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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1811/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1811/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERTORELLE ENRICO ed elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 10 BOLZANO;
- parte attrice - contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), tutti con il patrocinio C.F._3 CP_3 C.F._4 dell'avv. SANDOLI ANDREA con studio in VIA MUSEO 31 BOLZANO e dell'avv.
REINSTADLER ARMIN con studio in VIA DANTE 12/4 BOLZANO;
- parte convenuta - nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOBIGLIA Controparte_4 C.F._5
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI 1 21100 VARESE presso il difensore;
- ulteriore convenuto -
in punto: Impugnazione di testamento - declaratoria di nullità di donazioni causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 10/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“1) ... annullare il testamento di di data 14.2.2022 (doc. 18) ai sensi dell'art. 591 Persona_1 comma 2 n. 3) e/o dell'art. 624 C.C. con tutte le pronunzie conseguenziali, ed in particolare dichiarare la validità del testamento di di data 3.11.2021 (doc. 7), accertando e dichiarando il Persona_1
pagina 1 di 10 diritto dell'attrice all'usufrutto a vita sull'immobile in Piazza Mazzini 19 a ZA (p.m. 1 della p.ed.
3082 in P.T. 3191 II C.C. Gries) e su quello in Via Guncina 27 a ZA (p.m. 8 della p.ed. 3619 in
P.T. 3928/II C.C. Gries), ordinando pertanto al Conservatore del Libro Fondiario ed al Giudice
Tavolare le relative intavolazioni;
2) in forza dell'annullamento di cui al soprascritto punto 1) ed in virtù del fatto che ha CP_5
comunicato di avere variato i beneficiari della polizza assicurativa n. 6487409 – prodotto CP_6
su richiesta 24.2.2022 di rifiutando però di indicare la nuova designazione
[...] Persona_1
beneficiaria (doc. 8), annullare per le medesime ragioni anche tale nuova designazione beneficiaria;
3) anche indipendentemente dal soprascritto punto 2), condannare i convenuti e CP_1 in solido a corrispondere all'attrice quanto derivante dalla liquidazione al 26.2.2022 Controparte_2
della polizza sopra specificata oltre interessi e rivalutazione da tale data al saldo, anche quale CP_5 risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di conseguire tale liquidazione in via successoria, impossibilità derivante dalla loro colpevole o dolosa condotta;
4) per il caso in cui i convenuti e ai quali nell'annullando testamento CP_1 Controparte_2 sono attribuiti gli immobili già attribuiti all'attrice nel testamento 3.11.2021, avessero nelle more ceduto a qualsiasi titolo detti immobili a terzi, accertare e dichiarare che detti convenuti sono tenuti a risarcire all'attrice il danno conseguente all'eventuale impossibilità di apprendere tali beni in via successoria, impossibilità derivante dalla loro colpevole o dolosa condotta, e pertanto condannare gli stessi solidalmente a pagare all'attrice il valore dell'usufrutto a vita sugli immobili di Piazza Mazzini e di Via Guncina a favore di una donna di 54 anni;
5) in ogni caso: condannare i convenuti a rifondere all'attrice i danni derivanti dal giorno del mancato possesso dei beni già attribuitegli con il testamento 3.11.2021 e consistenti nel mancato esercizio dell'usufrutto sugli appartamenti di Piazza Mazzini e di Via Guncina a ZA dal 26.2.2022 alla reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
6) con rifusione delle spese di causa a carico dei convenuti in via solidale”
“- si rimette al giudicante in ordine alla domanda di estromissione del dott. ; CP_4
- contesta l'eccezione dei convenuti e di inutilizzabilità della cartella clinica prodotta e Per_1 CP_3
si oppone alla avversaria domanda di espunzione dal fascicolo di tale documento;
- chiede rigettarsi la domanda riconvenzionale dei convenuti e in quanto infondata in Per_1 CP_3 fatto e in diritto”
In via istruttoria insiste nelle proprie richieste come in atti e per la richiesta di CTU sulle condizioni del de cuius all'epoca del secondo testamento. per la parte convenuta CP_1 Controparte_2 CP_3
pagina 2 di 10 “In via preliminare: ordinare, per le causali di cui in narrativa, l'espunzione dal fascicolo di controparte del doc. 13 (cartella clinica Geom. ; Persona_1
Nel merito:
In via principale
1) per le causali di cui in narrativa, rigettare ogni domanda svolta dall'attrice nei confronti dei convenuti;
2) condannare l'attrice al pagamento in favore dei convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. della somma di € 30.000,00 ciascuno per complessivi € 90.000,00;
In via riconvenzionale
3) per le causali di cui in narrativa condannare l'attrice al pagamento in favore dei convenuti della somma di € 513.000,00;
4) in subordine, nella denegata ipotesi che dovessero essere accolte anche parzialmente le domande avversarie, il cui valore complessivo è di ca. complessivi € 1.671.200,00 compensare le somme eventualmente dovute con quanto richiesto in via riconvenzionale;
5) ordinarsi la cancellazione di lite sugli immobili di proprietà dei convenuti, meglio contrassegnati tavolarmente dalla p.m. 1 della p.ed. 3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries (intestatario e CP_1
p.m. 8 della p.ed. 3619 in P.T. 3191/CC Gries (intestatario . Controparte_2
6) in ogni caso con condanna della controparte al rimborso delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle del procedimento di mediazione”
In via istruttoria insistono nelle proprie richieste come in atti. per la parte convenuta : Controparte_4
“in via preliminare:
1) ... accertare e dichiarare ... il difetto di legittimazione passiva in capo al Dott. , Controparte_4 essendo quest'ultimo cessato dalla carica di esecutore testamentario alla data di notificazione della citazione da parte dell'attrice;
2) in ogni caso condannare l'attrice alla integrale rifusione delle spese e dei compensi di causa”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la signora fa valere nei confronti dei signori Parte_1 [...]
e rispettivamente figli e moglie di nato a CP_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1
ZA il 5.4.1936 ed ivi deceduto il 26.2.2022, nonché nei confronti di , esecutore Controparte_4
testamentario, azione di impugnazione del testamento pubblico dd. 14/2/2022 (doc. 18 di parte attrice) per incapacità di intendere e di volere (art. 591, comma II, nr. 3 c.c.), nonché per vizio della volontà del pagina 3 di 10 testatore ex art. 624 c.c. con particolare riferimento alla fattispecie del dolo per captazione.
Costituitisi in data 18/9/2023 e hanno concluso per il CP_1 Controparte_2 CP_3
rigetto della pretesa attorea.
L'esecutore testamentario , pure costituitosi in data 14/9/2023, ha richiesto Controparte_4
l'estromissione dal processo per carenza di legittimazione passiva, ritenendo egli di avere già terminato il proprio mandato all'epoca dell'evocazione in giudizio. Lo stesso si associava nella sostanza alle difese dei convenuti.
Con ordinanza dd. 1/12/2023 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (“a tacitazione di ogni pretesa dell'attrice sull'eredità del defunto Parte_1 Per_1
, i convenuti , e riconoscono alla stessa: a)
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
Usufrutto vitalizio sull'appartamento di ZA, Piazza Mazzini nr. 19; b) Usufrutto vitalizio sull'appartamento di ZA, via Guncina 27; c) La somma di Euro 320.000,00 e rinunciano alle domande riconvenzionali formulate;
spese di lite compensate”), proposta che tuttavia non trovava accoglimento presso i convenuti.
Venivano quindi assunte le prove orali ammesse all'udienza del 25/3/2024 e del 6/5/2024.
La causa veniva infine ritenuta matura per la decisione e discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10/4/2025, previo deposito di note difensive scritte autorizzate.
2. L'impugnativa del testamento dd. 14/2/2022 di nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 26.2.2022, è infondata.
2.1. All'esito dell'istruttoria testimoniale assunta risulta infatti confermata la piena e libera capacità di determinarsi del testatore al momento della c.d. testamenti factio.
Il testimone Notaio che ha ricevuto il testamento, ha infatti riferito quanto segue: “Io ho Testimone_1
trovato il signor esattamente come prima, salvo il fatto che era su di una sedia a rotelle Persona_1
e che quindi aveva perso la capacità di camminare. L'ho trovato sereno tranquillo e chiaro nell'esposizione. Se ricordo bene, mostrava anche di ricordare il contenuto dell'altro testamento e tutte le cose che ci eravamo detti”.
La testimone ha a sua volta riferito: “Il paziente rispondeva in Testimone_2 Persona_1 maniera coerente. ADR: Io ero l'infermiera di riferimento e l'ho assistito sino alla fine. ... Oltre al dolore lui mi parlava anche di suoi interessi come gli antichi greci, del suo lavoro, etc… Ed era abbastanza preciso…”.
La stessa oncologa dr. , che ha redatto la cartella clinica dimessa al doc. 13 di parte Persona_2
pagina 4 di 10 attrice, invocata da questa a sostegno dell'incapacità a testare del de cuius in ragione della seguente annotazione: “rispetto ai precedenti controlli, nonostante la complessiva stabilità del valore di emoglobine, si presenta notevolmente più provato da un punto di vista psico-fisico. Condivide la consapevolezza di malattia e la sensazione di morte imminente, addirittura nell'immediato. A tratti appare confuso e non compliante con eloquio rallentato”, audita come testimone all'udienza del
6/5/2024 ha avuto modo di chiarire: “Col paziente si è condivisa la consapevolezza di malattia e la sensazione di morte imminente addirittura nell'immediato. Questi sono i sentimenti che il paziente ha esternato e che insieme abbiamo condiviso. Questo il 14/2/2022. ... Se mi si domanda in relazione alla data del 14/2/2022, posso riferire che in quella giornata ha, più che altro condiviso e riposato. ...
Quanto ho riferito al doc. 13 di parte attrice, ivi pag. 4, rif. 14.02.2022, si inquadra nei termini della stanchezza che aveva, intendo dire di un quadro clinico - come già esposto - caratterizzato da forte astenia. ... il paziente era a conoscenza ed era consapevole dello stato avanzato della sua malattia e che a breve sarebbe morto. L'attività di condivisione consiste nell'ascoltare il paziente che attivamente racconta”. Con ciò la ha dato interpretazione di quanto riportato da lei medesima nella citata Per_2
cartella clinica, riconducendo nella sostanza le condizioni del testatore ad un quadro di clinico di comprensibilmente grave astenia, caratterizzato tuttavia da consapevolezza e capacità di coerente autonarrazione.
Per contro la testimone , offerta dall'attrice, non è stata in grado di fornire alcun Testimone_3
significativo contributo conoscitivo, limitandosi a riferire de relato dell'attrice oppure dichiarando di non ricordare.
2.2. Non ricorrono quindi i presupposti per l'accoglimento dell'impugnativa del testamento (art. 591, comma II, nr. 3 c.c. - art. 624 c.c.), tanto più se si consideri, come riferito dal testimone Notaio Tes_1
che il testatore era perfettamente in grado di spiegare, anche con ironia, le ragioni della propria decisione di modificare le ultime volontà, mostrando così piena serenità decisionale e padronanza di sé, incompatibili con un'asserita influenza fraudolenta dei familiari, peraltro mai provata (cfr. testimonianza Notaio “Vero che il Geom. in tale occasione, con una battuta Tes_1 Persona_1 spiegava le ragioni del cambio del testamento, dicendo: “Il mio rapporto con non era Parte_1 esclusivo ma in cooperativa?” “Esattamente. Questo è il secondo testamento.”).
2.3. Non può essere tuttavia pronunciata condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che i presupposti per il rigetto della domanda attorea non potevano - in limine litis - considerarsi evidenti.
2.4. In considerazione del rigetto della domanda attorea e conformemente a quanto richiesto dai convenuti, ai sensi dell'art. 71 bis della legge tavolare, andrà ordinata la cancellazione - al passaggio in pagina 5 di 10 giudicato della presente sentenza - dell'annotazione di lite sugli immobili di proprietà dei convenuti, meglio contrassegnati tavolarmente dalla p.m. 1 della p.ed. 3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries (intestatario e p.m. 8 della p.ed. 3619 in P.T. 3191/CC Gries (intestatario . CP_1 Controparte_2
3. Venendo ora alla domanda riconvenzionale dei convenuti e CP_1 Controparte_2 CP_3
di restituzione da parte di della complessiva somma di Euro 513.000,00
[...] Parte_1
così composta:
a) Euro 20.000,00 pari all'importo di un debito contratto da nei confronti di Parte_1
a titolo di mutuo in data 12/11/2021 (doc. 9 attoreo) e rimesso dal de cuius in data Persona_1
13/1/2022 (doc. 10 attoreo);
b) Euro 154.000,00 pari alla sommatoria di erogazioni periodiche mensili di Euro 2.000,00 ciascuna da parte del de cuius in favore della nell'intervallo di tempo dal 1/10/2015 all'1/2/2022; Parte_1
c) Euro 339.000,00 per altre corresponsioni liberali nel periodo dal 21/10/2014 al 28/12/2018,
il tutto per difetto della forma solenne donativa (art. 782 c.c.) con conseguente nullità delle attribuzioni
(art. 1418 c.c.), peraltro pacificamente realizzate (art. 115 c.p.c. - vedansi comunque gli estratti conto ai doc.ti 15 e 16, nonché il prospetto al doc. 14 di parte convenuta), si osserva quanto segue.
3.1. Non può in primo luogo essere accolta la richiesta di restituzione dell'importo di Euro 20.000,00 citato sub a). Va infatti osservato che per la remissione del debito (art. 1236 c.c.) non è prevista la forma solenne (cfr. Cassazione civile sez. I - 18/05/2006, n. 11749, “la remissione - disciplinata nel codice civile al capo 4^ del Titolo 1^ del Libro 4^ tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento- da luogo ad una vicenda estintiva del rapporto e, in difetto della previsione di una forma solenne, può essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà e da un comportamento concludente, purchè siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con quella di avvalersi del diritto di credito (Cass., n. 13169 del 2000; n. 4 del 1982; n. 1752 del 1972; n. 647 del 1966; cfr. anche Cass., n. 920 del 1980).”) e che, nel caso di specie, la remissione risulta comprovata comunque per iscritto (doc. 10 attoreo). La natura di liberalità indiretta dell'attribuzione patrimoniale così realizzata non vale a mutare le conclusioni circa la libertà dalla forma solenne donativa. Come da giurisprudenza della Suprema Corte, infatti: “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 2020). Per la validità delle donazioni
pagina 6 di 10 indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente
l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità:
l'art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama, infatti,
l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. n. 14197 del 2013; Cass. n.
5333 del 2004, Cass. n. 23297 del 2009)” (Cassazione civile sez. I - 02/07/2024, n. 18098).
Considerata dunque la validità dell'attribuzione liberale in esame, non ne potrà essere in questa sede ottenuta la restituzione da parte degli eredi di Persona_1
3.2. Neppure può essere accolta la richiesta di restituzione della complessiva somma di Euro
154.000,00 citata sub b). Invero, a prescindere dalla definizione fornita dal de cuius (“donazioni di modica entità”), la natura mensile periodica regolare dei versamenti e l'entità dei singoli importi trasferiti - paragonabile alla spesa mensile che una persona mediamente affronta per il proprio sostentamento - unitamente all'ingente ed indiscussa capacità economica del depongono in Per_1
favore della qualificazione delle attribuzioni quali adempimento di un'obbligazione naturale nei confronti della con la quale notoriamente intratteneva una stabile Parte_1 Persona_1
relazione affettiva, al punto da metterle a disposizione un appartamento in P.zza Mazzini a ZA
(art. 2034 c.c.). Le erogazioni citate risultano quindi soggette alla regola della “soluti retentio” e non potranno essere richieste in restituzione dagli eredi di (v. Cassazione civile sez. I, Persona_1
22/01/2014, n.1277, “I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass.,
15 gennaio 1969, n. 60; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285; Cass., 13 marzo 2003, n. 3713; Cass., 15 maggio 2009, n. 11330)” e cfr. Cassazione civile sez. III - 31/10/2014, n. 23177 “nella dazione di una somma di danaro da parte di un uomo in favore di una donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale può ravvisarsi l'adempimento di una obbligazione naturale, a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (così le sentenze 20 gennaio 1989, n. 285, 13 marzo 2003, n. 3713, e 22 gennaio
2014, n. 1277)” ).
3.3. Dovranno essere invece restituite dalla le attribuzioni liberali per complessivi Euro Parte_1
339.000,00 citate sub c).
Si tratta infatti di corresponsioni di somme ispirate da liberalità, ma prive dei requisiti di forma solenne pagina 7 di 10 previsti dall'art. 782 c.c. (v. Cassazione civile sez. un. - 27/07/2017, n. 18725, “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”). Gli importi dei singoli esborsi (ad esempio Euro 5.000,00, minimo, Euro 10.000,00,
Euro 25.000,00, Euro 36.000,00, Euro 30.000,00, Euro 50.000,00 fino ad Euro 100.000,00) risultano infatti di troppo superiori rispetto all'entità della diversa erogazione periodica di Euro 2.000,00 mensili, evidentemente finalizzata a sovvenire alle necessità della Non si tratta di bonifici Parte_1
caratterizzati da alcuna regolarità e quindi, nell'ambito della ricostruzione dei rapporti tra il e la Per_1
le elargizioni in parola, anche tenuto conto della causale normalmente indicata dal Parte_1 di “donazione”, non possono che ricondursi all'ambito delle donazioni prive della forma Per_1
prescritta. Del resto, sebbene gli importi siano stati oggetto di plurimi bonifici, considerato che l'attribuzione di Euro 339.000,00 è complessivamente realizzata nel breve volgere di quattro anni, non può che valutarsene unitariamente l'entità, così da potersi escludere il ricorrere della fattispecie di donazione di modico valore (art. 783 c.c.), sia pure tenuto conto delle condizioni economiche particolarmente agiate del donante. A quanto sopra consegue il diritto degli eredi di di Persona_1 vedersi restituito l'importo di Euro 339.000,00 per la quota di un terzo ciascuno.
3.3.1. La signora va dunque condannata a pagare a Parte_1 CP_1 CP_2
e la somma di Euro 113.000,00 per ciascuno (id est: 339.000,00/3).
[...] CP_3
4. Proseguendo, circa la posizione dell'esecutore testamentario , non può essere Controparte_4
accolta la richiesta dello stesso di accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva. Invero, come chiarito dal Collegio di legittimità, “l'esecutore testamentario riveste la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi aventi per oggetto le azioni relative all'eredità, fra le quali debbono comprendersi non soltanto quelle promosse contro l'eredità dai terzi creditori o dai legatari per
l'adempimento dei debiti ereditari o dei legati, ma altresì quelle che tendono ad invalidare le disposizioni testamentarie e che, comunque, ne pongono in discussione la portata o ne mettono in pericolo l'esatto adempimento. Tale qualità deve essergli riconosciuta anche riguardo alle cause, relative all'eredità, instaurante prima dell'accettazione da parte dell'erede; né può venir meno per
l'intervenuta scadenza del termine annuale, previsto dall'art. 703, comma 3, c.c., per la durata del suo possesso dei beni ereditari, o, una volta accettato l'incarico, per il disinteressamento da lui manifestato nei riguardi della gestione dell'eredità” (Cass. civ., 07/01/1967, n. 78).
pagina 8 di 10 4.1. Peraltro, considerato che nessuna specifica richiesta economica veniva svolta nei suoi confronti, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e (art. 92 c.p.c.). Parte_1 Controparte_4
5. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'attrice va Parte_1
condannata a rifondere ai convenuti e le spese del CP_1 Controparte_2 CP_3
presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00, con riferimento alle obbligazioni restitutorie riconosciute), tenuto conto, per il resto, del fatto che, sebbene sia stata respinta l'impugnativa testamentaria dell'attrice, cionondimeno pure una quota significativa delle richieste restitutorie dei convenuti non ha trovato accoglimento, sì che pare congruo quantificare le complessive spese processuali a carico della come infra, mantenendo quale unico Parte_1
riferimento il valore già sopra indicato, tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi, aumentati del 30% in ragione dell'utilizzo di modalità redazionali informatiche degli atti idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, mentre non sarà riconosciuto aumento per l'assistenza a più parti, considerata la perfetta sovrapponibilità delle posizioni processuali dei soggetti convenuti coinvolti, sì che non può ritenersi sussistere nel caso di specie un maggiore dispendio di attività nella presentazione delle difese di parte;
Tab. 25 bis per le sole fasi di attivazione e negoziazione): Euro 33.305,10 per compenso avvocati, nonché Euro 2.054,00 per spese e
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e
IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta l'impugnazione del testamento pubblico datato 14/2/2022 del signor nato a Persona_1
ZA il 5.4.1936 ed ivi deceduto il 26.2.2022;
- ordina la cancellazione - al passaggio in giudicato della presente sentenza - dell'annotazione di lite sugli immobili di proprietà dei convenuti, meglio contrassegnati tavolarmente dalla p.m. 1 della p.ed.
3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries (intestatario e p.m. 8 della p.ed. 3619 in P.T. 3191/CC CP_1
Gries (intestatario ; Controparte_2
- condanna a pagare a e la somma Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
di Euro 113.000,00 per ciascuno;
- condanna l'attrice a rifondere ai convenuti e Parte_1 CP_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 33.305,10 per CP_3
compenso avvocati, nonché Euro 2.054,00 per spese e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- dichiara la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e Parte_1
. Controparte_4
Così deciso in ZA, il 10/4/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1811/2023 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERTORELLE ENRICO ed elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA 10 BOLZANO;
- parte attrice - contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ), tutti con il patrocinio C.F._3 CP_3 C.F._4 dell'avv. SANDOLI ANDREA con studio in VIA MUSEO 31 BOLZANO e dell'avv.
REINSTADLER ARMIN con studio in VIA DANTE 12/4 BOLZANO;
- parte convenuta - nonché contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOBIGLIA Controparte_4 C.F._5
ALESSANDRO ed elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI 1 21100 VARESE presso il difensore;
- ulteriore convenuto -
in punto: Impugnazione di testamento - declaratoria di nullità di donazioni causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 10/4/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte attrice : Parte_1
“1) ... annullare il testamento di di data 14.2.2022 (doc. 18) ai sensi dell'art. 591 Persona_1 comma 2 n. 3) e/o dell'art. 624 C.C. con tutte le pronunzie conseguenziali, ed in particolare dichiarare la validità del testamento di di data 3.11.2021 (doc. 7), accertando e dichiarando il Persona_1
pagina 1 di 10 diritto dell'attrice all'usufrutto a vita sull'immobile in Piazza Mazzini 19 a ZA (p.m. 1 della p.ed.
3082 in P.T. 3191 II C.C. Gries) e su quello in Via Guncina 27 a ZA (p.m. 8 della p.ed. 3619 in
P.T. 3928/II C.C. Gries), ordinando pertanto al Conservatore del Libro Fondiario ed al Giudice
Tavolare le relative intavolazioni;
2) in forza dell'annullamento di cui al soprascritto punto 1) ed in virtù del fatto che ha CP_5
comunicato di avere variato i beneficiari della polizza assicurativa n. 6487409 – prodotto CP_6
su richiesta 24.2.2022 di rifiutando però di indicare la nuova designazione
[...] Persona_1
beneficiaria (doc. 8), annullare per le medesime ragioni anche tale nuova designazione beneficiaria;
3) anche indipendentemente dal soprascritto punto 2), condannare i convenuti e CP_1 in solido a corrispondere all'attrice quanto derivante dalla liquidazione al 26.2.2022 Controparte_2
della polizza sopra specificata oltre interessi e rivalutazione da tale data al saldo, anche quale CP_5 risarcimento del danno derivante dall'impossibilità di conseguire tale liquidazione in via successoria, impossibilità derivante dalla loro colpevole o dolosa condotta;
4) per il caso in cui i convenuti e ai quali nell'annullando testamento CP_1 Controparte_2 sono attribuiti gli immobili già attribuiti all'attrice nel testamento 3.11.2021, avessero nelle more ceduto a qualsiasi titolo detti immobili a terzi, accertare e dichiarare che detti convenuti sono tenuti a risarcire all'attrice il danno conseguente all'eventuale impossibilità di apprendere tali beni in via successoria, impossibilità derivante dalla loro colpevole o dolosa condotta, e pertanto condannare gli stessi solidalmente a pagare all'attrice il valore dell'usufrutto a vita sugli immobili di Piazza Mazzini e di Via Guncina a favore di una donna di 54 anni;
5) in ogni caso: condannare i convenuti a rifondere all'attrice i danni derivanti dal giorno del mancato possesso dei beni già attribuitegli con il testamento 3.11.2021 e consistenti nel mancato esercizio dell'usufrutto sugli appartamenti di Piazza Mazzini e di Via Guncina a ZA dal 26.2.2022 alla reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
6) con rifusione delle spese di causa a carico dei convenuti in via solidale”
“- si rimette al giudicante in ordine alla domanda di estromissione del dott. ; CP_4
- contesta l'eccezione dei convenuti e di inutilizzabilità della cartella clinica prodotta e Per_1 CP_3
si oppone alla avversaria domanda di espunzione dal fascicolo di tale documento;
- chiede rigettarsi la domanda riconvenzionale dei convenuti e in quanto infondata in Per_1 CP_3 fatto e in diritto”
In via istruttoria insiste nelle proprie richieste come in atti e per la richiesta di CTU sulle condizioni del de cuius all'epoca del secondo testamento. per la parte convenuta CP_1 Controparte_2 CP_3
pagina 2 di 10 “In via preliminare: ordinare, per le causali di cui in narrativa, l'espunzione dal fascicolo di controparte del doc. 13 (cartella clinica Geom. ; Persona_1
Nel merito:
In via principale
1) per le causali di cui in narrativa, rigettare ogni domanda svolta dall'attrice nei confronti dei convenuti;
2) condannare l'attrice al pagamento in favore dei convenuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. della somma di € 30.000,00 ciascuno per complessivi € 90.000,00;
In via riconvenzionale
3) per le causali di cui in narrativa condannare l'attrice al pagamento in favore dei convenuti della somma di € 513.000,00;
4) in subordine, nella denegata ipotesi che dovessero essere accolte anche parzialmente le domande avversarie, il cui valore complessivo è di ca. complessivi € 1.671.200,00 compensare le somme eventualmente dovute con quanto richiesto in via riconvenzionale;
5) ordinarsi la cancellazione di lite sugli immobili di proprietà dei convenuti, meglio contrassegnati tavolarmente dalla p.m. 1 della p.ed. 3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries (intestatario e CP_1
p.m. 8 della p.ed. 3619 in P.T. 3191/CC Gries (intestatario . Controparte_2
6) in ogni caso con condanna della controparte al rimborso delle spese e delle competenze della presente causa e di quelle del procedimento di mediazione”
In via istruttoria insistono nelle proprie richieste come in atti. per la parte convenuta : Controparte_4
“in via preliminare:
1) ... accertare e dichiarare ... il difetto di legittimazione passiva in capo al Dott. , Controparte_4 essendo quest'ultimo cessato dalla carica di esecutore testamentario alla data di notificazione della citazione da parte dell'attrice;
2) in ogni caso condannare l'attrice alla integrale rifusione delle spese e dei compensi di causa”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la signora fa valere nei confronti dei signori Parte_1 [...]
e rispettivamente figli e moglie di nato a CP_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1
ZA il 5.4.1936 ed ivi deceduto il 26.2.2022, nonché nei confronti di , esecutore Controparte_4
testamentario, azione di impugnazione del testamento pubblico dd. 14/2/2022 (doc. 18 di parte attrice) per incapacità di intendere e di volere (art. 591, comma II, nr. 3 c.c.), nonché per vizio della volontà del pagina 3 di 10 testatore ex art. 624 c.c. con particolare riferimento alla fattispecie del dolo per captazione.
Costituitisi in data 18/9/2023 e hanno concluso per il CP_1 Controparte_2 CP_3
rigetto della pretesa attorea.
L'esecutore testamentario , pure costituitosi in data 14/9/2023, ha richiesto Controparte_4
l'estromissione dal processo per carenza di legittimazione passiva, ritenendo egli di avere già terminato il proprio mandato all'epoca dell'evocazione in giudizio. Lo stesso si associava nella sostanza alle difese dei convenuti.
Con ordinanza dd. 1/12/2023 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (“a tacitazione di ogni pretesa dell'attrice sull'eredità del defunto Parte_1 Per_1
, i convenuti , e riconoscono alla stessa: a)
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
Usufrutto vitalizio sull'appartamento di ZA, Piazza Mazzini nr. 19; b) Usufrutto vitalizio sull'appartamento di ZA, via Guncina 27; c) La somma di Euro 320.000,00 e rinunciano alle domande riconvenzionali formulate;
spese di lite compensate”), proposta che tuttavia non trovava accoglimento presso i convenuti.
Venivano quindi assunte le prove orali ammesse all'udienza del 25/3/2024 e del 6/5/2024.
La causa veniva infine ritenuta matura per la decisione e discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10/4/2025, previo deposito di note difensive scritte autorizzate.
2. L'impugnativa del testamento dd. 14/2/2022 di nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 26.2.2022, è infondata.
2.1. All'esito dell'istruttoria testimoniale assunta risulta infatti confermata la piena e libera capacità di determinarsi del testatore al momento della c.d. testamenti factio.
Il testimone Notaio che ha ricevuto il testamento, ha infatti riferito quanto segue: “Io ho Testimone_1
trovato il signor esattamente come prima, salvo il fatto che era su di una sedia a rotelle Persona_1
e che quindi aveva perso la capacità di camminare. L'ho trovato sereno tranquillo e chiaro nell'esposizione. Se ricordo bene, mostrava anche di ricordare il contenuto dell'altro testamento e tutte le cose che ci eravamo detti”.
La testimone ha a sua volta riferito: “Il paziente rispondeva in Testimone_2 Persona_1 maniera coerente. ADR: Io ero l'infermiera di riferimento e l'ho assistito sino alla fine. ... Oltre al dolore lui mi parlava anche di suoi interessi come gli antichi greci, del suo lavoro, etc… Ed era abbastanza preciso…”.
La stessa oncologa dr. , che ha redatto la cartella clinica dimessa al doc. 13 di parte Persona_2
pagina 4 di 10 attrice, invocata da questa a sostegno dell'incapacità a testare del de cuius in ragione della seguente annotazione: “rispetto ai precedenti controlli, nonostante la complessiva stabilità del valore di emoglobine, si presenta notevolmente più provato da un punto di vista psico-fisico. Condivide la consapevolezza di malattia e la sensazione di morte imminente, addirittura nell'immediato. A tratti appare confuso e non compliante con eloquio rallentato”, audita come testimone all'udienza del
6/5/2024 ha avuto modo di chiarire: “Col paziente si è condivisa la consapevolezza di malattia e la sensazione di morte imminente addirittura nell'immediato. Questi sono i sentimenti che il paziente ha esternato e che insieme abbiamo condiviso. Questo il 14/2/2022. ... Se mi si domanda in relazione alla data del 14/2/2022, posso riferire che in quella giornata ha, più che altro condiviso e riposato. ...
Quanto ho riferito al doc. 13 di parte attrice, ivi pag. 4, rif. 14.02.2022, si inquadra nei termini della stanchezza che aveva, intendo dire di un quadro clinico - come già esposto - caratterizzato da forte astenia. ... il paziente era a conoscenza ed era consapevole dello stato avanzato della sua malattia e che a breve sarebbe morto. L'attività di condivisione consiste nell'ascoltare il paziente che attivamente racconta”. Con ciò la ha dato interpretazione di quanto riportato da lei medesima nella citata Per_2
cartella clinica, riconducendo nella sostanza le condizioni del testatore ad un quadro di clinico di comprensibilmente grave astenia, caratterizzato tuttavia da consapevolezza e capacità di coerente autonarrazione.
Per contro la testimone , offerta dall'attrice, non è stata in grado di fornire alcun Testimone_3
significativo contributo conoscitivo, limitandosi a riferire de relato dell'attrice oppure dichiarando di non ricordare.
2.2. Non ricorrono quindi i presupposti per l'accoglimento dell'impugnativa del testamento (art. 591, comma II, nr. 3 c.c. - art. 624 c.c.), tanto più se si consideri, come riferito dal testimone Notaio Tes_1
che il testatore era perfettamente in grado di spiegare, anche con ironia, le ragioni della propria decisione di modificare le ultime volontà, mostrando così piena serenità decisionale e padronanza di sé, incompatibili con un'asserita influenza fraudolenta dei familiari, peraltro mai provata (cfr. testimonianza Notaio “Vero che il Geom. in tale occasione, con una battuta Tes_1 Persona_1 spiegava le ragioni del cambio del testamento, dicendo: “Il mio rapporto con non era Parte_1 esclusivo ma in cooperativa?” “Esattamente. Questo è il secondo testamento.”).
2.3. Non può essere tuttavia pronunciata condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., considerato che i presupposti per il rigetto della domanda attorea non potevano - in limine litis - considerarsi evidenti.
2.4. In considerazione del rigetto della domanda attorea e conformemente a quanto richiesto dai convenuti, ai sensi dell'art. 71 bis della legge tavolare, andrà ordinata la cancellazione - al passaggio in pagina 5 di 10 giudicato della presente sentenza - dell'annotazione di lite sugli immobili di proprietà dei convenuti, meglio contrassegnati tavolarmente dalla p.m. 1 della p.ed. 3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries (intestatario e p.m. 8 della p.ed. 3619 in P.T. 3191/CC Gries (intestatario . CP_1 Controparte_2
3. Venendo ora alla domanda riconvenzionale dei convenuti e CP_1 Controparte_2 CP_3
di restituzione da parte di della complessiva somma di Euro 513.000,00
[...] Parte_1
così composta:
a) Euro 20.000,00 pari all'importo di un debito contratto da nei confronti di Parte_1
a titolo di mutuo in data 12/11/2021 (doc. 9 attoreo) e rimesso dal de cuius in data Persona_1
13/1/2022 (doc. 10 attoreo);
b) Euro 154.000,00 pari alla sommatoria di erogazioni periodiche mensili di Euro 2.000,00 ciascuna da parte del de cuius in favore della nell'intervallo di tempo dal 1/10/2015 all'1/2/2022; Parte_1
c) Euro 339.000,00 per altre corresponsioni liberali nel periodo dal 21/10/2014 al 28/12/2018,
il tutto per difetto della forma solenne donativa (art. 782 c.c.) con conseguente nullità delle attribuzioni
(art. 1418 c.c.), peraltro pacificamente realizzate (art. 115 c.p.c. - vedansi comunque gli estratti conto ai doc.ti 15 e 16, nonché il prospetto al doc. 14 di parte convenuta), si osserva quanto segue.
3.1. Non può in primo luogo essere accolta la richiesta di restituzione dell'importo di Euro 20.000,00 citato sub a). Va infatti osservato che per la remissione del debito (art. 1236 c.c.) non è prevista la forma solenne (cfr. Cassazione civile sez. I - 18/05/2006, n. 11749, “la remissione - disciplinata nel codice civile al capo 4^ del Titolo 1^ del Libro 4^ tra i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento- da luogo ad una vicenda estintiva del rapporto e, in difetto della previsione di una forma solenne, può essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà e da un comportamento concludente, purchè siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con quella di avvalersi del diritto di credito (Cass., n. 13169 del 2000; n. 4 del 1982; n. 1752 del 1972; n. 647 del 1966; cfr. anche Cass., n. 920 del 1980).”) e che, nel caso di specie, la remissione risulta comprovata comunque per iscritto (doc. 10 attoreo). La natura di liberalità indiretta dell'attribuzione patrimoniale così realizzata non vale a mutare le conclusioni circa la libertà dalla forma solenne donativa. Come da giurisprudenza della Suprema Corte, infatti: “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (Cass. n. 9379 del 2020). Per la validità delle donazioni
pagina 6 di 10 indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente
l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità:
l'art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama, infatti,
l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. n. 14197 del 2013; Cass. n.
5333 del 2004, Cass. n. 23297 del 2009)” (Cassazione civile sez. I - 02/07/2024, n. 18098).
Considerata dunque la validità dell'attribuzione liberale in esame, non ne potrà essere in questa sede ottenuta la restituzione da parte degli eredi di Persona_1
3.2. Neppure può essere accolta la richiesta di restituzione della complessiva somma di Euro
154.000,00 citata sub b). Invero, a prescindere dalla definizione fornita dal de cuius (“donazioni di modica entità”), la natura mensile periodica regolare dei versamenti e l'entità dei singoli importi trasferiti - paragonabile alla spesa mensile che una persona mediamente affronta per il proprio sostentamento - unitamente all'ingente ed indiscussa capacità economica del depongono in Per_1
favore della qualificazione delle attribuzioni quali adempimento di un'obbligazione naturale nei confronti della con la quale notoriamente intratteneva una stabile Parte_1 Persona_1
relazione affettiva, al punto da metterle a disposizione un appartamento in P.zza Mazzini a ZA
(art. 2034 c.c.). Le erogazioni citate risultano quindi soggette alla regola della “soluti retentio” e non potranno essere richieste in restituzione dagli eredi di (v. Cassazione civile sez. I, Persona_1
22/01/2014, n.1277, “I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza (Cass.,
15 gennaio 1969, n. 60; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285; Cass., 13 marzo 2003, n. 3713; Cass., 15 maggio 2009, n. 11330)” e cfr. Cassazione civile sez. III - 31/10/2014, n. 23177 “nella dazione di una somma di danaro da parte di un uomo in favore di una donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale può ravvisarsi l'adempimento di una obbligazione naturale, a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (così le sentenze 20 gennaio 1989, n. 285, 13 marzo 2003, n. 3713, e 22 gennaio
2014, n. 1277)” ).
3.3. Dovranno essere invece restituite dalla le attribuzioni liberali per complessivi Euro Parte_1
339.000,00 citate sub c).
Si tratta infatti di corresponsioni di somme ispirate da liberalità, ma prive dei requisiti di forma solenne pagina 7 di 10 previsti dall'art. 782 c.c. (v. Cassazione civile sez. un. - 27/07/2017, n. 18725, “Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore”). Gli importi dei singoli esborsi (ad esempio Euro 5.000,00, minimo, Euro 10.000,00,
Euro 25.000,00, Euro 36.000,00, Euro 30.000,00, Euro 50.000,00 fino ad Euro 100.000,00) risultano infatti di troppo superiori rispetto all'entità della diversa erogazione periodica di Euro 2.000,00 mensili, evidentemente finalizzata a sovvenire alle necessità della Non si tratta di bonifici Parte_1
caratterizzati da alcuna regolarità e quindi, nell'ambito della ricostruzione dei rapporti tra il e la Per_1
le elargizioni in parola, anche tenuto conto della causale normalmente indicata dal Parte_1 di “donazione”, non possono che ricondursi all'ambito delle donazioni prive della forma Per_1
prescritta. Del resto, sebbene gli importi siano stati oggetto di plurimi bonifici, considerato che l'attribuzione di Euro 339.000,00 è complessivamente realizzata nel breve volgere di quattro anni, non può che valutarsene unitariamente l'entità, così da potersi escludere il ricorrere della fattispecie di donazione di modico valore (art. 783 c.c.), sia pure tenuto conto delle condizioni economiche particolarmente agiate del donante. A quanto sopra consegue il diritto degli eredi di di Persona_1 vedersi restituito l'importo di Euro 339.000,00 per la quota di un terzo ciascuno.
3.3.1. La signora va dunque condannata a pagare a Parte_1 CP_1 CP_2
e la somma di Euro 113.000,00 per ciascuno (id est: 339.000,00/3).
[...] CP_3
4. Proseguendo, circa la posizione dell'esecutore testamentario , non può essere Controparte_4
accolta la richiesta dello stesso di accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva. Invero, come chiarito dal Collegio di legittimità, “l'esecutore testamentario riveste la qualità di litisconsorte necessario nei giudizi aventi per oggetto le azioni relative all'eredità, fra le quali debbono comprendersi non soltanto quelle promosse contro l'eredità dai terzi creditori o dai legatari per
l'adempimento dei debiti ereditari o dei legati, ma altresì quelle che tendono ad invalidare le disposizioni testamentarie e che, comunque, ne pongono in discussione la portata o ne mettono in pericolo l'esatto adempimento. Tale qualità deve essergli riconosciuta anche riguardo alle cause, relative all'eredità, instaurante prima dell'accettazione da parte dell'erede; né può venir meno per
l'intervenuta scadenza del termine annuale, previsto dall'art. 703, comma 3, c.c., per la durata del suo possesso dei beni ereditari, o, una volta accettato l'incarico, per il disinteressamento da lui manifestato nei riguardi della gestione dell'eredità” (Cass. civ., 07/01/1967, n. 78).
pagina 8 di 10 4.1. Peraltro, considerato che nessuna specifica richiesta economica veniva svolta nei suoi confronti, si ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e (art. 92 c.p.c.). Parte_1 Controparte_4
5. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'attrice va Parte_1
condannata a rifondere ai convenuti e le spese del CP_1 Controparte_2 CP_3
presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato che nei giudizi per pagamento di somme occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 260.000,01 a € 520.000,00, con riferimento alle obbligazioni restitutorie riconosciute), tenuto conto, per il resto, del fatto che, sebbene sia stata respinta l'impugnativa testamentaria dell'attrice, cionondimeno pure una quota significativa delle richieste restitutorie dei convenuti non ha trovato accoglimento, sì che pare congruo quantificare le complessive spese processuali a carico della come infra, mantenendo quale unico Parte_1
riferimento il valore già sopra indicato, tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (non sussistono ragioni per discostarsi dai valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 per tutte le fasi, aumentati del 30% in ragione dell'utilizzo di modalità redazionali informatiche degli atti idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, mentre non sarà riconosciuto aumento per l'assistenza a più parti, considerata la perfetta sovrapponibilità delle posizioni processuali dei soggetti convenuti coinvolti, sì che non può ritenersi sussistere nel caso di specie un maggiore dispendio di attività nella presentazione delle difese di parte;
Tab. 25 bis per le sole fasi di attivazione e negoziazione): Euro 33.305,10 per compenso avvocati, nonché Euro 2.054,00 per spese e
15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e
IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, rigettata o assorbita, così dispone:
- rigetta l'impugnazione del testamento pubblico datato 14/2/2022 del signor nato a Persona_1
ZA il 5.4.1936 ed ivi deceduto il 26.2.2022;
- ordina la cancellazione - al passaggio in giudicato della presente sentenza - dell'annotazione di lite sugli immobili di proprietà dei convenuti, meglio contrassegnati tavolarmente dalla p.m. 1 della p.ed.
3082 in P.T. 3191/II C.C. Gries (intestatario e p.m. 8 della p.ed. 3619 in P.T. 3191/CC CP_1
Gries (intestatario ; Controparte_2
- condanna a pagare a e la somma Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3
di Euro 113.000,00 per ciascuno;
- condanna l'attrice a rifondere ai convenuti e Parte_1 CP_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 33.305,10 per CP_3
compenso avvocati, nonché Euro 2.054,00 per spese e 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge;
- dichiara la compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e Parte_1
. Controparte_4
Così deciso in ZA, il 10/4/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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