Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del "solvens" (Fattispecie nella quale i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto dalla cassazione incensurabile in sede di legittimità, hanno escluso il rapporto di proporzionalità tra l'opera edificatoria realizzata, a propria cura e spese, con l'arricchimento esclusivo di uno solo dei componenti la famiglia di fatto, e l'adempimento dei doveri morali e sociali da parte del convivente "more uxorio").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 941/02 proposto da:
SA UC, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 35, presso lo studio dell'Avv. Massimo Marzi che unitamente all'Avv. Francesco Bolasco la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
OR TO, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, difeso dagli Avv.ti Anna Maria Pitzolu e Francesco Onnis come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 77/01 del 01.12.2000/27.02.2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04.12.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Massimo Marzi e Anna Maria Pitzolu. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 22.06.1987, NI OR, premesso che aveva convissuto more uxorio per oltre 13 anni con LU AN;
che durante tale periodo la AN aveva acquistato un terreno sito in agro di Quartucciu con denari da lui messi a disposizione;
che su tale terreno esso attore, muratore di professione, aveva costruito, acquistando i materiali e lavorando tutto il suo tempo libero, la casa di abitazione ed altro edificio adiacente di tre piani al grezzo, oltre dei locali accessori;
che dopo tanti anni di convivenza la AN gli aveva intimato di lasciare la casa di abitazione ed aveva pubblicato su un giornale locale l'offerta di vendita dell'intero edificio;
che in tale a comportamento della AN andava ravvisato il periculum in mora che giustificava il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente del Tribunale il 16.05.1987, regolarmente eseguito;
tutto ciò premesso convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la AN al fine di ottenere la convalida del sequestro conservativo, e, nel merito, la condanna della AN al rimborso dei denari messi a sua disposizione per l'acquisto del terreno, nonché alla restituzione del valore dei materiali e della mano d'opera impiegati nella costruzione degli immobili su detto fondo, ovvero al pagamento dell'aumento di valore arrecato al fondo, nella misura di L.. 120.000.000 o di altra somma, anche eventualmente a titolo di ingiustificato arricchimento. Costituitasi, la AN chiese il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale inquadrò la fattispecie nell'ambito dell'art. 936 c.c.; ritenne l'OR terzo ai sensi della citata norma in quanto aveva costruito in assenza di alcun vincolo giuridico che gli attribuisse la facoltà di edificare;
escluse che la costruzione potesse ritenersi adempimento da parte del convivente more uxorio di un'obbligazione naturale nei confronti della famiglia di fatto;
liquidò il quantum per impiego dei materiali e mano d'opera nella somma complessiva, compresa la rivalutazione, di L. 62.726.397; non liquidò gli interessi perché non richiesti;
rigettò tutte le altre istanze:
convalidò il sequestro conservativo e pose a carico della AN le spese del giudizio.
La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n. 77/01 del 01.12.2000/27.02.2001, accolse per quanto di ragione l'appello principale dell'OR e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, che confermò nel resto, condannò la AN a corrispondere all'OR gli interessi legali sulla suddetta somma di L. 62.726.307 dalla data della domanda alla data della decisione, nonché sulla stessa somma ulteriori interessi dalla data della notifica dell'atto di appello al saldo: rigettò l'appello incidentale della AN;
dispose lo svincolo della cauzione di L. 10.000.000 e ne dispose la restituzione all'OR; condannò la AN al pagamento delle spese del grado.
La Corte cagliaritana ritenne infondata la tesi della AN, secondo cui sussistendo tra lei e l'OR, conviventi more uxorio, una famiglia di fatto, tutte le prestazioni reciprocamente eseguite nell'ambito di tale rapporto avevano natura di obbligazioni naturali, con conseguente irripetibilità di quanto dato e prestato reciprocamente. Osservò che ai fini dell'adempimento dell'obbligazione naturale, nel rapporto di convivenza more uxorio, si richiedeva che vi fosse un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate e i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi. Nel caso specifico tale rapporto di proporzionalità non sussisteva, anzi non poteva neppure parlarsi di adempimento di un dovere morale, dato che la prestazione dell'OR non si era esaurita nel procurare alla famiglia di fatto un'abitazione dignitosa e confortevole, ma aveva avuto come effetto l'arricchimento esclusivo della AN, che era diventata proprietaria, in base al principio dell'accessione, non solo della casa ma anche di un fabbricato di tre piani e di tre locali. La Corte d'appello escluse che l'OR avesse rinunciato a far valere il suo credito, perché dalla scrittura del 31.05.1987 emergeva soltanto che l'OR e la AN avevano diviso tra loro i beni mobili, senza manifestare alcuna volontà abdicativa in relazione agli altri beni. A tal riguardo la prova per testi dedotta dalla AN era inammissibile perché irrilevante, risultando anzi dal suo contenuto e dalla dichiarazione agli atti di IA LU AS il contrario, cioè che l'OR non intendeva affatto rinunciare a chiedere alla AN quanto dovutogli per la costruzione degli immobili. Rilevò, inoltre, che il diritto dell'OR non poteva venir meno per il fatto che la AN avesse dato un rilevante contribuito economico per il soddisfacimento delle necessità della famiglia di fatto, donde l'irrilevanza sul punto della prova dedotta.
Infine la Corte territoriale, ritenuto per ferma la qualificazione giuridica dell'azione promossa dall'OR, inquadrata dal Tribunale nell'ambito dell'art. 936 c.c., per non essere stato proposto al riguardo uno specifico motivo di appello, nonché per la stessa ragione il quantum liquidato dal Tribunale, osservò che l'OR aveva chiesto il rimborso dei materiali e della mano d'opera ovvero il corrispettivo dell'aumento di valore del fondo con rivalutazione e interessi sino alla data della liquidazione, per cui aveva diritto agli interessi che il primo giudice aveva omesso di attribuirgli. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la AN deducendo quattro motivi di annullamento.
L'OR ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento dell'impugnazione la ricorrente deduce:
1. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., oltreché violazione e falsa applicazione dell'art. 936 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 936 c.c. sull'erroneo presupposto che la decisione del Tribunale, sul punto, non sarebbe stata investita da uno specifico motivo di impugnazione, senza considerare che, invece, con l'atto di appello incidentale era stata proposta la questione riguardante l'inapplicabilità dell'art. 936 c.c., posto che la AN aveva dedotto che l'OR non poteva essere considerato terzo nei suoi confronti "visto il rapporto di convivenza tra di loro esistente", all'epoca dei fatti di causa, e che trattandosi di "un vero e proprio rapporto giuridico" occorreva, nella fattispecie, fare riferimento non già alla disciplina contenuta nell'art. 936 c.c. ma al "regime della famiglia di fatto" nell'ambito del quale il contributo dato da uno dei partner nell'opera edificatoria doveva qualificarsi come adempimento di una obbligazione naturale. Aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, l'art. 936 c.c. non poteva trovare applicazione e nessun indennizzo era dovuto all'OR perché le opere erano state da lui realizzale abusivamente tanto che essa ricorrente aveva dovuto subire un procedimento penale ed aveva dovuto chiedere la sanatoria edilizia. Inoltre vi era stata prevalenza della mano d'opera fornita dall'OR rispetto al valore dei materiali impiegati, il cui importo non era superiore a L.. 1.800.000. Infine l'OR aveva eseguito non una costruzione ex novo, ma solo opere di ristrutturazione di un precedente edificio, per cui anche sotto tale profilo erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 936 c.c., anziché l'art. 1150 c.c. riguardante le addizioni migliorative, norma quest'ultima che neppure poteva trovare applicazione, essendo da escludere l'indennizzo nell'ipotesi di costruzione abusiva, anche se successivamente sanata.
2. Motivazione insufficiente circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c, oltreché violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c, 2729 c.c. e 3 Cost, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso che le opere realizzate dall'OR fossero state eseguite in adempimento di un'obbligazione naturale, ritenendo che non ricorrevano i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, senza considerare che la prestazione del convivente era stata effettuata in adempimento dell'obbligo di assicurare alla famiglia di fatto un'abitazione sicura e dignitosa, e l'impegno economico sostenuto a tal fine non era certo sproporzionato rispetto a quello che sarebbe stato normale pretendere. Inoltre la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto irrilevante il contributo della AN alle necessità domestiche e alla cura della casa, pur risultando dai documenti e dalla prova testimoniale il suo apporto economico alle attività del convivente e all'acquisto di una motozappa da questi utilizzata per i propri lavori di campagna. Anche dalla complessità delle opere realizzate si doveva trarre per presunzioni il convincimento che esse avevano richiesto l'attività di più persone, per cui l'apporto dell'OR avrebbe dovuto essere ridimensionato e conseguentemente la sua prestazione, da ritenere proporzionata e adeguata, essere considerata come adempimento di un'obbligazione naturale. In ogni caso, il lavoro svolto dall'OR nell'opera edificatoria, qualora non fosse stato inquadrabile nello schema dell'obbligazione naturale, era da ritenere soggetto alla presunzione di gratuità che è tipica delle prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito dei rapporti interfamiliari, ivi compresi quelli di convivenza more uxorio. Erroneamente la Corte d'appello ha attribuito all'OR il diritto all'indennizzo in base al medesimo principio che, nella stessa situazione, tale diritto è riconosciuto a favore del coniuge (che abbia costruito su suolo di proprietà dell'altro), senza considerare la differenza che sussiste tra il rapporto coniugale e quello more uxorio, che non possono essere trattati allo stesso modo senza violare il principio costituzionale di uguaglianza.
3. Omessa or almeno, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c, oltreché violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene la ricorrente che, una volta chiarito, in base al motivo precedente, che la fattispecie andava inquadrata nell'ambito del regime giuridico tipico delle obbligazioni naturali, la sentenza impugnata avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale intesa a dimostrare l'apporto economico della AN alle esigenze della famiglia di fatto e la rinuncia dell'OR a far valere il diritto azionato. Nè, riguardo a tale rinuncia, la prova del contrario poteva essere desunta, come ritenuto dalla Corte d'appello, dalla dichiarazione del 6.6.1988 sottoscritta da IA LU AS, ne', comunque, tale dichiarazione poteva essere di preclusione alla prova testimoniale.
4. Omessa o, almeno, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e rilevabile d'ufficio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., con violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata erroneamente ha ritenuto che la domanda di pagamento degli interessi era stata proposta sia per le somme relative all'aumento di valore arrecato al fondo sia per il rimborso del valore dei materiali e della mano d'opera, mentre in effetti la domanda si riferiva soltanto al primo aspetto della vicenda. Correttamente il Tribunale non aveva liquidato gli interessi per il secondo aspetto perché non richiesti. La Corte d'appello, al contrario, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha liquidato anche tali interessi.
1.1. Il primo motivo è infondato sotto tutti i profili. La Corte d'appello ha ricondotto la pretesa dell'OR nell'ambito dell'art. 936 c.c. , confermando la qualificazione giuridica data dal Tribunale, dopo aver esaminato ed escluso la fondatezza dei contrari rilievi della AN diretti a sostenere che le opere realizzate dal convivente erano state eseguite in adempimento di un'obbligazione naturale.
Ed in effetti la AN, con il suo appello incidentale (il quale conteneva indistintamente, all'interno di un unico corpo argomentativo, formato da una serie di proposizioni progressivamente numerate (da 1 a 35) sia l'esposizione dei fatti sia i motivi di gravame) aveva sostanzialmente dedotto che il Tribunale erroneamente aveva fatto riferimento all'art. 936 c.c., quando nella specie doveva trovare applicazione il "regime della famiglia di fatto" e conseguentemente la disciplina dell'obbligazione naturale. La Corte d'appello doveva, quindi, occuparsi essenzialmente del problema attinente la sussistenza o meno di un'obbligazione naturale nell'ambito dei rapporti di convivenza more uxorio tra le parti, per verificare se la fattispecie concreta fosse riconducibile alla disciplina dell'art. 2034 c.c., la cui eventuale applicabilità avrebbe conseguentemente condotto a negare il diritto alla ripetizione dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c. Ed una volta esclusa, con adeguata e congrua motivazione la sussistenza di un'obbligazione naturale in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresi i rapporti tra le parti nell'ambito della famiglia di fatto, non vi era alcuna ragione per cui la Corte d'appello dovesse esaminare altre questioni attinenti ai presupposti di applicabilità dell'art. 936 c.c. non specificamente sottoposte al suo esame.
Pertanto, correttamente, la Corte d'appello, dopo aver escluso che le prestazioni dell'OR fossero conducibili alì adempimento di un'obbligazione naturale, ha ritenuto di dover confermare la qualificazione giuridica dell'azione proposta dall'OR, inquadrata dal Tribunale nell'ambito dell'art. 936 c.c., non essendo stati proposti, al riguardo, specifici motivi di doglianza.
1.2. Nè può trovare ingresso l'ultima parte della doglianza perché con essa vengono sollevate questioni nuove, relative sia alla sussistenza dell'illecito edilizio e successiva sanatoria sia alla prevalenza della mano d'opera impiegata dall'OR rispetto ai materiali dallo stesso forniti, sia alla consistenza e tipologia dell'opera realizzata, mai dibattute tra le parti e mai sottoposte all'esame dei giudici di merito. Questioni che presuppongono nuovi accertamenti e indagini sicuramente riservati al giudice di merito e preclusi in sede di legittimità (v. fra le tante: Cass. 19.3.1996 n. 2294), dovendo i motivi del ricorso per cassazione investire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (cfr. ex plurimis: Cass. 29.10.2001 n. 13403).
2.1. Anche il secondo motivo è infondato.
Ed invero, riaffermato il principio di diritto (peraltro non contestato dalla ricorrente) che un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del salvens, va detto che con il motivo si tende a sollecitare un riesame dei fatti di causa e delle risultanze probatorie, peraltro sulla base di considerazioni ipotetiche ed elementi presuntivi.
Trattasi in altri termini di doglianza di merito tendente alla rivalutazione dei dati processuali, non deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici di merito correttamente giustificato il loro convincimento, circa la non configurabilità della prestazione dell'OR come adempimento di un'obbligazione naturale, allorché hanno rilevato che, in base alle prove acquisite e alla c.t.u., non sussisteva un rapporto di proporzionalità tra l'opera edificatoria realizzata dall'OR e l'adempimento dei doveri morali e sociali da lui assunti nell'ambito della convivenza di fatto. La sentenza impugnata ha anche evidenziato come non era neppure da parlarsi di adempimento di un dovere morale in relazione alle prestazioni dell'OR, dato che queste non si erano esaurite nel procurare alla famiglia di fatto un'abitazione dignitosa e confortevole, ma avevano avuto come effetto l'arricchimento esclusivo della AN, per effetto dell'accessione, non solo della proprietà di un appartamento di circa mq. 175, ma anche di un fabbricato di tre piani di circa me. 860 non ultimato, autonomamente utilizzabile con destinazione commerciale o residenziale, nonché tre locali di sgombero di mc. 154.
L'indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritto.
Inammissibilmente, pertanto, la ricorrente pretende disattendere tale accertamento e sostenere, sulla base di un discutibile dato presuntivo costituito dalla rilevante mole dell'opera realizzata, che l'attività edificatoria non sarebbe il frutto del lavoro di una sola persona, per inferirne, anche in considerazione del suo contributo economico, un ridimensionamento dell'apporto dato dall'OR nella costruzione dei fabbricati.
2.2. Quanto all'assunto della ricorrente che, qualora la prestazione dell'OR non possa inquadrarsi nello schema concettuale dell'obbligazione naturale, la prestazione stessa dovrebbe presumersi gratuita., essendo stata resa nell'ambito dei rapporti di convivenza more uxorio, va osservato che ciò, nel caso specifico., non può trovare applicazione. Invero la presunzione di gratuità è da ritenere che venga meno quando risulti che la prestazione esuli dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, in relazione alle qualità e condizioni sociali delle parti, e si configuri come mera operazione economico - patrimoniale, che abbia determinato un inspiegabile e illogico arricchimento del convivente more uxorio, con proprio ingiusto danno.
2.3. Pertanto, correttamente la Corte d'appello ha riconosciuto all'OR il diritto all'indennizzo, che non può essere contestato in base a ipotetica violazione dei principi costituzionali (in particolare quello di uguaglianza).
3.1. Il terzo motivo è, nella prima parte, superato dalla qualificazione dell'azione come ipotesi dell'ari. 936 c.c., e non come obbligazione naturale;
ed è infondato nella restante parte avendo la Corte d'appello giustificato l'inammissibilità della prova orale perché irrilevante ed escluso la rinuncia dell'OR a far valere il suo diritto sia in base al contenuto della scrittura del 31.5.1987 sia in base alla deposizione di IA LU AS. Per il resto è sufficiente ricordare che la valutazione delle risultanze processuali nonché della prova testimoniale insieme al controllo sulla loro concludenza - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, ,non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (ex plurimis: Cass.
8.11.1996 n. 9744; 6.9.1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta.
4.1. Il quarto motivo è destituito di fondamento.
La Corte d'appello ha chiarito che l'OR aveva chiesto in primo grado gli interessi sia sul valore del materiale e della mano d'opera sia sull'aumento del valore arrecato al fondo e che tale richiesta si riferiva alternativamente all'uno o all'altro titolo. Sul punto vi era stata omissione da parte del Tribunale, per cui andavano riconosciuti gli interessi sulla somma liquidata. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 140,00 oltre euro 2000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda civile, il 4 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003