TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2024, n. 6157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6157 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Andrea Natale Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13151 / 2024 promossa da:
(CUI ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Rosaria SCICCHITANO
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis adversis, previa audizione del sig. Parte_1 così giudicare:
In via preliminare e urgente:
• Disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, fino alla conclusione del presente giudizio, stante il concreto pericolo di rimpatrio del ricorrente.
In via principale, nel merito:
1 • Dichiarare nulli e/o annullare il provvedimento Prot. nr. 1588/2023 datato 10 novembre 2023 e notificato al ricorrente il 20.06.2024, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. e 1.2 del D.Lgs 286/98 e la decisione/parere prot. 0163321/2023 comunicata al Questore in data 14.09.2023, con la quale la Commissione Territoriale di Torino ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17/7/2024, ritualmente notificato, il sig.
cittadino nigeriano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Torino del 10/11/2023, notificato il 20/6/2024, che – previo parere negativo della
Commissione Territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Collegio in data 29/7/2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 21/10/2024. In tale sede, il Giudice fissava udienza, per l'assunzione della prova testimoniale al giorno 4/11/2024, nel corso della quale le parti rinunciavano alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt.
19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, disposte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente ha proposto impugnazione rilevando l'illegittimità del provvedimento del Questore, che ha rigettato la domanda di protezione speciale senza tenere nella dovuta considerazione la complessiva situazione del ricorrente, il suo percorso di integrazione sociale, il periodo trascorso in
Italia e la situazione di vulnerabilità dovuta al suo personale stato di salute.
3. Quanto alla protezione speciale richiesta, occorre svolgere una premessa in quanto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha 2 modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, occorre fare riferimento alla data del 15.3.2023 in cui la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Parte_1
Torino. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa, introdotta dal D.L. n.
20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione
Contr speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha, invece, subito alcuna modifica la prima parte dell'art. 19 TUI, motivo per cui resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in
3 motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_1
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che, anzi, sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come “il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente”, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami Per_2 Per_3
familiari di fatto.
4. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
È indubbio che, nei circa vent'anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale. Nel ricorso, in particolare, il ricorrente ha evidenziato la propria
4 situazione familiare;
segnatamente, egli fa parte di un nucleo familiare composto dalla moglie e da tre figli in età scolare. Dalla prova testimoniale, resa all'udienza del 4.11.2024 dall'assistente sociale che ha seguito il nucleo familiare, è emerso che il richiedente – nonostante un periodo di separazione di fatto dalla moglie – ha sempre mantenuto i contatti con i propri figli al cui sostentamento ha sempre cercato di contribuire ogni qual volta riusciva a reperire un lavoro, anche se non regolare.
In merito al reato commesso dal richiedente nel 2013, condannato per sfruttamento della prostituzione in un caso che ha visto come persona offesa la stessa moglie, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, il reato a suo carico è l'unico commesso nei vent'anni di permanenza in Italia ed è risalente nel tempo;
inoltre, come dichiarato dal teste la situazione familiare sembra ormai Tes_1
essersi ricomposta (co riferimento al periodo in cui ha avuto in carico il nucleo familiare, ovvero tra dicembre 2022 e giugno 2024, il teste ha dichiarato: “la moglie non ha mai mosso rimostranze verso l'ex marito, mi dava l'idea che avessero una relazione serena. Non ci sono mai stati problemi nello stabilire i giorni di visita”). A conferma di ciò, si rileva che oggi il richiedente vive presso l'abitazione della moglie, avendo con quest'ultima riallacciato i rapporti anche al fine di collaborare nell'interesse comune dei propri figli minori (cfr. dichiarazione di ospitalità allegata alla memoria del 31.10.2024).
Sotto il profilo della vulnerabilità, occorre inoltre considerare lo stato di salute del ricorrente:
è affetto da diabete di tipo 2, patologia che gli causa gravi problematiche visive (cfr. Parte_1
documentazione medica allegata al ricorso).
Nel caso in esame, dunque, occorre operare un bilanciamento tra l'esigenza di evitare che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e quella di tutela delle ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ad avviso del Collegio, queste ultime sono recessive rispetto alla prima, nella situazione attuale del ricorrente.
Come emerge dalla documentazione versata in atti, il ricorrente ha innanzitutto la necessità di rimanere in Italia per ricevere le cure necessarie. Invero, anche ove la Nigeria fosse astrattamente in grado di fornire le cure mediche necessarie, non può essere pretermesso che il sig. vive Pt_1
stabilmente in Italia da oltre 20 anni. Egli ha inoltre un'età che inevitabilmente renderebbe complesso un suo possibile reinserimento in Nigeria, dove è privo di riferimenti parentali.
Infine, per quanto i rapporti del ricorrente con la famiglia in Italia siano caratterizzati da tensioni passate, è un dato di fatto che la situazione si sia ormai ricomposta, tant'è che egli si prende attivamente cura dei figli minorenni (cfr. dichiarazioni teste . Tes_1
5 In ordine alla possibilità di rilasciare il permesso per protezione speciale per motivi di salute al di fuori del paradigma del permesso speciale per cure mediche, si rileva che la Corte di Cassazione
(Cass., I sez. civ., , 4 maggio 2023, n. 11738) – nell'accogliere un ricorso proposto da un soggetto affetto da grave patologia cardiaca – ha testualmente affermato:
“il Tribunale, però, trascura di valutare il profilo della patologia allegata che può invece, costituire ragione di vulnerabilità soggettiva tutelabile. Il Tribunale dà atto che la patologia
è di natura cardiaca, che è stata documentata, ma ritiene del tutto illegittimamente di non poterne tenere conto perché non proveniente da struttura pubblica o convenzionata, così sussumendo la ragione di vulnerabilità esclusivamente all'interno del paradigma del permesso speciale per cure mediche. Il novellato art. 19 c.
1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità conseguenti ad una patologia documentata tenendo conto altresì dell'età del ricorrente e della lunga permanenza in Italia. Ove la documentazione non sia del tutto idonea il Tribunale è tenuto ad assolvere il proprio dovere di cooperazione istruttoria e chiederne l'integrazione o disporre indagine tecnica, tenuto conto dell'irrilevanza, fuori dello specifico ambito del permesso speciale (ove pure è discutibile) della non provenienza da presidio pubblico della documentazione, non ritenuta non veritiera e incontestatamente proveniente da struttura medico-sanitaria all'esito di valutazione medica.”
La valutazione congiunta delle circostanze di fatto appena riportate conduce dunque ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5, comma 6, e 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in favore di Parte_1
(CUI ), nato in [...] il [...]; C.F._1
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2/12/2024
Il Giudice rel.est. Il Presidente
Fabrizio Alessandria Andrea Natale
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Andrea Natale Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 13151 / 2024 promossa da:
(CUI ), nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Rosaria SCICCHITANO
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-convenuto contumace-
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, reiectis adversis, previa audizione del sig. Parte_1 così giudicare:
In via preliminare e urgente:
• Disporsi l'immediata sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, fino alla conclusione del presente giudizio, stante il concreto pericolo di rimpatrio del ricorrente.
In via principale, nel merito:
1 • Dichiarare nulli e/o annullare il provvedimento Prot. nr. 1588/2023 datato 10 novembre 2023 e notificato al ricorrente il 20.06.2024, con il quale il Questore di Torino ha rigettato l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. e 1.2 del D.Lgs 286/98 e la decisione/parere prot. 0163321/2023 comunicata al Questore in data 14.09.2023, con la quale la Commissione Territoriale di Torino ha espresso parere negativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17/7/2024, ritualmente notificato, il sig.
cittadino nigeriano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del Parte_1
Questore di Torino del 10/11/2023, notificato il 20/6/2024, che – previo parere negativo della
Commissione Territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Collegio in data 29/7/2024 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 21/10/2024. In tale sede, il Giudice fissava udienza, per l'assunzione della prova testimoniale al giorno 4/11/2024, nel corso della quale le parti rinunciavano alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt.
19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, disposte in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorrente ha proposto impugnazione rilevando l'illegittimità del provvedimento del Questore, che ha rigettato la domanda di protezione speciale senza tenere nella dovuta considerazione la complessiva situazione del ricorrente, il suo percorso di integrazione sociale, il periodo trascorso in
Italia e la situazione di vulnerabilità dovuta al suo personale stato di salute.
3. Quanto alla protezione speciale richiesta, occorre svolgere una premessa in quanto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha 2 modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, occorre fare riferimento alla data del 15.3.2023 in cui la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata da dinanzi alla Questura di Parte_1
Torino. Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa, introdotta dal D.L. n.
20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto
(11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione
Contr speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha, invece, subito alcuna modifica la prima parte dell'art. 19 TUI, motivo per cui resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in
3 motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Per_1
Italia) in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che, anzi, sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come “il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente”, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami Per_2 Per_3
familiari di fatto.
4. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
È indubbio che, nei circa vent'anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale. Nel ricorso, in particolare, il ricorrente ha evidenziato la propria
4 situazione familiare;
segnatamente, egli fa parte di un nucleo familiare composto dalla moglie e da tre figli in età scolare. Dalla prova testimoniale, resa all'udienza del 4.11.2024 dall'assistente sociale che ha seguito il nucleo familiare, è emerso che il richiedente – nonostante un periodo di separazione di fatto dalla moglie – ha sempre mantenuto i contatti con i propri figli al cui sostentamento ha sempre cercato di contribuire ogni qual volta riusciva a reperire un lavoro, anche se non regolare.
In merito al reato commesso dal richiedente nel 2013, condannato per sfruttamento della prostituzione in un caso che ha visto come persona offesa la stessa moglie, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, il reato a suo carico è l'unico commesso nei vent'anni di permanenza in Italia ed è risalente nel tempo;
inoltre, come dichiarato dal teste la situazione familiare sembra ormai Tes_1
essersi ricomposta (co riferimento al periodo in cui ha avuto in carico il nucleo familiare, ovvero tra dicembre 2022 e giugno 2024, il teste ha dichiarato: “la moglie non ha mai mosso rimostranze verso l'ex marito, mi dava l'idea che avessero una relazione serena. Non ci sono mai stati problemi nello stabilire i giorni di visita”). A conferma di ciò, si rileva che oggi il richiedente vive presso l'abitazione della moglie, avendo con quest'ultima riallacciato i rapporti anche al fine di collaborare nell'interesse comune dei propri figli minori (cfr. dichiarazione di ospitalità allegata alla memoria del 31.10.2024).
Sotto il profilo della vulnerabilità, occorre inoltre considerare lo stato di salute del ricorrente:
è affetto da diabete di tipo 2, patologia che gli causa gravi problematiche visive (cfr. Parte_1
documentazione medica allegata al ricorso).
Nel caso in esame, dunque, occorre operare un bilanciamento tra l'esigenza di evitare che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e quella di tutela delle ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ad avviso del Collegio, queste ultime sono recessive rispetto alla prima, nella situazione attuale del ricorrente.
Come emerge dalla documentazione versata in atti, il ricorrente ha innanzitutto la necessità di rimanere in Italia per ricevere le cure necessarie. Invero, anche ove la Nigeria fosse astrattamente in grado di fornire le cure mediche necessarie, non può essere pretermesso che il sig. vive Pt_1
stabilmente in Italia da oltre 20 anni. Egli ha inoltre un'età che inevitabilmente renderebbe complesso un suo possibile reinserimento in Nigeria, dove è privo di riferimenti parentali.
Infine, per quanto i rapporti del ricorrente con la famiglia in Italia siano caratterizzati da tensioni passate, è un dato di fatto che la situazione si sia ormai ricomposta, tant'è che egli si prende attivamente cura dei figli minorenni (cfr. dichiarazioni teste . Tes_1
5 In ordine alla possibilità di rilasciare il permesso per protezione speciale per motivi di salute al di fuori del paradigma del permesso speciale per cure mediche, si rileva che la Corte di Cassazione
(Cass., I sez. civ., , 4 maggio 2023, n. 11738) – nell'accogliere un ricorso proposto da un soggetto affetto da grave patologia cardiaca – ha testualmente affermato:
“il Tribunale, però, trascura di valutare il profilo della patologia allegata che può invece, costituire ragione di vulnerabilità soggettiva tutelabile. Il Tribunale dà atto che la patologia
è di natura cardiaca, che è stata documentata, ma ritiene del tutto illegittimamente di non poterne tenere conto perché non proveniente da struttura pubblica o convenzionata, così sussumendo la ragione di vulnerabilità esclusivamente all'interno del paradigma del permesso speciale per cure mediche. Il novellato art. 19 c.
1.1 conservando espressamente il richiamo della parte dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998 relativo all'osservanza degli obblighi costituzionali ed internazionali, impone di tenere conto ai fini dell'applicazione del principio di non refoulement delle ragioni di vulnerabilità conseguenti ad una patologia documentata tenendo conto altresì dell'età del ricorrente e della lunga permanenza in Italia. Ove la documentazione non sia del tutto idonea il Tribunale è tenuto ad assolvere il proprio dovere di cooperazione istruttoria e chiederne l'integrazione o disporre indagine tecnica, tenuto conto dell'irrilevanza, fuori dello specifico ambito del permesso speciale (ove pure è discutibile) della non provenienza da presidio pubblico della documentazione, non ritenuta non veritiera e incontestatamente proveniente da struttura medico-sanitaria all'esito di valutazione medica.”
La valutazione congiunta delle circostanze di fatto appena riportate conduce dunque ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
- accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5, comma 6, e 19, commi 1.1 e 1.2, del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in favore di Parte_1
(CUI ), nato in [...] il [...]; C.F._1
- compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2/12/2024
Il Giudice rel.est. Il Presidente
Fabrizio Alessandria Andrea Natale
6