Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 7738 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della riserva della causa in decisione all'udienza del 10/3/2025 ai sensi del combinato disposto degli artt. 189
ultimo comma e 281 quinquies comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7738/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: rivendica , e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te Parte_1 C.F._1
dom.ta in Napoli alla via Enrico De Marinis n. 13 presso l'avv. Ferdinando Ceraso , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
res.te in Napoli alla via Salita Capodimonte n. 145 Controparte_1
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI :
parte attrice conclude come da note scritte depositate il 7/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1
ha dedotto di essere proprietaria di un terraneo abitativo con ingresso indipendente al civico 145 di Salita Capodimonte in Napoli, riportato nel catasto fabbricati del Comune
di Napoli alla sez. SCA, foglio 21 particella 748 sub 5, e ciò in virtù di atto di compravendita notarile del 14/7/2022, che è stato allegato all'atto introduttivo.
L'attrice ha asserito di essere venuta a conoscenza, dopo l'acquisto, che il bene era occupato senza alcun titolo da tale tanto che tramite lettera Controparte_1
raccomandata ordinaria spedita il 17/11/2022 e ricevuta dalla il 24/11/2022, CP_1
come risulta dall'avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultima e prodotto dalla la destinataria della missiva era stata invitata al rilascio del bene, ma senza Pt_1
esito.
Dopo aver esperito inutilmente pure il tentativo di mediazione obbligatoria, la Pt_1
ha instaurato il presente giudizio tramite la notificazione di apposita citazione, che si è
ritualmente perfezionata, ma la convenuta non si è costituita in giudizio e pertanto è
stata dichiarata contumace con ordinanza resa a verbale nel corso dell'udienza del
28/2/2024. Una volta ammessa la prova orale richiesta da parte attrice, in data 8/5/2024
sono stati esaminati i testi da lei indicati. Il primo testimone, nella persona di Tes_1
ha dichiarato quanto segue :
[...]
Sul capo 1 il teste ha risposto : “ Nell'estate del 2022 io accompagnai Parte_1
presso un immobile ubicato nella zona di Capodimonte. Non ricordo il
[...]
nome della strada. L'immobile era un appartamento ubicato al piano terra. Non
ricordo se la avesse le chiavi di questo appartamento. Io arrivai in un secondo Pt_1
momento, quando c'era dentro l'appartamento un'altra donna. La stava Pt_1
discutendo con lei fuori dall'appartamento. ” .
Sul capo 2 il teste ha dichiarato : “ La donna che stava dentro l'appartamento non fece
entrare la dentro l'immobile. ” . Pt_1
Sul capo 3 il teste ha risposto : “ La donna diceva che la non era la Pt_1
proprietaria e che era lei a detenere l'immobile. Non presentò nessun documento per 3
dimostrare un titolo per la sua presenza sul posto. Non ricordo quale fosse il nome
della persona che stava dentro l'appartamento. A quel punto ce ne andammo, io, la
e mio fratello, che era con noi.”. Pt_1
Alla stessa udienza il secondo testimone indicato da parte attrice , nella persona di
[...]
, fidanzato della sul capo 1 ha risposto : “ Testimone_2 Pt_1 [...]
ha comprato un appartamento nel luglio del 2022. Parte_1
L'appartamento è ubicato in Capodimonte , alla Salita Capodimonte. Non ricordo il
numero civico. Qualche giorno dopo l'acquisto andai sul posto con la mia fidanzata e
mio fratello. Bussammo alla porta. Aprì la porta una donna, ma non ricordo se ci disse
come si chiamava. Noi stavamo là tutti e tre insieme, io, la mia fidanzata e mio fratello.
Questa donna ci disse che la casa era sua e che ci abitava lei. Non ci esibì alcun
documento in proposito, per giustificare la sua presenza sul posto. Io ero presente alla
stipula del contratto dinanzi al Notaio. La donna non ci fece entrare in casa ma uscì
fuori della porta. Quindi tutti e tre ce ne andammo via. ” .
Quindi la controversia è stata rinviata per la decisione nelle forme del rito ordinario di cognizione, così come modificato dalla riforma Cartabia.
Ciò premesso, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile. Trattasi di azione reale di rivendica ex art. 948 c.c., esercitata sul presupposto della titolarità, in capo alla della proprietà dell'immobile e della Pt_1
sua occupazione da parte di un terzo privo di un titolo di detenzione a lei opponibile.
Nel merito, la domanda è fondata. Invero il fatto della occupazione illecita del bene da parte della è dimostrato dalla ricezione e sottoscrizione da parte di CP_1
quest'ultima dell'avviso di ricevimento della raccomandata che la invitava a lasciare libero l'immobile, e i testi escussi in giudizio hanno affermato che l'appartamento era effettivamente abitato da una donna, anche se non ne conoscevano l'identità. Quanto al 4
titolo traslativo del diritto di proprietà in capo all'attrice, questo consiste in un contratto di compravendita del 2022 stipulato per atto pubblico, che è stato prodotto, e dalla lettura dell'art. 5 di tale negozio si evince che la venditrice dichiarò CP_2
nell'occasione di essere diventata proprietaria del bene per successione dal padre deceduto in Napoli il 18/12/1982, come da denuncia di successione Persona_1
n. 2248 vol. 2817 registrata a Napoli e trascritta il 14 luglio l984 al n. 17494/13890 , il quale aveva disposto dei suoi beni con testamento olografo datato 15/4/1981, pubblicato con verbale del 24/10/1991 per notar di Transo di Casoria, repertorio 54359 Per_2
raccolta 10282 ( reg.to a Napoli il 7 novembre 1991 al n. 24411/A ).
Vero è che all'art. 1 del contratto il notaio rogante precisò che nei registri immobiliari non era trascritta l'accettazione dell'eredità da parte della venditrice e quindi mancava la continuità delle trascrizioni, e ciò evidentemente perché la denuncia di successione è
un atto avente valore meramente fiscale. Tuttavia la vendita del bene costituisce un atto di accettazione tacita della eredità medesima, e non a caso il notaio aggiunse che alla trascrizione della medesima in quanto tale avrebbe provveduto lui. Ciò significa che è
dimostrata la continuità dei trasferimenti dell'immobile per un periodo superiore ai venti anni, che è il tempo necessario per la maturazione dell'usucapione e quindi per il consolidamento del diritto di proprietà immobiliare. Di qui, essendo stato accertato positivamente il requisito della titolarità del diritto dominicale, l'accoglimento della domanda attorea e la condanna della al rilascio immediato dell'immobile per CP_1
cui è causa alla Pt_1
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 5
regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 15 comma 1 c.p.c. , e coincide con la somma di euro 18.592 ( 92,96, quale risultante dalla lettura del titolo di acquisto, x 200 = rendita catastale moltiplicata per il coefficiente previsto dalla norma per le cause relative alla proprietà ) .
Anche le spese della procedura di mediazione ante causam di cui si è onerata, sia pure senza esito, parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M. 10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi, in ragione del valore della controversia quale già
precisato, ma per la sola fase che si è svolta ( fase di attivazione ), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III,
7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex 6
art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte attrice ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso nell'atto di citazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertata la proprietà del bene in capo alla attrice, condanna al rilascio immediato in favore di Controparte_1 [...]
del terraneo abitativo con ingresso indipendente di cui al civico Parte_1
145 di Salita Capodimonte in Napoli, riportato nel catasto fabbricati del Comune di
Napoli alla sez. SCA, foglio 21 particella 748 sub 5;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Controparte_1
delle spese di giudizio nonché di quelle di mediazione, Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 5.400, di cui euro 5.100 per compensi ed euro 300
per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi , con attribuzione in favore dell'avv. Ferdinando Ceraso
con codice fiscale . C.F._2 Napoli, 26/5/2025
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Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo