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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/11/2025, n. 4367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4367 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO-sezione terza civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice TA PA RA, d ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 15012/2022 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BARRALE Parte_1 C.F._1
NA TA
Attrice
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SPAGNOLO Controparte_1 P.IVA_1
SANTO
Convenuto
***
Conclusioni delle parti costituite: come da note conclusive e atti ivi richiamati.
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il supermercato Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in euro 20.249,33) subiti in occasione di un incidente verificatosi il 25 ottobre 2021, all'interno dei locali siti in Viale Regione Siciliana SE
n. 777.
Esponeva l'attrice che, mentre si aggirava tra i reparti, era inciampata su una pedana per il trasporto di materiali posta tra gli scaffali, cadendo rovinosamente al suolo e riportando “frattura epifisi distale
e stiloide ulnare sinistro”, come diagnosticato dai sanitari del P.S. dell'Ospedale Civico di Palermo.
Ritualmente costituito, il supermercato contestava la domanda, della quale chiedeva il rigetto, CP_1 escludendo la natura di insidia della pedana ed imputando l'esclusiva responsabilità dell'accaduto alla condotta negligente dell'attrice.
Contestava il quantum della domanda e in subordine, chiedeva ridursi l'entità del risarcimento per il concorso di colpa della danneggiata ex 1227 c.c. o di graduare le responsabilità.
1 Alla prima udienza di comparizione, rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, si rinviava ad altra udienza per l'esperimento del predetto incombente.
All'udienza cartolare del 21 giugno 2025, la causa, istruita mediante prova per testi e c.t.u., è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nel testo vigente ante riforma
Cartabia.
***
La domanda dell'attrice va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi dimostrato il fatto storico da cui trae origine la controversia - cioè che, in data 21.10.2021, alle ore 19.00 circa, si trovava all'interno Parte_1
del supermercato di Viale Regione Siciliana SE n. 777, allorquando, mentre si aggirava tra i CP_1
reparti, inciampava su una pedana di trasporto materiali che – posta tra gli scaffali e priva di segnalazione - ne provocava la caduta al suolo, riportando una frattura dell'epifisi distale radio e stiloide ulnare sinistro.
Depongono, in tal senso, le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 21 Testimone_1 maggio 2024, il quale, premesso di non essere parente della PI, ha dichiarato: “Effettivamente ho assistito al sinistro occorso alla sig. nella data di cui mi si dà lettura all'interno del Pt_1
Supermercato DL … Vicino ad uno scaffale c'era una pedana in legno con del materiale e la sig. non si è accorta della presenza dell'ostacolo, è inciampata ed è caduta. La pedana era visibile ed era sufficientemente illuminato, la solita luce normale del supermercato.Io ero di fronte alla signora
e l'ho vista cadere. E' caduta lateralmente ed accusava un dolore al braccio. Mi sono avvicinato per capire se si fosse fatta male. C'era anche il personale del supermercato che si è avvicinato per prestare soccorso. La pedana era collocata dietro un angolo, subito dopo l'ingresso del corridoio;
la sig. proveniva da dietro l'angolo e si è trovata di fronte la pedana, che era collocata a circa Pt_1 un metro/un metro e mezzo dopo girato l' angolo.Le condizioni della pedana, come dimensioni e altezza della merce, più o meno corrispondono a quelle raffigurate nella foto n. 2 del fascicolo della convenuta che la S.V. mi esibisce.L'incidente si è verificato di sera, saranno state le 19,00 non ricordo l'ora precisa. La signora non trasportava il carrello, era a piedi. Non ho visto merce nelle mani della predetta”.
Le dichiarazioni rese contengono,pertanto, una serie di elementi che, unitariamente valutati, inducono a ritenere del tutto credibile la ricostruzione dei fatti dedotta in citazione, emergendo che:
a) la caduta dell'attrice si è verificata a causa della presenza di una pedana per il trasporto di materiale posta vicino ad uno scaffale;
b) la suddetta pedana era collocata in una posizione (a circa un metro dietro un angolo) poco sicura per gli utenti del punto vendita;
2 c) la è caduta al suolo a causa della pedana su cui è inciampata riportando lesioni personali;
Pt_1
d) sul luogo ed al momento del sinistro era presente anche il personale del supermercato che vi ha assistito.
Pertanto, l'attrice ha assolto all'onere probatorio di dimostrare che la sua caduta è dipesa dalla presenza della pedana.
Ciò consente di imputare, in via prevalente, la responsabilità del fatto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al
, quale custode dei propri locali nonchè dei materiali e delle attrezzature ivi Controparte_1 contenute e, dunque, quale soggetto cui incombeva l'onere di intervenire sugli stessi.
E' stato, infatti, in diverse occasioni precisato dalla Suprema Corte, che: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass.Civ. 11060/2024, vedi anche Cass. Civ. 27724/2018).
***
Il supermercato deduce che, proprio in ragione del principio di diritto che precede, la CP_1
responsabilità del fatto andrebbe ascritta in via esclusiva a colpa della stessa attrice, la cui condotta imprudente e/o disattenta avrebbe determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso occorsole.
L'assunto va solo in parte condiviso.
E' certamente vero che una condotta più prudente ed accorta avrebbe consentito all'attrice di limitare i danni, in considerazione delle dimensioni della stessa pedana (vedi foto allegate alla comparsa di risposta e confermate dal teste escusso) e delle buone condizioni di visibilità (ore 19,00 circa del 21 ottobre e consueta illuminazione del supermercato).
Inoltre, la presenza di un ostacolo a terra tra i corridoi di un supermercato non costituisce un fattore di rischio del tutto anomalo per l'ambiente, nel caso in cui l'oggetto in questione sia chiaramente visibile.
E' tuttavia, altrettanto vero che tale circostanza, se da un lato appare idonea a ritenere configurabile,
a suo carico, un concorso di colpa, ex art. 1227 comma 1 c.c., dall'altro non merita di essere elevata al rango di “causa efficiente esclusiva”, tale cioè da interrompere il nesso causale.
3 Osserva, invero, il Tribunale che ad una siffatta conclusione potrebbe pervenirsi solo ove fosse dimostrato che, nel caso di specie, vi era “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire
o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia…, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. 11946/2013).
Ma nella fattispecie non ricorre tale ipotesi
Emerge, invero, dalla deposizione del teste - della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare – che la pedana era posta a circa 1 metro dall'angolo e che l'attrice girando il detto angolo si è trovata di fronte l'ostacolo, peraltro non segnalato, su cui è inciampata cadendo al suolo.
Orbene, la dinamica del sinistro evidenzia una condotta di omessa custodia da parte di in CP_1
quanto i materiali nonchè le pedane per il loro trasporto dovrebbero essere movimentati con cautela dal personale addetto.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che tale cautela non era stata adottata dal personale in servizio, atteso che la pedana per la posizione in cui si trovava (dietro un angolo) costituiva ostacolo, delineandosi, in tal modo, per il gestore del supermercato una violazione di precisi obblighi di vigilanza sulla sicurezza e sull'osservanza delle norme cautelari sul posizionamento della merce all'interno del suo negozio.
Ciò nondimeno, secondo quanto si osservava in precedenza, residua in capo all'attrice un margine di corresponsabilità stimabile nella misura del 20%.
Invero, tenuto conto delle buone condizioni di visibilità grazie all'illuminazione artificiale dell'ambiente, nonchè delle dimensioni medio grandi dell'ostacolo, della circostanza che la presenza della pedana tra i corridoi di un supermercato non costituisce un fattore di rischio del tutto anomalo per l'ambiente, in quanto connotato da una certa percentuale di prevedibilità per la clientela ,deve ritenersi che una più diligente condotta avrebbe consentito all'attrice di avvertire il potenziale ostacolo e di adottare una condotta più accorta.
In ragione, di quanto precede, la responsabilità del fatto va, dunque, così suddivisa tra le parti:
80% a carico di;
CP_1
20% a carico dell'attrice.
Passando, quindi, alla determinazione del quantum , deve aversi riguardo alle risultanze della c.t.u. medico legale espletata in corso di causa, affidata alla dr.ssa , la quale ha acclarato Persona_1 che “…nella paziente permane un quadro doloroso con una modesta disfunzionalità compatibili con
4 gli esiti di frattura epifisi distale radio e stiloide ulnare polso sinistro che sono causalmente riconducibili all'infortunio de quo”
Per quanto attiene alla determinazione del “quantum”, si legge nella relazione in atti che: “In riferimento alla “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” Per_2
, ultima edizione”, appare equo riconoscere un danno biologico pari al 5%, Persona_3 Per_4 trattandosi di soggetto destrimane”.
Per quanto attiene al periodo di malattia, in relazione alla tipologia delle lesioni patite ed in accordo con quanto certificato, non vi è stata Inabilità Temporanea Assoluta ma appare equo di riconoscere una
- una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 32 (immobilizzazione);
- una inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 50%,
- una inabilità temporanea parziale di ulteriori 15 al 25% (recupero funzionale).
Allegate spese mediche pari ad € 573,33 ed ancora € 400,00 per consulenza medico-legale (pro- forma di fattura) del Dott. che sono da ritenersi congrue e condivisibili. Persona_5
Orbene - considerato che, all'epoca del fatto, l'attrice aveva anni 59 - alla luce delle conclusioni del c.t.u., applicando al caso di specie i parametri di cui alla tabella di Milano (nella loro più recente versione del DM. 18/07/2025), il danno subito dall'attrice va così liquidato:
danno biologico permanente 5% €. 5.455,25;
danno biologico temporaneo parziale (75%) giorni 32 €. 1.348,32;
danno biologico temporaneo parziale (50%) giorni 15 €. 421,35;
danno biologico temporaneo parziale (25%) giorni 15 €. 210,68; per un totale di € 7.435,60
Va, inoltre, riconosciuto all'attrice, sulla scorta di quanto ritenuto dal CTU (“Allegate spese mediche pari ad € 573,33 ed ancora € 400,00 per consulenza medico-legale (pro-forma di fattura) del Dott.
che sono da ritenersi congrue e condivisibili” ) il rimborso delle spese mediche Persona_5 documentate (cfr. doc. 18 della produzione di parte), per un totale di € 973,33.
Il totale spettante all'attrice ascende, così, ad €. 8.408,93
Dal superiore importo va, quindi, detratto il 20% (equivalente ad euro 1.681,78), corrispondente alla percentuale di responsabilità gravante sull'attrice.
Si giunge, così, ad un totale di euro 6.727,15.
Rivestendo il superiore importo natura di credito di valore, lo stesso va dapprima devalutato alla data
(ottobre 2021) dell'illecito (euro 5.809,28 ) e, quindi, rivalutato, secondo gli indici ISTAT.
Quindi, sull'importo annualmente rivalutato vanno calcolati gli interessi legali, secondo il meccanismo delineato da Cass. Sez. Un. 1712/1995.
5 Si giunge, così, ad un totale di euro 7.406,29 , che costituisce l'ammontare complessivo dovuto da all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dal data della presente decisione al CP_1
soddisfo.
***
Quanto, invece, al danno morale (di cui pure viene invocato il ristoro), è appena il caso di osservare, che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Orbene, nel caso in esame, l'attrice - pur avendone l'onere in virtù del principio secondo cui: “Il danno morale andrà, tuttavia, allegato e provato, ancorché ovviamente per presunzioni (cfr. Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 7024/2020) - ha del tutto omesso di fornire elementi sufficienti per indurre a ritenerne provata la sussistenza.
***
Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l'accoglimento parziale della domanda dell'attrice - le spese di lite vanno compensate per 1/4, mentre i rimanenti 3/4 vanno posti a carico del CP_1
e liquidate, per l'intero, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto
[...] del valore del “decisum” ( euro 7.406,29 ) in euro 5.077.
Esse, vanno pertanto, poste a carico della convenuta nella misura di euro 3.805,75, pari ai ¾ compensandosi la frazione residua di 1/4.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo;
definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 Parte_1
7.406,29, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;
COMPENSA nella misura di 1/4 le spese di lite tra la parte attrice ed il;
Controparte_1
CONDANNA il al pagamento, in favore di , dei ¾ delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite pari ad euro 3.805,75 oltre rimborso spese generali c.p.a. e iva, ponendo definitivamente a carico della le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Palermo il 3 novembre 2025
Il Presidente
TA PA RA
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO-sezione terza civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice TA PA RA, d ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 15012/2022 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BARRALE Parte_1 C.F._1
NA TA
Attrice
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. SPAGNOLO Controparte_1 P.IVA_1
SANTO
Convenuto
***
Conclusioni delle parti costituite: come da note conclusive e atti ivi richiamati.
OGGETTO: risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il supermercato Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (quantificati in euro 20.249,33) subiti in occasione di un incidente verificatosi il 25 ottobre 2021, all'interno dei locali siti in Viale Regione Siciliana SE
n. 777.
Esponeva l'attrice che, mentre si aggirava tra i reparti, era inciampata su una pedana per il trasporto di materiali posta tra gli scaffali, cadendo rovinosamente al suolo e riportando “frattura epifisi distale
e stiloide ulnare sinistro”, come diagnosticato dai sanitari del P.S. dell'Ospedale Civico di Palermo.
Ritualmente costituito, il supermercato contestava la domanda, della quale chiedeva il rigetto, CP_1 escludendo la natura di insidia della pedana ed imputando l'esclusiva responsabilità dell'accaduto alla condotta negligente dell'attrice.
Contestava il quantum della domanda e in subordine, chiedeva ridursi l'entità del risarcimento per il concorso di colpa della danneggiata ex 1227 c.c. o di graduare le responsabilità.
1 Alla prima udienza di comparizione, rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, si rinviava ad altra udienza per l'esperimento del predetto incombente.
All'udienza cartolare del 21 giugno 2025, la causa, istruita mediante prova per testi e c.t.u., è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc nel testo vigente ante riforma
Cartabia.
***
La domanda dell'attrice va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi dimostrato il fatto storico da cui trae origine la controversia - cioè che, in data 21.10.2021, alle ore 19.00 circa, si trovava all'interno Parte_1
del supermercato di Viale Regione Siciliana SE n. 777, allorquando, mentre si aggirava tra i CP_1
reparti, inciampava su una pedana di trasporto materiali che – posta tra gli scaffali e priva di segnalazione - ne provocava la caduta al suolo, riportando una frattura dell'epifisi distale radio e stiloide ulnare sinistro.
Depongono, in tal senso, le dichiarazioni rese dal teste escusso all'udienza del 21 Testimone_1 maggio 2024, il quale, premesso di non essere parente della PI, ha dichiarato: “Effettivamente ho assistito al sinistro occorso alla sig. nella data di cui mi si dà lettura all'interno del Pt_1
Supermercato DL … Vicino ad uno scaffale c'era una pedana in legno con del materiale e la sig. non si è accorta della presenza dell'ostacolo, è inciampata ed è caduta. La pedana era visibile ed era sufficientemente illuminato, la solita luce normale del supermercato.Io ero di fronte alla signora
e l'ho vista cadere. E' caduta lateralmente ed accusava un dolore al braccio. Mi sono avvicinato per capire se si fosse fatta male. C'era anche il personale del supermercato che si è avvicinato per prestare soccorso. La pedana era collocata dietro un angolo, subito dopo l'ingresso del corridoio;
la sig. proveniva da dietro l'angolo e si è trovata di fronte la pedana, che era collocata a circa Pt_1 un metro/un metro e mezzo dopo girato l' angolo.Le condizioni della pedana, come dimensioni e altezza della merce, più o meno corrispondono a quelle raffigurate nella foto n. 2 del fascicolo della convenuta che la S.V. mi esibisce.L'incidente si è verificato di sera, saranno state le 19,00 non ricordo l'ora precisa. La signora non trasportava il carrello, era a piedi. Non ho visto merce nelle mani della predetta”.
Le dichiarazioni rese contengono,pertanto, una serie di elementi che, unitariamente valutati, inducono a ritenere del tutto credibile la ricostruzione dei fatti dedotta in citazione, emergendo che:
a) la caduta dell'attrice si è verificata a causa della presenza di una pedana per il trasporto di materiale posta vicino ad uno scaffale;
b) la suddetta pedana era collocata in una posizione (a circa un metro dietro un angolo) poco sicura per gli utenti del punto vendita;
2 c) la è caduta al suolo a causa della pedana su cui è inciampata riportando lesioni personali;
Pt_1
d) sul luogo ed al momento del sinistro era presente anche il personale del supermercato che vi ha assistito.
Pertanto, l'attrice ha assolto all'onere probatorio di dimostrare che la sua caduta è dipesa dalla presenza della pedana.
Ciò consente di imputare, in via prevalente, la responsabilità del fatto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al
, quale custode dei propri locali nonchè dei materiali e delle attrezzature ivi Controparte_1 contenute e, dunque, quale soggetto cui incombeva l'onere di intervenire sugli stessi.
E' stato, infatti, in diverse occasioni precisato dalla Suprema Corte, che: “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass.Civ. 11060/2024, vedi anche Cass. Civ. 27724/2018).
***
Il supermercato deduce che, proprio in ragione del principio di diritto che precede, la CP_1
responsabilità del fatto andrebbe ascritta in via esclusiva a colpa della stessa attrice, la cui condotta imprudente e/o disattenta avrebbe determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso occorsole.
L'assunto va solo in parte condiviso.
E' certamente vero che una condotta più prudente ed accorta avrebbe consentito all'attrice di limitare i danni, in considerazione delle dimensioni della stessa pedana (vedi foto allegate alla comparsa di risposta e confermate dal teste escusso) e delle buone condizioni di visibilità (ore 19,00 circa del 21 ottobre e consueta illuminazione del supermercato).
Inoltre, la presenza di un ostacolo a terra tra i corridoi di un supermercato non costituisce un fattore di rischio del tutto anomalo per l'ambiente, nel caso in cui l'oggetto in questione sia chiaramente visibile.
E' tuttavia, altrettanto vero che tale circostanza, se da un lato appare idonea a ritenere configurabile,
a suo carico, un concorso di colpa, ex art. 1227 comma 1 c.c., dall'altro non merita di essere elevata al rango di “causa efficiente esclusiva”, tale cioè da interrompere il nesso causale.
3 Osserva, invero, il Tribunale che ad una siffatta conclusione potrebbe pervenirsi solo ove fosse dimostrato che, nel caso di specie, vi era “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire
o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia…, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. 11946/2013).
Ma nella fattispecie non ricorre tale ipotesi
Emerge, invero, dalla deposizione del teste - della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare – che la pedana era posta a circa 1 metro dall'angolo e che l'attrice girando il detto angolo si è trovata di fronte l'ostacolo, peraltro non segnalato, su cui è inciampata cadendo al suolo.
Orbene, la dinamica del sinistro evidenzia una condotta di omessa custodia da parte di in CP_1
quanto i materiali nonchè le pedane per il loro trasporto dovrebbero essere movimentati con cautela dal personale addetto.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie hanno evidenziato che tale cautela non era stata adottata dal personale in servizio, atteso che la pedana per la posizione in cui si trovava (dietro un angolo) costituiva ostacolo, delineandosi, in tal modo, per il gestore del supermercato una violazione di precisi obblighi di vigilanza sulla sicurezza e sull'osservanza delle norme cautelari sul posizionamento della merce all'interno del suo negozio.
Ciò nondimeno, secondo quanto si osservava in precedenza, residua in capo all'attrice un margine di corresponsabilità stimabile nella misura del 20%.
Invero, tenuto conto delle buone condizioni di visibilità grazie all'illuminazione artificiale dell'ambiente, nonchè delle dimensioni medio grandi dell'ostacolo, della circostanza che la presenza della pedana tra i corridoi di un supermercato non costituisce un fattore di rischio del tutto anomalo per l'ambiente, in quanto connotato da una certa percentuale di prevedibilità per la clientela ,deve ritenersi che una più diligente condotta avrebbe consentito all'attrice di avvertire il potenziale ostacolo e di adottare una condotta più accorta.
In ragione, di quanto precede, la responsabilità del fatto va, dunque, così suddivisa tra le parti:
80% a carico di;
CP_1
20% a carico dell'attrice.
Passando, quindi, alla determinazione del quantum , deve aversi riguardo alle risultanze della c.t.u. medico legale espletata in corso di causa, affidata alla dr.ssa , la quale ha acclarato Persona_1 che “…nella paziente permane un quadro doloroso con una modesta disfunzionalità compatibili con
4 gli esiti di frattura epifisi distale radio e stiloide ulnare polso sinistro che sono causalmente riconducibili all'infortunio de quo”
Per quanto attiene alla determinazione del “quantum”, si legge nella relazione in atti che: “In riferimento alla “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente” Per_2
, ultima edizione”, appare equo riconoscere un danno biologico pari al 5%, Persona_3 Per_4 trattandosi di soggetto destrimane”.
Per quanto attiene al periodo di malattia, in relazione alla tipologia delle lesioni patite ed in accordo con quanto certificato, non vi è stata Inabilità Temporanea Assoluta ma appare equo di riconoscere una
- una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 32 (immobilizzazione);
- una inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 50%,
- una inabilità temporanea parziale di ulteriori 15 al 25% (recupero funzionale).
Allegate spese mediche pari ad € 573,33 ed ancora € 400,00 per consulenza medico-legale (pro- forma di fattura) del Dott. che sono da ritenersi congrue e condivisibili. Persona_5
Orbene - considerato che, all'epoca del fatto, l'attrice aveva anni 59 - alla luce delle conclusioni del c.t.u., applicando al caso di specie i parametri di cui alla tabella di Milano (nella loro più recente versione del DM. 18/07/2025), il danno subito dall'attrice va così liquidato:
danno biologico permanente 5% €. 5.455,25;
danno biologico temporaneo parziale (75%) giorni 32 €. 1.348,32;
danno biologico temporaneo parziale (50%) giorni 15 €. 421,35;
danno biologico temporaneo parziale (25%) giorni 15 €. 210,68; per un totale di € 7.435,60
Va, inoltre, riconosciuto all'attrice, sulla scorta di quanto ritenuto dal CTU (“Allegate spese mediche pari ad € 573,33 ed ancora € 400,00 per consulenza medico-legale (pro-forma di fattura) del Dott.
che sono da ritenersi congrue e condivisibili” ) il rimborso delle spese mediche Persona_5 documentate (cfr. doc. 18 della produzione di parte), per un totale di € 973,33.
Il totale spettante all'attrice ascende, così, ad €. 8.408,93
Dal superiore importo va, quindi, detratto il 20% (equivalente ad euro 1.681,78), corrispondente alla percentuale di responsabilità gravante sull'attrice.
Si giunge, così, ad un totale di euro 6.727,15.
Rivestendo il superiore importo natura di credito di valore, lo stesso va dapprima devalutato alla data
(ottobre 2021) dell'illecito (euro 5.809,28 ) e, quindi, rivalutato, secondo gli indici ISTAT.
Quindi, sull'importo annualmente rivalutato vanno calcolati gli interessi legali, secondo il meccanismo delineato da Cass. Sez. Un. 1712/1995.
5 Si giunge, così, ad un totale di euro 7.406,29 , che costituisce l'ammontare complessivo dovuto da all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dal data della presente decisione al CP_1
soddisfo.
***
Quanto, invece, al danno morale (di cui pure viene invocato il ristoro), è appena il caso di osservare, che la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Orbene, nel caso in esame, l'attrice - pur avendone l'onere in virtù del principio secondo cui: “Il danno morale andrà, tuttavia, allegato e provato, ancorché ovviamente per presunzioni (cfr. Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 7024/2020) - ha del tutto omesso di fornire elementi sufficienti per indurre a ritenerne provata la sussistenza.
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Considerato l'esito del giudizio - che ha visto l'accoglimento parziale della domanda dell'attrice - le spese di lite vanno compensate per 1/4, mentre i rimanenti 3/4 vanno posti a carico del CP_1
e liquidate, per l'intero, in base ai parametri medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto
[...] del valore del “decisum” ( euro 7.406,29 ) in euro 5.077.
Esse, vanno pertanto, poste a carico della convenuta nella misura di euro 3.805,75, pari ai ¾ compensandosi la frazione residua di 1/4.
Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo;
definitivamente pronunciando, così provvede:
CONDANNA il al pagamento, in favore di , della somma di Controparte_1 Parte_1
7.406,29, oltre interessi dalla data della presente decisione al soddisfo;
COMPENSA nella misura di 1/4 le spese di lite tra la parte attrice ed il;
Controparte_1
CONDANNA il al pagamento, in favore di , dei ¾ delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite pari ad euro 3.805,75 oltre rimborso spese generali c.p.a. e iva, ponendo definitivamente a carico della le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Palermo il 3 novembre 2025
Il Presidente
TA PA RA
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