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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
dott. Davide G.P. Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6090/2019 R.G., avente ad oggetto: divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria D'ANTONE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Giuseppe PAPPALARDO, giusta C.F._2
procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 07/10/2024, sulle conclusioni ivi precisate, con assegnazione del
1 termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12/04/2019, ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con a SAAG Li Controparte_1
TI (CT) il giorno 08/07/2000, matrimonio dal quale il 12/04/2004 è nata, in Catania, la figlia
PE
Ha esposto la ricorrente che l'unione, pur nata sotto i migliori auspici, con il tempo è andata logorandosi per via di accese discussioni e di un'insanabile incompatibilità caratteriale, tale da indurre i coniugi a separarsi consensualmente, giusta decreto di omologa n. 81/2013 reso dal
Tribunale di Catania in data 22/02/2013, senza che da allora si siano riconciliati.
La ricorrente ha dunque chiesto, oltre alla pronuncia di divorzio, la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione in ordine ai tempi e alle modalità di visita della figlia PE
(all'epoca minorenne) ed al relativo mantenimento (quantificato in € 300,00 mensili), con ordine di pagamento diretto del contributo posto a carico del resistente da parte del datore di lavoro del
CP_1
All'udienza presidenziale del 14/07/2021, non essendosi potuto esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi per l'assenza del resistente - in quella fase non ancora costituitosi - la causa è transitata in istruttoria per la fase prettamente contenziosa.
, costituitosi con comparsa depositata il 23/06/2023 ha contestato sia l'entità Controparte_1
del contributo per il mantenimento della figlia chiesto dalla ricorrente che la richiesta di emissione di un ordine di versamento del relativo ammontare nei confronti del suo datore di lavoro,
dichiarandosi disponibile a versare direttamente alla figlia beneficiaria l'assegno in questione, da quantificarsi nell'importo mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con corresponsione diretta alla figlia anche dell'eventuale assegno unico o di altro assegno familiare ad egli spettante, oltre al pari concorso dei genitori in relazione alle spese straordinarie.
2 Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletati all'udienza del.12.02.2024 i mezzi di prova orali ammessi (interrogatorio formale del resistente ed escussione dei testi addotti da parte ricorrente) - giusta ordinanza del precedente G.I. del 04/12/2023, la causa è stata quindi rimessa in decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione formulata dal resistente in ordine all'asserita nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, atteso che, a prescindere dall' effettiva sussistenza dell'asserito difetto di valida notificazione, l'avvenuta tempestiva costituzione in giudizio del e l'articolazione, da parte dello stesso, di compiute e argomentate difese ha determinato CP_1
la sanatoria di qualunque vizio, in ragione dell'ormai consolidato principio del raggiungimento dello scopo (dal momento che l'eccepito vizio non ha impedito, in concreto, al destinatario dell'atto di difendersi nel merito, contestando le pretese della ricorrente).
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti,
dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa del Tribunale di Catania n. 81/2013 del
22/02/2013.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Quanto alle statuizioni relative alla figlia maggiorenne va innanzitutto evidenziato che PE
nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età, sicché nulla deve disporsi in PE
ordine al relativo affidamento e collocamento.
3 Quanto alle statuizioni di carattere economico, parte ricorrente ha dedotto e documentato che la figlia oggi poco più che ventenne (essendo nata il [...]), risulta iscritta al corso PE
di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania,
sicché ritiene questo Tribunale che, allo stato, in difetto di elementi di segno contrario, sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, non potendosi la stessa ritenere in colpa per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
Infatti, il presupposto affinché i figli maggiorenni possano continuare a beneficiare del supporto economico dei genitori si individua e si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo intrapreso da parte di questi, (come, ad esempio, l'aver intrapreso gli studi universitari), ovvero nella presenza di cause oggettive che impediscano il collocarsi proficuamente nel mondo del lavoro.
L'indirizzo di questo Tribunale si conforma, d'altronde, ad un ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, a mente del quale “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di
indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al
mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato,
con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari
impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e
prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa
circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in
ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico
delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una
autonoma collocazione lavorativa.” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, trattandosi di figlia neomaggiorenne, è sufficiente l'allegazione dell'esistenza di un percorso formativo universitario in atto per giustificare la corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del genitore non convivente;
né, peraltro, è oggetto di contestazione da parte del resistente la non autosufficienza economica della figlia maggiorenne essendosi egli
4 limitato a chiedere una riduzione del contributo in questione, in ragione del dedotto peggioramento della propria condizione economica.
Tuttavia, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dall'importo concordato dai coniugi in sede di separazione consensuale, atteso che quanto asserito dal resistente in ordine al mutamento in pejus della propria situazione reddituale, considerate le risultanze delle prove testimoniali espletate nel corso del giudizio, non ha trovato sufficiente riscontro probatorio e in ogni caso non vale ad escludere l'obbligo di corrispondere un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, tenuto conto anche dell'età e delle accresciute esigenze della figlia, oltre che del suo percorso di studi in fieri.
Per tali ragioni rileva il Collegio che debba contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia maggiorenne versando alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere PE
dalla data della domanda, un assegno mensile dello stesso importo di € 300,00, oltre la rivalutazione a decorrere oltre al 50% delle spese straordinarie.
In assenza di specifica domanda da parte della figlia maggiorenne va dichiarata PE
l'inammissibilità della domanda formulata dal resistente volta al versamento diretto del contributo di mantenimento alla stessa, atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza, “In tema di
mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non
economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in
mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria
prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante,
poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano
entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al
principio della domanda.” (Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021).
Parimenti, va dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di ordine del Giudice di disporre il pagamento diretto alla stessa dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro di , atteso che tale istituto, Controparte_1
5 ascrivibile all'art. 156 comma 6 c.c., che è stato abrogato per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n.
149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197, non sarebbe comunque applicabile ai giudizi di divorzio, per i quali, già prima della superiore riforma, era prevista dalla legge 1
dicembre 1970 n. 898 autonoma e diversa disciplina di carattere stragiudiziale, oggi recepita dall'art. 473-bis. 37 c.p.c.
Ricorrono giusti motivi, stante la prevalenza della domanda di status (che non ammette soccombenza) e il contrasto solo in ordine al quantum del contributo per il mantenimento della figlia, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6090/2019 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
SAAG Li TI (CT) il giorno 08/07/2000, trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di SAAG Li TI (CT) al n. 26, parte
II, serie A, anno 2000;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAAG Li TI (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore Controparte_1
di , la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
figlia maggiorenne con decorrenza dalla data della domanda, somma da Persona_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
dichiara inammissibili tutte le altre domande;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. Massimo Escher
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