in quanto aventi origine e ragione, tutti, nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017000837/DDL del 29.5.2017, impugnato per primo. Invero, nel verbale di impugnazione sotteso ai suddetti atti di addebito, l' contestava alla CP_1 ricorrente omissioni contributive risalenti al periodo compreso tra gennaio 2014 e dicembre 2016 e procedeva, quindi, anche a mezzo degli atti conseguenti, ad intimare il pagamento di euro
235.722,38 oltre alla restituzione di euro 62.229,20 per agevolazioni contributive non dovute e relative sanzioni civili.
In particolare, gli ispettori avevano accertato nei confronti della opponente le seguenti irregolarità: a) omesso versamento contributivo su presunte “indennità di trasferta” corrisposte ai dipendenti;
b) notevoli differenze tra le ore lavorate e quelle registrate in busta paga;
c) presenza di un notevole numero di assenze ingiustificate non retribuite;
d) erogazione di retribuzione inferiore a quella di cui al Contratto Collettivo di categoria;
e) illegittima fruizione delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1, commi 118 e ss., legge n. 190/2014.
La società censurava l'impugnato verbale e gli atti conseguenti sotto i seguenti profili:
1) nullità dell'avviso di addebito, in quanto notificato in pendenza di definizione del giudizio incardinato avverso il verbale di accertamento sotteso allo stesso;
2) illegittimità dell'accertamento con riferimento alla contestazione dell'indennità di trasferta correttamente qualificata;
3) difetto di prova circa lo svolgimento di orario superiore a quello previsto dal contratto e dalle buste paga;
4) sussistenza dei presupposti per godere dei benefici contributivi di cui alla L. 190/14 e, in ogni caso, illegittimità dei provvedimenti nella parte relativa al recupero sulla posizione dei dipendenti e , già regolarizzata dalla ricorrente. Per_1 Per_2 Per_3 Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la nullità/annullabilità/ illegittimità degli atti impugnati e della pretesa contributiva sottesa agli stessi.
CP_ Nel giudizio di primo grado, si è regolarmente costituito l' contestando integralmente le domande chiedendone il rigetto.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale ha pronunciato la sentenza impugnata, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso, accertando, da un lato, la nullità dell'avviso di addebito impugnato, in quanto emesso in pendenza dell'impugnazione del verbale presupposto - incardinata prima in sede amministrativa (il 12.8.2017) e poi innanzi al Tribunale di Roma (il 23.5.2018) -, in violazione dell'art.24 D.lgs 46/99 e, dall'altro:
i) la fondatezza della contestazione relativa alla indennità di trasferta, in mancanza di allegazione o prova, neppure nel senso di un esonero parziale da contribuzione, da parte del datore di lavoro, che si è piuttosto limitato ad insistere per l'applicabilità del comma 5 dell'art. 51 TUIR, reclamandone la sussistenza dei presupposti;
ii) la legittimità della pretesa ripetizione dei benefici contributivi di cui alla L. 190/14, indebitamente goduti dalla Società, in quanto le irregolarità contributive costituiscono condizione ostativa alla fruizione del beneficio anche per il periodo successivo a quello di emersione ed anche a prescindere dal dato formale del possesso del DURC;
iii) la correttezza della conclusione contenuta nel verbale impugnato, con riferimento allo svolgimento di un orario di lavoro effettivo ben superiore a quello contrattuale, per lo più indicato come part- time, secondo cui la società avrebbe dovuto rispettare il c.d. minimale contributivo – principio generale stabilito dall'art. 1 D.L. n.388/89 – atteso che detto principio, derivante da quello di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, di talché il rapporto contributivo resta invariato anche innanzi ad eventuali accordi intercorsi, come nel caso di specie, tra datore di lavoro e lavoratore, allo scopo di transigere controversie in merito alle differenze retributive;
iv) con riferimento ai lavoratori DESIDERI, , e , l'avvenuto adempimento Per_2 Per_3 Pt_2 dedotto dall'opponente, risultando pacifico, in mancanza di contestazioni dell'Istituto sull'eccezione estintiva, come la Società avesse già provveduto alla restituzione delle agevolazioni ricevute.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la evidenziandone l'erroneità, in quanto: Parte_1
- l'onere della prova relativa all'assoggettabilità a contribuzione degli importi corrisposti ai lavoratori a titolo di indennità di trasferta graverebbe unicamente in capo all'ente accertatore;
- soltanto alcuni tra i 13 dipendenti ascoltati in sede di accertamento ispettivo, su un minimo di 40 dipendenti, hanno sostenuto di non aver effettuato trasferte;
- i dipendenti ascoltati sarebbero stati tutti assunti nel 2016 ed alcuni nel 2015 e, quindi, nessuno avrebbe potuto riferire in merito all'annualità 2014;
- il giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di applicare l'art. 51, comma 5 del TUIR, unica norma di riferimento per l'individuazione delle voci di reddito assoggettabili a contribuzione;
- gli addebiti rivolti alla Società si riferirebbero alla totalità dei relativi dipendenti, sebbene, soltanto per alcuni di essi sia stato provato che gli stessi non hanno mai lavorato in trasferta o che hanno svolto lavoro straordinario e, dunque, il giudice di prime cure avrebbe in ogni caso errato a confermare la legittimità degli atti impugnati, senza considerare che il calcolo per il maggiore orario
è avvenuto su tutta la compagine aziendale e senza valutare la specifica prova contraria offerta dalla datrice di lavoro;
Parte
- il Tribunale non avrebbe valutato correttamente i requisiti posseduti dalla 2010 S.r.l. per l'esonero contributivo, ai sensi dell'art. 1, commi 118-124, L. 190/14, non avendo lo stesso preso in debita considerazione i DURC posseduti dalla società e la circostanza che i lavoratori elencati nel verbale ispettivo non sarebbero né stati occupati a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né assunti, dallo stesso datore o società collegate, con rapporti a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge, né tantomeno avrebbero già usufruito della stessa agevolazione contributiva (fatta eccezione per i soli dipendenti e Per_1 Per_2 Per_3
, per i quali, la ha già provveduto alla restituzione delle agevolazioni Pt_2 Parte_1 contributive).
CP_ Nel giudizio così incardinato si è costituito l' impugnando e contestando ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza odierna, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
L'appello risulta in parte fondato, per le seguenti ragioni.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “In tema di indennità di trasferta e relativo assoggettamento a contribuzione previdenziale, le somme erogate dal datore di lavoro non sono automaticamente esenti da contribuzione, ma occorre verificare specificamente i presupposti di cui all'art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917/86. In particolare: a) le indennità per trasferte nell'ambito del territorio comunale concorrono integralmente a formare il reddito, con la sola esclusione delle spese di trasporto documentate;
b) le indennità per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le 90.000 lire giornaliere per trasferte in
Italia e 150.000 lire per trasferte all'estero; c) in caso di rimborso analitico delle spese vive, i rimborsi concorrono comunque a formare il reddito oltre le 30.000 lire giornaliere per trasferte nazionali e 50.000 lire per trasferte all'estero. Il giudice di merito è tenuto ad accertare
l'ammontare specifico delle indennità erogate, la loro natura e l'estensione territoriale delle trasferte, non potendo escludere l'obbligo contributivo in modo generalizzato. Trattandosi di eccezione alla regola generale di assoggettamento a contribuzione di ogni somma percepita in dipendenza del rapporto di lavoro, spetta al datore di lavoro provare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione contributiva ai sensi dell'art. 51 d.P.R. n. 917/86, mentre l'ente previdenziale deve solo dimostrare l'avvenuta erogazione delle somme al lavoratore.”. (Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 1500 del 21 gennaio 2025).
Ora, dal complessivo esame della documentazione in atti ed in particolare del verbale unico di accertamento del 29.05.2017, delle denunce individuali dell' allegate allo stesso, delle buste CP_1 paga dei dipendenti della di cui al relativo LUL, dei contratti di lavoro depositati e Parte_1 delle dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede di accertamento ispettivo, nonché del
CCNL di settore applicabile ratione temporis, è emerso quanto segue.
Nei contratti di lavoro depositati in atti non è sempre specificato il luogo di svolgimento delle prestazioni richieste al dipendente, ed in nessuno di essi è comunque previsto come luogo di lavoro la sede della società, poiché le assegnazioni ai singoli lavoratori degli stabilimenti presso cui prestare il servizio di vigilanza avvenivano in base alla distanza dall'abituale dimora di ciascun dipendente, il quale, infatti, raggiungeva il posto di lavoro (che, in ogni caso, come da contratto, poteva coincidere con qualsiasi sito rientrante nel territorio di Roma, Frosinone, Latina e provincia) direttamente dalla propria abitazione.
E come precisato, a titolo esemplificativo, da , , Persona_4 Persona_5 Persona_6
, , , , tutti interrogati in sede di Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10 accertamento ispettivo, doveva intendersi per “trasferta” la necessità di percorrere una distanza più
“consistente”, rispetto a quella abituale, tra abitazione e luogo della prestazione,
Peraltro, alcuni lavoratori, come hanno dichiarato in sede di ispezione che le Persona_11 somme inserite in busta paga sotto la voce “trasferta” equivalevano alla remunerazione del lavoro prestato oltre l'orario contrattualmente stabilito.
Dunque, atteso che, in base alle disposizioni del CCNL di riferimento, gli Istituti di vigilanza
“impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora” e che non risulta in alcun modo provato in quante e quali occasioni i dipendenti della società siano stati chiamati ad espletare la propria attività al di fuori della provincia di Roma, Frosinone e Latina e/o comunque in località più distanti dalla propria abitazione rispetto a quelle di abituale assegnazione, la motivazione della decisione impugnata appare coerente con le disposizioni contrattuali del CCNL, il cui Titolo X, art. 99, sulle trasferte, stabilisce che “per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o alle località di lavoro previste all'atto dell'assunzione o successivamente assegnate, non competono ai lavoratori compensi od indennità”.
In merito al rimborso spese, ai sensi dell'art. 100, il lavoratore inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro, per giustificate e variabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, ha “diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate ed al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso – con i mezzi autorizzati – rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro”.
Pertanto, la sentenza impugnata merita di essere confermata nella parte in cui ha accertato l'effettività della omissione contributiva riferita alle somme ingiustificatamente imputate alla voce
“trasferta Italia” nelle buste paga depositate in atti, stante l'assenza di prove idonee a dimostrare la legittimità della relativa sottrazione al reddito normalmente soggetto a contribuzione e, di contro, la presenza di prove idonee a far presumere che talora le somme dovute a titolo di compenso per il lavoro straordinario prestato da alcuni lavoratori siano state illegittimamente riconosciute loro sotto forma di indennità di trasferta.
Del resto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il verbale ispettivo fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile ed apprezzabile dal Giudice Cass. 6 giugno 2008, n. 15703; Cass. 14 maggio 2014, n. 10427, Cass. 10 marzo 2011, n. 5715; Cass. 29 luglio 2010, n. 17720; Cass. 8 aprile 2010, n. 8335; Cass. Sez. L. n. 3525/2005; Cass. n. 9827/2000;
Cass., sez. I, 26.01.1999, n. 693; Cass., sez. I, 05.02.1999, n. 1006; Cass., sez. un., 25.11.1992, n. 12545); inoltre i verbali ispettivi, pur non facendo piena prova del contenuto delle dichiarazioni ricevute dagli ispettori, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere invalidata solo da una specifica prova contraria;
(cfr. Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 916 del 3 febbraio 1996; sentenza n. 166 dell'8 gennaio 2014); infine ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Nel caso di specie, la società datrice di lavoro è evidentemente venuta meno all'onere di fornire la prova contraria delle irregolarità accertate dall' nel verbale de quo e delle dichiarazioni ivi CP_1 contenute con riferimento alle suddette indennità di trasferta applicate in busta paga, non ravvisandosi dunque i presupposti per applicare alla fattispecie in esame il comma 5 dell'art. 51 del TUIR, invocato dall'appellante.
Infine, a differenza di quanto affermato dall'appellante, alcuni dei dipendenti della Società ascoltati CP_ dagli Ispettori dell' sono stati assunti nel 2014 e nel 2015 e perciò risulta anche infondata la doglianza sulla mancata prova della fondatezza dell'accertamento con riferimento agli anni 2014 e 2015; ciò, a maggior modo, in considerazione del fatto che, come risulta dalle denunce individuali allegate al verbale ispettivo, poste a confronto con il LUL ed i contratti in atti, gli addebiti dell' si riferiscono, per ciascun lavoratore, soltanto ai periodi in cui lo stesso ha effettivamente CP_1 lavorato per la Società.
Ne discende la legittimità altresì del recupero delle agevolazioni contributive di cui all'art. 1, commi 118 e ss., legge n. 190/2014, posto che ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 l. 296/2006, la fruizione dell'esonero contributivo goduto dall'azienda per le nuove assunzioni è subordinato alla correttezza degli obblighi contributivi, al rispetto degli obblighi posti a tutela delle condizioni di lavoro ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi.
L'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006 prevede, infatti, che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La ratio di tale disposizione è volta ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto dell'applicazione degli sgravi;
dunque, le irregolarità contributive costituiscono condizione ostativa alla fruizione del beneficio, anche per il periodo successivo a quello di emersione.
Nel caso di specie, quindi, non ricorrono i presupposti per fruire delle suddette agevolazioni contributive pacificamente godute dalla società, posto che la non ha correttamente Parte_1 adempiuto, per quanto sinora rilevato, agli obblighi contributivi gravanti in capo alla stessa, e ciò a prescindere dal dato formale del possesso dei DURC.
Ed invero, il DURC, come chiarito dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, non attesta il possesso, da parte dell'azienda, dei requisiti necessari per fruire di eventuali benefici contributivi, in quanto per accedere a detti benefici devono sussistere effettivamente le condizioni di regolarità contributiva aziendale dichiarate per la sua emissione (su punto, si v. Cass. civ. sez. lav.,
25/10/2018, n. 27107; CdA Firenze del 16.5.2019 in causa n. 1094/2017 RG e CA Milano
17.10.2019 in causa n. 474/2019 RG).
Infatti, allo scopo di incentivare i comportamenti virtuosi delle imprese, il legislatore ha previsto alcuni requisiti che i datori di lavoro sono tenuti a rispettare ai fini della fruizione dei benefici contributivi stabiliti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale:
• possesso del Durc regolare (es. corretta e puntuale presentazione della denuncia Uniemens o delle denunce retributive per l'autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, versamento alle scadenze legali dei contributi mensili e/o periodici e/o dei premi assicurativi scaduti entro la fine del secondo mese antecedente a quello in cui la richiesta di è effettuata, assenza di compensazioni illecite, CP_2 ecc.);
• generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (quindi nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto dall'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.
L'art. 8, D.M. 30 gennaio 2015 individua una serie di violazioni - alcune di natura penale e altre di natura amministrativa, elencate nella tabella di cui all'Allegato A al D.M. stesso - che inibiscono il rilascio del DURC per predeterminati periodi, a seconda della gravità dell'illecito commesso, soltanto ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi e non anche per altri utilizzi (es. appalti pubblici e privati).
In base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, Regolamento ministeriale, ai fini del rilascio del DURC, il datore di lavoro richiedente è tenuto ad autocertificare, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi riguardanti la commissione delle violazioni previste nella Tabella Allegato
A, Decreto stesso o, alternativamente, il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito.
Gli Ispettorati del lavoro, tuttavia, procedono annualmente ad effettuare delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate e, qualora da questi controlli emergano delle irregolarità, gli Istituti provvedono al recupero delle agevolazioni indebitamente godute da parte dei datori di lavoro.
Pertanto, la sentenza impugnata va confermata anche sotto tale profilo, avendo correttamente accertato l'esistenza di irregolarità contributive ostative al riconoscimento dei benefici contributivi indebitamente goduti dalla Società, aldilà delle posizioni già regolarizzate.
Diversamente, quanto agli addebiti relativi alla misura della retribuzione del lavoro straordinario, inferiore a quella prevista dai CCNL di riferimento, si rileva come tale addebito, relativo al c.d. minimale contributivo, non possa riguardare la totalità dei lavoratori dell'Azienda.
In primo luogo, vige sul punto il principio generale stabilito dall'art. 1 D.L. n.388/89 di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, operante anche con riferimento all'orario di lavoro, di talché il rapporto contributivo resta invariato anche innanzi ad eventuali accordi intercorsi, come nel caso di specie, tra datore di lavoro e lavoratore, allo scopo di transigere controversie in merito alle differenze retributive (cfr. ex multis Cass. 15120/2019).
Nel merito, il trattamento retributivo risultante dalle buste paga in atti corrisponde ai valori previsti dal CCNL di settore per ciascun livello di inquadramento, e non vi è prova della circostanza che tutti i dipendenti indicati nelle denunce individuali allegate al verbale ispettivo – circa 60 - abbiano svolto un orario lavorativo superiore rispetto a quello contrattualmente convenuto con la datrice di lavoro.
Invero, soltanto i seguenti dipendenti hanno dichiarato di aver svolto lavoro straordinario:
, il quale ha riferito di aver lavorato sempre per 11 ore al giorno, per 6 giorni a Persona_11 settimana, svolgendo complessive 66 ore settimanali di lavoro, pur essendo stato assunto, nel luglio
2016, con contratto part-time al 50%;
, il quale ha dichiarato di aver sempre lavorato 8 ore al giorno per 5-6 giorni a Controparte_3 settimana, pur essendo stato assunto, nel febbraio 2015, con contratto part time al 50 %, per 1000 euro al mese;
, il quale ha dichiarato di aver lavorato sempre 220 ore al mese, pur essendo stato Persona_9 assunto, nell'aprile 2016, con contratto part time al 50 %;
, il quale ha dichiarato che, prima della stipula del nuovo accordo contrattuale Persona_7 avente ad oggetto la conversione del contratto originariamente sottoscritto, in part time al 75% - con
3 giorni lavorativi da 8 ore senza straordinari – divenuto efficace a partire dal 1°.01.2017, ha sempre svolto settimanalmente 5 giorni lavorativi da 10 ore, pur essendo stato assunto, nel luglio
2014, con contratto part time al 50 %.
, che, escusso nel giudizio di primo grado all'udienza del 12.07.2022, ha dichiarato: CP_4
“Normalmente facevo 50 ore settimanali, quindi due ore di straordinario per ognuno dei 5 giorni di lavoro”.
infine, ha dichiarato di avere osservato l'orario di 10 ore al giorno dall'inizio del Parte_3 rapporto per n. 6 giorni alla settimana, per un totale di n. 60 ore settimanali.
Altri lavoratori invece, quali e , hanno espressamente dichiarato di non Parte_4 Persona_4 aver mai svolto lavoro straordinario.
Del resto, lo stesso Ispettore sentito come teste nel giudizio di primo grado, ha Testimone_1 dichiarato: “Rispetto all'orario di lavoro sentendo i lavoratori, alcuni, non tutti, hanno dichiarato che svolgevano degli orari superiori a quelli previsti dal contratto, spesso part- time al 50%, che per il contratto collettivo doveva equivalere a 20 ore”. Tuttavia, non risulta in alcun modo dimostrato quanto parimenti riferito dal teste, ossia che “solo per i casi riferiti per iscritto dai lavoratori sentiti si è provveduto a ricostruire l'imponibile contributivo, sulla base del maggiore orario”.
Invero, dagli atti e documenti di causa non è dato evincere alcun conteggio dal quale poter ricavare che le somme addebitate alla Società ispezionata si riferiscano alle irregolarità riscontrate con riferimento ai soli lavoratori che hanno dichiarato di aver svolto orari straordinari senza una congrua retribuzione del maggior impegno lavorativo.
Dalle denunce individuali annesse al verbale ispettivo risultano mensilmente ingenti addebiti per ciascuno dei lavoratori ivi indicati – circa 60 - senza alcuna distinzione tra le somme riferite all'illegittima applicazione dell'indennità di trasferta – peraltro, inserita soltanto in alcune, e non tutte, le buste paga in atti - e quelle riferite all'omessa remunerazione del lavoro straordinario in conformità ai parametri previsti dal CCNL di settore.
Va dunque confermata la ricostruzione dell'imponibile contributivo operata dall' riguardo alle CP_1 agevolazioni contributive illegittimamente fruite dalla Società, alle indennità di trasferta che risultino dalle buste paga in atti ed alle sole retribuzioni spettanti agli unici lavoratori che hanno espressamente dichiarato di aver svolo lavoro straordinario non retribuito.
Pertanto, la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui ha ritenuto legittimi gli addebiti riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione, anche in riferimento al lavoro straordinario.
Le spese del doppio grado possono essere in parte compensate in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, e liquidate coma da dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, parametri minimi, esclusa la fase istruttoria in appello, in relazione al valore della domanda.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, dichiara non dovute all' da parte della le somme riguardanti il lavoro straordinario dei dipendenti CP_1 Parte_1 diversi da quelli, indicati in parte motiva, espressamente dichiaranti di avere svolto lavoro straordinario. Compensa per un terzo le spese del doppio grado e pone a carico dell'appellante la restante quota dei due terzi delle spese, che liquida per l'intero in euro 10.000,00 per il primo grado e per il presente grado in euro 7.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 3.6.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste