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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1106
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. v.g. 1106/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EVA Parte_1 C.F._1
DE VIVO
- RICORRENTE -
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Letta l'istanza ed esaminati i documenti, lette le note di trattazione scritta,
Ha emesso il seguente
DECRETO
Con istanza depositata telematicamente in data 11.03.2024, la sig.ra Parte_1 chiedeva di essere autorizzata ai sensi dell'art. 181 c.c. a vendere la propria quota dell'immobile sito in Boscotrecase (NA), via Annunziatella, come identificato catastalmente nell'atto, asseritamente rientrante in regime di comunione legale, in ragione dell'irreperibilità del marito, sig.
Controparte_1
Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore fissava udienza in data 10.07.2024.
Alla detta udienza, la difesa di parte ricorrente si riportava all'istanza e insisteva per il suo accoglimento.
Con decreto emesso in data 06.11.2024, il Collegio, dopo aver rilevato che i coniugi erano già separati in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 07.02.2024, stante il dettato normativo contenuto nell'art. 191 c.c. per cui la comunione legale si scioglie anche nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi, prospettava d'ufficio alla parte ricorrente la questione dell'esperibilità dello strumento previsto dell'art. 181 c.c. nella fattispecie in esame, ove i coniugi sono già separati, assegnando alla medesima termine per dedurre in merito e rinviando il processo all'udienza del 18.12.2024, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 11.11.2024, la difesa di parte ricorrente produceva mediante deposito telematico la comunicazione effettuata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Boscotrecase di scioglimento della comunione legale tra i coniugi e di avvenuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio in data 24.07.2023 e, nelle note depositate in data 09.12.2024, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'istanza.
Tanto premesso succintamente in relazione allo svolgimento del procedimento, in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del sig. che, ritualmente convenuto in Controparte_1 giudizio, non si è ivi costituito.
Nel merito, si rileva come l'art. 191 c.c. stabilisca, al primo comma, che “(l)a comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi” precisando, al secondo comma, che “(n)el caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
Ebbene, è circostanza documentale ed incontestata che le parti si siano separate in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 07.02.2024 e che pertanto la comunione legale tra i coniugi sia già sciolta, come da relativa annotazione apposta sull'atto di matrimonio presumibilmente al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Alla luce di tale elemento, l'art. 181 c.c., che presuppone la sussistenza del regime di comunione legale tra i coniugi, non risulta dunque applicabile.
Lo scioglimento della comunione legale nelle ipotesi determinate dall'art. 191 c.c. implica infatti, in assenza di divisione dei beni, l'applicabilità della disciplina relativa alla comunione ordinaria (Cass. civ., sez. I, 0.04.2017, n. 8803).
Deve altresì rilevarsi come neppure certa appaia la riconduzione del bene immobile in questione al regime di comunione legale, essendo lo stesso pervenuto pro quota alla ricorrente per donazione e potendo ricorrere, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 179, lett. b), c.c..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, provvisoriamente pronunziando, visti gli artt.
181 c.c. e 737 ss. c.p.c., così provvede:
- RIGETTA l'istanza presentata da i sensi dell'art. 181 c.c.; Parte_1
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio a Ravenna in data 17.03.2025
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice
nel procedimento iscritto al n. r.g. v.g. 1106/2024 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EVA Parte_1 C.F._1
DE VIVO
- RICORRENTE -
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Letta l'istanza ed esaminati i documenti, lette le note di trattazione scritta,
Ha emesso il seguente
DECRETO
Con istanza depositata telematicamente in data 11.03.2024, la sig.ra Parte_1 chiedeva di essere autorizzata ai sensi dell'art. 181 c.c. a vendere la propria quota dell'immobile sito in Boscotrecase (NA), via Annunziatella, come identificato catastalmente nell'atto, asseritamente rientrante in regime di comunione legale, in ragione dell'irreperibilità del marito, sig.
Controparte_1
Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore fissava udienza in data 10.07.2024.
Alla detta udienza, la difesa di parte ricorrente si riportava all'istanza e insisteva per il suo accoglimento.
Con decreto emesso in data 06.11.2024, il Collegio, dopo aver rilevato che i coniugi erano già separati in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 07.02.2024, stante il dettato normativo contenuto nell'art. 191 c.c. per cui la comunione legale si scioglie anche nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi, prospettava d'ufficio alla parte ricorrente la questione dell'esperibilità dello strumento previsto dell'art. 181 c.c. nella fattispecie in esame, ove i coniugi sono già separati, assegnando alla medesima termine per dedurre in merito e rinviando il processo all'udienza del 18.12.2024, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
In data 11.11.2024, la difesa di parte ricorrente produceva mediante deposito telematico la comunicazione effettuata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Boscotrecase di scioglimento della comunione legale tra i coniugi e di avvenuta annotazione a margine dell'atto di matrimonio in data 24.07.2023 e, nelle note depositate in data 09.12.2024, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'istanza.
Tanto premesso succintamente in relazione allo svolgimento del procedimento, in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del sig. che, ritualmente convenuto in Controparte_1 giudizio, non si è ivi costituito.
Nel merito, si rileva come l'art. 191 c.c. stabilisca, al primo comma, che “(l)a comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi” precisando, al secondo comma, che “(n)el caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione”.
Ebbene, è circostanza documentale ed incontestata che le parti si siano separate in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 07.02.2024 e che pertanto la comunione legale tra i coniugi sia già sciolta, come da relativa annotazione apposta sull'atto di matrimonio presumibilmente al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Alla luce di tale elemento, l'art. 181 c.c., che presuppone la sussistenza del regime di comunione legale tra i coniugi, non risulta dunque applicabile.
Lo scioglimento della comunione legale nelle ipotesi determinate dall'art. 191 c.c. implica infatti, in assenza di divisione dei beni, l'applicabilità della disciplina relativa alla comunione ordinaria (Cass. civ., sez. I, 0.04.2017, n. 8803).
Deve altresì rilevarsi come neppure certa appaia la riconduzione del bene immobile in questione al regime di comunione legale, essendo lo stesso pervenuto pro quota alla ricorrente per donazione e potendo ricorrere, quindi, l'ipotesi di cui all'art. 179, lett. b), c.c..
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, provvisoriamente pronunziando, visti gli artt.
181 c.c. e 737 ss. c.p.c., così provvede:
- RIGETTA l'istanza presentata da i sensi dell'art. 181 c.c.; Parte_1
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio a Ravenna in data 17.03.2025
Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte costituita.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi