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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1534/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1534.2022 R.G. promossa da
[c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.5.1971 e ivi residente in [...]P n. 2, [c.f.: Parte_2
], nata a [...] l'[...] e ivi residente in [...] e C.F._2
[c.f.: ], nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 272 is. 77, presso lo studio dell'avv. Lo Giudice Antonino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, opponenti contro
[p.i.v.a.: , con sede in Messina, via San Controparte_2 P.IVA_1
Paolo dei Disciplinanti n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 77, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Sciangula Giovanni e Brunetto Bruno, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di
, C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante opposta e già terza pignorata, contumace oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Conclusioni delle parti: formulate all'udienza dell'8.5.2025 e nel corso della discussione. In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
e proponevano opposizione avverso l'ordinanza depositata in
[...] Controparte_1 data 11.3.2022 in sede di processo d'esecuzione n. 447/2020 R.G.E., cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 448/2020 e 478/2020 R.G.E.; in citazione allegavano i seguenti fatti: gli odierni attori erano stati dipendenti, quali operatori socioassistenziali, della CP_2
la quale aveva omesso di corrispondere loro la retribuzione di svariate mensilità; il
[...]
Tribunale di Messina emetteva il decreto ingiuntivo n. 92/2020 in favore di , Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 34/2020 in favore di e il decreto ingiuntivo n. 93/2020 Parte_2 in favore di decreti divenuti esecutivi per mancata opposizione;
stante il Controparte_1 perdurante inadempimento, gli odierni attori eseguivano pignoramenti presso terzi nei riguardi dell' , in ragione dell'accreditamento presso Controparte_3
1 il Servizio sanitario regionale delle R.s.a. “Il Giardino sui Laghi”, facente capo a CP_2
detti pignoramenti erano iscritti al ruolo col n. 447/2020 R.G.E., n. 448/2020 R.G.E. e
[...]
478/2020 R.G.E.; negli indicati processi esecutivi il terzo rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; proponeva opposizione dolendosi della improcedibilità dell'azione Controparte_2 esecutiva perché pendente innanzi al T.a.r. di Catania un giudizio tra Controparte_2
e circa la legittimità del Controparte_3 Controparte_4 provvedimento di rifiuto adottato dall' in ordine alla Controparte_3 cessione del credito – frattanto pignorato – da a con Controparte_2 Controparte_4 dichiarazione del 29.3.2021 la debitrice esecutata rinunciava all'opposizione e chiedeva la condanna della controparte alla refusione delle spese del giudizio ovvero la compensazione integrale di esse;
con ordinanza del 10.3.2022, il G.e. riuniva le procedure esecutive, disponeva l'assegnazione delle somme e, “rilevato che, all'atto del deposito dei riscorsi in opposizione, i motivi di opposizione non apparivano infondati”, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
con l'opposizione odierna gli attori si dolevano del fatto che il G.e. avesse dichiarato estinto il giudizio d'opposizione compensando le spese di lite e ciò nonostante alla rinunzia all'azione non fosse seguita l'accettazione degli odierni opposti, né vi fosse evidenza di accorso alcuno sulle spese tra le parti;
sollevavano le seguenti eccezioni: violazione degli artt. 306, 91 e 92 c.p.c., per omessa condanna del rinunciante al pagamento delle spese del processo esecutivo, sia laddove qualificata la dichiarazione resa da quale rinuncia all'azione sia quale rinuncia agli atti, rinuncia agli atti, tra Controparte_2
l'altro, nulla poiché sottoposta a condizione ovvero inefficace poiché priva dell'accettazione da parte degli odierni opponenti;
si dolevano ancora della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., data l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierna opposta, nonché l'infondatezza della stessa, la questione sollevata e oggetto del giudizio innanzi al G.e. essendo priva di rilievo ai fini del soddisfacimento coattivo del credito;
censuravano, altresì, l'erroneità del provvedimento opposto nella parte in cui il Giudice aveva omesso di condannare CP_2 per lite temeraria, chiedendo la distrazione delle spese del presente giudizio in favore
[...] del difensore antistatario nonché la condanna alle spese da “liquidarsi singolarmente per ogni creditore” ovvero con applicazione della “maggiorazione relativa al numero delle parti rappresentate”. Con comparsa depositata in data 23.6.2022, si costituiva la la quale Controparte_2 allegava i fatti seguenti: con delibera n. 1267/D4 dell'8.5.2020 – parzialmente modificativa della delibera n. 1399/D4 relativa al pagamento in favore di della fattura Controparte_2
n.
2-2020 per prestazioni relative al mese di gennaio del 2020 –, l'
[...]
aveva accantonato la somma di € 71.232,90, di cui € 8.475,25 per Controparte_3
€ 11.850,28 per ed € 11.073,93 per;
le Controparte_1 Parte_2 Parte_1 somme accantonate afferivano al credito vantato da e ceduto a Controparte_2 CP_4 con contratto del 30.12.2019 n. 29677, notificato anteriormente alla notifica dei
[...] pignoramenti;
con nota n. 0019824/20 del 14.2.2020, l' aveva espresso il rifiuto alla CP_3 cessione e avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso innanzi al Controparte_2
T.a.r., in ragione della cui pendenza l'odierna opposta aveva proposto opposizione all'esecuzione, adducendo come il rifiuto della cessione da parte dell'
[...]
andasse notificato entro il 13.2.2020 – anziché il 14.2.2020 – alla Controparte_3 stregua del d.lgs. 163/2020 e come la questione fosse oggetto del procedimento amministrativo n. 638/2020 R.G.; avendo rinunciato a riscuotere le somme Controparte_4 oggetto del credito ceduto, aveva formulato altresì istanza di assegnazione Controparte_2 delle somme pignorate ai creditori. Pertanto, eccepiva come la dichiarazione di rinuncia non
2 potesse essere qualificata come rinuncia all'azione, i difensori essendo sprovvisti di procura speciale, e come la rinuncia agli atti necessitasse, parimenti, dell'accettazione di controparte, adducendo, di conseguenza, come l'ordinanza oggetto della presente opposizione andasse qualificata come dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con applicazione del principio della soccombenza virtuale quanto alle spese del giudizio. In relazione alla domanda di condanna per lite temeraria, ne eccepiva l'infondatezza nel merito considerato che il G.e., dichiarando estinta la procedura esecutiva, non avrebbe potuto condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. All'udienza del 5.7.2022, la causa era avviata alla fase decisoria. Con provvedimento depositato in data 18.6.2024 il Presidente di Sezione provvedeva a designare sé stesso quale Giudice istruttore. All'udienza dell'8.5.2025, all'esito della discussione orale il Presidente di Sezione formulava riserva di deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c. L'opposizione è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Al fine di tracciare il perimetro del thema decidendum in seno al presente giudizio occorre rilevare che la debitrice esecutata e odierna opposta ha proposto Controparte_2
“opposizione all'esecuzione” in seno al processo esecutivo n. 447/2020 R.G.E. – cui sono state successivamente riunite le procedure esecutive nn. 448/2020 e 478/2020 R.G.E. – al solo fine di porre la questione della simultanea pendenza del giudizio innanzi al Giudice amministrativo sulla legittimità del diniego espresso dal debitore ceduto (debitor debitoris e terzo pignorato, ) alla cessione da Controparte_3 Controparte_2
a del credito pignorato, e, quindi, dolendosi della decisione del terzo pignorato Controparte_4 di procedere all'accantonamento delle menzionate somme pignorate;
ma non ha sollevato – come correttamente rilevato dagli odierni opponenti – questione alcuna sulla pignorabilità dei crediti, né sulla titolarità in capo ai pignoranti del diritto di agire esecutivamente in forza dei titoli azionati in danno della stessa Controparte_2
In altri termini l'odierna opposta ha contestato la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; giova rammentare che l'art. 549 c.p.c. sì recita: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”. La società esecutata e odierna opposta ha sostanzialmente mosso contestazioni alla dichiarazione rilasciata dal terzo pignorato (l' ), Controparte_3 motivo per il quale il G.e. avrebbe dovuto provvedere alla qualificazione dell'opposizione proposta da parte esecutata come contestazione rilevante ex art. 549 c.p.c. e pronunciarsi con ordinanza circa l'esistenza del credito oggetto di pignoramento. Il G.e., invece, ha d'un verso assegnato la somma pignorata ai creditori procedenti – così implicitamente pronunciandosi sulla esistenza del credito pignorato –, ma ha, altresì, disposto l'estinzione del giudizio di opposizione regolamentando anche le spese di lite. I creditori procedenti – odierni opponenti –hanno esperito il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. dolendosi dell'errata valutazione del G.e. anche sul tema delle spese di lite. In ragione delle doglianze avanzate da nel corso della procedura Controparte_2 esecutiva il G.e. avrebbe dovuto prendere atto che, a prescindere dalla qualificazione impressa
3 al ricorso dalla parte esecutata, le doglianze non erano idonee ad integrare un'opposizione all'esecuzione; ciò avrebbe dovuto indurre il G.e., a prescindere dalla rinunzia agli atti della proposta opposizione avanzata dalla parte esecutata, a riqualificare le contestazioni riconducendo esse nell'alveo dell'art. 549 c.p.c. e, quindi, delle contestazioni mosse dalla parte alla dichiarazione del terzo pignorato. Laddove, invece, si volesse argomentare che il G.e. non avrebbe potuto sottrarsi al dovere di pronunziarsi sulla proposta opposizione all'esecuzione, opzione che questo Giudicante valuta corretta, non v'è dubbio che, a fronte della rinunzia agli atti formalizzata dall'opponente, l'esito obbligato sarebbe stato il rigetto dell'istanza di sospensione ovvero una determinazione di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ferma la regolamentazione delle spese e la fissazione del termine di rito (art. 616 c.p.c.) per l'introduzione, a cura della parte interessata ad acquisire una determinazione giudiziale suscettibile di assurgere alla dignità di cosa giudicata, del giudizio di merito della proposta opposizione;
il G.e., in sintesi estrema, ha fatto applicazione, nella fase camerale cautelare dell'opposizione endoesecutiva, dell'art. 306 c.p.c., invece applicabile ai giudizi di cognizione anche semplificata, sennonché gli odierni opponenti non hanno interesse alcuno a dolersi di tale determinazione in ragione del fatto che con il medesimo provvedimento costoro hanno beneficato dell'assegnazione dei crediti pignorati. Va, poi, soggiunto che il provvedimento del G.e. di liquidazione/regolamentazione delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione contenuto nell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell' art. 624 c.p.c., adottato appunto all'esito della fase camerale cautelare della proposta opposizione, è riesaminabile per effetto del reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. oppure nel giudizio di merito dell'opposizione che l'interessato – quindi anche il creditore procedente - può a tal fine sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, ma non anche con l'opposizione agli atti esecutivi. Quindi, massimamente sintetizzando, gli odierni opponenti non hanno interesse alcuno alla proposizione dell'odierna opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento impugnato e, in particolare, laddove qualificato come determinazione assunta dal G.e. ai sensi dell'art. 549 c.p.c. perché essa non è stata di ostacolo all'assegnazione agli stessi dei crediti pignorati e, ancora, laddove qualificato il medesimo provvedimento quale determinazione assunta dal G.e. ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. e 624 c.p.c., perché la dichiarazione di estinzione del giudizio d'opposizione (certamente non legittima) non è stata di ostacolo all'adozione del provvedimento di assegnazione agli odierni opponenti e già procedenti dei crediti pignorati;
fermo l'ulteriore rilievo che la scelta del G.e. di compensare le spese della fase cautelare camerale della proposta opposizione avrebbe dovuto essere contestata dagli odierni opponenti con reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. ovvero optando per l'introduzione del giudizio di merito nel termine indicato dal G.e. oppure nel termine successivamente indicato dal medesimo G.e. in esito all'istanza di integrazione del provvedimento (ai sensi dell'art. 289 c.p.c.) se carente in parte qua. Nelle superiori considerazioni devono ritenersi assorbite tutte le residue questioni e domande. Le superiori considerazioni rendono anche pienamente legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
4 il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1534.2022 R.G. promossa da
[c.f.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]P n. 2, [c.f.: ], nata a Parte_2 C.F._2
Messina l'1.10.1962 e ivi residente in [...] e [c.f.: Controparte_1
], nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F._3 elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 272 is. 77, presso lo studio dell'avv. Lo Giudice Antonino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, opponenti, contro p.i.v.a.: , con sede in Messina, via San Paolo dei Controparte_2 P.IVA_1
Disciplinanti n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 77, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Sciangula Giovanni e Brunetto Bruno, giusta procura in atti, parte opposta, e nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, terzo Controparte_3 pignorato contumace, così provvede nella causa n. 1534.2022 R.G. dichiara la contumacia dell' , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore;
rigetta l'opposizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Messina, il 2.6.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione, dott. U. Scavuzzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1534.2022 R.G. promossa da
[c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.5.1971 e ivi residente in [...]P n. 2, [c.f.: Parte_2
], nata a [...] l'[...] e ivi residente in [...] e C.F._2
[c.f.: ], nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 272 is. 77, presso lo studio dell'avv. Lo Giudice Antonino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, opponenti contro
[p.i.v.a.: , con sede in Messina, via San Controparte_2 P.IVA_1
Paolo dei Disciplinanti n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 77, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Sciangula Giovanni e Brunetto Bruno, giusta procura in atti, opposta e nei confronti di
, C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante opposta e già terza pignorata, contumace oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Conclusioni delle parti: formulate all'udienza dell'8.5.2025 e nel corso della discussione. In fatto ed in diritto Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
e proponevano opposizione avverso l'ordinanza depositata in
[...] Controparte_1 data 11.3.2022 in sede di processo d'esecuzione n. 447/2020 R.G.E., cui sono stati riuniti i procedimenti nn. 448/2020 e 478/2020 R.G.E.; in citazione allegavano i seguenti fatti: gli odierni attori erano stati dipendenti, quali operatori socioassistenziali, della CP_2
la quale aveva omesso di corrispondere loro la retribuzione di svariate mensilità; il
[...]
Tribunale di Messina emetteva il decreto ingiuntivo n. 92/2020 in favore di , Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 34/2020 in favore di e il decreto ingiuntivo n. 93/2020 Parte_2 in favore di decreti divenuti esecutivi per mancata opposizione;
stante il Controparte_1 perdurante inadempimento, gli odierni attori eseguivano pignoramenti presso terzi nei riguardi dell' , in ragione dell'accreditamento presso Controparte_3
1 il Servizio sanitario regionale delle R.s.a. “Il Giardino sui Laghi”, facente capo a CP_2
detti pignoramenti erano iscritti al ruolo col n. 447/2020 R.G.E., n. 448/2020 R.G.E. e
[...]
478/2020 R.G.E.; negli indicati processi esecutivi il terzo rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; proponeva opposizione dolendosi della improcedibilità dell'azione Controparte_2 esecutiva perché pendente innanzi al T.a.r. di Catania un giudizio tra Controparte_2
e circa la legittimità del Controparte_3 Controparte_4 provvedimento di rifiuto adottato dall' in ordine alla Controparte_3 cessione del credito – frattanto pignorato – da a con Controparte_2 Controparte_4 dichiarazione del 29.3.2021 la debitrice esecutata rinunciava all'opposizione e chiedeva la condanna della controparte alla refusione delle spese del giudizio ovvero la compensazione integrale di esse;
con ordinanza del 10.3.2022, il G.e. riuniva le procedure esecutive, disponeva l'assegnazione delle somme e, “rilevato che, all'atto del deposito dei riscorsi in opposizione, i motivi di opposizione non apparivano infondati”, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
con l'opposizione odierna gli attori si dolevano del fatto che il G.e. avesse dichiarato estinto il giudizio d'opposizione compensando le spese di lite e ciò nonostante alla rinunzia all'azione non fosse seguita l'accettazione degli odierni opposti, né vi fosse evidenza di accorso alcuno sulle spese tra le parti;
sollevavano le seguenti eccezioni: violazione degli artt. 306, 91 e 92 c.p.c., per omessa condanna del rinunciante al pagamento delle spese del processo esecutivo, sia laddove qualificata la dichiarazione resa da quale rinuncia all'azione sia quale rinuncia agli atti, rinuncia agli atti, tra Controparte_2
l'altro, nulla poiché sottoposta a condizione ovvero inefficace poiché priva dell'accettazione da parte degli odierni opponenti;
si dolevano ancora della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., data l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierna opposta, nonché l'infondatezza della stessa, la questione sollevata e oggetto del giudizio innanzi al G.e. essendo priva di rilievo ai fini del soddisfacimento coattivo del credito;
censuravano, altresì, l'erroneità del provvedimento opposto nella parte in cui il Giudice aveva omesso di condannare CP_2 per lite temeraria, chiedendo la distrazione delle spese del presente giudizio in favore
[...] del difensore antistatario nonché la condanna alle spese da “liquidarsi singolarmente per ogni creditore” ovvero con applicazione della “maggiorazione relativa al numero delle parti rappresentate”. Con comparsa depositata in data 23.6.2022, si costituiva la la quale Controparte_2 allegava i fatti seguenti: con delibera n. 1267/D4 dell'8.5.2020 – parzialmente modificativa della delibera n. 1399/D4 relativa al pagamento in favore di della fattura Controparte_2
n.
2-2020 per prestazioni relative al mese di gennaio del 2020 –, l'
[...]
aveva accantonato la somma di € 71.232,90, di cui € 8.475,25 per Controparte_3
€ 11.850,28 per ed € 11.073,93 per;
le Controparte_1 Parte_2 Parte_1 somme accantonate afferivano al credito vantato da e ceduto a Controparte_2 CP_4 con contratto del 30.12.2019 n. 29677, notificato anteriormente alla notifica dei
[...] pignoramenti;
con nota n. 0019824/20 del 14.2.2020, l' aveva espresso il rifiuto alla CP_3 cessione e avverso tale provvedimento aveva proposto ricorso innanzi al Controparte_2
T.a.r., in ragione della cui pendenza l'odierna opposta aveva proposto opposizione all'esecuzione, adducendo come il rifiuto della cessione da parte dell'
[...]
andasse notificato entro il 13.2.2020 – anziché il 14.2.2020 – alla Controparte_3 stregua del d.lgs. 163/2020 e come la questione fosse oggetto del procedimento amministrativo n. 638/2020 R.G.; avendo rinunciato a riscuotere le somme Controparte_4 oggetto del credito ceduto, aveva formulato altresì istanza di assegnazione Controparte_2 delle somme pignorate ai creditori. Pertanto, eccepiva come la dichiarazione di rinuncia non
2 potesse essere qualificata come rinuncia all'azione, i difensori essendo sprovvisti di procura speciale, e come la rinuncia agli atti necessitasse, parimenti, dell'accettazione di controparte, adducendo, di conseguenza, come l'ordinanza oggetto della presente opposizione andasse qualificata come dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con applicazione del principio della soccombenza virtuale quanto alle spese del giudizio. In relazione alla domanda di condanna per lite temeraria, ne eccepiva l'infondatezza nel merito considerato che il G.e., dichiarando estinta la procedura esecutiva, non avrebbe potuto condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. All'udienza del 5.7.2022, la causa era avviata alla fase decisoria. Con provvedimento depositato in data 18.6.2024 il Presidente di Sezione provvedeva a designare sé stesso quale Giudice istruttore. All'udienza dell'8.5.2025, all'esito della discussione orale il Presidente di Sezione formulava riserva di deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c. L'opposizione è infondata nel merito e va, pertanto, rigettata e ciò per quanto di ragione. Al fine di tracciare il perimetro del thema decidendum in seno al presente giudizio occorre rilevare che la debitrice esecutata e odierna opposta ha proposto Controparte_2
“opposizione all'esecuzione” in seno al processo esecutivo n. 447/2020 R.G.E. – cui sono state successivamente riunite le procedure esecutive nn. 448/2020 e 478/2020 R.G.E. – al solo fine di porre la questione della simultanea pendenza del giudizio innanzi al Giudice amministrativo sulla legittimità del diniego espresso dal debitore ceduto (debitor debitoris e terzo pignorato, ) alla cessione da Controparte_3 Controparte_2
a del credito pignorato, e, quindi, dolendosi della decisione del terzo pignorato Controparte_4 di procedere all'accantonamento delle menzionate somme pignorate;
ma non ha sollevato – come correttamente rilevato dagli odierni opponenti – questione alcuna sulla pignorabilità dei crediti, né sulla titolarità in capo ai pignoranti del diritto di agire esecutivamente in forza dei titoli azionati in danno della stessa Controparte_2
In altri termini l'odierna opposta ha contestato la dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c.; giova rammentare che l'art. 549 c.p.c. sì recita: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617”. La società esecutata e odierna opposta ha sostanzialmente mosso contestazioni alla dichiarazione rilasciata dal terzo pignorato (l' ), Controparte_3 motivo per il quale il G.e. avrebbe dovuto provvedere alla qualificazione dell'opposizione proposta da parte esecutata come contestazione rilevante ex art. 549 c.p.c. e pronunciarsi con ordinanza circa l'esistenza del credito oggetto di pignoramento. Il G.e., invece, ha d'un verso assegnato la somma pignorata ai creditori procedenti – così implicitamente pronunciandosi sulla esistenza del credito pignorato –, ma ha, altresì, disposto l'estinzione del giudizio di opposizione regolamentando anche le spese di lite. I creditori procedenti – odierni opponenti –hanno esperito il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. dolendosi dell'errata valutazione del G.e. anche sul tema delle spese di lite. In ragione delle doglianze avanzate da nel corso della procedura Controparte_2 esecutiva il G.e. avrebbe dovuto prendere atto che, a prescindere dalla qualificazione impressa
3 al ricorso dalla parte esecutata, le doglianze non erano idonee ad integrare un'opposizione all'esecuzione; ciò avrebbe dovuto indurre il G.e., a prescindere dalla rinunzia agli atti della proposta opposizione avanzata dalla parte esecutata, a riqualificare le contestazioni riconducendo esse nell'alveo dell'art. 549 c.p.c. e, quindi, delle contestazioni mosse dalla parte alla dichiarazione del terzo pignorato. Laddove, invece, si volesse argomentare che il G.e. non avrebbe potuto sottrarsi al dovere di pronunziarsi sulla proposta opposizione all'esecuzione, opzione che questo Giudicante valuta corretta, non v'è dubbio che, a fronte della rinunzia agli atti formalizzata dall'opponente, l'esito obbligato sarebbe stato il rigetto dell'istanza di sospensione ovvero una determinazione di non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva, ferma la regolamentazione delle spese e la fissazione del termine di rito (art. 616 c.p.c.) per l'introduzione, a cura della parte interessata ad acquisire una determinazione giudiziale suscettibile di assurgere alla dignità di cosa giudicata, del giudizio di merito della proposta opposizione;
il G.e., in sintesi estrema, ha fatto applicazione, nella fase camerale cautelare dell'opposizione endoesecutiva, dell'art. 306 c.p.c., invece applicabile ai giudizi di cognizione anche semplificata, sennonché gli odierni opponenti non hanno interesse alcuno a dolersi di tale determinazione in ragione del fatto che con il medesimo provvedimento costoro hanno beneficato dell'assegnazione dei crediti pignorati. Va, poi, soggiunto che il provvedimento del G.e. di liquidazione/regolamentazione delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione contenuto nell'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione dell'esecuzione stessa ai sensi dell' art. 624 c.p.c., adottato appunto all'esito della fase camerale cautelare della proposta opposizione, è riesaminabile per effetto del reclamo proposto ai sensi degli artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. oppure nel giudizio di merito dell'opposizione che l'interessato – quindi anche il creditore procedente - può a tal fine sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, ma non anche con l'opposizione agli atti esecutivi. Quindi, massimamente sintetizzando, gli odierni opponenti non hanno interesse alcuno alla proposizione dell'odierna opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento impugnato e, in particolare, laddove qualificato come determinazione assunta dal G.e. ai sensi dell'art. 549 c.p.c. perché essa non è stata di ostacolo all'assegnazione agli stessi dei crediti pignorati e, ancora, laddove qualificato il medesimo provvedimento quale determinazione assunta dal G.e. ai sensi dell'art. 615 co. 2 c.p.c. e 624 c.p.c., perché la dichiarazione di estinzione del giudizio d'opposizione (certamente non legittima) non è stata di ostacolo all'adozione del provvedimento di assegnazione agli odierni opponenti e già procedenti dei crediti pignorati;
fermo l'ulteriore rilievo che la scelta del G.e. di compensare le spese della fase cautelare camerale della proposta opposizione avrebbe dovuto essere contestata dagli odierni opponenti con reclamo ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c. ovvero optando per l'introduzione del giudizio di merito nel termine indicato dal G.e. oppure nel termine successivamente indicato dal medesimo G.e. in esito all'istanza di integrazione del provvedimento (ai sensi dell'art. 289 c.p.c.) se carente in parte qua. Nelle superiori considerazioni devono ritenersi assorbite tutte le residue questioni e domande. Le superiori considerazioni rendono anche pienamente legittima l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
4 il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1534.2022 R.G. promossa da
[c.f.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...]P n. 2, [c.f.: ], nata a Parte_2 C.F._2
Messina l'1.10.1962 e ivi residente in [...] e [c.f.: Controparte_1
], nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F._3 elettivamente domiciliati in Messina, via dei Mille n. 272 is. 77, presso lo studio dell'avv. Lo Giudice Antonino, che li rappresenta e difende giusta procura in atti, opponenti, contro p.i.v.a.: , con sede in Messina, via San Paolo dei Controparte_2 P.IVA_1
Disciplinanti n. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Ghibellina n. 77, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Sciangula Giovanni e Brunetto Bruno, giusta procura in atti, parte opposta, e nei confronti dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, terzo Controparte_3 pignorato contumace, così provvede nella causa n. 1534.2022 R.G. dichiara la contumacia dell' , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore;
rigetta l'opposizione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite. Messina, il 2.6.2025 Il Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo
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