Sentenza 20 gennaio 1989
Massime • 1
Nella dazione di una somma di danaro da parte dell'uomo alla donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale può ravvisarsi l'adempimento di una obbligazione naturale, con la conseguenza che la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione (soluti retentio), ne' dedotta in compensazione da parte del solvens. ( Conf 60/69, mass n 337896, sulla prima parte).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/01/1989, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1989 |
Testo completo
Nella dazione di una somma di danaro da parte dell'uomo alla donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale può ravvisarsi l'adempimento di una obbligazione naturale, con la conseguenza che la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione (soluti retentio), ne' dedotta in compensazione da parte del solvens. ( Conf 60/69, mass n 337896, sulla prima parte).*