Cass. civ., sez. III, sentenza 06/01/1982, n. 4
CASS
Sentenza 6 gennaio 1982

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Seppure la remissione del debito - non essendo per essa richiesta Forma solenne o formule sacramentali - può esser tacita, tuttavia, in siffatta ipotesi, è necessario un comportamento che manifesti, in modo univoco, la volontà di rinunciare al credito e la cui valutazione, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge al Sindacato di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi di logica e da errori di diritto.*

Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate, nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro. ( Conf 5402/80, mass n 409282; ( Conf 575/79, mass n 396703; ( Conf 3650/74, mass n 372164).*

Le dichiarazioni del difensore, pur non avendo efficacia confessoria, costituiscono elementi indiziari idonei a sorreggere il convincimento del giudice, sia perché, riguardo alla prospettazione della realtà fenomenica, esse devono farsi risalire alla parte da cui proviene la narrazione dei fatti anteriori al processo, sia perché le medesime vengono fatte e sostenute da un soggetto professionalmente qualificato e ben edotto delle conseguenze giuridiche derivanti da quanto si afferma. ( Conf 3762/79, mass n 400204).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/01/1982, n. 4
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4
    Data del deposito : 6 gennaio 1982

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