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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2528 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to MEI FRANCESCO. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 28/06/2024 la parte ricorrente - premesso di aver svolto attività di bracciante agricola dal 1990 al 2018, dal lunedì al venerdì, per almeno 8 ore al giorno e di aver eseguito le attività come indicate nel punto 2 del ricorso – ha rappresentato di essere stata sottoposta a: movimentazione manuale di carichi, posture incongrue, sovraccarico biomeccanico della colonna, vibrazioni e microtraumi della colonna lombare e di avere presentato domanda all' in data 24.03.2023 al fine CP_1 dell'accertamento della malattia professionale contratta nell'espletamento della suddetta attività lavorativa (spondilodiscoartrosi lombare con 2 protrusioni L1, L2, e 14 -15 più protrusione modica residua a livello L5-S1 dove vi sono esiti di stabilizzazione metallica dell'intervento di erniectomia del 2018), la quale veniva rigettata, anche in sede di opposizione, per inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata. Conveniva in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“-In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetta la sig.ra è di origine Parte_1 professionale con conseguente riconoscimento di un danno biologico in misura pari al 6% (sei); - Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. all'erogazione in CP_1 favore del ricorrente del beneficio previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa;
-In via subordinata, tenuto conto che in sede amministrativa l' ha CP_1 disconosciuto il nesso tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetta la sig.ra è di origine professionale con riconoscimento di un Parte_1 danno biologico nella misura che verrà accertata in corso di causa”.
3. Si costitutiva l' evidenziando che la ricorrente risulta aver lavorato solo pochi CP_1 giorni all'anno (cfr. estratto contributivo); nel richiamare le note medico legali ha quindi evidenziato la impossibilità di ritenere soddisfatto il criterio quantitativo dell'esposizione al rischio. In considerazione pertanto della occasionalità dell'attività lavorativa e dell'origine multifattoriale della malattia denunciata, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. La domanda non è fondata e il ricorso non può essere accolto.
5. Preliminarmente si rileva che nella fattispecie in esame, come condivisibilmente argomentato dall' la occasionalità dell'attività lavorativa è documentalmente CP_1 acclarata e risultante dall'estratto contributivo. Invero, negli ultimi dieci anni la parte ricorrente risulta aver lavorato: nel 2018 per gg 52, nel 2017 per gg 56, nel 2016 per gg. 62, nel 2015 per gg. 59, nel 2014 per gg. 52, nel 2013 per gg. 52, nel 2012 per gg. 52, nel
2011 per gg. 76, nel 2010 per gg. 14, nel 2009 non ha lavorato, nel 2008 ha lavorato per gg 5, percependo per i restanti periodi la disoccupazione agricola ovvero fruendo della maternità e congedi ovvero di malattia e/o infortunio.
2 Anche negli anni precedenti, come evincibile dall'estratto contributivo, la parte ricorrente risulta comunque aver svolto attività di agricola giornaliera per un numero di giornate limitato. Tali elementi documentali contrastano, pertanto, con le allegazioni del ricorso, nonché con le richieste istruttorie, in particolare con il secondo capitolo di prova in cui viene richiesto se la ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa quasi tutti i giorni e non meno di 8 ore al giorno con riferimento all'arco temporale dal 1990 al 2018 come indicato in ricorso.
7. Sempre in via preliminare, si rileva che la difesa attorea, a seguito del deposito del ricorso e della sua notifica, non ha più coltivato il giudizio e non si è presentata alla prima udienza del 15.04.2025 e all'udienza del 02.12.2025.
8. In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato per difetto di prova in ordine allo svolgimento della dedotta attività lavorativa in modo prolungato e non occasionale, prova il cui onere incombeva sulla parte attrice, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Difetta pertanto la prova dell'esposizione al rischio e del nesso eziologico con la patologia denunciata all' in data 24.03.2023. CP_1
9. Stante in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite possono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 2528/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2528 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to MEI FRANCESCO. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 28/06/2024 la parte ricorrente - premesso di aver svolto attività di bracciante agricola dal 1990 al 2018, dal lunedì al venerdì, per almeno 8 ore al giorno e di aver eseguito le attività come indicate nel punto 2 del ricorso – ha rappresentato di essere stata sottoposta a: movimentazione manuale di carichi, posture incongrue, sovraccarico biomeccanico della colonna, vibrazioni e microtraumi della colonna lombare e di avere presentato domanda all' in data 24.03.2023 al fine CP_1 dell'accertamento della malattia professionale contratta nell'espletamento della suddetta attività lavorativa (spondilodiscoartrosi lombare con 2 protrusioni L1, L2, e 14 -15 più protrusione modica residua a livello L5-S1 dove vi sono esiti di stabilizzazione metallica dell'intervento di erniectomia del 2018), la quale veniva rigettata, anche in sede di opposizione, per inidoneità del rischio a provocare la malattia denunciata. Conveniva in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“-In via principale, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetta la sig.ra è di origine Parte_1 professionale con conseguente riconoscimento di un danno biologico in misura pari al 6% (sei); - Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t. all'erogazione in CP_1 favore del ricorrente del beneficio previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa;
-In via subordinata, tenuto conto che in sede amministrativa l' ha CP_1 disconosciuto il nesso tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetta la sig.ra è di origine professionale con riconoscimento di un Parte_1 danno biologico nella misura che verrà accertata in corso di causa”.
3. Si costitutiva l' evidenziando che la ricorrente risulta aver lavorato solo pochi CP_1 giorni all'anno (cfr. estratto contributivo); nel richiamare le note medico legali ha quindi evidenziato la impossibilità di ritenere soddisfatto il criterio quantitativo dell'esposizione al rischio. In considerazione pertanto della occasionalità dell'attività lavorativa e dell'origine multifattoriale della malattia denunciata, ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. La domanda non è fondata e il ricorso non può essere accolto.
5. Preliminarmente si rileva che nella fattispecie in esame, come condivisibilmente argomentato dall' la occasionalità dell'attività lavorativa è documentalmente CP_1 acclarata e risultante dall'estratto contributivo. Invero, negli ultimi dieci anni la parte ricorrente risulta aver lavorato: nel 2018 per gg 52, nel 2017 per gg 56, nel 2016 per gg. 62, nel 2015 per gg. 59, nel 2014 per gg. 52, nel 2013 per gg. 52, nel 2012 per gg. 52, nel
2011 per gg. 76, nel 2010 per gg. 14, nel 2009 non ha lavorato, nel 2008 ha lavorato per gg 5, percependo per i restanti periodi la disoccupazione agricola ovvero fruendo della maternità e congedi ovvero di malattia e/o infortunio.
2 Anche negli anni precedenti, come evincibile dall'estratto contributivo, la parte ricorrente risulta comunque aver svolto attività di agricola giornaliera per un numero di giornate limitato. Tali elementi documentali contrastano, pertanto, con le allegazioni del ricorso, nonché con le richieste istruttorie, in particolare con il secondo capitolo di prova in cui viene richiesto se la ricorrente abbia svolto la propria attività lavorativa quasi tutti i giorni e non meno di 8 ore al giorno con riferimento all'arco temporale dal 1990 al 2018 come indicato in ricorso.
7. Sempre in via preliminare, si rileva che la difesa attorea, a seguito del deposito del ricorso e della sua notifica, non ha più coltivato il giudizio e non si è presentata alla prima udienza del 15.04.2025 e all'udienza del 02.12.2025.
8. In conclusione, il ricorso non può che essere rigettato per difetto di prova in ordine allo svolgimento della dedotta attività lavorativa in modo prolungato e non occasionale, prova il cui onere incombeva sulla parte attrice, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato. Difetta pertanto la prova dell'esposizione al rischio e del nesso eziologico con la patologia denunciata all' in data 24.03.2023. CP_1
9. Stante in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite possono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 2528/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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