Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SEPARAZIONE PERSONALE R.G. n. 899/2025 SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 899/2025, promossa con ricorso depositato il 20.02.2025 da:
1) (codice fiscale ) residente in [...]Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Salemi n° 5 rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Chiara Talamone del Foro di
Busto Arsizio, C.F. , con studio in L.go Camussi n.2 – 21013 Gallarate (Va) CodiceFiscale_2
– tel. 0331.796375, e presso la quale è elettivamente Email_1
domiciliata e
2) (codice fiscale ) residente in [...] CodiceFiscale_3
Salemi n° 5 rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'Avv. Elisa Chiara Guardamigli (codice fiscale ) con studio in Milano Via Morozzo della Rocca n° 8 - tel. CodiceFiscale_4
02/89457400 presso la quale è elettivamente Email_2
domiciliato i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 14 Giugno 2013, in regime di separazione dei beni, nel Comune di Castellanza poi trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile di detto Comune
atto n° 7 parte I anno 2013;
□ con il seguente figlio minorenne: nato in [...] 1° Maggio 2021 (CF: Persona_1
). C.F._5
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
Per_ 2) affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente del minore presso la casa materna;
3) assegnazione della casa coniugale, con tutti i beni mobili che l'arredano, alla signora nella sua qualità di proprietaria dell'immobile e collocataria della prole;
Parte_1
Per_ 4) il signor potrà tenere e stare con due pomeriggi alla settimana, ovvero il Martedì Pt_2
ed il Giovedì, dalla uscita della scuola materna sino alle ore 20.00 (ovvero altre giornate concordata
Per_ tra i genitori in base agli impegni lavorativi degli stessi oltre che a quelli di ), quando provvederà
Per_ a condurlo presso la casa materna. Il padre potrà tenere a week end alternati dal sabato mattina ore 10.30 sino alla Domenica ore 20.00. Tale regime verrà applicato sino al compimento del quinto
Per_ Per_ anno di età di . Compiuti i 5 anni, trascorrerà con il padre due pomeriggi alla settimana,
ovvero il Martedì ed il Giovedì, (ovvero altre giornate concordata tra i genitori in base agli impegni
Per_ lavorativi degli stessi oltre che a quelli di ), dalla uscita della scuola sino alle ore 20.30, quando
Per_ provvederà a condurlo presso la casa materna. Il padre potrà tenere a week end alternati dal
Venerdì dalla uscita di scuola sino alla Domenica ore 20.30. Sino al compimento dei cinque (5) anni di età durante le vacanze estive il padre potrà trascorre con il figlio sette giorni, previa comunicazione delle date e del luogo ove lo condurrà alla madre entro il 31 Maggio di ogni anno;
la mamma condividerà le medesime informazioni con il padre per i giorni di sua spettanza. Compiuto il quinto
Per_ anno di età, potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche non consecutivi. Quanto alle vacanze
Pasquali, Pasqua e Pasquetta in via alternata. Quanto alle vacanze Natalizie, Vigilia e Natale in via
Per_ alternata. Dal compimento del 5° anno di età trascorrerà ad anni alterni dal 23 Dicembre sino al 31 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre sino al 6 Gennaio con l'altro genitore e, quanto alle vacanze pasquali tre giorni che precedono la Pasqua e comprensivi di essa con un genitore e tre giorni successivi e decorrenti dal Lunedì dell'Angelo; altri ponti e compleanni ad anni alterni con ciascun genitore.
2 Per_ 5) Sempre nell'interesse di i viaggi anche all'estero ovvero comportanti assenze scolastiche di durata superiore ad un giorno dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori.
6) Diritto di visita e piano genitoriale potranno sempre essere modificati di comune accordo tra le parti nell'interesse del minore e delle rispettive attività lavorative.
7) Nell'interesse del minore, qualora quest'ultimo manifestasse la volontà di trascorrere più tempo con il padre la madre si impegna a favorire una maggiore frequentazione.
8) Il signor provvederà a versare entro il 5 di ogni mese alla signora Parte_2 Parte_1
Per_ a titolo di contributo al mantenimento di a far data dal mese di deposito del presente
[...]
ricorso, la somma di euro 200,00 mensili sino a Luglio 2027, da agosto 2027 il mantenimento verrà
elevato ad euro 250,00 e da Febbraio 2031 il contributo verrà elevato a 300,00 euro;
importi tutti annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT.
9) L'assegno unico nella sua interezza rimarrà in capo alla Sig.ra Parte_1
Per_ 10) Entrambi i genitori sosteranno le spese straordinarie nell'interesse di in parti uguali (50%
cadauno) secondo le linee guida del Tribunale di Milano.
11) il Sig. a presentazione del 730 relativo all'anno di imposta 2025 provvederà a Pt_2
“rimborsare”, alla Sig.ra gli importi ricevuti a titolo di detrazioni fiscali - ciò sino al 2029 Pt_1
ultimo anno di detrazione - concernenti le opere di ristrutturazione dell'abitazione famigliare con le stesse modalità con le quali gli verranno rimborsati dall'Agenzia delle Entrate (unica soluzione o più
rate).
12) Il signor si obbliga a versare il 50% delle spese di consumo sino alla data del suo Pt_2
allontanamento dalla casa coniugale.
13) I coniugi, lavorando entrambi ed essendo autosufficienti sotto il profilo economico,
provvederanno ciascuno al proprio mantenimento con reciproca rinuncia, l'uno nei confronti dell'altro, al riconoscimento di assegni di mantenimento e/o di contributo al mantenimento per sé.
Per_ 14) Le parti chiedono sin da ora di richiedere per sé e il rilascio e rinnovo dei documenti di identità e per l'espatrio con firma disgiunta.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 14 Giugno 2013 in Castellanza (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di Castellanza con atto n° 7 parte I anno 2013 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____25.3.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
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