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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 25.2.2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2359 Registro Generale Lavoro dell'anno 2020
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Marco Galletti,
APPELLANTE
E
e , n.q. di eredi di , Controparte_1 CP_2 Persona_1
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4620/2020 del 15.7.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2019, ha chiesto accertarsi Persona_1
l'illegittimità della trattenuta di € 294,46 applicatagli sullo stipendio dalla parte datoriale e condannarsi la società a restituirgli la suddetta somma, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione.
A tal fine, ha dedotto: di aver cagionato in data 10.8.2018 un incidente stradale, tamponando un altro veicolo, mentre svolgeva le sue mansioni di addetto alle pulizie presso i cantieri siti in Roma, guidando il veicolo Fiat Doblò targato FP829EH, noleggiato dal suo datore di lavoro presso la che tuttavia il veicolo non aveva riportato alcun danno;
che, cionondimeno, con Controparte_3
1 lettere prot. n. 7275/2018 del 28.8.2018 e prot. n. 9640/2018 del 12.11.2018, il datore di lavoro gli aveva comunicato la decisione di addebitargli, ai sensi dell'art. 45 le spese che Controparte_4
la società di autonoleggio gli aveva a sua volta addebitato, pari appunto ad € 294,46, come da fattura che, di conseguenza, gli era stata applicata la trattenuta sulla busta-paga di novembre 2018. CP_3
A sostegno della domanda ha dunque lamentato che: il veicolo in questione non aveva riportato danni;
non erano state fornite spiegazioni per le voci addebitate (costo gestione pratica assicurativa e “excess danni”); l'art. 45 CCNL faceva esclusivo riferimento al danneggiamento di beni “di proprietà” del datore di lavoro, laddove il veicolo nel caso di specie era pacificamente di proprietà del terzo
CP_3
La società si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che il veicolo aveva in realtà riportato danni al paraurti anteriore, come peraltro dichiarato dallo stesso con CP_2
constatazione amichevole di sinistro, ma artatamente nascosto e negato con il ricorso introduttivo del giudizio;
ha eccepito altresì il difetto di valida procura ad litem in capo al difensore di controparte e insistito sull'applicabilità dell'art. 45 CCNL al caso di specie, stante peraltro la riconosciuta responsabilità del in relazione al sinistro de quo. CP_2
Con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenuta valida detta procura benché rilasciata su foglio separato, ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art. 45 cit. fosse applicabile solo in caso di danni ai beni di proprietà della parte datoriale, con esclusione del diritto al rimborso per ulteriori oneri sostenuti;
ha infine regolato le spese secondo il principio di soccombenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società, chiedendone la riforma integrale in ragione di tre motivi di impugnazione: con il primo, ha dedotto che il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio nonché gli artt. 111 e 101 Cost., omettendo di assegnare all'allora resistente un ulteriore termine per note difensive ovvero di rinviare la causa per discussione orale, pur a fronte della note di trattazione scritta depositate da controparte in data 10.7.2020 su assegnazione di un unico termine comune ad entrambe le parti;
con il secondo, ha ribadito l'eccezione di difetto di valida procura ad litem, rilevando che oltre ad essere stata rilasciata su foglio separato, la procura non recava alcun riferimento alla causa di lavoro de qua né alla controparte, in violazione del requisito di specificità; con il terzo, ha censurato l'interpretazione strettamente letterale attribuita dal Tribunale all'art. 45 cit., dovendo invece intendersi certamente ricompreso nei doveri del lavoratore quello di non danneggiare neppure i beni in uso alla parte datoriale. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la legittimità della trattenuta operata, considerata la sussistenza di tutti i relativi presupposti (colpa del lavoratore nella causazione del sinistro, effettivo danno al veicolo, previa comunicazione scritta dell'addebito), con conseguente riforma della sentenza anche in punto di regolazione delle spese di lite.
2 Sennonché, ritualmente instaurato il contraddittorio, nelle more del presente grado di giudizio, il è deceduto in data 14.1.2023. CP_5
Parte appellante ha dunque riassunto la causa con ricorso depositato il 20.6.2024 nei confronti delle odierne appellate n.q. di eredi del ritualmente notificandolo ad entrambe (alla figlia CP_5
, da ultimo, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.). CP_2
All'udienza del 25.2.2024, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, in ragione della sua priorità logico-giuridica, va esaminato preliminarmente il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “In relazione alla prima eccezione svolta, si osserva che l'art. 83 del c.p.c. ne consente il rilascio su foglio separato, prodotto anche in via telematica e contenuto nel fascicolo di parte telematico come ultimo documento”.
Lamenta in particolare l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la procura alle liti rilasciata dall'allora ricorrente in favore del proprio difensore “non è solamente redatta su foglio separato – e non in calce al ricorso come affermato da controparte – ma soprattutto, aspetto ben più importante, risulta del tutto priva di qualsiasi riferimento alla causa cui si riferisce: non contiene, infatti, alcun riferimento né all'identità della controparte, né, addirittura, al fatto che si tratti di una causa di lavoro!”.
2.1. In proposito, rileva il Collegio che agli atti del giudizio di primo grado risulta che, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, sia stata depositata in cancelleria in data 6.1.2019 tra i relativi allegati anche la copia informatica di una procura analogica rilasciata dal in favore CP_1 dell'avv. Sergio Cupellini del Foro di Roma, priva in effetti di qualunque riferimento al giudizio così introdotto.
2.2. Cionondimeno, pare opportuno rammentare in diritto anzitutto che l'art. 83, co. 3 c.p.c. stabilisce che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto ministeriale. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica”.
Del resto, l'art. 18, co. 5, d.m. 44/2011 (“Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”), come
3 sostituito dall'art. 1, co. 1, d.m. n. 48/2013, stabilisce espressamente che “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”.
In proposito, peraltro, la Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, ha chiarito che “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica,
l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale
l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra
l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (Cass. SS.UU.
n. 2077/2024).
2.3. Ciò posto, con riguardo alla fattispecie in esame – alla luce delle norme richiamate e del principio enunciato, applicabile per eadem ratio anche al di fuori del giudizio di legittimità –, poiché la procura sottoscritta dal pur priva di ogni menzione del giudizio in questione, risulta CP_1 rilasciata su supporto analogico, autenticata dall'avv. Cupellini con firma autografa nonché con firma digitale, e depositata in un'unica busta telematica unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, tale procura, deve ritenersi apposta in calce al ricorso e dunque valida, non recando espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione del di proporre il ricorso. CP_1
Il motivo di gravame è pertanto infondato.
3. Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta poi che “La sentenza in questa sede impugnata risulta nulla per aver il Giudice di primo grado violato il principio del contraddittorio. Ciò poiché, in estrema sintesi parte resistente non è stata ammessa a discutere la causa. Parte resistente ha, infatti, letto le note difensive di controparte e non ha potuto discutere in ordine a quanto esposto da controparte nelle medesime note. Ciò in quanto il Giudice di primo grado:
➢ non ha assegnato alle parti un termine per il deposito di note difensive così come richiesto da parte resistente e (cosa ancor più grave) ➢ non ha nemmeno rinviato la causa ad una successiva udienza per la discussione (se ciò fosse accaduto parte resistente avrebbe potuto – anche senza note difensive – replicare oralmente in ordine a quanto dedotto da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta depositate in data 10.07.2020). La violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 101
c.p.c. risulta dunque essere palese”.
4 3.1. Ebbene, dagli atti del giudizio di primo grado il Collegio rileva che:
- il Tribunale aveva inizialmente fissato con decreto del 15.11.2019 l'udienza del 15.7.2020;
- che tale udienza, con il successivo decreto del 26.6.2020, è stata poi convertita in udienza a trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), con assegnazione alle parti di un unico termine per note di trattazione scritta sino al 10.7.2020;
- che parte resistente si è ritualmente costituita in giudizio depositando memoria difensiva e relativi allegati in data 3.7.2020, difendendosi compiutamente nel merito;
- che, infine, entrambe le parti hanno depositato in data 10.7.2020 le rispettive note di trattazione scritta, il ricorrente alle ore 11:07 ed il resistente alle ore 20:17, come risulta dal fascicolo telematico.
3.2. Ciò posto in fatto, in diritto deve ricordarsi anzitutto che il rito lavoro è notoriamente improntato ai principi di oralità e concentrazione di tal ché, a mente degli artt. 413 e ss. c.p.c., l'intero giudizio dovrebbe e potrebbe in astratto concentrarsi in un'unica udienza di discussione (art. 420
c.p.c.), previo deposito dei soli atti introduttivi del giudizio, rispettivamente ricorso (art. 415 c.p.c.) e memoria difensiva (art. 416 c.p.c.).
Di tal ché, benché la prassi conosca diverse scansioni processuali, è lo stesso legislatore ad aver escluso in via ordinaria nel rito lavoro la concessione di termini per note e i rinvii d'udienza, senza che ciò abbia mai fatto ragionevolmente ipotizzare la violazione del diritto di difesa di alcuna delle parti, risultando anzi il rito lavoro di gran lunga più efficace rispetto al rito civile ordinario nel garantire tempi di conclusione del giudizio più compatibili con i principi del giusto processo.
Su tale rito, come noto, si è innestata – durante il periodo dell'emergenza da COVID-19 – la disciplina della cd. udienza a trattazione scritta, con la quale si è previsto che “Per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria … i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: … h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
…” (art. 83, co. 6
e 7, lett. h), d.l. n. 18/2020).
Tale disciplina, vigente all'epoca dei fatti di causa (giacché l'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 77/2020, è entrato in vigore solo il 17.7.2020), come
è evidente, non contempla la concessione di termini sfalsati per il deposito di note scritte ma prevede invece che lo “svolgimento delle udienze” sia fittiziamente sostituito dal “lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
5 3.3. Ciò posto, ritiene il Collegio di escludere che nella specie sia stato violato il diritto di difesa.
Ed invero, l'odierna appellante ha avuto modo anzitutto di difendersi compiutamente nel merito – avverso quanto dedotto da controparte in ricorso – mediante il deposito della memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.
Quanto alle note di trattazione scritta del 10.7.2020 – ferma la circostanza che il deposito di parte resistente risulta effettuato (alle ore 20:17) molte ore dopo il deposito delle note di parte ricorrente (alle ore 11:07), circostanza che con ogni probabilità ha consentito al resistente di prendere tempestivamente visione delle note di controparte, ove la cancelleria nella specie le abbia acquisite prontamente al sistema informatico –, le stesse note dovevano contenere “le sole istanze e conclusioni”, come previsto dall'art. 83 cit. nonché ribadito dal decreto adottato dal Tribunale in data
26.6.2020.
Ora, se è pur vero che le note di parte ricorrente contengono alcune controdeduzioni alla memoria difensiva di parte resistente, peraltro ribadendo per il resto argomentazioni già articolate con il ricorso, è anche vero che non risulta dalla sentenza che il Tribunale ne abbia tenuto specificamente conto, fondando la propria decisione su quanto ivi dedotto.
Per altro verso, la concessione dei termini ex art. 420, co. 6 e art. 429, co. 2 c.p.c., richiesti dal resistente nelle proprie note di trattazione scritta, è configurato dallo stesso legislatore come meramente discrezionale, giacché la prima disposizione normativa prevede la concessione del termine per note “ove ricorrano giusti motivi” – nel caso di specie non specificamente dedotti né dimostrati –, mentre la seconda stabilisce che il termine può essere concesso “se il giudice lo ritiene necessario”.
Né l'odierna appellante ha infine specificamente dedotto né dimostrato quale sarebbe il danno derivatogli dalla mancata concessione del rinvio d'udienza o di un ulteriore termine per note, avendo peraltro avuto modo anche nel presente grado d'appello di difendersi compiutamente nel merito.
3.4. Quanto infine alla giurisprudenza invocata e depositata all'udienza di discussione del
25.2.2024 (in particolare l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione sul giudizio R.G. n.
16907/2023 di rimessione alle Sezioni Unite della questione di compatibilità dell'art. 127-ter c.p.c. con il rito lavoro), v'è da rilevarsi da un lato che essa riguarda appunto la disciplina introdotta in via stabile solo nel 2022 dalla riforma cd. Cartabia, laddove la disciplina rilevante nel caso di specie è invece l'art. 83, d.l. n. 18/2020 adottato in piena emergenza COVID-19; dall'altro che, proprio nella stessa ordinanza si dà atto della “non completa sovrapponibilità” della disciplina emergenziale rispetto “a quella stabilita a regime (al di là del difetto del presupposto emergenziale, basti pensare,
6 ad esempio, alla limitazione della trattazione scritta alle sole udienze che non richiedevano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti)”.
Ed infatti, prosegue ancora l'ordinanza osservando: “come Cass. n. 37137 del 2022 ha dichiarato che, nel vigore dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modificazioni in L. n. 37 del 2020, deve "ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta" (conf. Cass. n. 13735 del 2023), Cass. n.
35109 del 2022 ha sostenuto che le disposizioni menzionate consentono "di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c."; quest'ultimo arresto, tuttavia, ha cura di precisare che non poteva prospettarsi una violazione dell'art. 6 CEDU in quanto "l'esclusione dell'udienza in presenza
o da remoto è limitata ad un periodo circoscritto, in ragione di un accadimento obiettivo (l'epidemia
COVID) e per la tutela della salute collettiva e unicamente per i procedimenti ai quali possono partecipare i soli difensori" (insiste sulle finalità di norme eccezionalmente dirette a permettere lo svolgimento dei processi assicurando al meglio le finalità sanitarie di prevenzione della diffusione pandemica pure Cass. n. 19984 del 2023); più in generale va ricordato che proprio l'esigenza di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria determinati dalle misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica sia stata ritenuta idonea a dissipare dubbi di legittimità costituzionale della disciplina che ha regolato le richieste di discussione orale del ricorso in Cassazione (art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020), disciplina considerata ragionevole proprio per la finalità di tutela della salute collettiva
(Cass. SS. UU. n. 2610 del 2021)”.
In conclusione, dunque, alla luce di tutte le considerazioni sin qui articolate, anche il primo motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.
4. Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante lamenta infine che “Il Giudice di primo grado ha quindi escluso un obbligo di rimborso da parte del lavoratore per il danno cagionato al datore di lavoro sulla base di un'interpretazione che lui stesso ammette non essere certa (si noti la locuzione “Può in particolare ritenersi”): quella strettamente letterale dell'art. 45 del CCNL
Multiservizi. In realtà, un'interpretazione di tal fatta non può certamente essere confacente alla volontà delle Parti sociali, che hanno certamente inteso il sostantivo “proprietà” in senso atecnico”.
Al contrario, secondo l'appellante, “Depone certamente, a favore della tesi di parte appellante, il TITOLO dell'articolo 45 del CCNL Multiservizi: “DOVERI DEL LAVORATORE””, in quanto non sarebbe possibile affermare che “il lavoratore debba “avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali” di sola “proprietà dell'impresa”” e non anche “dei beni che l'impresa conduca in leasing o sulla scorta di un contratto di noleggio”.
7 4.1. Ebbene, rileva il Collegio che l'art. 45 del CCNL Multiservizi, applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa in quanto espressamente richiamato nel contratto individuale di lavoro del
28.6.2018 (in atti), dispone effettivamente: “DOVERI DEL LAVORATORE. Il lavoratore ha l'obbligo di: - eseguire con la massima diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle direttive dall'impresa fissate con ordini di servizio o con particolari disposizioni;
… - avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali di proprietà dell'impresa, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata sua colpa, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
…”.
4.2. Orbene, letta tale disposizione negoziale, condivide il Collegio la prospettazione di parte appellante secondo cui essa non può certo essere intesa nel senso che “il lavoratore debba “avere la massima cura di tutti gli apparecchi, oggetti, locali, dotazioni personali” di sola “proprietà dell'impresa”” e non anche “dei beni che l'impresa conduca in leasing o sulla scorta di un contratto di noleggio”.
Anzi, ritiene il Collegio che, a prescindere da tale norma pattizia, rientri senza dubbio negli obblighi del lavoratore ai sensi dell'art. 2104 c.c. quello di svolgere la propria prestazione lavorativa con diligenza e, con la medesima cura e diligenza, utilizzare e custodire i beni del datore di lavoro, per tali intendendosi tutti i beni di cui la parte datoriale dispone e che mette a disposizione del lavoratore per lo svolgimento della sua prestazione, indipendentemente dal titolo per cui il datore li possiede o detiene, e pertanto indipendentemente dalla circostanza che si tratti di beni “di proprietà”
o noleggiati da terzi.
Cionondimeno, ritiene il Collegio che, proprio perché tali doveri sono insiti nelle obbligazioni gravanti in via generale su ogni prestatore di lavoro in virtù del rapporto contrattuale, la pattuizione in sede sindacale di un'apposita disposizione che contempli un onere ulteriore a carico del lavoratore
– ovverosia quello di “risponde[re] pecuniariamente … mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito” dei danni cagionati ai beni “di proprietà” del datore – debba essere necessariamente interpretata in senso restrittivo: nel senso cioè che il lavoratore risponde con tali peculiari modalità – trattenuta sulla stipendio – solo ed esclusivamente in caso di danni ai beni di effettiva “proprietà” del datore di lavoro.
Del resto, da un lato, deve rilevarsi che tale modalità risulta particolarmente afflittiva per il lavoratore, in quanto insiste sulla sua posizione di soggezione economica al datore di lavoro il quale, in quanto debitore della retribuzione mensile, può – attraverso lo strumento della trattenuta – “farsi giustizia da sé” in modo rapido ed agevole, senza che al lavoratore vengano riconosciute ulteriori garanzie se non quella della mera “previa comunicazione scritta del relativo addebito”. Tant'è che il
8 per recuperare la retribuzione ordinaria maturata con lo svolgimento della sua attività CP_2
lavorativa, si è trovato costretto ad agire in giudizio, introducendo una causa peraltro poi portata pervicacemente dalla parte datoriale in grado di appello finanche avverso le sue eredi, nonostante l'esiguo valore.
Dall'altro, deve osservarsi altresì che, al di fuori di tale strumento – si ripete, rapido ed agevole per la parte datoriale, ma scarsamente rispettoso delle garanzie e dei diritti del lavoratore – non è esclusa per la parte datoriale la possibilità di veder comunque tutelate le proprie ragioni in caso di negligenza del prestatore, tant'è che lo stesso art. 45 si preoccupa immediatamente di far salve “le maggiori responsabilità dei danni arrecati per accertata … colpa” del lavoratore, responsabilità che in ogni caso discendono dai principi generali dell'ordinamento, quali quelli codificati appunto dall'art. 2104 c.c. specificamente per il rapporto di lavoro, nonché più in generale dagli artt. 1218 e
2043 e ss. c.c. a seconda delle fattispecie che possano di volta in volta verificarsi in concreto.
Concorda, in conclusione, il Collegio sulla natura di disposizione di stretta interpretazione dell'art. 45 CCNL Multiservizi in parte qua, con la conseguenza che la trattenuta sullo stipendio operata dall'odierna appellante in danno del deve ritenersi illegittima, perché applicata al di CP_2
fuori dei presupposti contrattualmente previsti.
Di tal ché anche l'ultimo motivo di impugnazione è infondato.
5. L'appello va dunque integralmente respinto, ma nessun provvedimento va adottato per le spese di lite del presente grado di giudizio, considerata la contumacia delle appellate.
Cionondimeno, stante il rigetto, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. nulla per le spese di lite del presente grado;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, le condizioni richieste dall'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 25.2.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco ZACCARDI 9