Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova– Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 702 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. PEVERADA MAURIZIO presso cui elettivamente domicilia in VIA PORTICO ROSSO 4 46040 GAZOLDO DEGLI
IPPOLITI
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.CHIOCCHI MONICA presso cui elettivamente domicilia inVIA G. MARCONI, 99 46040 GAZOLDO DEGLI
IPPOLITI
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “ Nel merito:
A. Revocare ogni condizione e/o accordo stabilito in sede di separazione personale dei coniugi.
1
B. Assegnare in via esclusiva al IGnor l'immobile di sua Parte_1
proprietà sito in Redondesco (MN) via Fienili n. 13, distinta al Catasto Fabbricati del medesimo Co-mune loglio 13. mappate 50 sub. 302. graffato al mappale 120 sub.
302.
C. Revocare l'assegno di mantenimento attualmente disposto in favore della IGnora In ogni caso: CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
In via istruttoria:
Riservata ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, istruttoria all'esito della costituzione di controparte.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova
1. Vero che il IGnor ha direttamente ed indirettamente pagato Parte_1 debiti dell'impresa individuale del figlio , sin dall'avvio di Parte_2 quest'ultima e sino alla fine del 2023;
2. Vero che il pagamento di un assegno dell'importo di Euro 20.000,00 in data 19/03/2022 e di un assegno dell'importo di Euro 6.000,00 in data 19/03/2022 veniva effettuato dal IGnor per pagare le mucche acquistate dal Parte_1 IGnor nell'esercizio della propria impresa;
Parte_2
3. Vero che in data 27/06/2022 il IGnor versava al figlio Parte_1
un assegno di Euro 2.000,00; Parte_2
4. Vero che in data 29/06/2022 il IGnor versava al figlio Parte_1
un assegno di Euro 2.000,00; Parte_2
5. Vero che in data 23/12/2022 il IGnor versava al figlio Parte_1
un assegno di Euro 4.000,00; Parte_2
6. Vero che il IGnor paga in favore del figlio Parte_1 Parte_2
una polizza infortuni e una polizza malattia;
7. Vero che la IGnora lavora stabilmente presso l'impresa del CP_1
figlio come addetta alla pulizia della stalla. Parte_2
8. Vero che la IGnora lavora continuativamente presso CP_1
l'impresa del figlio;
Parte_2
9. Vero che l'attività lavorativa della IGnora presso l'impresa del CP_1 figlio veniva determinata da quest'ultimo.” Parte_2
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Resistente: “1. confermare il diritto di abitazione della IG.ra CP_1
sulla casa
coniugale sita in Redondesco, Via Fienili n. 13 di proprietà esclusiva del
marito , che la IG.ra continuerà ad abitare con il Parte_1 CP_1
pieno utilizzo dei mobili e dei corredi ivi contenuti;
2. porre a carico del IG. un assegno mensile di € 500,00 a Parte_1
titolo di assegno divorzile a favore della moglie , o in quella CP_1
diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice adito, ma in ogni caso non
inferiore ad € 405,94 (attuale assegno di mantenimento rivalutato)
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro e non
oltre il giorno 15 di ogni mese.
In subordine3. Nella denegata ipotesi di revoca del diritto di abitazione riconosciuto alla
IG.ra sulla casa coniugale, dirsi il IG. tenuto a CP_1 Parte_1
corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 1.000,00, CP_1
oppure in quella diversa misura ritenuta di giustizia dal Giudice adito, a titolo
di assegno divorzile comprensivo della somma di € 500,00 riconosciuta quale
contributo economico perequativo per le spese di locazione, somma
rivalutabile secondo gli indici ISTAT e da versare entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese.
In ogni caso
4. Con vittoria di spese e compenso professionale anche ai sensi dell'art.
473 bis n. 18 c.p.c., stante il comportamento tenuto da parte ricorrente in
ordine alle proprie condizioni economiche e patrimoniali, di cui ha reso
informazioni ed effettuato produzioni documentali inesatte ed incomplete.
*
IN VIA ISTRUTTORIA
Si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in memoria di costituzione
del 23 maggio 2024, da intendersi qui di seguito interamente richiamate e
ritrascritte.
Si rinnovano le opposizioni mosse alle produzioni documentali ed istanze
istruttorie di parte ricorrente per i motivi già dedotti in memoria ex art. 473
bis 17 c.p.c. del 13.06.2024 a cui ci si riporta integralmente.
Ci si riporta integralmente alle note di trattazione scritta relative alle udienze
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del 07.10.2024, 14.10.2024 e 28.10.2024 e si rinnova la richiesta di essere
autorizzati alla produzione in giudizio del certificato cronologico rilasciato
dal PRA di Mantova e relativo al camper tg. CB055FE acquistato in
costanza di matrimonio ed oggetto di comunione legale tra i coniugi.
(Doc. n. 3 pag. 4 di ctp.).
Si chiede, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., che il Giudice Voglia ordinare a: -
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_2
Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano TO (TV) la produzione in
giudizio dei contratti assicurativi sottoscritti dal IG. con la Parte_1
suddetta compagnia di assicurazione ed in particolare quello con premio
mensile di € 50,00 pagato da a mezzo S.D.D./R.I.D. nonché CP_3
quello individuato con polizza n. 430427448 premio mensile € 73,00 ramo
Infortuni.
- “AXA Assicurazioni Spa”, in persona del legale rappresentante p.t., con
sede in Corso Como n. 17 - 20154 Milano, la produzione in giudizio dei
contratti assicurativi sottoscritti dal IG. con la suddetta Parte_1
compagnia di assicurazione ed in particolare quello con premio mensile di
€ 28,40 pagato mensilmente a mezzo S.D.D./R.I.D. da . CP_3
Si insiste altresì, ai sensi dell'art. 473 bis 2 c.p.c., che il Giudice Voglia
ordinare, avvalendosi dell'ausilio della Guardia di Finanza territorialmente
competente e appositamente delegata, specifiche indagini di polizia
tributaria, volte ad accertare la complessiva situazione reddituale,
patrimoniale e finanziaria del IG. .” Parte_1
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda e la conferma del provvedimento A.G.
MOTIVI
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data
27/05/1989, con e di aver avuto con lei tre figli oggi tutti maggiorenni CP_1
ed economicamente autosufficienti, ha affermato che :
- con ricorso per separazione consensuale dei coniugi i IGnori e Pt_2 CP_1
adivano il Tribunale di Mantova radicando il procedimento n. 4061/2018 RG.
L'Intestato Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi come Verbale di separazione consensuale dei coniugi del 15/01/2019;
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- la separazione veniva dichiarata alle condizioni appresso trascritte: “ 1.
Dichiarare la separazione personale dei coniugi ricorrenti autorizzando gli stessi
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2 la casa coniugale, sita in
Redondesco (MN) via Fienili n. 13, distinta al Catasto Fabbricati del medesimo
Comune loglio 13. mappate 50 sub. 302. graffato al mappale 120 sub. 302, Cat.
A/3 Classe 2, Consistenza 7,5 vani, superficie catastale totale 229 mq rendita €
298,25 L, $77.500. di proprietà di , viene da questi concessa in uso Parte_1
esclusivo alla IG.ra , che continuerà ad abitarla anche unitamente CP_1 al figlio già maggiorenne ed economicamente autosufficiente. con tutti gli Pt_2 arredi ed i corredi ivi presenti, ad eccezione di alcuni beni già individuati dalle
parti e ciò a titoli di concorso al mantenimento della moglie oltre a CP_1
quanto previsto al successivo punto 4. Il IG. provvede a restituire alla Pt_2
moglie le chiavi di casa e di ogni altra pertinenza, ad eccezione di quelle del
fabbricato adibito a deposito. Chiavi che vengono ritirate da . 3 La CP_1 IGnora provvederà al pagamento delle utenze domestiche e si è CP_1 obbligata a rimborsare a TARI;
4. il IG. si obbliga Parte_3 Pt_2
a versare alla maglie entra il giorno 15 del mese un assegno mensile di € 350,00
(trecentocinquanta/00) a titolo di concorso nel mantenimento della stessa.
rivalutabile secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2019 nonché la somma mensile di € 80,00 pari al 50% della rata di finanziamento in essere alla , oltre spese di tenuta conto. L'importo Controparte_4 di € 80,00 verrà corrisposto sino all'estinzione del finanziamento, e ciò oltre a quanta previsto al punto 2.; 5. il IG. sì obbliga in via esclusiva al Pt_2
pagamento delle spese straordinarie e/o ogni altra spesa di manutenzione, ripristino, sostituzione e rifacimento dell'impianto elettrico, idrico, sanitario, fotovoltaico, di gas, di riscaldamento e condizionamento nonché di serramenti e
infissi 10. il IG. , previo accordo con la IG.ra potrà entrare Pt_2 CP_1 nell'abitazione in uso esclusivo alla moglie per controllare lo stato di
manutenzione della medesima e per verificare se è necessario effettuare
interventi di Manutenzione straordinaria, una volta all'anno. 11. Il IG. , Pt_2
con il consenso della IG.ra , si obbliga a cedere a titolo gratuito ai CP_1
figli ( , e ) il camper tg. CB OO5 FE, a lui intestato ma Per_1 Per_2 Pt_2
acquistato in costanza di matrimonio. In caso di diniego e/o rifiuto e/o disaccordo delle figlie alla cessione/donazione il camper verrà per volontà di
entrambi coniugi, venduto e il prezzo ricavato diviso in parti uguali (50%) tra i
coniugi. 12. Le due autovetture tg. ELOS96ZK a lg. FFSO4NA, acquistate in
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costanza di matrimonio, rimarranno nell'esclusiva disponibilità dì ciascun coniuge, in ragione dell'atttuale utilizzo. 13. La moto tg. DF 11785 acquisita in costanza di matrimonio dal IG. e a lui intestata, rimarrà nell'esclusiva Pt_2 proprietà dello stesso. La IG.ra rinuncia sin da ora a qualsiasi diritto su CP_1 tale veicolo;
14. Le somme depositate sui conti correnti personali dei coniugi, rimarranno nell'esclusiva disponibilità dei rispettivi titolari;
15. La IG.ra ed il IG. dichiarano, sotto la propria responsabilità, ciascuno CP_1 Pt_2
relativamente ai finanziamenti ad esso intestati e per i quali è obbligato principale, che alla data della sottoscrizione del ricorso e alla data dell'udienza
Presidenziale, le rate risultano regolarmente pagate, e ciascuno per quanta di
propria competenza e responsabilità si obbliga a man levare e/o mantenere
indenne il rispettivo coniuge da ogni eventuale responsabilità e/o conseguenza
derivante dal mancato e/o ritardato pagamento delle rate a scadere;
16. Il IG.
e la IG.ra reciprocamente autorizzano fin d'ora il Parte_1 CP_1 rilascio dei rispettivi passaporti e delle carte d'identità valide per l'espatrio”.
- Il ricorrente convive attualmente con disoccupata e senza reddito, e Persona_3 con la figlia di quest'ultima, avuta da un precedente matrimonio. Persona_4
L'immobile in cui risiede il IGnor è in comproprietà dell'attuale Pt_2 compagna e del marito di questa, il quale ha chiesto lo scioglimento Persona_3 della comunione. Il ricorrente ha pertanto necessità di reperire una nuova abitazione;
- lo scorso 22/05/2023 al IGnor veniva diagnosticato un Pt_2
adenocarcinoma polmonare avanzato M1;
- egli non lavora più e dal settembre 2021 al settembre 2023 egli ha percepito l'indennità di disoccupazione NASPI per una media di Euro 800,00 mensili circa e dall'ottobre 2023 egli non percepisce altri redditi al di fuori della pensione di anzianità pari ad Euro 2.000,00 mensili.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
La resistente si è costituita in giudizio, affermando di avere in forza dell'accordo di separazione sopra riportato il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ha poi evidenziato di avere pieno diritto al riconoscimento di un assegno divorzile posto che, al momento del matrimonio svolgeva attività lavorativa in qualità di operaia presso il maglificio “KL” di Leasi Katia in Redondesco, e con la nascita della prima figlia, di comune accordo con il marito, decideva di licenziarsi per dedicarsi in via esclusiva alla famiglia e alla crescita dei figli, rinunciando così definitivamente al proprio lavoro a
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tempo indeterminato e full time. Le condizioni economiche attuali delle parti sarebbero inoltre differenti, considerato che la resistente percepisce la somma netta mensile di €
91,00 in forza di un contratto di lavoro stipulato, a tempo indeterminato, come addetta alle pulizie, è comproprietaria con il marito di un immobile rurale sito in Redondesco
(MN) , sostiene le spese relative alle utenze della casa familiare, all'IMU (€ 213,00, all'assicurazione della casa coniugale € 285,50), ed è gravata assieme al marito da diversi finanziamenti. Il marito al contrario avrebbe percepito il tfr, percepisce una pensione di 2.200 euro mensili ed è titolare di due polizze assicurative.
Ha chiesto quindi accogliersi le sopra riportate conclusioni.
Alla prima udienza innanzi al giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione le parti hanno chiesto un rinvio per poter valutare il raggiungimento di un accordo.
Venuta meno tale possibilità, il ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status e, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia parziale.
Con sentenza n. 836 del 17.10.2024, pubblicata in data 18.10.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria per l'ulteriore seguito.
Il giudice delegato ha ordinato la produzione della documentazione reddituale mancante e in data 11.02.2025, sulle conclusioni sopra riportate , ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Sulla casa coniugale.
È bene precisare che Il diritto di abitazione ha natura reale e quindi può essere costituito, oltre che per successione, anche mediante testamento, usucapione o contratto, per il quale è richiesta ad substantiam la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata di cui all'art. 1350 n. 4 c.c. Solo con sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n. 21761/2021 è stata ammessa la legittimità dei trasferimenti di diritti reali su beni immobili in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto, peraltro a precise condizioni. Attualmente presso il Tribunale di Mantova il trasferimento di diritti reali su beni immobili in sede di separazione e divorzio è ammesso alle condizioni di cui al protocollo del 28.5.2024, il quale prevede precisi oneri formali e di allegazione documentale, nonché l'incarico ad un notaio per la verifica della sussistenza della documentazione necessaria. È escluso quindi che nel 2019 le parti, possano aver, con la semplice conclusione di un accordo a verbale, poi trasfuso nel decreto di omologa della separazione, costituito un diritto reale di abitazione in favore della resistente. Peraltro, la dicitura “viene da questi concessa in uso esclusivo alla IG.ra ” lascia CP_1
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intendere che trattasi piuttosto di un comodato d'uso gratuito. Non risulta peraltro nessun altro titolo da cui possa derivare la costituzione di un diritto di abitazione in capo alla resistente.
Tanto chiarito, ritenuto quindi che quello in capo alla resistente non era un diritto reale di abitazione, in questa sede, deve operarsi, una nuova valutazione in merito alla domanda avente ad oggetto la casa coniugale. Non essendoci figli minori o non economicamente autosufficienti, non potrà disporsi l'assegnazione della casa coniugale, che rientrerà dunque nella disponibilità del ricorrente.
Considerato quindi ( Corte di Cassazione civile sez. I, con delibera del 27/03/2020
n.7547), che i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione sono destinati ad una vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile, con la presente pronuncia l'immobile adibito ad ex casa coniugale dovrà rientrare nella disponibilità del suo legittimo proprietario.
Assegno divorzile.
Va premesso che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. 4 ottobre 2010 n. 20582).
Inoltre la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la
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conseguenza che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti,
correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (
cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007).
Con la recente sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno, tuttavia,
offerto una nuova lettura della legge sul divorzio chiarendo come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
A seguito della sentenza n. 11504/2017, era sorto, infatti, un contrasto giurisprudenziale, in quanto l'attribuzione dell'assegno divorzile era stata sganciata dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per agganciarlo, invece, a quello dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che chiede il contributo. Tale sentenza ha affermato il principio secondo il quale, in tema di assegno di divorzio, è necessario passare dal criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a quello basato sull'indipendenza economica dell'ex coniuge;
con onere della prova, circa i requisiti per l'ottenimento dell'assegno, in capo all'ex coniuge che lo richiede.
La questione dibattuta è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, che, con la su citata sentenza, sono dunque intervenute risolvendo il contrasto che si era creato sul tema.
Secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio ma non soltanto di questo.
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Le Sezioni Unite, hanno affermato il principio secondo il quale, l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento, consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
La nuova lettura della norma di cui all'art. 5 della Legge su Divorzio, offerta dalle Sezioni Unite, fa sì che il diritto all'assegno di divorzio, non dipenda più
soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'eIGenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-
patrimoniale delle parti.
Vi è, in altre parole, la valorizzazione della funzione compensativa dell'assegno, con un sostanziale discostamento sia dall'orientamento tradizionale sia da quello offerto dalla sentenza n.11504/2017, e con una applicazione dei criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile che assicura una tutela alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle
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comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. In tal modo si realizza una funzione assistenziale ma soprattutto compensativa, e senza che il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rappresenti l' obiettivo, unico ed esclusivo, perseguito con il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
Applicando i principi esposti al caso in esame osserva, innanzitutto, il
Collegio, che non è chiara la situazione economico-patrimoniale complessiva delle parti. Quanto alla resistente, non è credibile che la stessa, peraltro dotata di piena capacità lavorativa, percepisca solo 91,00 euro al mese di retribuzione, con un reddito da lavoro annuale di 1325,00 euro. La stessa infatti sostiene di pagare le
Part utenze domestiche, l' sulla casa coniugale, l'assicurazione sulla casa e di aver acceso nel 2021 dei finanziamenti assieme al marito , per un importo totale di 65.000
euro, per aiutare il figlio nella sua attività. Dai movimenti bancari del conto a lei intestato non risultano gli accrediti dello stipendio e non risultano spese, vi sono solo gli accrediti del marito e i pagamenti dei finanziamenti. Anche il conto cointestato,
come dalla stessa dedotto, viene usato solo per il pagamento dei finanziamenti. Non
c'è traccia delle spese per il mantenimento della resistente e non è possibile che la stessa, pur non avendo risorse per il suo sostentamento, accenda nel 2021 , assieme al marito, ulteriori finanziamenti per un importo di 65.000 euro. È evidente che la resistente gode di altre fonti di reddito non dichiarate.
Quanto al ricorrente , lo stesso percepisce circa 2.200 euro di pensione, è
proprietario di alcuni beni immobili, di cui però non è nota la destinazione attuale né
il loro valore, e ha prodotto solo una delle due polizze assicurative richieste dal giudice. Anche la sua situazione non è dunque del tutto chiara.
Non essendo provata la disparità economica tra le parti non può essere riconosciuto alcun assegno divorzile, né con funzione assistenziale né con funzione compensativa-perequativa.
Sulle spese di lite.
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Tenuto conto della natura del giudizio e della soccombenza della resistente,
esistono giustificate ragione per compensare le spese di lite nella misura della metà ,
con condanna della resistente al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte resistente relativa alla casa coniugale;
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile in favore della resistente;
3. spese compensate per la metà;
4. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente alla residua metà delle spese di lite , che liquida in euro 3808,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Mantova in camera di conIGlio il 10/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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